Gazzetta n. 247 del 21 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
CIRCOLARE 16 ottobre 2000, n. 405
Legge n. 488/1992 - Chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla CONFINDUSTRIA
Alla CONFAPI
Alla CONFCOMMERCIO
Alla CONFESERCENTI
All'ANCE
Al Comitato di coordinamento delle
confederazioni artigiane
Con circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 (supplemento ordinario n. 122 alla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2000), relativa alle modalita' ed alle procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 alle attivita' estrattive, manifatturiere, dei servizi, delle costruzioni e dell'energia, sono state fornite, tra l'altro, indicazioni in merito alle modalita' di presentazione delle relative domande. Con decreto ministeriale in pari data, sono stati fissati i termini di presentazione delle domande del bando del 2000 per le imprese delle regioni dell'obiettivo 1, dal 24 luglio al 30 settembre 2000, quest'ultimo prorogato al 31 ottobre con decreto ministeriale del 15 settembre 2000, e sta per essere avviata la relativa attivita' istruttoria da parte delle banche concessionarie, mentre e' ormai imminente la fissazione dei termini per la presentazione delle domande relative alle aree elegibili del centro-nord a seguito dell'approvazione di queste ultime da parte dell'Unione europea.
In relazione ai contenuti di tale circolare e ad alcune richieste di chiarimento pervenute a questo Ministero in merito a taluni aspetti che le banche concessionarie sono chiamate a valutare in sede istruttoria, anche ai fini della valutazione della completezza della domanda di agevolazione, si forniscono le seguenti precisazioni.
1. In merito alla piena disponibilita' dell'immobile, di cui al punto 2.1 della richiamata circolare, che deve sussistere ed essere comprovata nei modi previsti entro il termine finale di presentazione delle domande, si precisa che il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato", nell'ambito di un atto formale di assegnazione del lotto stesso, richiamato nei casi in cui il programma ricada in agglomerati industriali, aree attrezzate ovvero in P.I.P. comunali, deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, e non necessariamente attraverso l'indicazione degli estremi catastali, possibilmente corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione. Sempre in relazione a tale atto formale di assegnazione, ci si attende che il soggetto responsabile dell'assegnazione medesima indichi i tempi massimi richiesti dalla circolare tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, al fine di fornire un'indicazione quanto piu' possibile realistica in ordine al momento in cui all'impresa assegnataria possa essere concretamente consentito l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio del programma. Si ricorda infatti che tali tempi, valutati insieme a quelli indicati dall'impresa per la realizzazione del programma, dovranno risultare compatibili con quelli massimi previsti dalla normativa; questi ultimi, infatti, qualora non rispettati, potrebbero comportare la revoca delle agevolazioni concesse e la perdita delle risorse comunitarie eventualmente assegnate.
2. L'allegato n. 11 della circolare fornisce l'elenco della documentazione da inviare a corredo del modulo di domanda, in uno con lo stesso o anche separatamente ma, comunque, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. Tra tale documentazione, ai punti 13 e 14 del detto allegato n. 11, sono citate rispettivamente la copia dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e quella dell'autorizzazione agli scarichi idrici qualificati come scarichi di acque reflue industriali ai sensi del decreto legislativo n. 152/1999; entrambe vengono richieste solo per gli impianti assoggettati all'autorizzazione stessa, con esclusione dei "nuovi impianti". Al riguardo si ritiene opportuno chiarire che tali autorizzazioni devono essere prodotte esclusivamente per i "grandi progetti" a supporto delle indicazioni dell'impresa utili per la determinazione dell'indicatore ambientale (i "grandi progetti", infatti, sono i soli per i quali l'assoggettamento a tali regimi autorizzativi rileva ai fini del calcolo del punteggio di tale indicatore), come peraltro indicato al punto 6.6 della predetta circolare con riferimento, appunto, ai "grandi progetti", nonche' nelle istruzioni alla compilazione del punto C3.2.3.0 della sezione B della scheda tecnica.
3. In merito alle imprese operanti nel settore delle costruzioni che non utilizzano i beni agevolati per il prescritto quinquennio stabilmente nell'ambito di un'unica unita' produttiva, bensi' nell'ambito dei cantieri ubicati nelle aree ammissibili di un'unica regione, si precisa che la sede operativa della quale tali imprese devono avere piena disponibilita' in detta regione (punto 2.1 della circolare), non deve necessariamente ricadere in un'area ammissibile. Ne deriva pertanto che, qualora la sede operativa sia ubicata al di fuori delle aree ammissibili, la stessa sara' considerata valida ai fini della presente normativa, ma non potranno essere ammesse alle agevolazioni spese relative a beni e/o interventi nella stessa utilizzati e/o realizzati.
4. Il punto 5.3 della circolare prescrive che la scheda tecnica e la parte numerica del business plan, quest'ultima qualora prevista, vengano elaborati, pena l'invalidita' della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero.
Tale software e' stato definito nella versione denominata "8.00", che e' stata messa a disposizione dei soggetti interessati sia su compact disk che sul sito Internet del Ministero (www.minindustria.it) e su quelli di 18 banche concessionarie.
In merito a tale software si ritiene opportuno sottolineare ancora una volta, come gia' rappresentato tramite uno specifico messaggio diffuso tramite Internet ed inserito anche in ciascun compact disk, che lo stesso, in relazione ad eventuali errori o imprecisioni che dovessero renderlo necessario, e' soggetto ad aggiornamenti che vengono resi disponibili, per evidenti motivi organizzativi e legati ad una rapida ed efficace diffusione, esclusivamente attraverso Internet, nei siti sopra specificati; i relativi file di aggiornamento, scaricati ed installati seguendo puntualmente le specifiche istruzioni, consentono di salvare tutti i dati eventualmente gia' inseriti. E' attraverso tale modalita', ad esempio, che verranno inserite, tra le aree ammissibili, allorche' rese note ufficialmente, anche quelle del centro-nord, oggetto delle recenti decisioni comunitarie, consentendo cosi' alle imprese interessate di tali aree di presentare la domanda di agevolazioni una volta che saranno fissati i relativi termini.
Pur non essendo un elemento vincolante ai fini dell'ammissibilita' della domanda, si invitano tutti i soggetti interessati, prima di trasmettere la scheda tecnica e la seconda parte del business plan alla banca concessionaria, a verificare opportunamente, consultando uno dei siti internet sopra richiamati, se non vi sia una versione del software successiva a quella utilizzata e, in caso positivo, di procedere all'aggiornamento del software stesso ed al successivo salvataggio dei documenti, alla loro stampa ed all'inoltro alla banca concessionaria su carta e su floppy disk. Anche in relazione a tale aspetto le banche concessionarie sono in condizione di fornire ogni utile assistenza.
In relazione a quanto sopra evidenziato, si rappresenta che tale software, distribuito con le suddette modalita' nella versione denominata "8.00", e' stato successivamente aggiornato con la versione "8.02". Come preannunciato sui richiamati siti internet, e' stata pertanto resa disponibile tale nuova versione, per chi non avesse ancora utilizzato quella precedente, nonche' uno specifico file di aggiornamento, denominato Patch1.exe, per coloro i quali avessero gia' utilizzato la versione precedente e avessero la necessita' di salvare i dati gia' inseriti.
5. In ultimo, anche se in riferimento ad una tematica differente rispetto a quella sopra trattata, si coglie l'occasione per sottolineare che la predetta circolare, al punto 9.1, ha definito in modo piu' chiaro e puntuale, rispetto allo stesso punto della precedente circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, i casi di revoca disciplinati dall'art. 8, punto 1, lettera c1) del regolamento. Si e' dell'avviso che tale nuova formulazione interpreti con maggiore chiarezza e trasparenza le formalita' regolamentari, tese alla concreta verifica dell'effettivo avvio a realizzazione del programma attraverso il raggiungimento, ad una certa data, del primo stato d'avanzamento dei lavori, piuttosto che al rigoroso espletamento, entro la stessa data, degli adempimenti formali per la dimostrazione dello stato d'avanzamento medesimo. Per tale ragione si ritiene, in via interpretativa, che tale nuova formulazione possa essere applicata anche ai precedenti programmi di investimento regolati dalla citata circolare n. 234363/97.

Il direttore generale per il coordinamento
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