Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 298
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 1, che ha delegato il Governo a revisionare le norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri;
Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113;
Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137;
Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Sentite le rappresentanze del personale;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonche' il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella A allegata al presente decreto.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note al titolo:
- La legge 31 marzo 2000, a 78, recante "Delega al
Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di
finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di
coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile
2000 - serie generale - n. 79; si riporta il testo
dell'art. 1:
Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei
carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita'
speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle
attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislazivi, per
adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento
approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e
successive modificazioni, non in contrasto con quanto
previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti
militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le
attribuzioni funzionali del Comandante generale, in
conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997,
n. 25.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi
restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno
per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione
dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di
procedura penale, sono osservati i seguenti principi e
criteri direttivi:
a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri,
con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della
difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di
stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le
disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per
l'assolvimento dei seguenti compiti militari:
1) concorso alla difesa della Patria e alla
salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della
collettivita' nazionale nei casi di pubblica calamita', in
conformita' con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n.
382;
2) partecipazione alle operazioni militari in
Italia e all'estero sulla base della pianificazione
d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di
stato maggiore della difesa:
3) partecipazione ad operazioni di polizia
militare, all'estero e sulla base di accordi e mandati
internazionali, concorso alla ricostituzione dei dorpi di
polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in
missioni di supporto alla pace;
4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia
militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare
e per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici
penali militari, esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della
giustizia militare;
5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli
addetti militari all'estero:
6) assistenza ai comandi e alle unita' militari
impegnati in attivita' istituzionali nel territorio
nazionale, concorso al servizio di mobilitazione;
b) realizzazione di una efficace ripartizione della
funzione di comando e controllo, mediante definizione dei
livelli generali di dipendenza delle articolazioni
ordinamentali e con la previsione del ricorso a
provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti
che si rendessero necessari; c) revisione delle norme
sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli
ufficiali, al fine di:
1) armonizzare la normativa vigente per gli
ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo
anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli
ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri
e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di
specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
2) riordinare, in relazione alle esigenze operative
e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e
tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle
relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione
ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per
consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze
tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni
organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e
le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le
aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue
per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di
Generale di corpo d'armata con consistenza organica
adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico
sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite
di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione,
equiparando correlativamente anche quello del Comandante
generale incarica, nonche', solo se necessario per la
funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per
i restanti gradi: conseguentemente, assicurare la
sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il
mantenimento dell'attuale posizione funzionale;
3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli
degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle
consistenze organiche del restante personale, le dotazioni
dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con
quanto previsto per le Forze armate:
4) rivedere la normativa concernente il Corso
d'istituto ed eventualmente adeguare le modalita' di
ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore
interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento;
5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale
passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con
i decreti legislativi nonche' l'abrogazione delle norme
regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in
contrasto con la nuova disciplina.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8.
Nota alle premesse.
- Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
il seguente:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulta le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei, casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica..
Il testo dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n.
78 e' riportato nella nota al titolo.
La legge 10 aprile 1954, n 113, recante "Stato
giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica", e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n. 98. La
legge 12 novembre 1955, n 1137, recante "Avanzamento degli
ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1955,
n. 282.
Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n 117, recante
"Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli
ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1993,
n. 93.
Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490,
recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1,
comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e'
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto
legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo
28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2000 - serie
generale - n. 180.
Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 1 della legge
31 marzo 2000, n. 78, v. nota al titolo.



 
Art. 2.
Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri
1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti:
a) ruolo normale;
b) ruolo speciale;
c) ruolo tecnico-logistico.
2. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento.
3. La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non puo' eccedere le dotazioni organiche del ruolo speciale fissate dal presente decreto.
4. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale.
5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.



Nota all'art. 2: La legge 20 settembre 1980, n. 574,
recante "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali,
speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
24 settembre 1980, n. 262.
La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul
reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica
e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
ordipario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1983, n.
138; si riporta il testo dell'articolo 53:
"53. Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli
ufficiali in servizio permanente e delle categorie del
congedo:
nell'Esercito:
- Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativa;
- altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo;
nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti
dell'Arma aeronautica:
nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo
tecnico-operativo.
I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari
marittimi sono soppressi: in loro vece e' istituito il
ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina
militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti
ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina,
contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per
quanto di competenza, il Ministro delle finanze,
ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti
primo e secondo comma in sottoruoli in base alle
specializzazioni, categorie e specialita' in cui si
articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del
Corpo della Guardia di finanza.
Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le
modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni
annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la
valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e
D/4, annesse alla presente legge".
- Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78,
recante "Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei
carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62.



 
Art. 3.
Articolazione del ruolo tecnico-logistico
1. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e' articolato nei seguenti comparti e specialita':
a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato;
b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia;
c) comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria.
2. Gli ufficiali gia' appartenenti alle specialita' informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed investigazioni scientifiche, con anzianita' di grado rideterminata, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' indicate all'articolo 28.



Nota all'art. 3:
- Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 24
marzo 1993, n. 117, v. nota alle premesse; si riporta il
testo dell'art. 15:
Art. 15. - 1. E' istituito il ruolo tecnico degli
ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
comprendente le seguenti specialita':
a) informatica;
b) psicologia applicata:
c) investigazioni scientifiche.
2. La consistenza organica e la dotazione massima del
ruolo tecnico, le forme e le modalita' di avanzamento, il
numero delle promozioni e gli anni di anzianita' richiesti
per le valutazioni al grado superiore sono riportati nella
tabella 4 allegata".



 
Art. 4.
Funzionamento dei ruoli
1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente decreto.
 
Art. 5.
Disposizioni generali
1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e' necessario possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di laurea;
c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
d) godere dei diritti civili e politici;
e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono indicati:
a) i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi dell'accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;
b) le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito;
c) la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nell'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione.
3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.



Nota all'art. 5:
- La legge 10 febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche
alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei
vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato. Al
Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello
Stato, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43; si riporta
il testo dell'articolo 26:
"Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale
della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia
indicate dall'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n.
121 e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di
condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della
magistratura ordinaria".
- La legge 1 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di
principio sulla disciplina militare", e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1978, n. 203; si riporta
il testo dell'articolo 17, secondo comma:
"L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di
informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a
preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a
seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il
cui comportamento nei confronti delle istituzioni
democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa
fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di
sicurezsa dello Stato".
- Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n 490 (v. nota alle
premesse): "3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale
in servizio permanente l'Amministrazione ha facolta' di
colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare
entro la data di approvazione della graduatoria nel limite
di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui
alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per
rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di
inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante
ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della
graduatoria. Qualora la durata del corso sia, inferiore ad
un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12
della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste
da leggi speciali in favore di particolari categorie di
cittadini non possono complessivamente superare un terzo
dei posti messi a concorso.
4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati
all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano
gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per
l'ammissione ai pubblici impieghi".



 
Art. 6
Ruolo normale

1. Gli Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese all'Arma dei carabinieri. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia e' stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, in 28 anni.
3. Il concorso di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale.
4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui modalita' sono disciplinate dall'ordinamento della scuola ufficiali carabinieri.
5. Nel caso di immissione nella accademia o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (v. nota alle
premesse):
"Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli
ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono
tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno
frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato
con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli
ordinamenti di ciascuna Forza armata.
2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di
concorso per l'ammissione alle Accademie militari possono
essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da
leggi speciali, anche riserve di posti a favore di
particolari categorie di personale militare in servizio
nella relativa Forza armata.
3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle accademie militari non puo' essere
inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni
alla, data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione
per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite
massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo
servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a
favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano
prestato servizio militare nelle Forze armate.
4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli
normali possono essere tratti con il grado di tenente,
mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in
possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun
ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non
abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data
indicata nel bando di concorso.
5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali
del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto
possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche
dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina.
6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere
banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei
frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno
il ciclo formativo per essi previsto per un determinato
ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle
promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il
medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto.
7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di
merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi
applicativi di durata non superiore ad un anno accademico
le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli
Istituti di formazione di ciascuna Forza armata.
8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai
commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento
degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della
graduatoria del concorso e di quello conseguita al termine
del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive
Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello
stesso anno.
9. I candidati che non superino il corso applicativo
sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere
o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai
ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio
per i militari in servizio permanente e per il restante
personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento
degli obblighi di leva.
9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari
o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto
delle disposizioni del presente articolo, al personale
proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del
complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal
ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora
gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito un assegno personale pari alla relativa
differenza, riassorbibile con i futuri incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per
effetto di disposizioni normative a carattere generale".



 
Art. 7.
Ruolo speciale
1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami:
a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo;
b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'.
2. I vincitori di concorso sono:
a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti;
b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso.
3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo.
4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b):
a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio;
b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo.
5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 65, secondo e terzo
comma, della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137:
"I sottotenenti che superino il corso di applicazione
nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado che hanno superato il corso nella prima
Sessione.
I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti
dal Ministro con propria determinazione o per motivi di
salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il
corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino,
sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe
spettato se avessero superato il corso a loro turno".



 
Art. 8.
Ruolo tecnico-logistico
1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante
pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono
partecipare: a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo;
b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e siano in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso.
2. I vincitori del concorso sono:
a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;
b) ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
 
Art. 9.
Alimentazione dei ruoli
1. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' rispettivamente superare un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo.
2. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo.
 
Art. 10
Obblighi di servizio
1. Gli allievi dell'accademia hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare.
2. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto, qualora non gia' in servizio permanente, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare.
3. I vincitori dei concorsi per la nomina ad ufficiale del ruolo tecnico-logistico, qualora non gia' in servizio permanente, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.
4. Si applica agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il disposto dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'articolo 6.
- Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 8, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
"8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a
frequentare il corso di qualificazione per il controllo del
traffico aereo nonche' corsi di elevato livello
tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni
cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi.
Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma
eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato
superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in
servizio permanente che siano destinati a ricoprire
incarichi particolarmente qualificanti in campo
internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte
la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di
assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di
ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa
definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale
e gli incarichi di cui al presente comma".



 
Art. 11.
Requisiti e modalita' per l'avanzamento
1. Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
"Art. 8. (Requisiti per l'avanzamento). - 1. Per
l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere
i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di
cultura, professionali, necessari per bene adempiere le
funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le
funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma
non sufficiente, per avanzamento al grado superiore.
2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di
ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere
posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di
alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo
grado".
"Art. 9. (Modalita' di avanzamento). - 1. L'avanzamento
ha luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) per meriti eccezionali.
2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo
gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo
ruolo.
3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli
ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di
merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le
disposizioni del presente decreto.
4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua
promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado
idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta.
5. I profili di carriera e le modalita' di avanzamento
nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono
indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente
decreto".



 
Art. 12.
Commissioni di avanzamento. Generalita'
1. Per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. La proposta di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e' formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
"Art. 10. (Commissioni di avanzamento. Generalita'). -
1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a
scelta:
a) le commissioni di vertice nei riguardi degli
ufficiali aventi grado di Maggior Generale e gradi
corrispondenti;
b) le commissioni superiori di avanzamento nei
riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello
a Brigadiere Generale e gradi corrispondenti;
c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei
riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi
grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti;
d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di
complemento.
2. I componenti delle Commissioni di avanzamento
debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente
effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino
la partecipazione a tali Commissioni, e non essere
temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per
incarichi non previsti dalle norme di ordinamento.
3. Non possono far parte delle Commissioni di
avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti
cariche:
a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso
qualsiasi amministrazione;
b) Capo di Gabinetto del Ministero della difesa o
presso qualsiasi, altra amministrazione;
c) Comandante Generale della Guardia di Finanza;
d) Consigliere Militare del Presidente della
Repubblica;
e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
4. Non possono far parte delle predette commissioni gli
ufficiali impiegati presso:
a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello
Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801;
b) gli enti, comandi o unita' internazionali che
abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale;
c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la
Presidenza del consiglio dei Ministri.
5. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n.
1137 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2o: dopo la lettera "c) e' aggiunta la
seguente "d): "attitudine ad assumere incarichi nel grado
superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego
di particolare interesse per l'Amministrazione";
b) al comma 3: dopo le parole "alle lettere a), b),
c), e' aggiunta la seguente ", d)"; le parole "per tre"
sono sostituite dalle seguenti "per quattro";
c) al comma 4: dopo le parole "nelle precedenti
lettere a), b), c)" e' aggiunta la seguente ", d)".
"Art. 11. (Norme procedurali). - 1. Le commissioni di
vertice e le commissioni superiori di avanzamento,
costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal
Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato
Maggiore della difesa.
2. I componenti delle commissioni ordinarie di
avanzamento sono annualmente designati e convocati dal
Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato
Maggiore di Forza armata.
3. I componenti delle commissioni si pronunciano con
votazione palese in ordine inverso di grado e di
anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo.
4. Per la validita' delle deliberazioni delle
commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi
dei componenti con diritto al voto".



 
Art. 13.
Commissione di vertice. Commissione superiore di avanzamento
1. Per la valutazione dei generali di divisione e' costituita, presso l'Arma dei carabinieri, la commissione di vertice composta dal Capo di Stato Maggiore della difesa, quale presidente, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente, e dagli stessi membri della commissione superiore di avanzamento di cui al successivo comma 2.
2. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri;
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico logistico quando la valutazione riguardi gli ufficiali di detto ruolo.
3. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
4. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "le cariche di cui alla lettera b) o quella di" sono inserite le seguenti: "comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di".



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 6 e 7,
del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
"6. Il segretario generale del Ministero della difesa,
ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui
il segretario generale rive- sta qualifica dirigenziale
civile, partecipa, quale componente, alla commissione di
vertice della Forza armata di appartenenza, sempre che non
vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E'
obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice
allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata
diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti.
7. Il vice segretario generale militare del Ministero
della difesa, nonche' il sottocapo di Stato Maggiore della
difesa partecipano, quali componenti, alle commissioni
superiori di avanzamento della Forza armata di
appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai
sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati,
dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice
segretario generale militare del Ministero della difesa
quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza
armata diversa da quella di appartenenza, in servizio
presso gli organi dell'area centrale tecnico
amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa
quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza
armata diversa da quella di appartenenza, in servizio
presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa".
- Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma 3, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come
modificato dal presente decreto legislativo: "3. La
commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e'
composta:
a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito;
b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di
Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore
Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi;
c) dai tre Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che
abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del
grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b)
o quella di Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o
di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di
Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre
suddetti Tenenti Generali;
d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e
piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare
ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi;
e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu'
anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non
ricopra l'incarico di ispettore logistico qualora si tratti
di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma".



 
Art. 14.
Commissione ordinaria di avanzamento
1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta:
a) dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Presidente;
b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri;
c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri;
d) da un Colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, quando la valutazione riguardi ufficiali di detto ruolo;
e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
2. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5,
del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490.
4. Alle commissioni ordinarie partecipa il direttore
generale della direzione generale del personale militare,
esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso
di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un
ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato
alla direzione generale, possibilmente appartenente alla
medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare.
5. In caso di assenza o di impedimento del presidente
assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed,
a parita' di grado, il piu' anziano".



 
Art. 15.
Generalita'
1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano gli articoli 14, 15, con esclusione del comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.



Nota all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli
14, 15 e 16 del citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490.
"Art. 14 (Aliquote di ruolo e impedimenti alla
valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per
l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi
compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il
presente decreto non disponga altrimenti.
2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento
l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato.
3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di
avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o
ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o
sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa
derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impieso
o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa
per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a
sessanta giorni.
4. Il personale militare che sia stato condannato con
sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni
per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti
contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero
lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore
militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento.
5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti
ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del
giudizio sull'avanzamento. sospendono la valutazione,
indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione
della sospensione della valutazione e dei motivi che
l'hanno determinata".
"Art. 15 (Elementi di giudizio. Documentazione
caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e
obbligatori). - 1. La commissione di vertice, la
commissione superiore, la commissione ordinaria ed i
superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento
sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione
caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto
della presenza dei particolari requisiti previsti dall'art.
8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato
Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo
emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle
capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano
di vascello le competenti commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento, basandosi anche sui demeriti risultanti
da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei
trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi
d'istituto di competenza di tale amministrazione.
3. Le commissioni hanno facolta' di interpellare
qualunque superiore, di grado, in servizio, che abbia o
abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale".
"Art. 16 (Rinvio). - 1. Per quanto non diversamente
regolato nella nella presente sezione, si applicano le
disposizioni del titolo I, Capo IV, e VI, della legge 12
novembre 1955, n. 1137".



 
Art. 16.
Generalita'
1. Il direttore generale della direzione generale del personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo;
b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore, colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
2. I tenenti colonnelli del ruolo normale sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b).
3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed all'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.



Nota all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli
17, commi 2, 3, 5 e 6, e 18 del citato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490.
"Art. 17 Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di
graduatoria.
(Omissis).
2. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno
cui si riferiscono.
3. Qualora per un determinato grado siano previsti,
nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad
anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza
agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta.
(Omissis).
5. La promozione e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a
Brigadier Generale e gradi corrispondenti e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti
Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si
provvede con decreto ministeriale.
6. Agli ufficiali valutati per avanzamento e' data
cumunicazione dell'esito dell'avanzamento".
"Art. 18 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri
di avanzamento a seguito di cause di esclusione). - 1. Per
i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano
tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in
cui non sono previste promozioni, approva egualmente la
graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione
Generale del Personale Militare forma il quadro di
avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a
verificarsi una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente
superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni
decorre dall'anno di apertura del quadro.
2. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di
avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla
legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella
graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel
quadro stesso".



 
Art. 17.
Requisiti per la valutazione
1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto.
2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nei gradi inferiori, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale.
3. I periodi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della difesa.
4. Si applicano all'Arma dei carabinieri, salvo che non sia diversamente previsto da altra norma di legge, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.



Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell' articolo
19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490.
"3. Il periodo di comando prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di
funzioni che comportino attribuzioni, oltre che
disciplinari, di addestramento e di impiego.
4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai
fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio
di funzioni proprie del ruolo di appartenenza".



 
Art. 18.
Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione
1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi:
a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del presente decreto;
b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto del comma 2;
c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione.
2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota.
3. I capitani dei ruoli normale e speciale gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'.
4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta.
6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni.
 
Art. 19. Vacanze organiche, promozioni annuali, modalita' per colmare
ulteriori vacanze
1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. L'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24 decorre dal 2010 per gli ufficiali del ruolo normale, dal 2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.



Nota all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli
22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
490.
"Art. 22 (Vacanze organiche). - 1. Determinano vacanze
organiche:
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici
disposti per legge;
e) i decessi.
2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano
le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle
lettere a) b). c) e d) a per la lettera e) dal giorno
successivo a quello del decesso.
3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a
scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado
superiore e comunque non oltre il 1o luglio dell'anno cui
si riferiscono i quadri stessi".
"Art. 23 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui
l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni
fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle
1, 2 e 3 annesse al presente decreto.
1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con
decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita'
richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 5 annesse al
presente decreto legislativo.
2. La promozioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono
conferite con le modalita' di cui aIl'articolo 6, comma 4,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto
previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n.
804 e successive modificazioni".
"Art. 24 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze). -
1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite
per l'anno dalle annesse tabelle 1 e 3, si constatino al
1o luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse
sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non
possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da
effettuare nell'anno e comunque, non possono essere
inferiori all'unita'.
2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei
all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle
promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le
promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero
delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente
successivo".



 
Art. 20.
Ufficiali inferiori del ruolo normale
1. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. I sottotenenti del ruolo normale che non superino il corso di applicazione per essi prescritto:
a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;
b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta;
c) qualora non presentino domanda o non abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.
3. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di
laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di
capitano: a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado;
b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.



Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell' articolo
25, commi 1 e 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 490.
"Art. 25 (Sottotenenti dell'Esercito). - 1. Per i
Sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei
trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e
di commissariato che superino i corsi delle scuole di
applicazione il nuovo ordine di anzianita' viene
determinato, con decreto ministeriale, in base alla
graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli
ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione.
2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta
uno dei due anni del corso di applicazione per essi
previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono
promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali
unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I
Sottosenenti che superino il corso di applicazione con
ritardo per motivi di servizio riconosciuti con
determinazione militare ovvero per motivi di salute, sono
iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe aspettato se
avessero superato il corso al loro turno".



 
Art. 21.
Transito dal ruolo speciale al ruolo normale
1. L'amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano
a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado;
b) eta' non superiore a trentotto anni;
c) conseguito il diploma di laurea;
d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente".
2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado.
3. L'amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di cinque posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti:
a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso;
b) in possesso di diploma di laurea;
c) classificati "eccellente" negli ultimi 3 anni.
Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale.
4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, e dell'articolo 29 del presente decreto.
6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza.
 
Art. 22.
Generalita'
1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalla tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese.
2. Le disposizioni di cui al titolo I, articolo 4, del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Arma dei carabinieri.



Nota all'art. 22: - Si riporta il testo della tabella 5
allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (vedi nota
alle premesse), per la parte riguardante l'Arma dei
carabinieri:
"Tabella 5
Avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito =====================================================================
| | Periodi di comando e di
| | servizio validi ai fini
| Corsi di istruzione, | dell'avanzamento in
| esperimenti, titoli | sostituzione delle
| richiesti ai fini | condizioni di cui alla
Grado | dellavanzamento | colonna 2 ===================================================================== 1 |2 |3 ---------------------------------------------------------------------
|I. - RUOLO DELL'ARMA DEI |
|CARABINIERI | ---------------------------------------------------------------------
|Corso di aggiornamento per |
|comandanti di gruppo o |1 anno di servizio di cui 6
|battaglione; 1 mese di |mesi di comando di gruppo o
|esperimento pratico presso |battaglione o comando Maggiore |un comando di legione. |equipollente ---------------------------------------------------------------------
|Corso di aggiornamento per |
|comandanti di gruppo o |
|battaglione; 1 mese di |
|esperimento pratico presso |1 anno di comando di
|un comando di gruppo |compagnia o squadrone o Capitano |territoriale |comando equipollente1 ---------------------------------------------------------------------
|Corso di aggiornamento per |
|ufficiali subalterni; 1 |
|mese di esperimento pratico|1 anno di comando di tenenza
|presso una compagnia |o di plotone o Comando Tenente |territoriale |equipollente ---------------------------------------------------------------------
|Corso di aggiornamento per |
|ufficiali subalterni ovvero|
|compimento del 4' anno - |1 anno di comando di tenenza
|dalla data di amnznissione |o di plotone o comando Sottotenente|al corso AUC |equipollente".
- Il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, recante
l'approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della
Marina, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio
1932, n. 165; si riporta il testo dell'art. 4:
"Art. 4 (art. 1o, comma terzo e quarto del regio
decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, art. 50 del regio
decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). -
Puo' essere conferito senza concorso il grado di capitano
di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai
cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti
per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i
quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai
servizi della regia marina.
Possono essere nominati in via eccezionale senza
concorso ufficiali di complemento dai gradi di
guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta
(o maggiore) incluso quei cittadini muniti del titolo
prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio
affidamento di prestare opera proficua alla regia marina.
Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o
tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui
al precedente comma si potra' prescindere anche dal
prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad
ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare
marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti).
Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso,
possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entita'
delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in
tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di
vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini
che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica
di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o
che, avendo comandato, mas in zona di guerra, siano stati
almeno insigniti della croce di guerra, o che nella
qualita' di volontari motonauti abbiano reso in guerra
importanti servizi alla marina.
La nomine di cui sopra sono subordinate al parere
favorevole della commissione ordinaria di avanzamento".



 
Art. 23.
Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi vertice
1. Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, si applica la tabella 4 allegata al presente decreto.



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo della tabella annessa alla citata
legge 10 aprile 1954, n. 113:
----> Vedere Tabella di pag. 42 <----



 
Art. 24.
Ufficiali del ruolo tecnico-operativo
1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha luogo ad anzianita'. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente. Per l'anno 2001 i capitani giudicati idonei saranno promossi con decorrenza riferita all'anno di compimento della predetta anzianita' di servizio.
2. Finche' non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente decreto per i gradi di capitano e di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di capitani e di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori.
3. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazioni d'anzianita' di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale.
4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 2 non devono aver superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.



Nota all'art. 24:
- Per il testo dell'art. 53 della legge 10 maggio 1983,
n. 212, si veda in nota all'art. 2.



 
Art. 25.
Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente
1. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente si applica il disposto dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. Ai predetti ufficiali cessano di applicarsi le norme vigenti sullo stato ed avanzamento del ruolo ad esaurimento in servizio permanente e le anzianita' attribuite nel nuovo inquadramento non sono in alcun modo modificabili.



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490:
"Art. 39 (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad
esaurimento in servizio permanente). - 1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, nelle
aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli
ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio
permanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre
1990. n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano
compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a
condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di
servizio.
2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui
al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo
cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che
abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio.
3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il grado di tenente
colonnello, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e
rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis
dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224. aggiunto
dall'art. 13. comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi
inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo
ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio.
4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata
in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o
grado corrispondente, l'anzianita' di grado e'
rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis
dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986. n. 224, aggiunto
dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n.
404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi
inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo
ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio.
5. Le rideterminazioni di anzianira' di cui ai commi 3
e 4 sono considerate alternative ed i conseguenti effetti
giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle
predette rideterminazioni. e comunque non prima
dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali
che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui
ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo
i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi
uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano
per una sola volta le disposizioni dell'art. 24, comma 4,
della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 11 della
legge 27, dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma
1 dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990, non
opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita'
degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa
determinate.
7. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e
di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici
fissati dal presente decreto, e' consentito il transito,
per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli
speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una
anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti
consentito il transito, per concorso per titoli ed esami,
nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente
colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianita' di
grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni
di anzianita' di servizio.
8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai
vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di
anzianita' di tre anni senza effetto sul trattamento
economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari
dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono
scritti in ruolo, con 1'anzianita' di grado rideterminata
per effetto della predetta detrazione di anzianita' e,
parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della
graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli
speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio.
9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai
sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 24. comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed
all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404.
9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai
sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli
promozioni con decorrenza anteriore a quella del
trasferimento".



 
Art. 26
Transiti dai ruoli dell'Esercito
della Marina e dell'Aeronautica

1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati.
2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza.
3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.



Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo degli articoli 65, comma 11, e
56, comma 2 del citato decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 490:
"Art. 65 (Aspettativa per riduzione dei quadri.
Disposizioni varie).
(Omissis).
11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di
cui al comma 10 ha luogo il 1o luglio di ogni anno in
corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente
assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla
data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi
di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti
con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il
Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione
economica".
"Art. 56 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
delle varie Armi di fanteria. cavalleria, artiglieria,
genio, trasmissioni).
(Omissis).
2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di
stato e l'anzianita' di grado posseduta ed assumono,
qualora piu' favorevole, un'anzianita di un giorno
precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad
esaurimento che abbia uguale o minor anzianita' di nomina
ad ufficiale".
- Per il testo dell' art. 39, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota
all'art. 25.



 
Art. 27.
Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri
1. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 3, con esclusione delle specialita' genio e psicologia e di quelle del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialita', con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
2. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza ed i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita' del ruolo tecnico-logistico, per il numero di posti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.
3. L'iscrizione nel ruolo tecnico-logistico, i cui effetti decorrono dal 1o gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e' effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, eventualmente rideterminata, per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
4. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteriori transiti e concorsi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.



Nota all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota
all'art. 25.



 
Art. 28. Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali gia' iscritti nel
ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri
1. Le anzianita' di grado attribuite in sede di primo avanzamento nel ruolo tecnico agli Ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono rideterminate anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso.
2. Agli Ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico, perche' transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico - logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo 29.



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto
legislativo 24 marzo 1993, n. 117:
"Art. 18. - 1. Per la costituzione iniziale del ruolo
tecnico di cui all'art. 15, gli ufficiali gia' appartenenti
al ruolo dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata
in vigore del presente decreto abbiano frequentato
particolari corsi di specializzazione o siano stati gia'
impiegati per almeno un triennio nelle relative specialita'
- entrambi da individuarsi con apposito decreto del
Ministro della difesa - possono transitare, a domanda, da
presentare entro centoventi giorni:
a) nella specialita' informatica, limitatamente a:
1) un colonnello;
2) cinque tenenti colonnelli;
3) dieci maggiori;
4) diciotto capitani;
b) nella specialita' psicologia applicata,
limitatamente a:
1) un colonnello;
2) tre tenenti colonnelli;
3) cinque maggiori;
4). due capitani;
c) nella specialita' investigazioni scientifiche,
limitatamente a:
1) tre tenenti colonnelli;
2) quattro maggiori;
3) quattro capitani.
2. Qualora il numero delle domande di cui al comma 1
superi quello dei posti disponibili, una commissione,
nominata dal Ministro della difesa e composta da quattro
ufficiali dei carabinieri di cui un generale di divisione
presidente, un generale di brigata e un colonnello membri e
un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto,
procede alla formazione di distinte graduatorie per
categoria di provenienza e per gradi, sulla base dei
precedenti di servizio degli aspiranti con particolare
riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti
effettuati. A parita' di merito, la precedenza spetta
all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado.
3. Le eccedenze organiche che si determineranno in
applicazione delle norme istitutive del ruolo tecnico
verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause
diverse da quella di cui alla lettera a) dell'art. 44 della
legge n. 1137 del l955".



 
Art. 29.
Transito dal ruolo normale al ruolo speciale
1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda.
2. In fase di prima applicazione, per una sola volta, i capitani del ruolo normale aventi anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 1999, nonche' i tenenti colonnelli ed i maggiori dello stesso ruolo possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa.
3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli Ufficiali di cui al comma 2 avviene:
a) a decorrere dal 1o gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 2;
b) conservando il grado e l'anzianita' relativa acquisiti nel ruolo di appartenenza per gli ufficiali provenienti dai corsi d'Accademia e dai sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404;
c) acquisendo il grado e l'anzianita' relativa da attribuirsi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli ufficiali provenienti dal "complemento" e gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo;
d) con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta di 2 anni, se piu' favorevole rispetto alle modalita' indicate alle lettere b) e c).
4. Agli ufficiali del ruolo speciale che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza sara' rideterminata l'anzianita', ove ne ricorrano le condizioni, con le stesse modalita' di cui al comma 3, lettera b) e c).
5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle stesse e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di detto ruolo.
6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. A tal fine il richiamo al corso di stato maggiore di cui al comma 5 deve intendersi riferito al corso d'istituto previsto, in luogo, per l'Arma dei carabinieri.



Nota all'art. 29:
- La legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove
norme in materia di avanzamento degli ufficiali e
sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia
di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
29 dicembre 1990, n. 302; si riporta il testo dell'articolo
11:
"Art. 11. - 1. I capitani e maggiori del servizio
permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza
per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4,
della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto
dello stesso comma non abbiano a loro volta gia' conseguito
il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali
transitati nel servizio permanente effettivo in anni
precedenti, all'atto della promozione al grado superiore
assumono, agli effetti giuridici ed economici,
un'anzianita' assoluta di grado corrispondente ad una
permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta
nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione
in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che
per effetto della promozione conseguita ai sensi del
predetto articolo 24, comma 4, ha assunto l'anzianita' piu'
favorevole. La predetta riduzione non puo' comunque essere
superiore a due anni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo
scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224 e
del comma 1."
- La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per
il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di
complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni
alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato
e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della
Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta ufficiale del 31 maggio 1986, n.
125; si riporta il testo dell'art. 24, comma 4:
"4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in
applicazione delle norme della presente legge, sarebbero
promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti
ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianita' di
servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che
appartenenti al ruolo e alla specialita' corrispondenti,
anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 37
della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30
della lege 20 settembre 1980, n. 574 il giorno precedente a
quello del compimento dell'anzianita' di servizio prevista
per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento".
- Si riporta il testo dell'art. 56, commi 4 e 5, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490
"4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli
ufficiali che abbiano conseguito il titolo di scuola di
Guerra di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611.
5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento
nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel
ruolo normale ne' di partecipare al corso di Stato
Maggiore.".



 
Art. 30.
Disposizioni varie
1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', ai periodi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione ed all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entrano in vigore al termine del periodo transitorio fissato, per ciascun grado, dall'articolo 31.
2. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001.
3. Sino all'anno 2006 compreso, la commissione di cui all'articolo 13, comma 1, puo' essere convocata dal Ministro della difesa a condizione che ne venga assicurata la composizione con l'intervento di almeno un membro oltre al presidente ed al vice presidente.
4. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 13, comma 2:
a) sino all'anno 2006 compreso, qualora il numero dei generali di Corpo d'Armata presenti in ruolo non sia sufficiente, possono essere designati i piu' anziani in grado dei generali di divisione, nel numero necessario ad assicurare l'intervento di almeno tre ufficiali generali del ruolo normale, oltre al comandante generale;
b) in luogo dell'ufficiale generale del ruolo tecnicologistico, se non presente in ruolo, e' designato l'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano del comparto cui appartiene l'ufficiale da valutare.
5. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 14, in luogo del colonnello del ruolo tecnico-logistico, se non presente in ruolo, e' designato un ufficiale dello stesso ruolo, di grado non inferiore a tenente colonnello, della specialita' di appartenenza dell'ufficiale da valutare.
6. Le disposizioni di cui:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001;
b) all'articolo 18, comma 2, si applicano dalle aliquote di valutazione formate per l'anno 2003.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dagli ufficiali che iniziano nel 2001 il corso di applicazione di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.
8. Sino alla istituzione dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni del presente decreto riferite all'Accademia debbono intendersi rivolte all'Accademia militare di Modena.
9. I generali di brigata del ruolo normale ed i colonnelli del ruolo speciale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla suddetta data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla pregressa normativa.
 
Art. 31
Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento

1. Il grado di generale di corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianita' di grado uguale o anteriore al 1o gennaio 1997. Il relativo quadro di avanzamento e' formato, su proposta del comandante generale e designazione del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi gia' previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore: a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore del presente decreto; b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di
maggiore, oltre il numero gia' fissato dall'articolo 4, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come
modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n.
341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n.
427.
3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1 gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto.
4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'Armata sono
inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno:
- 2001: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore
al 30 giugno 1998;
- 2002: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore
al 30 giugno 1999;
- 2003: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore
al 30 giugno 2000; b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti
in aliquota di valutazione, per l'anno:
- 2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al
1 gennaio 1998 ed anzianita' nel grado di colonnello uguale o
anteriore al 31 dicembre 1991;
- 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianita' 1998 ed i
generali di brigata con anzianita' 1999 aventi anzianita' nel
grado di colonnello uguale o anteriore al 1o gennaio 1992;
- 2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al
30 giugno 2000;
- 2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al
31 dicembre 2000. c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in
aliquota di valutazione, per l'anno:
- 2001: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31
dicembre 1996;
- 2002: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31
dicembre 1997;
- 2003: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31
dicembre 1998;
- 2004: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31
dicembre 1999;
- 2005: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di
grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000;
- 2006: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di
grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000;
- 2007: i colonnelli compresi nel primo terzo della somma dei
colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
anteriore al 1o luglio 2002;
- 2008: i colonnelli compresi nella prima meta' della somma dei
colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o
anteriore al 1o luglio 2002. d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota
di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno:
- 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di
grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995;
- 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di
grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996. Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere:
- nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del
presente decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati per la prima
volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in
quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano
anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella
1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da
includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota
non puo' superare quello degli ufficiali inclusi per la prima
volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002,
aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla
consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del
livello ordinativo dei comandi;
- nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e
giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che
abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella
tabella I annessa al presente decreto;
- nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano
anzianita' di grado pari o superiore a quella indicata nella
tabella 1 annessa al presente decreto; e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione
per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto
ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006
l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima
nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una
loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le
aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi
anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo
non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima volta
nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del
10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta
nell'aliquota formata per l'anno 2000.
5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita': a) a Generale di Corpo d'armata:
- 3 per l'anno 2001;
- 2 per l'anno 2002;
- 3 per l'anno 2003;
- 3 per l'anno 2004;
- 5 per l'anno 2005; b) a Generale di divisione:
- 3 per l'anno 2001;
- 4 per l'anno 2002;
- 4 per l'anno 2003; c) a Generale di brigata:
- 8 per gli anni 2001, 2003;
- 7 per gli anni 2002, 2004; d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002. Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui alla predetta tabella. 6. Il numero delle promozioni annuali al grado di Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino all'anno 2006 compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento.
7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di permanenza nel grado.
8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anzianita' di grado da maggiore 1o gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado.
9. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della tabella 2 allegata al presente decreto e' aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse.
10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico-logistico sara' annualmente fissato con decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27.
11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo.
12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando gia' previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117.
13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale: a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del
previsto periodo di comando; b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito e'
riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del
periodo previsto al precedente comma 12.
14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.



Nota all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 15.
- Si riporta il testo della tabella 1 annessa al citato
decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117:

----> Vedere Tabella di pag. 44 <----
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b),
del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (v. nota alle
premesse), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge
29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1996, n. 427:
"2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di
maggiore del ruolo normale vengono fissate in:
a) (Omissis);
b) settantatre' unita' annue dal 1996 al 2000:".
- La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni
in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento
del trattamento economico degli ufficiali delle Forze
armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n.
76; si riporta il testo dell'art. 9:
"Art. 9. - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a
bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un concorso straordinario, per
titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei
carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei
gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo
ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonche' due o piu'
concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero
dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50
per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto
all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del
31 agosto 1996.
2. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione
della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e
delle materie d'esame, dei titoli utili, nonche' dei
relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il
decreto del Ministro della difesa che indice il concorso.
3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono
inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente
secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo
1993, n. 117 e successive modificazioni e sono ammessi alla
frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore
a nove mesi.".



 
Art. 32
Equiparazione tra gradi e qualifiche
1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito:
a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B;
b) generale di divisione: dirigente generale;
c) generale di brigata: dirigente superiore;
d) colonnello: primo dirigente;
e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto;
f) capitano: commissario capo;
g) tenente: commissario.
2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario.
3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.



Nota all'art. 32:
Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 7, commi 1
e 2, della citata legge 31 marzo 2000, n. 78:
"Art. 3 (Delega al Governo concernente il corpo
forestale dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il
riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello
Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive
specificita', omogeneita' di disciplina con i pari
qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della
polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri
direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni
transitorie:
a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del
Corpo forestale dello Stato con determinazione della
relativa consistenza organica, in sostituzione delle
dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale,
nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del
corso di formazione;
b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle
qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative
funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo
dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla
lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei
dirigenti anche nelle sedi periferiche;
c) soppressione, riduzione organica o istituzione di
altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle
relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso,
di formazione e di progressione.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo
forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di
polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica
sicurezza.
3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1,
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale
dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti
giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri
pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti
dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, esteso anche alle
conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
"Art. 4. (Delega al Governo per il riordino del Corpo
della Guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entra dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato
giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando
l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei
compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica
amministrazione.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono
osservati i seguenti principi e criteri direttivi:
a) previsione dell'esercizio delle funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello
Stato e dell'Unione europea;
b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti
del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;
c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni
organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche,
nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo
ordinamento tributario ed ai compiti di natura
economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza
all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi
mediante riordino dei ruoli normale, speciale e
tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la
non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi
ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze
organiche del restante personale. Tale revisione potra'
riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i
requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed
avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il
numero delle promozioni annue per ciascun grado,
l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo
d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da
assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere,
l'elevazione a 65 anni del limite di eta' per i Generali di
corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente
anche quello del Comandante generale in carica, nonche',
solo se necessario per la funzionalita' del servizio,
innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi;
conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione
gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento
dell'attuale posizione funzionale;
d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad
attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino
della normativa relativa ai provvedimenti di stato,
realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il
personale;
e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di
adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze
operative ed al nuovo modello organizzativo previsto
dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
449;
f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta
qualificazione, della disciplina del Corso superiore di
polizia tributaria;
g) previsione di disposizioni transitorie per il
graduale passaggio dalla vigente normativa a quella
adottata con i decreti legislativi.
3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al
comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
4. Il Governo sentite le rappresentanze del personale,
trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della
Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai
commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per
il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, esteso anche alle conseguenze di carattere
finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
data di assegnazione.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'articolo 83".
"Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della
Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu'
decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del
personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n.
121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o
istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo
la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con
consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e
all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente
rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto
avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale
della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la
sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della
legge 1o aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della
posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue
attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle
modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in
modo coerente con la riforma dei cicli universitari e
dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova
istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle
che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative
all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di
Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo
dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e
comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze,
mediante concorso per titoli ed esami riservato al
personale, in possesso del diploma di laurea
rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei
direttori tecnici e dei sanitari e conseguente
determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato
possano essere temporaneamente collocati entro limiti
determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione
organica, e per particolari esigenze di servizio, in
posizione di disponibilita', anche per incarichi
particolari o a tempo determinato assicurando comunque la
possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al
conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di
funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta'
pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore
per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto,
relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in
vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle
Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51,
della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni
transitorie.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1
sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale del personale della
Polizia di Stato che esprimono il parere nei successivi
venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti
pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri
previsti dalla legge sono trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso
anche alle conseguenze di carattere finanziario. che si
esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione"
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e'
consentito, a domanda e previa intesa tra le
amministrazioni interessate, il trasferimento dei
dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e
direttive della Polizia di Stato nelle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei
posti disponibili per le medesime qualifiche possedute
nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre
1999. n. 488. Qualora il trattamento economico
dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello
percepito nell'amministrazione di provenienza, il
dipendente trasferito percepisce, fino al suo
riassorbimento, un assegno ad personam di importo
carrispondente alla, differenza di trattamento. Per un
periodo non superiore a novanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma
1, il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime
modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo
rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da
esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza
medesima.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai
sensi dell'art. 8".
"Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti
legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati,
ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di
polizia sulla proposta dei Ministri interessati, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con il Ministro per la funzione
pubblica e per quanto concerne l'organizzazione
territoriale, con il Ministro dell'interno, se non
proponente.
2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento
del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono
emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interni,
della difesa e delle finanze se non proponenti".
- La legge 10 aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza",
e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100; si riporta il testo
dell'art. 16;
"Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso
al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per
il servizio di pubblico soccorso".
- Per i riferimenti relativi alla legge 19 maggio 1986,
n. 224, vedi nota all'art. 29.



 
Art. 32-bis
(( Riconoscimento della anzianita' pregressa ))

(( 1. Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147.
2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi corrispondenti. ))
 
Art. 33.
Norme varie
1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione.
2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto.
3. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa.
4. Per gli Ufficiali gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando.
5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.
6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni:
a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidita' indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere;
b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri.
7. Al quarto periodo del comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: "Per l'Arma dei carabinieri e".



Nota all'art. 33: - La legge 11 marzo 1926, n. 416,
recante "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi
negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed
infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni
militari e da altre amministrazioni dello Stato", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1926, n.
64; si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 11:
"Art. 1. Per i personali civili, militari ed operai
dipendenti dall'amministrazione della guerra, le pratiche
tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle
ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di
minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite
a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al
quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene
e decise da una commissione medica presso un ospedale
militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli".
"Art. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8,
nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il
militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla
competente Direzione di sanita' militare territoriale. In
tal caso la pratica viene deferita all'esame di una
Commissione di seconda istanza, composta:
dal direttore di sanita' militare territoriale, il
quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del
presidente della Commissione di prima istanza, presidente;
da due ufficiali superiori medici, membri.
A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori
della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a
voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera
direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo
o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato.
La procedura prevista dal primo comma deve essere
seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del
comandante dei Corpo o del capo ufficio e la decisione
della Commissione medica ospedaliera.
La commissione di seconda istanza, ove lo creda previa
visita diretta, emette la propria determinazione. Tale
determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario
provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede
competente".
"Art. 11. Alle dipendenze del Ministero della difesa e'
istituito un collegio medico-legale, articolato in sei
sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e
in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti
attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il
seguente personale medico:
a) un generale medico in servizio permanente
effettivo, presidente;
b) un generale medico in servizio permanente
effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa
da quella del presidente, con funzioni di vice presidente;
c) due ufficiali superiori medici dell'esercito, di
cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro
della sezione staccata presso la Corte dei conti;
d) quattro generali o colonnelli medici
dell'esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello
medico, un generale o un colonnello medico del Corpo
sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei
sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti;
e) quattordici ufficiali superiori medici
dell'esercito, sette ufficiali superiori medici della
Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario
aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari
medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni
di membri effettivi delle sei sezioni;
f) quattordici ufficiali inferiori medici
dell'esercito sette ufficiali inferiori medici della
marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo
sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o
funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con
funzione di membri aggiunti delle sei sezioni.
I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra
liberi docenti o specializzati in una branca
medico-chirurgica. In mancanza di maggiori generali o
contrammiragli in servizio permanente, e funzioni di
presidente di sezione sono affidate a maggior generali o
contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli
o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo
restando il numero complessivo degli ufficiali medici di
cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente.
Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere
e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali
medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di
radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di
elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di
otorinolaringoiatria.
Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed f)
del primo comma possono appartenere oltre che al servizio
permanente anche alle categorie in congedo, anche se
collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo
3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.
In presenza di vacanze organiche, nei ruoli degli
ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle
Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre
categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle
lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti,
fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili
convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in
una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in
medicina legale militare.
La nomina dei componenti del collegio fatta con decreto
del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei
conti.
Il presidente del collegio medico-legale puo'
richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza
diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra
specialisti civili che siano titolari o liberi docenti
universitari.
Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di
presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna
giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro
intervento.
Per le esigenze di funzionamento, del collegio e dei
gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno
l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel
numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo
di sessanta elementi.
Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra'
comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio
analisi, di elettrofonocardiografia, e di
elettroencefalografia, nonche' dattilorafi, impiegati
civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti.
In tutti i casi in cui si verificano nella definizione
delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli
anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il
pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato", e' pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del
9 maggio 1974, n. 120; si riporta il testo dell'art. 165:
"Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il
giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle
menomazioni deIl'integrita' fisica del dipendente ovvero
sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni
mediche ospedaliere istituite:
a) presso gli ospedali militari principali o
secondari dei comandi militari territoriali di regione;
b) presso gli ospedali militari marittimi e le
infermerie autonome militari marittime;
c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica
militare.
Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da
almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La
commissione e presieduta dal direttore dell'ospedale,
dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui e'
costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato
dal direttore. La commissione medica ospedaliera,
allorche' si pronuncia in relazione ad istanze di militari
dei Corpi di polizia, e integrata da un ufficiale medico
del corpo di appartenenza del militare, con voto
consultivo: per i funzionari di pubblica sicurezza
interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza.
Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari
infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far
parte della commissione, di volta in volta e per singoli
casi, un medico specialista con voto consuntivo".
- La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante "Speciali
elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e
di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1980,
n. 230.
- La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
25 ottobre 1990, n. 250.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio
1999, n. 510, concernente "Regolamento recante nuove norme
in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'
organizzata", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 gennaio 2000, n. 4.
- La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove
norme in favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277.
- Si trascrive il testo dell'art. 40, comma 12, del
citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come
modificato dal presente decreto legislativo:
"12. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza, per il Corpo della Guardia di
finanza e' istituita una autonoma commissione di controllo
alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8,
9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al
Ministro della difesa sono riferite al Ministro delle
finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato
tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria,
della Guardia di finanza. Per il Corpo della Guardia di
finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al
verificarsi della prima vacanza utile a partire dal
1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione
del giudizio, previa attribuzione delle promozioni
tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno.
Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le
eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 7
della legge 10 dicembre 1973, n. 804".



 
Art. 34.
Ufficiali di complemento
1. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la scuola ufficiali carabinieri.
2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno indicati i criteri e le modalita' per il reclutamento, nonche' la durata del corso formativo degli ufficiali di cui al comma 1.
3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62.



Nota all'art. 34:
- Il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62,
recante "Approvazione del regolamento concernente i criteri
e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di
complemento nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali
di complemento delle tre Forze armate", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1988, n. 56.



 
Art. 35.
Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri
1. Oltre alle norme la cui applicazione e' disposta negli articoli precedenti, sono altresi' estese agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri le previsioni di cui agli articoli 58, comma 12, e 65, commi 5 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
2. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.
3. Il comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica alle specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri con modalita' analoghe a quelle previste per le altre Forze armate.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo ed i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnicologistico.
5. Fermi restando l'organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsto dal presente decreto per il ruolo tecnico-logistico, potranno essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.
6. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.



Nota all'art. 35:
- Si riporta il testo degli articoli 58, comma 12, e
65, commi 5, 8, 9 e 14, del citato decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490:
"12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e
disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento".
"5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene
conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali
e speciali di ciascuna Forza armata.
6 - 7: (Omissis).
8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime
di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di
valutazione, si fa riferimento all'anno solare di
conferimento del grado rivestito.
9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali
determini, nel grado di colonnello o di generale di un
determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di
legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della
legge 27 dicembre 1990, n. 404 il collocamento in
aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo
nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere
assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate
per ogni Forza armata dal presente decreto. Qualora si
determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non
totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per
riduzione di quadri, se colonnello, ufficiale dei predetti
ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta',
l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale,
l'ufficiale piu' anziano in grado ed a parita' di
anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano.
da 10 a 13: (Omissis).
14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego
di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e
logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di
Stato maggiore interforze secondo le procedure previste
dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in applicazione
della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni".
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina
dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri", e' pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.
214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione".
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica", e'
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302; si trascrive il
testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter.
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere
prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento. ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative".



 
Art. 36.
Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri
1. Non si applicano all'Arma dei carabinieri:
a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge 10 aprile 1954, n. 113;
b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' il Titolo II, capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le Tabelle 1, quadro 2 e 4, quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137;
c) gli articoli 54, 58, secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212;
d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies, della legge 19 maggio 1986, n. 224;
e) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404;
2. Al personale di cui al comma 1 non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.



Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 10, primo comma, numero
5), della citata lege 10 aprile 1954, n. 113:
"Art. 10. L'ufficale del servizio permanente subisce
nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato:
1) - 4) (Omissis);
5) in aspettativa per infermita' temporanea non
proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio,
in una o piu' volte e riminendo nello stesso grado, abbia
trascorso non meno di un anno in detta posizione".
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' delle disposizioni
previste nel titolo II, capi VI, VII e VIII, nel titolo III
e nelle tabelle 1, quadro 2, e 4, quadro 1, della legge
12 novembre 1955, n. 1137 (vedi nota alle premesse):
"Art. 1. Per l'avanzamento al grado superiore
l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di
carattere, intellettuali, di cultura, professionali,
necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.
Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e'
condizione indispensabile ma non sufficiente per
l'avanzamento al grado superiore.
Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di
ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente, in
relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione
da esercitare nel nuovo grado".
"Art. 2. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo:
ad anzianita';
a scelta.
L'avanzamento puo' avere luogo anche per meriti
eccezionali".
"Art. 3. Per l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale
deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di
avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2.
L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli
ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di
anzianita'.
Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere
riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento,
dei requisiti indicati nell'art. 1 e deve, inoltre, essere
compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti
corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.
L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli
ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di
merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita'
secondo le nome della presente legge".
"Art. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver
luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in
possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente
legge.
L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua
promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado
idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta".
"Art. 6. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali
sono:
1) ruolo normale unico delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio;
2) ruolo dell'Arma dei carabinieri;
3) ruolo speciale unico delle armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio;
4) ruolo del Corpo tecnico;
5) ruolo del servizio automobilistico;
6) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici);
7) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici
farmacisti);
8) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali
commissari);
9) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di
sussistenza);
10) ruolo del servizio di amministrazione;
11) ruolo del servizio veterinario.
[Gli ufficiali generali del servizio permanente
effettivo provenienti dai ruoli normali, delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in
ruolo unico senza distinzione di provenienza].
Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in
ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente
effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della
riserva di complemento il ruolo unico dei generali".
"Art. 7. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali
del servizio permanente effettivo della Marina, sono i
seguenti:
Corpo di stato maggiore:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo del genio navale:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo delle armi navali:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo sanitario:
ruolo medici;
ruolo farmacisti;
Corpo di commissariato:
ruolo normale;
ruolo speciale:
Corpo delle capitanerie di porto:
ruolo normale;
ruolo speciale;
Corpo equipaggi militari marittimi:
ruolo servizi nautici;
ruolo servizi macchina;
ruolo servizi tecnici;
ruolo servizi contabili;
ruolo servizi portuali.
Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in
ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente
effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo
equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per
Corpo se appartenenti al Corpo di stato maggiore, al Corpo
del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di
commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto".
"Art. 8. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali
del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, sono i
seguenti:
Arma aeronautica:
1) ruolo naviganti normale;
2) ruolo naviganti speciale;
3) ruolo servizi;
4) ruolo specialisti:
categoria motoristi;
categoria montatori;
categoria marconisti;
categoria armieri artificieri;
categoria elettricisti;
categoria fotografi;
categoria automobilistici.
Corpo del genio aeronautico:
1) ruolo ingegneri:
categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili,
radio-elettricisti, d'armamento, chimici);
2) ruolo assistenti tecnici:
categoria costruzioni aeronautiche e edilizie;
categoria assistenti di meteorologia.
Corpo di commissariato aeronautico:
1) ruolo commissariato;
2) ruolo amministrazione.
Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali modici.
Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in
ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.
Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di
complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali
della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti
in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente
effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono
iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette
categorie del congedo".
"Art. 9. Esprimono giudizi sull'avanzamento:
la Commissione superiore di avanzamento e la
Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso
ciascuna Forza armata;
i superiori gerarchici.
Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad
anzianita' e a scelta; i superiori gerarchici esprimono
giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianita'".
"Art. 10. I componenti delle Commissioni di avanzamento
debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente
effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino
la partecipazione a dette Commissioni, e non essere
temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per
incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento.
Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento
gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o
di Capo di stato maggiore della difesa.
Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal
Ministro.
I componenti delle Commissioni intervengono soltanto
nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a
quello da essi rivestito.
I componenti delle Commissioni si pronunziano con
votazione palese in ordine inverso di grado e di
anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo.
Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni
e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei
componenti con diritto a voto".
"Art. 11. Fermo il disposto dell'art. 10, secondo
comma, non possono far parte delle Commissioni di
avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo
di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi
Aniministrazione, di comandante generale della Guardia di
finanza o di consigliere militare del Presidente della
Repubblica, nonche' gli ufficiali collocati in soprannumero
agli organici in applicazione dell'art. 192 della presente
legge, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio
nazionale".
"Art. 12. La Commissione superiore di avanzamento
dell'Esercito e' composta:
a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche
di Capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente
della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze
armate;
b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o
siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unita'
complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi
militari territoriali o al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri piu' anziani nel ruolo e che non rivestano le
cariche di cui alla precedente lettera a);
c) dai capi di servizio, quando la valutazione
riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.
La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente
colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da
tenente colonnello a maggiore generale.
Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento
nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente
colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla
lettera b) che siano preposti a comando, fanno parte della
commissione superiore altrettanti generali di corpo di
armata, in ordine di anzianita' di ruolo, escluso
l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di
Maggiore dell'Esercito.
Assume la presidenza il capo di stato maggiore
dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il
generale di corpo d'armata piu' anziano tra i presenti".
"Art. 13. Il comandante generale dell'Arma dei
carabinieri, quando non faccia parte della Commissione
superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi del1'art.
12, primo comma, lettera b), interviene con voto
deliberativo allorche' la valutazione riguardi gli
ufficiali dell'Arma stessa".
"Art. 14. La Commissione superiore di avanzamento della
Marina e' composta:
a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche
di Capo di stato maggiore della Marina e di presidente
della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze
armate;
b) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati
preposti al comando in capo di forze navali o al comando in
capo di dipartimento militare marittimo;
c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o
piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi
navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie
di porto, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del
rispettivo Corpo.
Assume la presidenza il Capo di stato maggiore della
Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio
di squadra piu' anziano tra i presenti.
La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano
di fregata ad ammiraglio di divisione e gradi
corrispondenti".
"Art. 15. La Commissione superiore di avanzamento
dell'Aeronautica e' composta:
a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche
di Capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente
della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle
Forze armate;
b) dai tre generali di squadra aerea che siano o
siano stati, anche con grado inferiore preposti a comandi
di zona aerea territoriale ovvero a comandi di grande
unita' equiparati a comando di squadra aerea, piu' anziani
nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla
precedente lettera a);
c) dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu'
anziano del Corpo del genio aeronautico o di commissariato
aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione
riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo.
Assume la presidenza il Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il
generale di squadra aerea piu' anziano tra i presenti.
La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente
colonnello a generale di divisione aerea o gradi
corrispondenti".
"Art. 15-bis. Il segretario generale del Ministero
della difesa e il sottocapo di Stato Maggiore della difesa,
sempre che non facciano gia' parte, ai sensi degli articoli
12, 14 e 15, delle commissioni superiori di avanzamento
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori
di avanzamento della forza armata di propria appartenenza.
Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni
superiori di avanzamento:
il segretario generale del Ministero della difesa
quando le commissioni valutino gli ufficiali, di forza
armata diversa da quella cui appartiene il segretario
generale, investiti delle funzioni di direttore generale o
capo di ufficio centrale o comunque facenti parte
dell'ufficio di cui all'art. 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478;
il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, quando
le commissioni valutino gli ufficiali di armata diversa da
quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti,
gli uffici, gli organi e gli istituti di cui all'art. 6,
lettera b) e c), del decreto del Presidente della
Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477".
"Art. 16. La Commissione ordinaria di avanzamento
dell'Esercito e' composta:
a) da un generale di corpo d'armata, presidente;
b) da due generali di divisione, da due generali di
brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle
Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio;
c) da due ufficiali, di grado non inferiore a
colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale
unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio o di ciascun sentito servizio, quando la valutazione
riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico
delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o
del rispettivo servizio.
I componenti della Commissione sono designati dal
Ministro; la designazione del presidente e' fatta
annualmente su proposta del Capo di stato maggiore
dell'Esercito.
Interviene con voto consultivo il direttore generale
del personale ufficiali o, in caso di assenza o di
impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano
destinato alla direzione generale.
La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi
sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di
complemento, e dei maggiori".
"Art. 17. La Commissione ordinaria di avanzamento della
Marina e' composta:
a) da un ammiraglio di squadra, presidente;
b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di
vascello;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a
colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da
valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del
Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o
di commissariato o delle capitanerie di porto.
Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi
militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi
macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi
portuali, la Commissione e' composta, rispettivamente come
quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di
stato maggiore del genio navale, delle armi navali, di
commissariato e delle capitanerie di porto.
I componenti della Commissione sono designati dal
Ministro; la designazione del residente e' fatta
annualmente su proposta del Capo di stato maggiore della
Marina.
Interviene con voto consultivo il direttore generale
degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in
caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o
capitano di vascello piu' anziano destinato alla direzione
generale.
La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi
sull'avanzamnento degli ufficiali aventi grado da
guardiamarina a capitano di corvetta o gradi
corrispondenti".
"Art. 18. La Commissione ordinaria di avanzamento
dell'Aeronautica e' composta:
a) da un generale di squadra aerea presidente;
b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del
ruolo naviganti;
c) da un ufficiale di grado non inferiore a
colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da
valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del
Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico
o sanitario aeronautico.
I componenti della Commissione sono designati dal
Ministro: la designazione del presidente e' fatta
annualmente su proposta del Capo di stato maggiore
dell'Aeronautica.
Interviene con voto consultivo il direttore generale
del personale militare o, in caso di assenza o di
impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano
del ruolo naviganti destinato alla direzione generale.
La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi
sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da
sottotenente a maggiore".
"Art. 19. I superiori gerarchici esprimono i giudizi
sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei
tenenti dell'Esercito, nonche' dei capitani di complemento
dell'Esercito.
Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i
superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi
sull'avanzamento".
"Art. 20. L'ufficiale, per essere valutato per
l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi
compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal
Ministro, salvo che la presente legge non disponga
altrimenti".
"Art. 21. Non puo' essere valutato per l'avanzamento
l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di
Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione.
Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale
che sia imputato in un procedimento penale per delitto non
colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia
sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si
trovi in aspettativa per qualsiasi motivo".
"Art. 22. Quando eccezionalmente le autorita'
competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia
del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio,
indicandone i motivi.
All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione
della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata".
"Art. 23. La Commissione superiore, la Commissione
ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi
sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal
libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e
dell'Aeronautica e dalle pratiche personali, per gli
ufficiali della Marina.
Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque
superiore in grado. in servizio permanente, che abbia o
abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.
Il superiore gerarchico esprime il giudizio
sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle
autotita' da cui dipende l'ufficiale".
"Art. 28. Il superiore gerarchico esprime il giudizio
sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a
valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento.
Il giudizio espresso dal superiore gerarchico e'
definitivo".
"Art. 29. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e'
data comunicazione dell'esito del giudizio.
Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli
articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo
all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e,
se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a
capitano o grado corrispondente e' collocato a disposizione
con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello
di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale
era compreso.
La non idoneita' all'avanzamento nel servizio
permanente non impedisce l'avanzamento dell'uficiale nella
posizione di congedo".
"Art. 30. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli
idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati,
forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:
a) per l'anvanzamento ad anzianita' tutti gli
ufficiali idonei;
b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e
compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti
corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.
Gli ufficiali di cui alla lettera a) sono iscritti in
quadro nell'ordine di ruolo.
Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in
quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di
ruolo, secondo quanto e' stabilito dalla presente legge per
ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a
scelta.
Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianita' e'
espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento
sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di
ruolo, gli ufficiali idonei.
I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui
si riferiscono".
"Art. 31. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta
non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni
in cui sono previste promozioni, approva egualmente le
graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel
corso dell'anno vengano a verificarsi carenze nei gradi
rispettivamente superiori".
"Art. 32. Qualora nel corso dell'anno un ufficiale
venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una
delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro
l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado
iscritti nel quadro stesso.
Per la determinazione del posto da attribuire
all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in
quadro si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30".
"Art. 33. L'ufficiale iscritto nel quadro di
avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua
iscrizione nel quadro stesso.
La promozione e' disposta con decreto del Presidente
della Repubblica".
"Art. 38. L'ufficiale in servizio permanente effettivo,
per essere valutato per l'avanzamento, deve a seconda della
Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver
compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni
specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere
in possesso degli speciali titoli, aver frequentato corsi,
aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti
dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge.
Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi
minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono
essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli
indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi
equipollenti sono determinati con decreto del Presidente
della Repubblica.
Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di
attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono
validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado
inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in
quadro di avanzamento".
"Art. 39. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20
il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascn
grado eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti
nonche' gli ufficiali di cui all'art. 68 le aliquote di
ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei
quadri di avanzamento per l'anno successivo.
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita',
le aliquote sono determinate in relazione al numero delle
vacanze prevedibili. Qualora pero' nel corso dell'anno si
verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto,
il Ministro ha facolta' di disporre che sia valutato per
l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la
formazione di un quadro suppletivo.
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le
aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati
giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se
collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art.
48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal
primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e
grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.
Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono
compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la
promozione al grado al quale il computo si riferisce e che
alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi.
Gli ufficiali, che non possono essere valutati per
l'avanzamento ai sensi dell'art. 21 o per non aver
raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 38, sono
esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle
aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati
nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la
formazione di quadri di avanzamento, che sara' effettuata
dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della
valutazione o dopo il raggiungimento delle predette
condizioni".
"Art. 40. L'ufficiale di grado superiore a tenente o
grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di
comando o di attribuzioni specifiche, perche' non destinato
alla relativa carica o esonerato da essa, con
determinazione del Ministro, quando sia compreso
nell'aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti
non idoneo all'avanzamento.
La determinazione del Ministro e' adottata previo
parere conforme della competente Commissione di
avanzamento".
"Art. 41. L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o
agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi
sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia
compreso nella aliquota di ruolo, e' considerato a tutti
gli effetti non idoneo all'avanzamento.
La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta
dell'ufficiale".
"Art. 42. L'ufficiale che sia in condizione di essere
valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di
rinuncia all'avanzamento. La domanda puo' anche non essere
motivata.
Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in
relazione alle esigenze del servizio.
L'ufficiale nei cui riguardi sia accolta la domanda di
rinuncia, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo
all'avanzamento".
"Art. 43. L'ufficiale iscritto nel quadro di
avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel
grado superiore.
La promozione a generale di corpo d'armata e gradi
corrispondenti e' effettuata previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. L'ufficiale, per il quale il
Consiglio dei Ministri deliberi che non sia promosso, o
tolto dal quadro di avanzamento e colllocato a disposizione
dalla data della deliberazione.
All'ufficiale promosso e' attribuita nel nuovo grado
anzianita' corrispondente alla data della vacanza.
La presente legge stabilisce i casi nei quali
l'ufficiale e' promosso anche se non esista vacanza; in
tali casi l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della
prima vacanza".
"Art. 44. Determinano vacanze organiche;
a) le promozioni;
b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;
c) i trasferimenti in altro ruolo;
d) i collocamenti in soprannumero agli organici
disposti per legge;
e) i decessi.
Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle
lettere a), b), c), d), si verificano dalla data di
decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio
permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o
del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze
derivanti dalla causa di cui alla lettera c) si considerano
verificate dal giorno successivo a quello del decesso".
"Art. 45. Gli ufficiali iscritti nei quadri di
avanzamento ad anzianita' che non conseguono la promozione
nell'anno di validita' dei quadri stessi, sono iscritti,
senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri
dell'anno successivo".
"Art. 46. Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a
scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso
annuale. Le tabelle numeri 1, 2, e 3 annesse alla presente
legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il
numero delle promozioni annuali; tale numero e' raggiunto
entro il 31 dicembre dell'anno.
Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai
provvedimenti di cui all'art. 44, lettera d), salvo che il
collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione
dell'art. 29, ultimo comma, legge 10 aprile 1954, n. 113, e
dell'art. 48 della presente legge, sono effettuate in
aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma
precedente".
"Art. 47. Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un
grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle
tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori
vacanze, queste sono rinviate al 1o gennaio dell'anno
successivo e colmate con promozioni sotto tale data.
Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei
all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni
stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non
effettuate sono portate in aumento al numero delle
promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le
promozioni in aumento decorrono dal 1o gennaio di tale
anno.
Nei casi indicati nei commi precedenti e' in facolta'
del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in
servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che
non vi siano ufficiali a disposizione in numero
sufficiente".
"Art. 48. Qualora in un grado non si raggiunga durante
l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore,
il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il
Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze
ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.
Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le
vacanze sono formate collocando in soprannumero agli
organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado
e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di
eta'.
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le
vacanze sono formate collocando in soprannumero agli
organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non
iscritti in quadro di avanzamento.
Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita'
le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli
organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei
all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro,
appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in
cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti
ufficiali di tale ultimo grado.
Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui
occorre formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le
vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad
anzianita' sono formate collocando in soprannumero agli
organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore
permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli
piu' vicini al limite di eta', e promuovendo altrettanti
ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici
ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo
sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al
termine di due anni, sempre che non siano stati gia'
raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio
permanente.
Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici
ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo,
ove gia' valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella
posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1o gennaio
dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se
all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di
avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora
formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione
di soprannumero fino alla data di formazione del quadro;
qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono
trasferiti "a disposizione" con decorrenza dall'inizio di
validita' del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano
stati gia' valutati tre volte, sono nuovamente valutati
dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le
tre valutazioni.
Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati
in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto
comma del presente articolo, sempreche' nel frattempo non
siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di
anno in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino
all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento;
qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono
collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di
validita' del quadro stesso".
"Art. 54. Quando si debba rinnovare un giudizio
d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad
accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica si applicano
le seguenti disposizioni:
a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha lugo ad anzianita', se giudicato idoneo, e
promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore,
con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la
promozione avesse avuto luogo a suo tempo;
b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale
l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se
riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso
qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una
precedente graduatoria e' promosso con l'anzianita' che gli
sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo
tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle
attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio.
Fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3
della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di
promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di
generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito
per la consistenza del grado interessato, determinata dalla
promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della
prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si
riferisce la graduatoria in occasione della quale
l'ufficiale e' stato nuovamente valutato.
All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia
superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che
raggiunga il limite di eta' prima del compimento del
periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche
per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i
requisiti di cui all'art. 38 della presente legge.
Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi
competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o
dalla notifica all'Amministrazione competente della
pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente
valutazione.
Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi
tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del
ricorrente non e' necessario procedere ad una nuova
valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione
del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente.
Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma
del presente articolo si applicano anche agli ufficiali
che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti
con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il
rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale
procedimento disciplinare".
"Art. 192. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unita'
internazionali ovvero destinati in Somalia, sono
considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi
gradi.
Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui
al comma precedente ha luogo il 1o gennaio di ogni anno in
corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente
assegnati alle destinazioni previste al comma stesso alla
data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento
e' adottato con decreto del Ministro per la difesa di
concerto con quello per il tesoro".
"Titolo II
AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO
Capo VI - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali
in servizio permanente effettivo dell'esercizio
Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di comando e
di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti
Art. 57. - Il periodo di comando prescritto ai fini
dell'avanzazuento deve essere compiuto presso unita' o enti
organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che
comportino attribuzioni, oltre che amministrative e
disciplinari, di addestramento e di impiego.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai
fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o
enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni
proprie dei servizi.
Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di
stato maggiore dell'Esercito, e' valido quale periodo di
comando ai fini dell'avanzamento.
Art. 58. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli
esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non
possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 63,
ripetere i corsi e gli esperimenti.
Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
Art. 59. - L'avanzamento deli ufficiali in servizio
permanente effettivo dell'Esercito ha luogo:
nel ruolo organico degli ufficiali generali
provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di
artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo
d'armata;
nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di
generale di divisione dell'Arma stessa;
nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di
artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I
colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a
generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali
generali;
nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di
colonnello;
nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del
Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio
automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici),
del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del
Servizio di amministrazione sino al grado di tenente
generale;
nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali
chimici-farmacisti), del Servizio di commissariato
(ufficiali di sussistenza), del Servizio veterinario, sino
al grado di maggiore generale.
Art. 60. - L'avanzamento dei generali di divisione, dei
generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e
dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.
Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei
quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comnma,
lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di
ruolo.
Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria,
di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri
di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel
ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di
precedenza agli effetti della promozione e' determinato
dall'anzianita' di grado: in caso di pari anzianita' di
grado si applica l'art. 9 della legge sullo stato degli
ufficiali.
L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'.
I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere
valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di
permanenza nel grado.
Art. 62. - L'avanzamento dei capitani, eccettuati i
capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria,
cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi
tecnici, ha luogo a scelta.
I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai
sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti
nei quadri stessi in ordine di ruolo.
Art. 63. - L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad
anzianita'. I tenenti dei ruoli normali delle Armi di
fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere
valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno
quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver
effettuato i periodi di comando e di attribuzioni
specifiche previsti dall'art. 38 della legge 12 novembre
1955, n. 1137, e successive modificazioni. I tenenti del
ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria,
artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento,
devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel
grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i
pari grado di maggior od eguale anzianita' dei ruoli
normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a
capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza
nei ruoli normali di pari grado di maggior od eguale
anzianita' non idonei all'avanzamento o per i quali sia
sospesa la valutazione o la promozione.
I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio
sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati
mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanita'
militare interforze, superato il corso applicativo, sono
ammessi a valutazione per la promozione al grado di
capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza
nel grado.
Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente
comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di
laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento conseguito
con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale,
assumono anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, con
decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono
iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano gia' promosso
avente la loro stessa anzianita' assoluta.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento,
l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e'
collocato nella categoria del congedo che gli compete in
applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli
ufficiali.
Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini
dell'avanzamento e' ammesso a ripetere il corso; se ancora
non lo superi, in deroga all'art. 41 l'ufficiale cessa dal
servizio permanente effettivo ed e' collocato nella
categoria del congedo che gli compete in applicazione
dell'art. 46 della legge sullo stato di ufficiali.
L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
Art. 64. - Detti ufficiali sono valutati per
l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di
permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti
delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di
artiglieria e dei genio, nonche' del servizio
automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia,
sempre che abbiano gia' superato i corsi di applicazione
previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se
idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente
alla data di compimento dei due anni di permanenza nel
grado.
Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e'
nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla
data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non
idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita'
corrispondente alla data del giudizio definito favorevole.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento,
l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e'
collocato nella categoria del congedo che gli compete in
applicazione della legge sullo stato degli ufficiali
Art. 65. - Per i sottotenenti che superino i corsi di
applicazione viene determinato, con decreto del Ministro,
il nuovo ordine di anzianita' in base alla media fra il
punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica
finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi,
attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo
anno del corso di applicazione.
I sottotenenti che superino il corso di applicazione
nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado che hanno superato il corso nella prima
sessione.
I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti
dal Ministro con propria determinazione o per motivi di
salute dipendenti da causa di servizio. frequentino il
corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino,
sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe
spettato se avessero superato il corso a loro turno.
AI sottotenente che non superi il corso si applica il
disposto del quarto comma dell'art. 64.
Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato
idoneo in attitudine militare, le autorita' gerarchiche
possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella
posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta
sia accolta, l'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo
che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se
idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data di
compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente
giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le
disposizioni del quarto comma dell'art. 64.
Sezione III - Disposizioni speciali per gli ufficiali dei
servizi tecnici di arriglieria e della motorizzazione
Art. 66-67....
Art. 68. - I maggiori e i capitani dei servizi tecnici
sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto
il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra
determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti
in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto
anno di permanenza nel grado.
La promozione dei capitani non puo' essere in alcun
caso disposta con decorrenza anteriore alla data del
trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico.
Sezione IV - Vantaggi di carriera
Art. 69. - I capitani, i maggiori e i tenenti
colonnelli che siano in possesso dei titol i indicati, per
ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla
presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.
Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando
l'ufficiale ad ruolo della propria Arma o servizio, alla
data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti
pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico
del proprio grado in vigore al 1o gennaio dell'anno in cui
cade la predetta data.
Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo,
si trovi gia' compreso nella aliquota di ruolo di cui
all'art. 39 lo spostamento sara' effettuato quando abbia
conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore per
la meta' o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che
il grado superiore sia rispettivamente quelIo di maggiore e
di colonnello o di tenente colonnello.
Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso
nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che
seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono
l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui
l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel
ruolo davanti a detti parigrado e la differenza dei posti
gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando
abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al
comma precedente.
L'ufficiale non puo'. comunque, per effetto dello
spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della
propria arma o servizio che, gia' di lui piu' anziano
all'atto della nomina o della promozione al grado di
tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale
titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita' in detto
grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente
colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di
carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianita'
subite per le cause indicate nell'art. 10, della legge
10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della
carriera.
Art. 69-bis. Non puo' essere attribuito altro vantaggio
di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale
del servizio sanitario dell'esercito che abbia fruito di
vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo.
Il vantaggio di cui al precedente comma viene
attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per
titoli conseguenti tra il 10 settembre dell'anno precedente
e la suddetta data del 31 agosto.
I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza,
entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve
essere concesso ai sensi del precedente secondo comma.
L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione
non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo,
oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano che
abbia conseguito una specializzazione avente durata di
corso uguale o superiore.
Art. 70. ....
Art. 71. - L'ufficiale che, per motivi di servizio
riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per
motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti
con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento,
qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un
vantaggio di carriera, e' considerato come se avesse
acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono
i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare iI
corso.
Il tenente che, in applicazione dell'art. 63, quarto
comma, ripeta il corso, non puo' conseguire vantaggio di
carriera
Art. 72. - I titoli di cui alla tabella n. 4 annessa
alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo
di tempo indicato nel primo comma dell'art. 121 non danno
luogo a vantaggi di carriera
Capo VII - Norme particolari all'avanzamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina
Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di
comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami
Art. 73. - Ai fini dell'avanzamento e' valido il
periodo di imbarco su navi della Marina militare in
armamento o in riserva, nonche' il periodo di imbarco
compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come
comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato,
purche' addetto ai servizi dello Stato, o a linee
sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. E'
altresi' valido il periodo di imbarco su piroscafi della
marina mercantile per istruzione professionale.
La meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina
militare in armamento o in riserva.
Il periodo di comando prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi
della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo
di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato maggiore
della marina e' considerato ai fini dell'avanzamento, quale
imbarco in comando di forze navali.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai
fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della
Marina militare in armamento o in riserva o presso enti
organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie
del Corpo di appartenenza
Art. 74. - Per gli ufficiali comandati a prestare
servizi su navi da guerra estere o in territorio estero i
periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini
dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da
guerra nazionali o in territorio nazionale
Art. 75. - Gli ufficiali addetti al servizio
aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di
volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al
predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento,
considerati come imbarcati su navi della Marina militare in
armamento o in riserva.
Sono considerati altresi' come imbarcati su navi della
Marina militare in armamento o in riserva, ai fini
dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del
periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di
elicottero in servizio presso i reparti elicotteri.
Agli effetti del primo comma del presente articolo, si
intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che
compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal
Ministero, il minimo di voli prescritto.
Art. 76. - La determinazione del Ministro di cui
all'art. 40, quando si tratti di ufficiale del ruolo
normale del Corpo delle capitanerie di porto, e' adottata
di concerto con il Ministro per la marina mercantile.
Art. 77. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli
esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono,
salvo il disposto del quarto commna dell'art. 88-bis,
ripetere i corsi e gli esami.
Sezione 11 - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
Art. 78. - L'avanzamento degli ufficiali in servizio
permanente effettivo della Marina ha luogo:
nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino
al grado di ammiraglio di squadra;
nei ruoli normali dei corpi del genio navale e delle
armi navali sino al grado di generale ispettore;
nel ruolo ufficiali medici del corpo sanitario e nei
ruoli normali dei corpi di commisariato e delle capitanerie
di porto, sino aI grado di tenente generale;
nel ruolo ufficiali farmacisti del corpo sanitario,
sino al grado di colonnello;
nel ruolo speciale del corpo di stato maggiore, sino
al grado di capitano di vascello;
nei ruoli speciali dei corpi del genio navale e delle
armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto,
sino al grado di colonnello:
nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi,
sino al grado di capitano di corvetta.
Art. 79. - Nelle valutazioni degli ufficiali del corpo
delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a
capitano, le competenti commissioni esprimono i giudizi
sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti
da uno speciale rapporto informativo del Ministro per la
marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto
di competenza di tale amministrazione.
Art. 80. - L'avanzamento degli ammiragli di divisione e
dei tenenti generali dei corpi del genio navale e delle
armi navali ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi
predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi
dell'art. 30, primo comma lettera b), sono iscritti nei
quadri stessi in ordine di ruolo.
Art. 81. - L'avanzamento dei contrammiragli e
dei maggiori generali dei corpi del genio navale e delle
armi navali ha luogo ad anzianita'.
L'avanzamento dei maggiori generali medici e
dei maggiori generali dei corpi di commissariato e delle
capitanerie di porto ha luogo a scelta,
Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere
nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo
comma. lettera b) sono iscritti nei quadri stessi in ordine
di ruolo.
Art. 82. - L'avanzamento dei capitani di vascello, dei
colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti
colonnelli ha luogo a scelta.
Gli ufficiali dei grandi predetti da iscrivere nei
quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30. primo comma,
lettera b), sono iscritti nei quadri di fregata del ruolo
normale del corpo di stato stessi in ordine di ruolo,
eccettuati i capitani maggiori i quali sono iscritti in
quadro nell'ordine della graduatoria di merito.
Art. 83. - L'avanzamento dei capitani di corvetta e
dei maggiori ha luogo ad anzianita'.
Art. 84. - L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei
capitani ha luogo a scelta.
Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei
quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma,
lettera b) sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine
della graduatoria di merito.
Art. 85. - L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e
dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha
luogo ad anzianita'.
L'avanzamento dei tenenti del corpo equipaggi militari
marittimi ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel
quadro di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma.
lettera b), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di
ruolo.
I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non
idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in
occasione della formazione del quadro ordinario di
avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo,
per il quale furono per la prima volta valutati.
Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti
ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al corpo
equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio
permanente effettivo e sono collocati nella categoria del
congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46
della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza
comunque non anteriore alla data di compimento della ferma
contratta.
Art. 86. - Agli esami previsti dalla tabella n. 2,
annessa alla presente legge. ai fini dell'avanzamento a
capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi
di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono
parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio
permanente effettivo con lo stesso concorso, nonche' i
tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in
base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra
i pari grado reclutati con lo stesso concorso, con
esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati
aggregati ai provenienti da un concorso successivo.
I tenenti del corpo sanitario e del ruolo normale dei
corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non
superino gli esami predetti neppure nella sessione di
riparazione. in deroga all'art. 41 cessano dal servzio
permanente effettivo e sono collocati nella categoria del
congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46
della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza
comunque non anteriore alla data di compimento della ferma
contratta.
Art. 87. - Per i tenenti dei corpi sanitario, di
commissariato e delle capitanerie di porto, che superino
gli esami di cui all'articolo precedente, viene
determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di
anzianita' in base alla somma del punto, ridotto in
centesimi, riportato dall'ufficiaIe all'esame e del punto
relativo all'attitudine professionale espresso in
centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i
tenenti del ruolo normale dei corpi del genio navale e
delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di
permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del
Ministro, il nuovo ordine di anzianita', in base alla somma
del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di
laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i gia'
laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del
punto relativo all'attitudine professionale espresso in
centesimi, moltiplicato per il coefficiente due.
Il punto relativo all'attitudine professionale e'
attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal
vice presidente della sezione Marina del Consiglio
superiore delle forze armate, presidente, dal sottocapo di
Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale per il
personale militare della Marina, nonche' dall'ufficiale
generale in servizio permanente effettivo piu' elevato in
grado o piu' anziano del Corpo di appartenenza degli
ufficiali da valutare. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi
del genio navale o delle armi navali, della commissione fa
pure parte il comandante dell'Accademia navale.
I tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle
capitanerie di porto che superino gIi esami nella sessione
di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado
che hanno superato gli esami nella prima sessione.
I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che,
per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con
propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da
causa di servizio, sostengano gli esami con ritardo,
qualora superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo
che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli
esami a loro turno.
Art. 88. - L'avanzamento dei guardiamarina e dei
sottotenenti ha luogo ad anzianita'.
Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo
che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado e,
quando si tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del
Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che
abbiano superato il secondo anno di applicazione
delI'accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa
alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con
anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anno
di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma
dell'art. 88-bis.
I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei
all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia
trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato
il giudizio di non idoneita' e, se idonei, sono promossi
con anzianita' corrispondente alla data del giudizio
definitivo favorevole. Se giudicati ancora non idonei
all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli
appartenenti aI Corpo equipaggi militari marittimi, cessano
dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella
categoria del congedo che ad essi compete in applicazione
dell'art. 46 della legge sullo stato deqli ufficiali, con
decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento
della ferma contratta.
Art. 88-bis. - Per i guardiamarina e i sottotenenti del
genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che
superino il biennio di applicazione dell'accademia navale
viene determinato, con decreto del Ministro il nuovo ordine
di anzianita' in base alla graduatoria stabilita secondo le
norme dello statuto dell'accademia navale.
I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e
delle armi navali, ruolo normale che superino gli esami del
secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione
sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato
detti esami nella prima sessione.
I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e
delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di
servizio riconosciuti dal Ministro con propria
determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa
di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione
con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al
posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il
corso a loro turno.
I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e
delle armi navali, ruolo normale, che non superino il
secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo
l'anno successivo purche' non abbiano gia' ripetuto una
delle classi del biennio propedeutico o il primo anno di
applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se
idonei, con anzianita' corrispondente alla data di
compimento di due anni di permanenza nel grado.
I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e
delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta
non superino il secondo anno di applicazione o che non
possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente
comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio
grado e la propria anzianita' nel ruolo speciale dei
rispettivi corpi, previo parere della commissione ordinaria
di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti
nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza e'
assorbita al verificarsi della prima vacanza.
Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e
delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti
nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si
applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art.
88.
Art. 89. - Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali
del genio navale e delle armi navali, reclutati in base
all'art. 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n.
1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso
l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della
scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di
applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbano
completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in
due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di
ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di
esami dell'ultimo anno.
Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi
navali, reclutati in base all'art. 37-bis della legge
3 luglio 1926, n. 1173, e successive modificazioni, debbono
completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea
in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro
iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale
di esame dell'ultimo anno.
Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli
studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni,
purche' al termine del secondo anno, compresa la sessione
autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole
gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento
previste complessivamente per il secondo e terzo anno di
studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria
o del politecnico. Detti ufficiali sono pero' aggregati al
corso successivo a quello cui appartengono.
Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo
di tempo previsto dal precedente comma o che. al termine
del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati
in detto comma, possono essere trasferiti. a domanda, nel
ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e
la propria anzianita', previo parere della Commissione
ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze
esistenti.
Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli
speciali ai sensi del precedente comma cessano al servizio
permanente effettivo e sono collocati nella categoria del
congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46
della legge sullo stato degli ufficiali con decorrenza
comunque non anteriore alla data di compimento della ferma
contratta.
I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma
ed ai commi quarto e quinto del presente articolo non si
applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare
studi nel periodo previsto per motivi di servizio
riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per
motivi di salute dipendenti da cause di servizio.
Capo VIII - Norme particolari all'avanzamento degli
ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica
Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di comando e
di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami
Art. 90. - Il periodo di comando prescritto ai fini
dell'avanzamento deve essere compiuta presso unita' o
reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio
di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che
disciplinari di addestramento e di impiego.
Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai
fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o
enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni
proprie del ruolo e categoria di appartenenza.
Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di
stato maggiore dell'Aeronautica e' valido quale periodo di
comando ai fini dell'avanzamento.
Art. 91. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli
esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono,
salvo il disposto del quarto comma dell'art. 98, ripetere i
corsi e gli esami.
Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi
Art. 92. - L'avanzamento degli ufficiali in servizio
permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo:
nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica
sino al grado di generale di squadra aerea;
nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico:
nella categoria ingegneri sino al grado di generale
ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili,
radioelettncisti e di armamento e sino al grado di maggior
generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al
grado di colonnello;
nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato
aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo
sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale;
nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al
grado di tenente generale;
nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica,
nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del
genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di
commissariato aeronautico, sino al grado di tenente
colonnello;
nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma
aeronautica, sino al grado di capitano.
Art. 93. - L'avanzamento dei generali di divisione
aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico,
dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei
colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.
Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei
quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo commna,
lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di
ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti
normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della
graduatoria di merito.
Art. 94. - L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad
anzianita'.
Art. 95. - L'avanzamento dei capitani ha luogo a
scelta.
I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai
sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti
nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito.
Art. 96. - L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad
anzianita'.
Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento e'
nuovamente valutato in occasione della formazione del
quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro,
ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta
valutato.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento,
l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e'
collocato nella categoria del congedo che gli compete in
applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli
ufficiali.
Art. 97. - L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad
anzianita'.
Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo
che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado
e quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti
normale, sempre che abbiano gia' superato il corso di
perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota
militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla
tabella 3, annessa alla presente legge. Se idonei, essi
sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di
compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado.
Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e'
nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla
data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non
idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita'
corrispondente alla data del giudizio definitivo
favorevole.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento,
l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e'
collocato nella categoria del congedo che gli compete in
applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli
ufficiali.
Art. 98. - Per i sottotenenti del ruolo naviganti
normale che superino il corso di perfezionamento viene
determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di
anzianita' in base alla somma del punto complessivo di
classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto
in centesimi, e del punto, espresso in centesimi,
attribuito all'ufficiale al termine del corso di
perfezionamento.
I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento
nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i
pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione
sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal
Ministro con propria determinazione o per motivi di salute
dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di
perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono
iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se
avessero superato il corso a loro turno.
I sottotenenti che non superino il corso di
perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso
successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a
domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel
ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del
brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore
militare, o nel ruolo servizi, previo parere della
commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano
vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero
e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima
vacanza
I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo
naviganti speciale o nel ruolo servizi, ai sensi del
precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo
e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi
compete in applicazione dell'art. 46 della legge 10 aprile
1954, n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non
siano in possesso del brevetto di pilota militare o del
brevetto di navigatore militare.
Art. 99. - I sottotenenti del ruolo naviganti normale
che non conseguono il brevetto di pilota militare od il
brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti,
a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua
con le norme di cui al quarto comma dell'art. 98.
I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo
servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio
permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi
della categoria del congedo che ad essi compete in
applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli
ufficiali.
Art. 100. L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o
speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in
vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non puo', nel
nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore
alla data del trasferimento.
----> Vedere Tabelle di pag. 58 <----
Titolo III - Avanzaznento degli ufficiali a disposizione
Art. 101. - Gli ufficiali a disposizione, idonei
all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono,
previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianita' al
grado superiore a quello col quale furono collocati a
disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado
che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in
servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla
promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari
grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati
valutati a turno normale per mancanza delle condizioni
prescritte dall'art. 38 o che siano stati collocati in
soprannumero all'organico ai sensi dell'art. 192 o per i
quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero
debba rinnovarsi ai sensi dell'art. 54 il giudizio di
avanzamento in seguito all'annullamento di precedente
giudizio di non idoneita'. Non costituisce inoltre ostacolo
alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di
pari grado in servizio permanente effettivo piu' anziani
trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di
collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato.
Art. 102. - L'avanzamento degli ufficiali di cui
all'articolo precedente si effettua senza che occorra
determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme
concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio
permanente effettivo, in quanto applicabili".
- Si riporta il testo degli articoli 54, 58, secondo
comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio
1983, n. 212.
"Art. 54. - I sottufficiali in ferma volontaria e
rafferma e in servizio permanente possono accedere ai
seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente:
a) ruoli normali;
b) ruoli speciali
c) ruoli di cui al precedente articolo.
L'eta' massima per la partecipazione ai concorsi per
l'ammissione alle Accademie militari e' stabilita in 28
anni".
"Art. 58. - (Omissis).
Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'art.
53 da ammettere a valutazione ogni anno e' stabilito come
segue:
da tenente a capitano e gradi corrispondenti nella
misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati;
da capitano a maggiore e gradi corrispondenti nella
misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati.".
"Art. 59. - (Omissis).
Per i suddetti ufficiali la permanenza massima
nell'ausiliaria e' di quattro anni e gli eventuali richiami
in servizio non interrompono il decorso della stessa.
Il limite di eta' per il collocamento in congedo
assoluto e' stabilito come segue:
maggiore o grado corrispondente: 67 anni;
ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.".
- Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1, 2, 3,
3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies, della citata legge 19 maggio
1986, n. 224.
"Art. 32. - 1. La valutazione per la promozione a
maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a
partire dal 10 gennaio 1984, puo' essere effettuata, se
piu' favorevole, per gli ufficiali che compiono
l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a
condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio.
2. La promozione al grado superiore dei maggiori e
gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se
idonei, a partire dal 1o gennaio 1984, dopo quattro anni di
anzianita' nel grado, a condizione che abbiano compiuto
ventidue anni di servizio.
3. Il vincolo dell'anzianita' di servizio di cui ai
commi precedenti non si applica nei confronti degli
ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei
ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione e'
subordinata al possesso di un diploma di laurea.
3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali
di cui ai commi 1 e 2 avviene, se piu' favorevole e se
idonei a partire dal 1o gennaio 1981, con effetto dal
giorno successivo a quella dei pari grado con uguale
o maggiore anzianita' di grado appartenenti ai rispettivi
ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi
in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate
promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni
relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge
12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.
4. Ferma restando l'anzianita' richiesta nei commi 1 e
2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha
luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in
servizio permanente effettivo di pari anzianita' di grado,
nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialita', purche'
non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso
il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.
da 5 a 9-bis: (Omissis).
9-ter. La promozione di cui all'art. 34, primo comma,
della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai
colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito,
della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del
Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo
il 1o gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in
vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per
i colonnelli e generali collocati in congedo prima del
1o gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di
nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla
legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di
entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574,
senza tener conto delle esigenze di mobilitazione.
9-quater: (Omissis).
9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A)
dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e
successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:
a) per la nomina nel grado di sottotenente di
vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di
laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro della marina mercantile;
b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i
giovani in possesso della patente di capitano di lungo
corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti
di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del
Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di
diploma rilasciato dall'istituto tecnico nautico o
aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di
servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno
un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina
militare o mercantile o in alternativa di destinazione
presso reparti militari di volo".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della
citata legge 27 dicembre 1990, n. 404.
"6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze
armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio
permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione,
di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie
militari o istituti universitari, non sono computati
nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che
dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno
essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di
entrata in vigore della presente legge.



 
Art. 37.
Riduzione dei volumi organici dei ruoli del personale non direttivo
1. I volumi organici dei ruoli del personale non direttivo sono cosi' ridotti:
a) ruolo ispettori: n. 219 unita';
b) ruolo sovrintendenti: n. 239 unita'.
2. Tali riduzioni saranno praticate gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolta dall'Arma dei carabinieri sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 38.
 
Art. 38.
Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.



Nota all'art. 38:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge
31 marzo 2000, n. 78.
"Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in
lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'art. 1, in lire 700 milioni annue relativamente
alle previsioni di cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni
annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in
lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di
cui all'art. 5, quantificato nella misura massima di lire
10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".



 
Art. 39.
Abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574;
b) gli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;
c) il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) gli articoli 12, comma 9, e 13, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre l97, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni.



Nota all'art. 39:
- Per i riferimenti alla legge 20 settembre 1980, n.
574, si veda in nota all'art. 2.
- Per i riferimenti al decreto legislativo 27 febbraio
1991, n. 78, si veda in nota all'art. 2.
- Per i riferimenti relativi al decreto legislativo
24 marzo 1993, n. 117, si veda in nota alle premesse.
- Per i riferimenti relativi al decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota alle premesse.



 
Art. 40.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
Tabelle
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
 
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