Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2000, n. 298 |
Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed in particolare l'articolo 1, che ha delegato il Governo a revisionare le norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri; Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113; Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137; Visto il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2000; Acquisito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Sentite le rappresentanze del personale; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2000; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'interno e con il Ministro delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano, in attuazione della delega prevista dall'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, la revisione delle dotazioni organiche degli ufficiali in servizio permanente, nonche' il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. La successione gerarchica e la corrispondenza dei gradi degli ufficiali e' riportata nella tabella A allegata al presente decreto.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al titolo: - La legge 31 marzo 2000, a 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 aprile 2000 - serie generale - n. 79; si riporta il testo dell'art. 1: Art. 1 (Delega al Governo per il riordino dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di assicurare economicita' speditezza e rispondenza al pubblico interesse delle attivita' istituzionali, il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislazivi, per adeguare, ferme restando le previsioni del regolamento approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, e successive modificazioni, non in contrasto con quanto previsto dal presente articolo, l'ordinamento ed i compiti militari dell'Arma dei carabinieri, ivi comprese le attribuzioni funzionali del Comandante generale, in conformita' con i contenuti della legge 18 febbraio 1997, n. 25. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, fermi restando la dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria alle dipendenze e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, ai sensi del codice di procedura penale, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) collocazione autonoma dell'Arma dei carabinieri, con rango di Forza armata, nell'ambito del Ministero della difesa, con dipendenza del Comandante generale dal Capo di stato maggiore della difesa, secondo linee coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio 1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari: 1) concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettivita' nazionale nei casi di pubblica calamita', in conformita' con l'art. 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382; 2) partecipazione alle operazioni militari in Italia e all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa: 3) partecipazione ad operazioni di polizia militare, all'estero e sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei dorpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze armate in missioni di supporto alla pace; 4) esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per l'Esercito, per la Marina militare e per l'Aeronautica militare, nonche', ai sensi dei codici penali militari, esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare; 5) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero: 6) assistenza ai comandi e alle unita' militari impegnati in attivita' istituzionali nel territorio nazionale, concorso al servizio di mobilitazione; b) realizzazione di una efficace ripartizione della funzione di comando e controllo, mediante definizione dei livelli generali di dipendenza delle articolazioni ordinamentali e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari; c) revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali, al fine di: 1) armonizzare la normativa vigente per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, prevedendo anche commissioni di valutazione per l'avanzamento degli ufficiali composte da personale dell'Arma dei carabinieri e, comunque, analoghe per tipologia e partecipazione di specifiche cariche interforze a quelle previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 2) riordinare, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, i ruoli normale, speciale e tecnico esistenti, anche mediante la rideterminazione delle relative consistenze organiche, l'eventuale soppressione ovvero l'istituzione di nuovi ruoli e specialita' anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le dotazioni organiche dei gradi, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento e di avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione e il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta', per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale incarica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi: conseguentemente, assicurare la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; 3) rivedere, nel quadro del potenziamento dei ruoli degli ufficiali da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale, le dotazioni dirigenziali in modo tale che esse risultino coerenti con quanto previsto per le Forze armate: 4) rivedere la normativa concernente il Corso d'istituto ed eventualmente adeguare le modalita' di ammissione all'Istituto superiore di Stato maggiore interforze istituito con il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, in relazione al nuovo ordinamento; 5) prevedere disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella da definire con i decreti legislativi nonche' l'abrogazione delle norme regolamentari e di ogni altra disposizione che risulti in contrasto con la nuova disciplina. 3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), numero 2), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8. Nota alle premesse. - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e' il seguente: "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica il Capo dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulta le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei, casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.. Il testo dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78 e' riportato nella nota al titolo. La legge 10 aprile 1954, n 113, recante "Stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1954, n. 98. La legge 12 novembre 1955, n 1137, recante "Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1955, n. 282. Il decreto legislativo 24 marzo 1993, n 117, recante "Istituzione dei ruoli normale, speciale e tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 1993, n. 93. Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1997, n. 17. Tale decreto legislativo e' stato modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 2000 - serie generale - n. 180. Nota all'art. 1: Per il testo dell'art. 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78, v. nota al titolo.
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| Art. 2. Ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri 1. I ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente dell'Arma dei carabinieri sono i seguenti: a) ruolo normale; b) ruolo speciale; c) ruolo tecnico-logistico. 2. Gli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 574, e del ruolo tecnico-operativo, di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, qualora non usufruiscano dei transiti in altri ruoli previsti dagli articoli 24, 25 e 27 del presente decreto, permangono nei rispettivi ruoli ad esaurimento. 3. La consistenza complessiva del ruolo speciale e dei ruoli di cui al comma 2 non puo' eccedere le dotazioni organiche del ruolo speciale fissate dal presente decreto. 4. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, sono compresi nell'organico del ruolo speciale. 5. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva, nonche' quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente.
Nota all'art. 2: La legge 20 settembre 1980, n. 574, recante "Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 1980, n. 262. La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante "Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordipario alla Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1983, n. 138; si riporta il testo dell'articolo 53: "53. Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativa; - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica: nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi: in loro vece e' istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge". - Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, recante "Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1991, n. 62.
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| Art. 3. Articolazione del ruolo tecnico-logistico 1. Il ruolo tecnico-logistico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, e' articolato nei seguenti comparti e specialita': a) comparto amministrativo: specialita' amministrazione, specialita' commissariato; b) comparto tecnico-scientifico e psicologico: specialita' investigazioni scientifiche, specialita' telematica, specialita' genio, specialita' psicologia; c) comparto sanitario: specialita' sanita' (medicina/farmacia), specialita' veterinaria. 2. Gli ufficiali gia' appartenenti alle specialita' informatica, psicologia applicata ed investigazioni scientifiche del ruolo tecnico, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono iscritti nel ruolo tecnico-logistico di cui al comma 1, rispettivamente nelle specialita' telematica, psicologia ed investigazioni scientifiche, con anzianita' di grado rideterminata, ove ne ricorrano le condizioni, con le modalita' indicate all'articolo 28.
Nota all'art. 3: - Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, v. nota alle premesse; si riporta il testo dell'art. 15: Art. 15. - 1. E' istituito il ruolo tecnico degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri comprendente le seguenti specialita': a) informatica; b) psicologia applicata: c) investigazioni scientifiche. 2. La consistenza organica e la dotazione massima del ruolo tecnico, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni e gli anni di anzianita' richiesti per le valutazioni al grado superiore sono riportati nella tabella 4 allegata".
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| Art. 4. Funzionamento dei ruoli 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico sono riportati nelle tabelle 1, 2, e 3 allegate al presente decreto. |
| Art. 5. Disposizioni generali 1. Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e' necessario possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ovvero del diploma di laurea; c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente, accertata dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia; f) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53, e non aver tenuto i comportamenti previsti dall'articolo 17, comma 2, della legge 11 luglio 1978, n. 382. L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri. 2. Con decreto del Ministro della difesa sono indicati: a) i titoli di studio e gli eventuali ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione ai corsi dell'accademia e per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente; b) le tipologie e le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali e di formazione delle relative graduatorie di merito; c) la composizione delle commissioni esaminatrici, presiedute e formate da personale in servizio nell'Arma dei carabinieri, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione. 3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 5: - La legge 10 febbraio 1989, n. 53, recante "Modifiche alle norme sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vicebrigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato. Al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1989, n. 43; si riporta il testo dell'articolo 26: "Art. 26. - 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria". - La legge 1 luglio 1978, n. 382, recante "Norme di principio sulla disciplina militare", e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 1978, n. 203; si riporta il testo dell'articolo 17, secondo comma: "L'ammissibilita' dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati e' subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezsa dello Stato". - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n 490 (v. nota alle premesse): "3. Nei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente l'Amministrazione ha facolta' di colmare le vacanze organiche che si dovessero verificare entro la data di approvazione della graduatoria nel limite di un decimo dei posti messi a concorso. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla data di inizio dei corsi, possono essere autorizzate altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria. Qualora la durata del corso sia, inferiore ad un anno, detta facolta' puo' essere esercitata entro 1/12 della durata del corso stesso. Le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. 4. Per la partecipazione ai concorsi finalizzati all'immissione nei ruoli degli ufficiali, non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' eventualmente previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi".
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| Art. 6 Ruolo normale
1. Gli Ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono tratti, con il grado di sottotenente, dagli allievi che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo dell'accademia. 2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 1, 5, 6 e 7, sono estese all'Arma dei carabinieri. L'eta' massima per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'accademia e' stabilita, per i marescialli e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, in 28 anni. 3. Il concorso di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, puo' essere bandito nel caso in cui il prevedibile numero dei sottotenenti che concluderanno nell'anno il corso di applicazione per essi previsto risulti inferiore ad 1/13 della consistenza organica degli ufficiali inferiori del ruolo normale. 4. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 3 frequentano un corso applicativo della durata non inferiore ad un anno, le cui modalita' sono disciplinate dall'ordinamento della scuola ufficiali carabinieri. 5. Nel caso di immissione nella accademia o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei brigadieri ovvero dagli appuntati e carabinieri, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Nota all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (v. nota alle premesse): "Art. 4 (Ufficiali dei ruoli normali). - 1. Gli ufficiali dei ruoli normali in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente, da coloro che hanno frequentato le Accademie militari, e che abbiano completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dagli ordinamenti di ciascuna Forza armata. 2. Per specifiche esigenze di Forza armata nei bandi di concorso per l'ammissione alle Accademie militari possono essere previste, oltre alle riserve di posti stabilite da leggi speciali, anche riserve di posti a favore di particolari categorie di personale militare in servizio nella relativa Forza armata. 3. L'eta' per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle accademie militari non puo' essere inferiore a diciassette anni e superiore a ventidue anni alla, data indicata nel bando di concorso. Fatta eccezione per il ruolo naviganti normale dell'Aeronautica, il limite massimo e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini italiani che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. 4. Gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami anche dai giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per ciascun ruolo con i decreti di cui al comma 2 dell'art. 3, che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso. 5. Salvo quanto stabilito nel comma 4, gli ufficiali del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto possono essere tratti, con il grado di guardiamarina, anche dai giovani in possesso del titolo di capitano di lungo corso o di capitano di macchina. 6. I concorsi di cui ai commi 4 e 5 possono essere banditi nel caso in cui il prevedibile numero dei frequentatori delle accademie, che concluderanno nell'anno il ciclo formativo per essi previsto per un determinato ruolo, risulti inferiore a 11/10 del numero delle promozioni a scelta al grado di maggiore stabilito per il medesimo ruolo delle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto. 7. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui ai commi 4 e 5 frequentano corsi applicativi di durata non superiore ad un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate dagli ordinamenti degli Istituti di formazione di ciascuna Forza armata. 8. L'anzianita' relativa degli ufficiali di cui ai commi 4 e 5 e' rideterminata, a seguito del superamento degli esami di fine corso, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguita al termine del corso stesso. Gli stessi sono iscritti in ruolo dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari delle rispettive Accademie militari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno. 9. I candidati che non superino il corso applicativo sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva ovvero restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio per i militari in servizio permanente e per il restante personale non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva. 9-bis. Nel caso di immissione nelle accademie militari o di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali, dal ruolo dei marescialli, dal ruolo dei sergenti ovvero dai volontari di truppa, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale".
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| Art. 7. Ruolo speciale 1. Gli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri sono tratti con il grado di sottotenente, mediante concorso per titoli ed esami: a) prevalentemente dai marescialli aiutanti, marescialli capi e marescialli ordinari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, muniti di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi dell'accademia che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e che alla data indicata nel bando di concorso, abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di eta' e non superato il quarantesimo; b) dagli ufficiali subalterni di complemento dell'Arma dei carabinieri che abbiano compiuto il servizio di prima nomina e non abbiano superato, alla data indicata nel bando di concorso, il trentaduesimo anno di eta'. 2. I vincitori di concorso sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito, unica per entrambe le categorie di concorrenti; b) ammessi a frequentare un corso applicativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso stesso. 3. Ai sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 si applicano le norme di cui all'articolo 65, secondo e terzo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostituendo al corso di applicazione il corso applicativo. 4. I sottotenenti del ruolo speciale reclutati ai sensi del comma 1 che non superino il corso applicativo di cui al comma 2, lettera b): a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dagli ufficiali di complemento, vengono collocati in congedo. 5. Nel caso di conseguimento della nomina ad ufficiale per effetto delle disposizioni del presente articolo, al personale proveniente, senza soluzione di continuita', dai ruoli del complemento degli ufficiali o dal ruolo degli ispettori, qualora gli emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un assegno personale pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o a disposizioni normative a carattere generale.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 65, secondo e terzo comma, della citata legge 12 novembre 1955, n. 1137: "I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima Sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno".
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| Art. 8. Ruolo tecnico-logistico 1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non abbiano superato il trentaduesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso e che siano in possesso dei requisiti generali previsti dalle norme vigenti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo; b) i marescialli dell'Arma dei carabinieri che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta' alla data indicata nel bando di concorso, che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" e siano in possesso del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso formativo, della durata non inferiore a sei mesi, al termine del quale viene determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso. |
| Art. 9. Alimentazione dei ruoli 1. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale e nel ruolo speciale non puo' rispettivamente superare un dodicesimo ed un quindicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori di ciascun ruolo. 2. Le immissioni annuali nel ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri non possono superare le vacanze esistenti nell'organico complessivo degli ufficiali inferiori e superiori di detto ruolo. |
| Art. 10 Obblighi di servizio 1. Gli allievi dell'accademia hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. All'atto della nomina a sottotenente hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di nove anni, che assorbe quella da espletare. 2. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del presente decreto, qualora non gia' in servizio permanente, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di contrarre all'atto dell'ammissione ai corsi una ferma di tre anni. Al superamento del corso applicativo hanno l'obbligo di contrarre una nuova ferma di cinque anni, che assorbe quella da espletare. 3. I vincitori dei concorsi per la nomina ad ufficiale del ruolo tecnico-logistico, qualora non gia' in servizio permanente, hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso formativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta. 4. Si applica agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri il disposto dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, v. nota all'articolo 6. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 8, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "8. Gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare il corso di qualificazione per il controllo del traffico aereo nonche' corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati ad una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi. Detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso. Gli ufficiali in servizio permanente che siano destinati a ricoprire incarichi particolarmente qualificanti in campo internazionale sono vincolati ad una ferma pari a due volte la durata dell'incarico, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico, aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto. Il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale e gli incarichi di cui al presente comma".
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| Art. 11. Requisiti e modalita' per l'avanzamento 1. Per l'avanzamento al grado superiore degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9, escluso il comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "Art. 8. (Requisiti per l'avanzamento). - 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile, ma non sufficiente, per avanzamento al grado superiore. 2. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma 1 debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado". "Art. 9. (Modalita' di avanzamento). - 1. L'avanzamento ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali. 2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. 3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. 5. I profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto".
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| Art. 12. Commissioni di avanzamento. Generalita' 1. Per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. La proposta di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni e' formulata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo degli articoli 10 e 11 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "Art. 10. (Commissioni di avanzamento. Generalita'). - 1. Esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta: a) le commissioni di vertice nei riguardi degli ufficiali aventi grado di Maggior Generale e gradi corrispondenti; b) le commissioni superiori di avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado da Tenente Colonnello a Brigadiere Generale e gradi corrispondenti; c) le commissioni ordinarie di avanzamento nei riguardi degli ufficiali in servizio permanente aventi grado da Sottotenente a Maggiore e gradi corrispondenti; d) i superiori gerarchici per gli ufficiali di complemento. 2. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a tali Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra amministrazione per incarichi non previsti dalle norme di ordinamento. 3. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono una delle seguenti cariche: a) Ministro o Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione; b) Capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi, altra amministrazione; c) Comandante Generale della Guardia di Finanza; d) Consigliere Militare del Presidente della Repubblica; e) Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri. 4. Non possono far parte delle predette commissioni gli ufficiali impiegati presso: a) i servizi per le informazioni e la sicurezza dello Stato di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801; b) gli enti, comandi o unita' internazionali che abbiano sede di servizio fuori dal territorio nazionale; c) il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del consiglio dei Ministri. 5. All'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2o: dopo la lettera "c) e' aggiunta la seguente "d): "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione"; b) al comma 3: dopo le parole "alle lettere a), b), c), e' aggiunta la seguente ", d)"; le parole "per tre" sono sostituite dalle seguenti "per quattro"; c) al comma 4: dopo le parole "nelle precedenti lettere a), b), c)" e' aggiunta la seguente ", d)". "Art. 11. (Norme procedurali). - 1. Le commissioni di vertice e le commissioni superiori di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata, sono convocate dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa. 2. I componenti delle commissioni ordinarie di avanzamento sono annualmente designati e convocati dal Ministro della difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore di Forza armata. 3. I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. 4. Per la validita' delle deliberazioni delle commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto al voto".
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| Art. 13. Commissione di vertice. Commissione superiore di avanzamento 1. Per la valutazione dei generali di divisione e' costituita, presso l'Arma dei carabinieri, la commissione di vertice composta dal Capo di Stato Maggiore della difesa, quale presidente, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, vice presidente, e dagli stessi membri della commissione superiore di avanzamento di cui al successivo comma 2. 2. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico logistico quando la valutazione riguardi gli ufficiali di detto ruolo. 3. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti. 4. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 5. All'articolo 12, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, dopo le parole: "le cariche di cui alla lettera b) o quella di" sono inserite le seguenti: "comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di".
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'articolo 12, commi 6 e 7, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "6. Il segretario generale del Ministero della difesa, ovvero il vice segretario generale militare nel caso in cui il segretario generale rive- sta qualifica dirigenziale civile, partecipa, quale componente, alla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, sempre che non vi faccia gia' parte ai sensi dei commi 3, 4, 5. E' obbligatoriamente consultato dalle commissioni di vertice allorche' la valutazione riguardi ufficiali di Forza armata diversa in servizio presso uffici o organi dipendenti. 7. Il vice segretario generale militare del Ministero della difesa, nonche' il sottocapo di Stato Maggiore della difesa partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della Forza armata di appartenenza, sempre che non vi facciano gia' parte, ai sensi dei commi 3, 4, 5. Sono obbligatoriamente consultati, dalle commissioni superiori di avanzamento: il vice segretario generale militare del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi dell'area centrale tecnico amministrativa; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali di forza armata diversa da quella di appartenenza, in servizio presso gli organi interforze dell'area tecnico operativa". - Si trascrive il testo dell'articolo 12, comma 3, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal presente decreto legislativo: "3. La commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito; b) dai Tenenti Generali che ricoprano le cariche di Comandante delle Forze Operative Terrestri, Ispettore Logistico, Ispettore delle Scuole e Ispettore delle Armi; c) dai tre Tenenti Generali piu' anziani in ruolo che abbiano espletato o stiano espletando le funzioni del grado, che non ricoprano le cariche di cui alla lettera b) o quella di Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri o di Capo del Corpo degli ingegneri, nonche' dal Sottocapo di Stato Maggiore dell'Esercito ove non compreso nei tre suddetti Tenenti Generali; d) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado e piu' anziano dei singoli Corpi quando si tratti di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi Corpi; e) dall'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, ove non ricopra l'incarico di ispettore logistico qualora si tratti di valutare ufficiali appartenenti a tale Arma".
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| Art. 14. Commissione ordinaria di avanzamento 1. La commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Presidente; b) da un generale di divisione o di brigata dell'Arma dei carabinieri; c) da cinque colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; d) da un Colonnello del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, quando la valutazione riguardi ufficiali di detto ruolo; e) da un colonnello del comparto di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico. 2. All'Arma dei carabinieri si applicano, altresi', le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. 4. Alle commissioni ordinarie partecipa il direttore generale della direzione generale del personale militare, esprimendo parere sull'idoneita' all'avanzamento. In caso di assenza o di impedimento puo' essere rappresentato da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, destinato alla direzione generale, possibilmente appartenente alla medesima Forza armata dell'ufficiale da valutare. 5. In caso di assenza o di impedimento del presidente assume la presidenza l'ufficiale piu' elevato in grado ed, a parita' di grado, il piu' anziano".
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| Art. 15. Generalita' 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri si applicano gli articoli 14, 15, con esclusione del comma 2, e 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 15: - Si riporta il testo degli articoli 14, 15 e 16 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. "Art. 14 (Aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione). - 1. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo, salvo che il presente decreto non disponga altrimenti. 2. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 3. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento l'ufficiale che sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dall'impieso o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni. 4. Il personale militare che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione o dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento. 5. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento. sospendono la valutazione, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata". "Art. 15 (Elementi di giudizio. Documentazione caratteristica e matricolare. Pareri facoltativi e obbligatori). - 1. La commissione di vertice, la commissione superiore, la commissione ordinaria ed i superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione caratteristica e matricolare dell'ufficiale, tenendo conto della presenza dei particolari requisiti previsti dall'art. 8 e dell'eventuale frequenza del corso superiore di Stato Maggiore Interforze, istituito con decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Nelle valutazioni degli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano di vascello le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sui demeriti risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione per quanto attiene ai servizi d'istituto di competenza di tale amministrazione. 3. Le commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore, di grado, in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale". "Art. 16 (Rinvio). - 1. Per quanto non diversamente regolato nella nella presente sezione, si applicano le disposizioni del titolo I, Capo IV, e VI, della legge 12 novembre 1955, n. 1137".
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| Art. 16. Generalita' 1. Il direttore generale della direzione generale del personale militare, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito approvate dal Ministro della difesa, forma altrettanti quadri d'avanzamento, iscrivendovi: a) per l'avanzamento ad anzianita', tutti gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo; b) per l'avanzamento a scelta ai gradi di maggiore, colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare; c) per l'avanzamento a scelta ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. 2. I tenenti colonnelli del ruolo normale sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta a partire dalla prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto e, nell'ambito di ciascuna aliquota, secondo le modalita' di cui al comma 1, lettera b). 3. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 5 e 6, ed all'articolo 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 16: - Si riporta il testo degli articoli 17, commi 2, 3, 5 e 6, e 18 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. "Art. 17 Formazione di quadri di avanzamento. Ordine di graduatoria. (Omissis). 2. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono. 3. Qualora per un determinato grado siano previsti, nello stesso anno, quadri d'avanzamento a scelta e ad anzianita', le promozioni sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta. (Omissis). 5. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica per gli ufficiali di grado non inferiore a Brigadier Generale e gradi corrispondenti e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, per i Tenenti Generali e gradi corrispondenti. Per i rimanenti gradi si provvede con decreto ministeriale. 6. Agli ufficiali valutati per avanzamento e' data cumunicazione dell'esito dell'avanzamento". "Art. 18 (Promozioni non annuali. Formazione dei quadri di avanzamento a seguito di cause di esclusione). - 1. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore Generale della Direzione Generale del Personale Militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengono a verificarsi una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. In tale caso, il nuovo ciclo di promozioni decorre dall'anno di apertura del quadro. 2. Qualora un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che segue nella graduatoria di merito l'ultimo dei pari grado iscritti nel quadro stesso".
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| Art. 17. Requisiti per la valutazione 1. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve, in relazione al ruolo di appartenenza, aver maturato gli anni di permanenza minima indicati per ciascun grado ed aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. 2. Ai fini della valutazione per l'avanzamento, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio, indicati nelle predette tabelle per il grado rivestito, possono essere svolti, in tutto o in parte, nei gradi inferiori, se previsto nelle annesse tabelle. I predetti periodi debbono essere svolti presso comandi, unita', reparti ed enti organicamente previsti, anche in ambito internazionale. 3. I periodi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, determinati con decreto del Ministro della difesa. 4. Si applicano all'Arma dei carabinieri, salvo che non sia diversamente previsto da altra norma di legge, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 17: - Si riporta il testo dell' articolo 19, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. "3. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari, di addestramento e di impiego. 4. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo di appartenenza".
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| Art. 18. Formazione delle aliquote di valutazione e modalita' di valutazione 1. Il 31 ottobre di ogni anno, il direttore generale della direzione generale del personale militare, con apposite determinazioni, indica per ciascun grado e ruolo dell'Arma dei carabinieri gli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. In tali determinazioni sono inclusi: a) gli ufficiali non ancora valutati che, alla data suddetta, abbiano raggiunto tutte le condizioni prescritte dall'articolo 17 del presente decreto; b) gli ufficiali gia' giudicati idonei e non iscritti in quadro, salvo il disposto del comma 2; c) gli ufficiali da valutare o rivalutare perche' venute a cessare le cause che ne avevano determinato la sospensione della valutazione o della promozione. 2. I tenenti colonnelli del ruolo normale da valutare per l'avanzamento sono inclusi in tre distinte aliquote formate sulla base delle anzianita' di grado, indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il periodo di servizio svolto dopo l'ultima valutazione nella seconda aliquota costituisce elemento preminente ai fini della valutazione dei tenenti colonnelli inclusi nella terza aliquota. 3. I capitani dei ruoli normale e speciale gia' valutati due volte per l'avanzamento a scelta al grado di maggiore, giudicati idonei e non iscritti in quadro, sono valutati l'anno successivo per la promozione ad anzianita'. 4. Gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati a distanza di un anno dal giudizio di non idoneita' e, qualora idonei ed iscritti in quadro, sono promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 5. Gli ufficiali giudicati per la seconda volta non idonei all'avanzamento sono ulteriormente valutati nel quarto anno successivo ad ogni giudizio negativo e, se giudicati idonei ed iscritti in quadro, promossi con anzianita' riferita all'anno per il quale sono stati valutati l'ultima volta. 6. Il direttore generale della direzione generale del personale militare con proprie determinazioni indica, altresi', gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 17, comma 1. Essi sono poi inclusi nella prima determinazione annuale dell'aliquota successiva alla data del raggiungimento delle predette condizioni. |
| Art. 19. Vacanze organiche, promozioni annuali, modalita' per colmare ulteriori vacanze 1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, con riferimento alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. L'applicazione all'Arma dei carabinieri delle disposizioni del predetto articolo 24 decorre dal 2010 per gli ufficiali del ruolo normale, dal 2004 per gli ufficiali del ruolo speciale e dal 2007 per gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico.
Nota all'art. 19: - Si riporta il testo degli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. "Art. 22 (Vacanze organiche). - 1. Determinano vacanze organiche: a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. 2. Le vacanze decorrono dalla data in cui si verificano le cause che le hanno determinate nei casi di cui alle lettere a) b). c) e d) a per la lettera e) dal giorno successivo a quello del decesso. 3. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi al verificarsi delle vacanze nel grado superiore e comunque non oltre il 1o luglio dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi". "Art. 23 (Promozioni annuali). - 1. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, il numero delle promozioni fisse annuali e' stabilito per ciascun grado nelle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. 1-bis. Le promozioni ad anzianita' sono conferite con decorrenza dal giorno del compimento delle anzianita' richieste alla colonna 5 delle tabelle 1, 2 e 5 annesse al presente decreto legislativo. 2. La promozioni di cui ai commi 1 e 1-bis sono conferite con le modalita' di cui aIl'articolo 6, comma 4, della legge 20 settembre 1980, n. 574, salvo quanto previsto dall'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 e successive modificazioni". "Art. 24 (Modalita' per colmare ulteriori vacanze). - 1. Qualora, effettuate in un grado le promozioni stabilite per l'anno dalle annesse tabelle 1 e 3, si constatino al 1o luglio ulteriori vacanze nel grado superiore, le stesse sono colmate con promozioni aggiuntive. Le stesse non possono eccedere un decimo del numero delle promozioni da effettuare nell'anno e comunque, non possono essere inferiori all'unita'. 2. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno immediatamente successivo".
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| Art. 20. Ufficiali inferiori del ruolo normale 1. Si applicano all'Arma dei carabinieri le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. I sottotenenti del ruolo normale che non superino il corso di applicazione per essi prescritto: a) sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento; b) sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta; c) qualora non presentino domanda o non abbiano ottenuto il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta. 3. Gli ufficiali del ruolo normale che non conseguano il diploma di laurea entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano: a) dal primo gennaio dell'anno successivo sono trasferiti d'autorita' nel ruolo speciale, con il grado e l'anzianita' posseduta e mantenendo gli obblighi di servizio contratti, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado; b) sono iscritti in detto ruolo dopo l'ultimo dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.
Nota all'art. 20: - Si riporta il testo dell' articolo 25, commi 1 e 2, deI decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490. "Art. 25 (Sottotenenti dell'Esercito). - 1. Per i Sottotenenti dei ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di amministrazione e di commissariato che superino i corsi delle scuole di applicazione il nuovo ordine di anzianita' viene determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dagli ordinamenti dei singoli istituti militari di formazione. 2. I Sottotenenti che non superino per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianita' attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. I Sottosenenti che superino il corso di applicazione con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione militare ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe aspettato se avessero superato il corso al loro turno".
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| Art. 21. Transito dal ruolo speciale al ruolo normale 1. L'amministrazione della difesa ha facolta' di bandire concorsi per titoli ed esami per il transito nel ruolo normale dei capitani del ruolo speciale che, al 31 dicembre dell'anno in cui viene bandito il concorso, abbiano a) da 1 a 3 anni di permanenza nel grado; b) eta' non superiore a trentotto anni; c) conseguito il diploma di laurea; d) riportato nell'ultimo biennio la qualifica di "eccellente". 2. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso per ciascuna delle anzianita' indicate al comma 1, lettera a), non puo' eccedere la differenza esistente tra un tredicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori del ruolo normale ed il numero dei capitani dello stesso ruolo aventi la medesima anzianita' di grado. 3. L'amministrazione della difesa ha altresi' facolta' di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale, previo superamento del corso d'istituto, nel numero massimo di cinque posti, di capitani del ruolo speciale in possesso dei seguenti requisiti: a) risultati idonei ed iscritti in quadro d'avanzamento per l'anno in cui viene bandito il concorso; b) in possesso di diploma di laurea; c) classificati "eccellente" negli ultimi 3 anni. Coloro che non superino il corso permangono nel ruolo speciale. 4. I vincitori dei concorsi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono trasferiti nel ruolo normale con anzianita' di grado assoluta rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale avente il medesimo anno di decorrenza nel grado. 5. Non possono partecipare ai concorsi di cui ai commi 1 e 3 gli ufficiali immessi nel ruolo speciale ai sensi dell'articolo 20, commi 2 e 3, e dell'articolo 29 del presente decreto. 6. Per gli ufficiali del ruolo speciale transitati nel ruolo normale ai sensi del presente articolo sono considerati validi i periodi di comando e di servizio prestati nel ruolo di provenienza. |
| Art. 22. Generalita' 1. La durata dei periodi di esperimento stabiliti dalla tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' elevata a tre mesi per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. L'esperimento puo' essere svolto in uno o piu' periodi della durata minima di un mese. 2. Le disposizioni di cui al titolo I, articolo 4, del regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, sono estese anche all'Arma dei carabinieri.
Nota all'art. 22: - Si riporta il testo della tabella 5 allegata alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 (vedi nota alle premesse), per la parte riguardante l'Arma dei carabinieri: "Tabella 5 Avanzamento degli ufficiali di complemento dell'Esercito ===================================================================== | | Periodi di comando e di | | servizio validi ai fini | Corsi di istruzione, | dell'avanzamento in | esperimenti, titoli | sostituzione delle | richiesti ai fini | condizioni di cui alla Grado | dellavanzamento | colonna 2 ===================================================================== 1 |2 |3 --------------------------------------------------------------------- |I. - RUOLO DELL'ARMA DEI | |CARABINIERI | --------------------------------------------------------------------- |Corso di aggiornamento per | |comandanti di gruppo o |1 anno di servizio di cui 6 |battaglione; 1 mese di |mesi di comando di gruppo o |esperimento pratico presso |battaglione o comando Maggiore |un comando di legione. |equipollente --------------------------------------------------------------------- |Corso di aggiornamento per | |comandanti di gruppo o | |battaglione; 1 mese di | |esperimento pratico presso |1 anno di comando di |un comando di gruppo |compagnia o squadrone o Capitano |territoriale |comando equipollente1 --------------------------------------------------------------------- |Corso di aggiornamento per | |ufficiali subalterni; 1 | |mese di esperimento pratico|1 anno di comando di tenenza |presso una compagnia |o di plotone o Comando Tenente |territoriale |equipollente --------------------------------------------------------------------- |Corso di aggiornamento per | |ufficiali subalterni ovvero| |compimento del 4' anno - |1 anno di comando di tenenza |dalla data di amnznissione |o di plotone o comando Sottotenente|al corso AUC |equipollente". - Il regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, recante l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Marina, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1932, n. 165; si riporta il testo dell'art. 4: "Art. 4 (art. 1o, comma terzo e quarto del regio decreto-legge 6 novembre 1924, n. 2289, art. 50 del regio decreto-legge 19 dicembre 1927, n. 2317, modificati). - Puo' essere conferito senza concorso il grado di capitano di fregata di complemento (o di tenente colonnello) ai cittadini muniti di titoli superiori a quelli prescritti per ottenere il grado inferiore per concorso per titoli, i quali, godano di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi della regia marina. Possono essere nominati in via eccezionale senza concorso ufficiali di complemento dai gradi di guardiamarina (o sottotenente) a capitano di corvetta (o maggiore) incluso quei cittadini muniti del titolo prescritto, i quali per particolare competenza diano ampio affidamento di prestare opera proficua alla regia marina. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al precedente comma si potra' prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina ad ufficiale di complemento nel corpo sanitario militare marittimo (ufficiali medici e chimici farmacisti). Per meriti eccezionali, da accertarsi caso per caso, possono anche conferirsi, a seconda della natura ed entita' delle benemerenze acquistate e del servizio prestato in tempo di guerra, i gradi di guardiamarina, sottotenente di vascello o tenente di vascello di complemento ai cittadini che nel periodo dal 1915 al 1918 disimpegnarono la carica di capo gruppo nel corpo nazionale volontari motonauti, o che, avendo comandato, mas in zona di guerra, siano stati almeno insigniti della croce di guerra, o che nella qualita' di volontari motonauti abbiano reso in guerra importanti servizi alla marina. La nomine di cui sopra sono subordinate al parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento".
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| Art. 23. Limiti di eta' per il collocamento in congedo. Gradi vertice 1. Per l'Arma dei carabinieri, in luogo della tabella n. 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, si applica la tabella 4 allegata al presente decreto.
Nota all'art. 23: - Si riporta il testo della tabella annessa alla citata legge 10 aprile 1954, n. 113: ----> Vedere Tabella di pag. 42 <----
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| Art. 24. Ufficiali del ruolo tecnico-operativo 1. L'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico-operativo di cui all'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ha luogo ad anzianita'. Ferme restando le dotazioni complessive del grado nei vari ruoli, nell'aliquota di avanzamento sono inclusi i capitani che abbiano maturato complessivamente dodici anni di anzianita' di servizio dalla nomina a tenente. Per l'anno 2001 i capitani giudicati idonei saranno promossi con decorrenza riferita all'anno di compimento della predetta anzianita' di servizio. 2. Finche' non siano raggiunti i volumi organici fissati nel presente decreto per i gradi di capitano e di maggiore del ruolo speciale, e' consentito il transito in detto ruolo, per concorso per titoli e per esami, di capitani e di maggiori diplomati appartenenti al ruolo tecnico-operativo. Per la partecipazione ai concorsi e' richiesto il possesso di una anzianita' minima di grado di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori. 3. All'atto del transito nel ruolo speciale, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazioni d'anzianita' di un anno per i capitani e di quattro anni per i maggiori, senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono iscritti in ruolo, con l'anzianita' di grado rideterminata e, a parita' di anzianita', secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado del ruolo speciale aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio da ufficiale. 4. Gli ufficiali che partecipano ai concorsi di cui al comma 2 non devono aver superato i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio permanente previsti per i gradi di capitano e maggiore del ruolo speciale.
Nota all'art. 24: - Per il testo dell'art. 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, si veda in nota all'art. 2.
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| Art. 25. Ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente 1. Agli ufficiali del ruolo ad esaurimento in servizio permanente si applica il disposto dell'articolo 39 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. Ai predetti ufficiali cessano di applicarsi le norme vigenti sullo stato ed avanzamento del ruolo ad esaurimento in servizio permanente e le anzianita' attribuite nel nuovo inquadramento non sono in alcun modo modificabili.
Nota all'art. 25: - Si riporta il testo dell'art. 39 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "Art. 39 (Ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento in servizio permanente). - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle aliquote di valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento transitati in servizio permanente ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1990. n. 404, sono inclusi gli ufficiali che abbiano compiuto undici anni di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano diciotto anni di anzianita' di servizio. 2. I maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli di cui al comma 1 sono promossi, se idonei al grado superiore dopo cinque anni di permanenza nel grado, a condizione che abbiano ventidue anni di anzianita' di servizio. 3. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di tenente colonnello, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224. aggiunto dall'art. 13. comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno ventidue anni di anzianita' di servizio. 4. Agli ufficiali che rivestano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il grado di maggiore, o grado corrispondente, l'anzianita' di grado e' rideterminata con le modalita' di cui al comma 3-bis dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986. n. 224, aggiunto dall'art. 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, qualora non abbiano conseguito, ancorche' nei gradi inferiori, rideterminazioni di anzianita' ad altro titolo ed abbiano almeno diciotto anni di anzianita' di servizio. 5. Le rideterminazioni di anzianira' di cui ai commi 3 e 4 sono considerate alternative ed i conseguenti effetti giuridici ed economici operano a decorrere dalla data delle predette rideterminazioni. e comunque non prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo. 6. Nei confronti degli ufficiali dei ruoli speciali che, a seguito delle rideterminazioni di anzianita' di cui ai commi 3 e 4, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, si applicano per una sola volta le disposizioni dell'art. 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'art. 11 della legge 27, dicembre 1990, n. 404. L'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 11 della predetta legge n. 404 del 1990, non opera nei confronti delle rideterminazioni di anzianita' degli ufficiali in servizio permanente da qualunque causa determinate. 7. Finche' non siano raggiunti nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli speciali i volumi organici fissati dal presente decreto, e' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di maggiore ai maggiori aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni. E' parimenti consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, nei corrispondenti ruoli speciali con il grado di tenente colonnello ai tenenti colonnelli aventi una anzianita' di grado non inferiore a tre anni e non meno di ventidue anni di anzianita' di servizio. 8. All'atto del transito nei ruoli speciali, ai vincitori dei concorsi e' applicata una detrazione di anzianita' di tre anni senza effetto sul trattamento economico percepito. Effettuati gli avanzamenti ordinari dell'anno di riferimento, i vincitori dei concorsi vengono scritti in ruolo, con 1'anzianita' di grado rideterminata per effetto della predetta detrazione di anzianita' e, parita' di anzianita' di grado, secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, dopo i pari grado dei ruoli speciali aventi uguale o maggiore anzianita' di servizio. 9. Agli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 24. comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224 ed all'art. 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404. 9-bis. Gli ufficiali transitati nei ruoli speciali ai sensi del comma 7 non possono conseguire nei nuovi ruoli promozioni con decorrenza anteriore a quella del trasferimento".
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| Art. 26 Transiti dai ruoli dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica
1. In relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare per l'iniziale costituzione del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri, con decreti del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, sono autorizzati, per gli anni dal 2001 al 2005, transiti in detto ruolo, nel numero complessivo di centoquarantanove unita', di ufficiali provenienti dall'esercito, dalla marina e dall'aeronautica, dai ruoli e dai gradi ove risultino eccedenze rispetto ai volumi organici fissati. 2. I decreti di cui al comma 1 indicano l'entita' e le modalita' dei transiti, le specifiche professionalita' richieste, nonche' gli eventuali ulteriori titoli e requisiti preferenziali. Costituisce in ogni caso titolo preferenziale l'aver prestato servizio nell'Arma dei carabinieri per almeno tre anni. Con gli stessi decreti, possono essere altresi' autorizzati transiti da tutti i ruoli e gradi in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, su indicazione del Capo di Stato Maggiore di Forza armata di appartenenza. 3. Gli ufficiali transitati ai sensi dei commi 1 e 2 sono portati in diminuzione rispetto ai contingenti massimi definiti annualmente dal decreto interministeriale di cui al comma 11 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. Il loro trasferimento nel ruolo tecnico-logistico ha luogo, con riferimento ai ruoli dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, ovvero, se provenienti dai ruoli ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni.
Nota all'art. 26: - Si riporta il testo degli articoli 65, comma 11, e 56, comma 2 del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "Art. 65 (Aspettativa per riduzione dei quadri. Disposizioni varie). (Omissis). 11. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma 10 ha luogo il 1o luglio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al predetto comma alla data del 30 giugno dello stesso anno. I contingenti massimi di personale da collocare in soprannumero sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica". "Art. 56 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di fanteria. cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni). (Omissis). 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta ed assumono, qualora piu' favorevole, un'anzianita di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianita' di nomina ad ufficiale". - Per il testo dell' art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 25.
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| Art. 27. Transito dai restanti ruoli dell'Arma dei carabinieri 1. I tenenti colonnelli, i maggiori, i capitani ed i tenenti dell'Arma dei carabinieri che siano in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado e siano stati impiegati per almeno cinque anni nei settori afferenti le specialita' di cui all'articolo 3, con esclusione delle specialita' genio e psicologia e di quelle del comparto sanitario, ovvero che siano in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, architettura, informatica, economia e commercio, medicina, psicologia, veterinaria, farmacia o diplomi di laurea equipollenti, possono transitare, a domanda, nelle relative specialita', con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 2. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza ed i marescialli capi dell'Arma dei carabinieri in possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1 possono partecipare ad un concorso per titoli ed esami per la nomina a tenente in una delle specialita' del ruolo tecnico-logistico, per il numero di posti e con le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 3. L'iscrizione nel ruolo tecnico-logistico, i cui effetti decorrono dal 1o gennaio successivo all'anno di accoglimento della domanda o di completamento delle eventuali operazioni concorsuali, e' effettuata, per i provenienti dai ruoli degli ufficiali, mantenendo l'anzianita' assoluta posseduta nel ruolo di provenienza, eventualmente rideterminata, per gli appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente, ai sensi dell'articolo 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 4. Sino all'anno 2005 compreso, potranno essere autorizzati, con decreto del Ministro della difesa, ulteriori transiti e concorsi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
Nota all'art. 27: - Per il testo dell'art. 39, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 25.
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| Art. 28. Rideterminazione delle anzianita' degli ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri 1. Le anzianita' di grado attribuite in sede di primo avanzamento nel ruolo tecnico agli Ufficiali del disciolto ruolo unico dell'Arma dei carabinieri, transitati in detto ruolo ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono rideterminate anche ad una data antecedente alla costituzione iniziale del ruolo stesso. 2. Agli Ufficiali gia' iscritti nel ruolo tecnico, perche' transitativi ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza ed immessi nel ruolo tecnico - logistico per effetto del presente decreto, si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b) e c), 4, e 5 dell'articolo 29.
Nota all'art. 28: - Si riporta il testo dell'art. 18 del citato decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117: "Art. 18. - 1. Per la costituzione iniziale del ruolo tecnico di cui all'art. 15, gli ufficiali gia' appartenenti al ruolo dell'Arma dei carabinieri che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano frequentato particolari corsi di specializzazione o siano stati gia' impiegati per almeno un triennio nelle relative specialita' - entrambi da individuarsi con apposito decreto del Ministro della difesa - possono transitare, a domanda, da presentare entro centoventi giorni: a) nella specialita' informatica, limitatamente a: 1) un colonnello; 2) cinque tenenti colonnelli; 3) dieci maggiori; 4) diciotto capitani; b) nella specialita' psicologia applicata, limitatamente a: 1) un colonnello; 2) tre tenenti colonnelli; 3) cinque maggiori; 4). due capitani; c) nella specialita' investigazioni scientifiche, limitatamente a: 1) tre tenenti colonnelli; 2) quattro maggiori; 3) quattro capitani. 2. Qualora il numero delle domande di cui al comma 1 superi quello dei posti disponibili, una commissione, nominata dal Ministro della difesa e composta da quattro ufficiali dei carabinieri di cui un generale di divisione presidente, un generale di brigata e un colonnello membri e un ufficiale inferiore, segretario senza diritto di voto, procede alla formazione di distinte graduatorie per categoria di provenienza e per gradi, sulla base dei precedenti di servizio degli aspiranti con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti effettuati. A parita' di merito, la precedenza spetta all'ufficiale con maggiore anzianita' di grado. 3. Le eccedenze organiche che si determineranno in applicazione delle norme istitutive del ruolo tecnico verranno assorbite con le vacanze che avverranno per cause diverse da quella di cui alla lettera a) dell'art. 44 della legge n. 1137 del l955".
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| Art. 29. Transito dal ruolo normale al ruolo speciale 1. I capitani del ruolo normale valutati e giudicati idonei per l'avanzamento al grado di maggiore possono, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene effettuata ciascuna valutazione, transitare nel ruolo speciale di cui all'articolo 7, conservando l'anzianita' assoluta posseduta e collocandosi nel ruolo dopo i pari grado con uguale o maggiore anzianita'. Tale facolta' resta salva nel caso in cui, entro la predetta data, l'ufficiale sia stato promosso al grado di maggiore. Gli effetti del passaggio nel ruolo speciale decorrono dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della predetta domanda. 2. In fase di prima applicazione, per una sola volta, i capitani del ruolo normale aventi anzianita' di grado non successiva al 31 dicembre 1999, nonche' i tenenti colonnelli ed i maggiori dello stesso ruolo possono transitare, a domanda, con il grado e l'anzianita' posseduti, nel ruolo speciale, con le modalita', nel numero e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della difesa. 3. L'iscrizione nel ruolo speciale degli Ufficiali di cui al comma 2 avviene: a) a decorrere dal 1o gennaio successivo all'anno di completamento delle procedure di cui al comma 2; b) conservando il grado e l'anzianita' relativa acquisiti nel ruolo di appartenenza per gli ufficiali provenienti dai corsi d'Accademia e dai sottufficiali gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. Agli stessi, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1990, n. 404; c) acquisendo il grado e l'anzianita' relativa da attribuirsi ai sensi dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, per gli ufficiali provenienti dal "complemento" e gia' vincitori di concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo; d) con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta di 2 anni, se piu' favorevole rispetto alle modalita' indicate alle lettere b) e c). 4. Agli ufficiali del ruolo speciale che dovessero essere scavalcati da ufficiali aventi uguale o minore anzianita' di grado nel ruolo di provenienza sara' rideterminata l'anzianita', ove ne ricorrano le condizioni, con le stesse modalita' di cui al comma 3, lettera b) e c). 5. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale ai sensi del presente articolo, che siano stati precedentemente inclusi nelle aliquote per la formazione dei quadri di avanzamento nel ruolo normale per l'anno di transito, sono esclusi dalle stesse e valutati per lo stesso anno nel ruolo speciale, ove ne ricorrano le condizioni, venendo inseriti nelle aliquote di valutazione di detto ruolo. 6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 e successive modificazioni. A tal fine il richiamo al corso di stato maggiore di cui al comma 5 deve intendersi riferito al corso d'istituto previsto, in luogo, per l'Arma dei carabinieri.
Nota all'art. 29: - La legge 27 dicembre 1990, n. 404, recante "Nuove norme in materia di avanzamento degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1990, n. 302; si riporta il testo dell'articolo 11: "Art. 11. - 1. I capitani e maggiori del servizio permanente effettivo scavalcati nel ruolo di appartenenza per effetto dell'applicazione dell'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224, qualora per effetto dello stesso comma non abbiano a loro volta gia' conseguito il grado di appartenenza scavalcando in ruolo ufficiali transitati nel servizio permanente effettivo in anni precedenti, all'atto della promozione al grado superiore assumono, agli effetti giuridici ed economici, un'anzianita' assoluta di grado corrispondente ad una permanenza teorica nel grado di capitano o maggiore ridotta nella misura necessaria per ripristinare la loro posizione in ruolo rispetto a quella dell'ufficiale meno anziano che per effetto della promozione conseguita ai sensi del predetto articolo 24, comma 4, ha assunto l'anzianita' piu' favorevole. La predetta riduzione non puo' comunque essere superiore a due anni. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai tenenti colonnelli del servizio permanente effettivo scavalcati per effetto della legge 19 maggio 1986, n. 224 e del comma 1." - La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante "Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale del 31 maggio 1986, n. 125; si riporta il testo dell'art. 24, comma 4: "4. Gli ufficiali del servizio permanente che, in applicazione delle norme della presente legge, sarebbero promossi al grado superiore dopo i pari grado appartenenti ai ruoli ad esaurimento ed aventi uguale anzianita' di servizio da ufficiale, sono comunque promossi, sempre che appartenenti al ruolo e alla specialita' corrispondenti, anche in deroga alle norme di cui al successivo articolo 37 della presente legge ed agli articoli 24, 25, 28, 29 e 30 della lege 20 settembre 1980, n. 574 il giorno precedente a quello del compimento dell'anzianita' di servizio prevista per gli ufficiali dei ruoli ad esaurimento". - Si riporta il testo dell'art. 56, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 "4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di scuola di Guerra di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1979, n. 611. 5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al corso di Stato Maggiore.".
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| Art. 30. Disposizioni varie 1. Le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote di valutazione a scelta, alle permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', ai periodi di comando richiesti per l'inserimento in aliquota di valutazione ed all'entita' delle promozioni annue, di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto, entrano in vigore al termine del periodo transitorio fissato, per ciascun grado, dall'articolo 31. 2. Le dotazioni organiche dei ruoli di cui alle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001. 3. Sino all'anno 2006 compreso, la commissione di cui all'articolo 13, comma 1, puo' essere convocata dal Ministro della difesa a condizione che ne venga assicurata la composizione con l'intervento di almeno un membro oltre al presidente ed al vice presidente. 4. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 13, comma 2: a) sino all'anno 2006 compreso, qualora il numero dei generali di Corpo d'Armata presenti in ruolo non sia sufficiente, possono essere designati i piu' anziani in grado dei generali di divisione, nel numero necessario ad assicurare l'intervento di almeno tre ufficiali generali del ruolo normale, oltre al comandante generale; b) in luogo dell'ufficiale generale del ruolo tecnicologistico, se non presente in ruolo, e' designato l'ufficiale piu' elevato in grado e piu' anziano del comparto cui appartiene l'ufficiale da valutare. 5. Per la composizione della commissione di cui all'articolo 14, in luogo del colonnello del ruolo tecnico-logistico, se non presente in ruolo, e' designato un ufficiale dello stesso ruolo, di grado non inferiore a tenente colonnello, della specialita' di appartenenza dell'ufficiale da valutare. 6. Le disposizioni di cui: a) all'articolo 16, comma 1, lettera b, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2001; b) all'articolo 18, comma 2, si applicano dalle aliquote di valutazione formate per l'anno 2003. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto si applicano a partire dagli ufficiali che iniziano nel 2001 il corso di applicazione di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto. 8. Sino alla istituzione dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, le disposizioni del presente decreto riferite all'Accademia debbono intendersi rivolte all'Accademia militare di Modena. 9. I generali di brigata del ruolo normale ed i colonnelli del ruolo speciale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla suddetta data, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di eta' previsti dalla pregressa normativa. |
| Art. 31 Disciplina del regime transitorio dell'avanzamento
1. Il grado di generale di corpo d'Armata dell'Arma dei carabinieri e' istituito con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per l'anno 2000, la promozione a tale grado e' conferita ai generali di divisione in servizio permanente effettivo con anzianita' di grado uguale o anteriore al 1o gennaio 1997. Il relativo quadro di avanzamento e' formato, su proposta del comandante generale e designazione del Capo di Stato maggiore della difesa al Ministro della difesa, iscrivendovi, in ordine di ruolo, i predetti ufficiali generali, fatta salva la sussistenza di impedimenti alla valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. Per l'anno 2000, anche in eccedenza al numero delle promozioni, agli organici ed ai numeri massimi gia' previsti dalla tabella 1 annessa al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sulla scorta delle graduatorie di merito gia' approvate per detto anno dal Ministro della difesa, sono promossi al grado superiore: a) tre generali di brigata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) sette colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; c) diciotto tenenti colonnelli, con decorrenza dal 31 dicembre 2000; d) tutti i capitani giudicati idonei all'avanzamento al grado di maggiore, oltre il numero gia' fissato dall'articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993 n. 117, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 427. 3. Le eventuali eccedenze organiche determinate dall'applicazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 sono assorbite a decorrere dal 1 gennaio 2001, con l'entrata in vigore delle consistenze organiche del ruolo normale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella 1 annessa al presente decreto. 4. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo ed il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione del ruolo normale, nel periodo transitorio, sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'Armata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: - 2001: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1998; - 2002: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 1999; - 2003: i generali di divisione con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000; b) per l'avanzamento al grado di generale di divisione sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: - 2001: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 1 gennaio 1998 ed anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 31 dicembre 1991; - 2002: i rimanenti generali di brigata con anzianita' 1998 ed i generali di brigata con anzianita' 1999 aventi anzianita' nel grado di colonnello uguale o anteriore al 1o gennaio 1992; - 2003: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 30 giugno 2000; - 2004: i generali di brigata con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 2000. c) per l'avanzamento al grado di generale di brigata sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno: - 2001: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1996; - 2002: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1997; - 2003: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1998; - 2004: i colonnelli con anzianita' uguale o anteriore al 31 dicembre 1999; - 2005: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 30 settembre 2000; - 2006: i colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 2000; - 2007: i colonnelli compresi nel primo terzo della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1o luglio 2002; - 2008: i colonnelli compresi nella prima meta' della somma dei colonnelli non ancora valutati aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 1o luglio 2002. d) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, in ordine di ruolo, per l'anno: - 2001: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1995; - 2002: i tenenti colonnelli non ancora valutati con anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 ottobre 1996. Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad Ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, le aliquote di valutazione sono fissate, con decreto del Ministro della difesa, in modo da includere: - nella prima delle aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, del presente decreto, oltre agli Ufficiali gia' valutati per la prima volta l'anno precedente e giudicati idonei e non iscritti in quadro, tenenti colonnelli non ancora valutati che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella 1 annessa al presente decreto. Il numero degli ufficiali da includere annualmente, per la prima volta, nella predetta aliquota non puo' superare quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota di valutazione formata per l'anno 2002, aumentato nella misura massima del 20% in relazione alla consistenza organica del grado ed alle esigenze di elevazione del livello ordinativo dei comandi; - nella seconda aliquota, i tenenti colonnelli gia' valutati e giudicati idonei e non iscritti in quadro per almeno due volte che abbiano anzianita' di grado non superiore a quelle indicate nella tabella I annessa al presente decreto; - nella terza aliquota, i tenenti colonnelli che abbiano anzianita' di grado pari o superiore a quella indicata nella tabella 1 annessa al presente decreto; e) per l'avanzamento al grado di Maggiore, le aliquote di valutazione per gli anni dal 2001 al 2005 sono annualmente fissate con decreto ministeriale, su base numerica, in modo da consentire dal 2006 l'inserimento in aliquota di capitani aventi la permanenza minima nel grado prevista dal presente decreto. Al fine di assicurare una loro omogenea consistenza, nell'indicata fase transitoria le aliquote di valutazione potranno comprendere capitani aventi anzianita' di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo non inferiore a quella dei pari grado inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000, in numero non superiore del 10% rispetto a quello degli ufficiali inclusi per la prima volta nell'aliquota formata per l'anno 2000. 5. Per gli ufficiali del ruolo normale il numero annuale di promozioni ai gradi di seguito indicati e' fissato, nel periodo transitorio, nelle seguenti unita': a) a Generale di Corpo d'armata: - 3 per l'anno 2001; - 2 per l'anno 2002; - 3 per l'anno 2003; - 3 per l'anno 2004; - 5 per l'anno 2005; b) a Generale di divisione: - 3 per l'anno 2001; - 4 per l'anno 2002; - 4 per l'anno 2003; c) a Generale di brigata: - 8 per gli anni 2001, 2003; - 7 per gli anni 2002, 2004; d) a Colonnello: 30 per gli anni 2001 e 2002. Dall'anno 2003 e sino all'inserimento in aliquota dei tenenti colonnelli aventi anzianita' di nomina ad ufficiale uguale o anteriore al 30 agosto 1994, il numero delle promozioni annuali e' fissato con decreto del Ministro della difesa, nell'ambito del numero complessivo delle promozioni previste per il grado nella tabella 1 annessa al presente decreto, in relazione alla composizione delle aliquote formate ai sensi del comma 4, lettera d), ed alla esigenza di mantenere adeguati ed analoghi tassi di avanzamento. Il numero delle promozioni da attribuire ai tenenti colonnelli inclusi nella seconda delle l'aliquote di cui all'articolo 18, comma 2, puo' essere aumentato nella misura massima del 25% rispetto a quello previsto nella citata tabella, fermi restando il numero complessivo delle promozioni e la consistenza organica del grado di colonnello di cui alla predetta tabella. 6. Il numero delle promozioni annuali al grado di Maggiore del ruolo normale e' fissato, sino all'anno 2006 compreso, in tante unita' quanti sono i capitani inseriti in aliquota di avanzamento. 7. Per l'avanzamento al grado di tenente colonnello del ruolo speciale per l'anno 2001 saranno inclusi in aliquota di valutazione i Maggiori aventi anzianita' di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1996. I predetti Ufficiali, qualora giudicati idonei, saranno promossi con decorrenza giuridica riferita all'anno di compimento del quinto anno di permanenza nel grado. 8. I tenenti colonnelli del ruolo speciale aventi anzianita' di grado da maggiore 1o gennaio 1994, saranno inclusi in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore dopo sei anni di permanenza nel grado. 9. Per le aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di Maggiore del ruolo speciale comprendenti anche gli ufficiali di detto ruolo reclutati ai sensi dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1997, n. 85, il numero delle promozioni annuali di cui alla colonna 8 della tabella 2 allegata al presente decreto e' aumentato in misura da raggiungere il novantacinque per cento del numero degli ufficiali inclusi nelle aliquote stesse. 10. Sino all'anno 2006 compreso, il numero delle promozioni al grado di colonnello delle diverse specialita' del ruolo tecnico-logistico sara' annualmente fissato con decreto ministeriale in relazione alla consistenza ed alla composizione del ruolo stesso, a seguito dei transiti effettuati ai sensi degli articoli 26 e 27. 11. Per gli anni e nei casi non previsti nel presente articolo, qualora non diversamente disposto, si applicano le disposizioni di cui alle tabelle 1, 2 e 3 annesse al presente decreto. A tal fine i cicli di promozione fissati nelle citate tabelle decorrono dall'anno successivo a quello disciplinato, per ciascun grado, nel presente articolo. 12. Sino all'anno 2006 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale fino al grado di tenente colonnello restano validi, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando gia' previsti per il grado rivestito dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117. 13. Ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello del ruolo normale: a) per gli anni 2001 e 2002 si prescinde dall'effettuazione del previsto periodo di comando; b) per gli anni 2003 e 2004 il possesso del suddetto requisito e' riconosciuto agli ufficiali che abbiano assolto almeno un anno del periodo previsto al precedente comma 12. 14. Sino all'anno 2007 compreso, in relazione ad eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli nonche' alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento e di elevazione del livello ordinativo dei comandi, il Ministro della difesa e' autorizzato annualmente a modificare, con apposito decreto, per ogni grado dei ruoli del servizio permanente, il numero complessivo di promozioni a scelta al grado superiore, nonche' la previsione relativa agli obblighi di comando, la determinazione delle relative aliquote di valutazione e le permanenze minime nei gradi in cui l'avanzamento avviene ad anzianita', fermi restando i volumi organici complessivi.
Nota all'art. 31: - Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota all'art. 15. - Si riporta il testo della tabella 1 annessa al citato decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117:
----> Vedere Tabella di pag. 44 <---- - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 (v. nota alle premesse), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427: "2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in: a) (Omissis); b) settantatre' unita' annue dal 1996 al 2000:". - La legge 28 marzo 1997, n. 85, recante "Disposizioni in materia di avanzamento, di reclutamento e di adeguamento del trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate e qualifiche equiparate delle Forze di polizia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 1997, n. 76; si riporta il testo dell'art. 9: "Art. 9. - 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a bandire, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, riservato al personale del ruolo ispettori nei gradi di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, maresciallo capo e maresciallo ordinario dell'Arma dei carabinieri, nonche' due o piu' concorsi straordinari nel quinquennio successivo. Il numero dei posti da mettere a concorso non puo' oltrepassare il 50 per cento di quelli complessivamente disponibili rispetto all'organico del predetto ruolo speciale, alla data del 31 agosto 1996. 2. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, i requisiti per la partecipazione, la composizione della commissione giudicatrice, l'indicazione delle prove e delle materie d'esame, dei titoli utili, nonche' dei relativi criteri di valutazione, sono stabiliti con il decreto del Ministro della difesa che indice il concorso. 3. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono inquadrati nel ruolo speciale con il grado di sottotenente secondo le disposizioni del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117 e successive modificazioni e sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a nove mesi.".
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| Art. 32 Equiparazione tra gradi e qualifiche 1. Dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con decorrenza dal 15 marzo 2001, l'equiparazione tra i gradi e le qualifiche dei ruoli normali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza con i funzionari delle altre Forze di polizia di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, della legge 1o aprile 1981, n. 121, per effetto del presente decreto e degli articoli 3, 4, 5, 7, commi 1 e 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stabilita come di seguito: a) generale di corpo d'armata: dirigente generale di livello B; b) generale di divisione: dirigente generale; c) generale di brigata: dirigente superiore; d) colonnello: primo dirigente; e) tenente colonnello-maggiore: vice questore aggiunto; f) capitano: commissario capo; g) tenente: commissario. 2. Analoghe modalita' di equiparazione si applicano agli ufficiali in servizio permanente degli altri ruoli ed ai funzionari degli omologhi ruoli della Polizia di stato, equiparando, altresi', il sottotenente al vice commissario. 3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, gli effetti dell'equiparazione disposta dai commi 1 e 2 sono estesi agli ufficiali in servizio permanente dei corrispondenti gradi e ruoli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' agli ufficiali piloti in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224.
Nota all'art. 32: Si riporta il testo degli articoli 3, 4, 5 e 7, commi 1 e 2, della citata legge 31 marzo 2000, n. 78: "Art. 3 (Delega al Governo concernente il corpo forestale dello Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo forestale dello Stato, al fine di conseguire, tenuto conto delle rispettive specificita', omogeneita' di disciplina con i pari qualifica dei ruoli dei commissari e dei dirigenti della polizia di Stato, secondo i seguenti principi e criteri direttivi prevedendo le occorrenti disposizioni transitorie: a) istituzione del ruolo direttivo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato con determinazione della relativa consistenza organica, in sostituzione delle dotazioni organiche di VII, VIII e IX qualifica funzionale, nonche' delle modalita' di progressione di carriera e del corso di formazione; b) revisione delle disposizioni per l'accesso alle qualifiche dirigenziali per l'attribuzione delle relative funzioni, prevedendo l'accesso alla qualifica di primo dirigente limitatamente al personale del ruolo di cui alla lettera a), e prevedendo altresi' la ripartizione dei dirigenti anche nelle sedi periferiche; c) soppressione, riduzione organica o istituzione di altro nuovo ruolo o nuove qualifiche e determinazione delle relative consistenze organiche, delle modalita' di accesso, di formazione e di progressione. 2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del ruolo dei funzionari del Corpo forestale dello Stato riveste le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 3. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del Corpo forestale dello Stato, che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 700 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8". "Art. 4. (Delega al Governo per il riordino del Corpo della Guardia di finanza). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entra dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la revisione delle norme concernenti il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza e per l'adeguamento, fermo restando l'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, dei compiti del Corpo in relazione al riordino della pubblica amministrazione. 2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi: a) previsione dell'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea; b) armonizzazione della nuova disciplina ai contenuti del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; c) adeguamento dei ruoli e delle relative dotazioni organiche alle esigenze funzionali e tecnico-logistiche, nonche' alle necessita' operative connesse al nuovo ordinamento tributario ed ai compiti di natura economico-finanziaria derivanti dalla appartenenza all'Unione europea. All'adeguamento potra' procedersi mediante riordino dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, l'eventuale soppressione, la non alimentazione di essi ovvero l'istituzione di nuovi ruoli, con eventuale rideterminazione delle consistenze organiche del restante personale. Tale revisione potra' riguardare anche, per ciascuno dei ruoli, le permanenze, i requisiti, i titoli e le modalita' di reclutamento ed avanzamento, nonche' le aliquote di valutazione ed il numero delle promozioni annue per ciascun grado, l'istituzione del grado apicale di Generale di corpo d'armata con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere ed all'armonico sviluppo delle carriere, l'elevazione a 65 anni del limite di eta' per i Generali di corpo d'armata e di divisione, equiparando correlativamente anche quello del Comandante generale in carica, nonche', solo se necessario per la funzionalita' del servizio, innalzando i limiti di eta' per i restanti gradi; conseguentemente verranno assicurati la sovraordinazione gerarchica del Comandante generale ed il mantenimento dell'attuale posizione funzionale; d) aggiornamento delle disposizioni inerenti ad attivita' incompatibili con il servizio, nonche' riordino della normativa relativa ai provvedimenti di stato, realizzando l'uniformita' della disciplina di tutto il personale; e) revisione delle dotazioni dirigenziali, al fine di adeguarne la disponibilita' alle effettive esigenze operative ed al nuovo modello organizzativo previsto dall'articolo 27, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; f) riordino, secondo criteri di selettivita' ed alta qualificazione, della disciplina del Corso superiore di polizia tributaria; g) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla vigente normativa a quella adottata con i decreti legislativi. 3. L'elevazione a 65 anni del limite di eta', di cui al comma 2, lettera c), ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Il Governo sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, corredati dai pareri previsti dalla legge, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'articolo 83". "Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalita' di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione; b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo; c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilita', anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilita', per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti; d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'eta' pensionabile e il trattamento pensionistico, gia' in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'eta' pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare; e) previsione dell'abrogazione dell'articolo 51, della legge 10 ottobre 1986, n. 668; f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale del personale della Polizia di Stato che esprimono il parere nei successivi venti giorni; gli schemi medesimi, unitamente ai predetti pareri pervenuti entro il termine ed agli altri pareri previsti dalla legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario. che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione" 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, e' consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999. n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno ad personam di importo carrispondente alla, differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il trasferimento puo' essere effettuato, con le medesime modalita', ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 3.100 milioni annue, si provvede ai sensi dell'art. 8". "Art. 7 (Disposizioni comuni). - 1. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono adottati, ferma restando la dipendenza organica di ciascuna Forza di polizia sulla proposta dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con il Ministro per la funzione pubblica e per quanto concerne l'organizzazione territoriale, con il Ministro dell'interno, se non proponente. 2. Per le sole disposizioni concernenti l'ordinamento del personale, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati anche con il concerto dei Ministri dell'interni, della difesa e delle finanze se non proponenti". - La legge 10 aprile 1981, n. 121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 1981, n. 100; si riporta il testo dell'art. 16; "Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze: a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza; b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso". - Per i riferimenti relativi alla legge 19 maggio 1986, n. 224, vedi nota all'art. 29.
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| Art. 32-bis (( Riconoscimento della anzianita' pregressa ))
(( 1. Nei confronti del personale delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza proveniente da carriere e ruoli diversi, nominato ufficiale a partire dal 1981, ai fini dell'attribuzione dell'incremento della retribuzione individuale di anzianita' in godimento, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 novembre 2000, n. 356, il valore di riferimento delle classi e scatti stipendiali del livello di inquadramento e del corrispondente settimo livello retributivo e' quello in vigore il 31 dicembre 1986, maggiorato dell'importo, ove non attribuito, previsto per tale livello dall'articolo 2, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147. 2. L'adeguamento economico di cui al comma 1 decorre dal 1o gennaio 1999, ovvero dalla data della nomina, se successiva, e non ha effetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e alla legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di trattamenti economici spettanti al colonnello e generale di brigata e gradi corrispondenti. )) |
| Art. 33. Norme varie 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli di grado eguale allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini della valutazione. 2. Agli ufficiali dei ruoli normale, speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri si applicano le leggi in vigore in materia di reclutamento, stato ed avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ove non diversamente disposto dal presente decreto. 3. I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per l'ammissione al corso dell'Arma dei carabinieri dell'Accademia militare e per il reclutamento di ufficiali dei ruoli speciale e tecnico sono regolarmente espletati secondo la pregressa normativa. 4. Per gli Ufficiali gia' appartenenti al ruolo ad esaurimento in servizio permanente ed al ruolo tecnico-operativo transitati nel ruolo speciale in applicazione delle disposizioni del presente decreto si prescinde, ai fini dell'inclusione in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado superiore, dall'effettuazione del previsto periodo di comando. 5. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni. 6. In relazione alle esigenze di carattere sanitario, gli ufficiali medici in servizio nell'Arma dei carabinieri, oltre alle competenze generali derivanti dal loro status di ufficiali medici delle Forze armate, hanno le seguenti attribuzioni: a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di prima e seconda istanza di cui gli articoli 1 e 5 della legge 11 marzo 1926, n. 416, ed all'articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. La commissione medico ospedaliera chiamata a pronunciarsi ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, nonche' dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, e' integrata anche da due ufficiali medici dell'Arma dei carabinieri nominati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri, allorquando il relativo procedimento si riferisca ai superstiti del personale dell'Arma vittime del dovere e in favore degli stessi militari che abbiano riportato le invalidita' indicate nelle citate leggi nell'adempimento del dovere; b) partecipano, con voto deliberativo, nel numero di due ufficiali superiori con funzioni di membro aggiunto alle sezioni del Collegio medico-legale di cui all'articolo 11 della legge 11 marzo 1926, n. 416, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale dell'Arma dei carabinieri. 7. Al quarto periodo del comma 12 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, introdotto dal decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, sono abrogate le parole: "Per l'Arma dei carabinieri e".
Nota all'art. 33: - La legge 11 marzo 1926, n. 416, recante "Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1926, n. 64; si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 11: "Art. 1. Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermita' comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli". "Art. 5. Salvo quanto disposto dagli articoli 7 e 8, nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato o l'operaio puo' ricorrere alla competente Direzione di sanita' militare territoriale. In tal caso la pratica viene deferita all'esame di una Commissione di seconda istanza, composta: dal direttore di sanita' militare territoriale, il quale puo' delegare un colonnello medico piu' anziano del presidente della Commissione di prima istanza, presidente; da due ufficiali superiori medici, membri. A richiesta del presidente puo' intervenire ai lavori della Commissione, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un impiegato della carriera direttiva o di concetto designato dal comandante del Corpo o capo dell'ufficio, cui appartiene l'interessato. La procedura prevista dal primo comma deve essere seguita anche quando vi sia discrepanza tra il parere del comandante dei Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medica ospedaliera. La commissione di seconda istanza, ove lo creda previa visita diretta, emette la propria determinazione. Tale determinazione e' considerata definitiva, salvo contrario provvedimento dell'Amministrazione centrale in sede competente". "Art. 11. Alle dipendenze del Ministero della difesa e' istituito un collegio medico-legale, articolato in sei sezioni, di cui una distaccata presso la Corte dei conti e in gabinetti diagnostici in numero adeguato ai compiti attribuiti. Al collegio medico-legale e' assegnato il seguente personale medico: a) un generale medico in servizio permanente effettivo, presidente; b) un generale medico in servizio permanente effettivo appartenente possibilmente a forza armata diversa da quella del presidente, con funzioni di vice presidente; c) due ufficiali superiori medici dell'esercito, di cui uno segretario del collegio medico-legale e l'altro della sezione staccata presso la Corte dei conti; d) quattro generali o colonnelli medici dell'esercito, un contrammiraglio o capitano di vascello medico, un generale o un colonnello medico del Corpo sanitario aeronautico con funzioni di presidenti delle sei sezioni di cui una distaccata presso la Corte dei conti; e) quattordici ufficiali superiori medici dell'esercito, sette ufficiali superiori medici della Marina, sette ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali superiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzioni di membri effettivi delle sei sezioni; f) quattordici ufficiali inferiori medici dell'esercito sette ufficiali inferiori medici della marina, sette ufficiali inferiori medici del Corpo sanitario aeronautico, due ufficiali inferiori medici o funzionari medici di qualifica equipollente di polizia, con funzione di membri aggiunti delle sei sezioni. I componenti del collegio sono scelti possibilmente fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica. In mancanza di maggiori generali o contrammiragli in servizio permanente, e funzioni di presidente di sezione sono affidate a maggior generali o contrammiragli in ausiliaria o nella riserva o a colonnelli o capitani di vascello medici in servizio permanente, fermo restando il numero complessivo degli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed e) del comma precedente. Tra i membri effettivi ed aggiunti di cui alle lettere e) ed f) del primo comma vengono tratti gli ufficiali medici specializzati per le esigenze dei gabinetti di radiologia, di analisi cliniche, di cardiologia, di elettroencefalografia, di neurologia, di oculistica, di otorinolaringoiatria. Gli ufficiali medici di cui alle lettere c), d) ed f) del primo comma possono appartenere oltre che al servizio permanente anche alle categorie in congedo, anche se collocati in quest'ultima posizione ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336. In presenza di vacanze organiche, nei ruoli degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo delle Forze armate o in mancanza di ufficiali medici delle altre categorie richiamate, gli ufficiali medici di cui alle lettere e) ed f) del primo comma possono essere sostituiti, fino ad un terzo dell'organico predetto, da medici civili convenzionati scelti fra liberi docenti o specializzati in una branca medico-chirurgica, particolarmente competenti in medicina legale militare. La nomina dei componenti del collegio fatta con decreto del Ministro della difesa, da registrarsi alla Corte dei conti. Il presidente del collegio medico-legale puo' richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto al voto, di medici estranei al collegio, scelti tra specialisti civili che siano titolari o liberi docenti universitari. Ai predetti consulenti e' corrisposto un gettone di presenza nella misura di lire ventimila per ciascuna giornata di adunanza del collegio tenuta con il loro intervento. Per le esigenze di funzionamento, del collegio e dei gabinetti diagnostici i competenti Ministeri disporranno l'assegnazione di personale adeguato nelle qualifiche e nel numero fino a raggiungere un organico massimo complessivo di sessanta elementi. Secondo le esigenze, il personale assegnato dovra' comprendere tecnici di radiologia medica, di laboratorio analisi, di elettrofonocardiografia, e di elettroencefalografia, nonche' dattilorafi, impiegati civili d'ordine, operai per analisi e gabinetti. In tutti i casi in cui si verificano nella definizione delle pratiche sanitarie arretrati di lavoro superiori agli anni due, i competenti Ministeri devono assicurare il pronto raggiungimento del suddetto organico complessivo". - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato", e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 1974, n. 120; si riporta il testo dell'art. 165: "Art. 165 (Commissioni mediche ospedaliere). - Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' delle menomazioni deIl'integrita' fisica del dipendente ovvero sulle cause della sua morte e' espresso dalle commissioni mediche ospedaliere istituite: a) presso gli ospedali militari principali o secondari dei comandi militari territoriali di regione; b) presso gli ospedali militari marittimi e le infermerie autonome militari marittime; c) presso gli istituti medico legali dell'Aeronautica militare. Ciascuna commissione medica ospedaliera e' composta da almeno tre ufficiali medici, compreso il presidente. La commissione e presieduta dal direttore dell'ospedale, dell'infermeria o dell'istituto medico presso cui e' costituita oppure da un ufficiale medico superiore delegato dal direttore. La commissione medica ospedaliera, allorche' si pronuncia in relazione ad istanze di militari dei Corpi di polizia, e integrata da un ufficiale medico del corpo di appartenenza del militare, con voto consultivo: per i funzionari di pubblica sicurezza interviene un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermita' o lesioni, il presidente puo' chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consuntivo". - La legge 13 agosto 1980, n. 466, recante "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1980, n. 230. - La legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante "Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 1990, n. 250. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 510, concernente "Regolamento recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2000, n. 4. - La legge 23 novembre 1998, n. 407, recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre 1998, n. 277. - Si trascrive il testo dell'art. 40, comma 12, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, come modificato dal presente decreto legislativo: "12. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche agli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, per il Corpo della Guardia di finanza e' istituita una autonoma commissione di controllo alla quale si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9, 10 e 11. In tale caso, le attribuzioni conferite al Ministro della difesa sono riferite al Ministro delle finanze e l'alto ufficiale di cui al comma 9 e' individuato tra quelli in congedo, della categoria dell'ausiliaria, della Guardia di finanza. Per il Corpo della Guardia di finanza, l'eccedenza di cui al comma 4 viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza utile a partire dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello della rinnovazione del giudizio, previa attribuzione delle promozioni tabellari, e comunque entro il 31 dicembre di tale anno. Qualora entro tale data non si siano verificate vacanze, le eccedenze sono assorbite con le modalita' di cui all'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804".
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| Art. 34. Ufficiali di complemento 1. I sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri sono tratti dai giovani che superano il corso allievi ufficiali di complemento presso la scuola ufficiali carabinieri. 2. Con decreto del Ministro della difesa, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno indicati i criteri e le modalita' per il reclutamento, nonche' la durata del corso formativo degli ufficiali di cui al comma 1. 3. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro della difesa 11 febbraio 1988, n. 62.
Nota all'art. 34: - Il decreto ministeriale 11 febbraio 1988, n. 62, recante "Approvazione del regolamento concernente i criteri e le modalita' per l'arruolamento degli ufficiali di complemento nonche' la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo 1988, n. 56.
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| Art. 35. Norme che si applicano all'Arma dei carabinieri 1. Oltre alle norme la cui applicazione e' disposta negli articoli precedenti, sono altresi' estese agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri le previsioni di cui agli articoli 58, comma 12, e 65, commi 5 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni. 2. Il comma 9 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri. 3. Il comma 14 dell'articolo 65 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, si applica alle specialita' del ruolo tecnico-logistico dell'Arma dei carabinieri con modalita' analoghe a quelle previste per le altre Forze armate. 4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto potranno essere modificate, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo ed i profili di carriera dei ruoli stessi, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnicologistico. 5. Fermi restando l'organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsto dal presente decreto per il ruolo tecnico-logistico, potranno essere disposte, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modifiche all'articolazione del predetto ruolo, mediante soppressione, accorpamento, o istituzione di nuovi comparti o di nuove specialita', al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico. 6. Le assunzioni di personale derivanti dall'attuazione del presente decreto sono attuate nel rispetto delle procedure di programmazione previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 35: - Si riporta il testo degli articoli 58, comma 12, e 65, commi 5, 8, 9 e 14, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490: "12. Fino al 31 dicembre 2005, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 11 e disposto al 31 dicembre dell'anno di riferimento". "5. Per le immissioni in ruolo degli ufficiali si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli normali e speciali di ciascuna Forza armata. 6 - 7: (Omissis). 8. Ai fini della determinazione delle anzianita' minime di grado richieste per l'inclusione nelle aliquote di valutazione, si fa riferimento all'anno solare di conferimento del grado rivestito. 9. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri viene effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente decreto. Qualora si determinino eccedenze in piu' ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente piu' anziano ed, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale piu' anziano in grado ed a parita' di anzianita', l'ufficiale anagraficamente piu' anziano. da 10 a 13: (Omissis). 14. In relazione alle prevedibili esigenze di impiego di ciascuna Forza armata, gli ufficiali dei corpi tecnici e logistici sono ammessi ai corsi dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze secondo le procedure previste dall'art. 4 del decreto legislativo emanato in applicazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 3: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione". - La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302; si trascrive il testo dell'art. 39, commi 1, 2, 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter. "Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai princi'pi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento. ne accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative".
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| Art. 36. Norme che non si applicano all'Arma dei carabinieri 1. Non si applicano all'Arma dei carabinieri: a) l'articolo 10, primo comma, n. 5), della legge 10 aprile 1954, n. 113; b) gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' il Titolo II, capi VI, VII e VIII, il Titolo III e le Tabelle 1, quadro 2 e 4, quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137; c) gli articoli 54, 58, secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212; d) gli articoli 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies, della legge 19 maggio 1986, n. 224; e) gli articoli 1, comma 6, secondo periodo, della legge 27 dicembre 1990, n. 404; 2. Al personale di cui al comma 1 non si applica, altresi', ogni disposizione vigente incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.
Nota all'art. 36: - Si riporta il testo dell'art. 10, primo comma, numero 5), della citata lege 10 aprile 1954, n. 113: "Art. 10. L'ufficale del servizio permanente subisce nel ruolo una detrazione di anzianita' quando sia stato: 1) - 4) (Omissis); 5) in aspettativa per infermita' temporanea non proveniente da causa di servizio, qualora in un triennio, in una o piu' volte e riminendo nello stesso grado, abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione". - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-bis, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 192, nonche' delle disposizioni previste nel titolo II, capi VI, VII e VIII, nel titolo III e nelle tabelle 1, quadro 2, e 4, quadro 1, della legge 12 novembre 1955, n. 1137 (vedi nota alle premesse): "Art. 1. Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura, professionali, necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado e' condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore. Per l'avanzamento ai vari gradi di generale o di ammiraglio i requisiti di cui al comma precedente, in relazione alle funzioni di alto comando o di alta direzione da esercitare nel nuovo grado". "Art. 2. L'avanzamento degli ufficiali ha luogo: ad anzianita'; a scelta. L'avanzamento puo' avere luogo anche per meriti eccezionali". "Art. 3. Per l'avanzamento ad anzianita' l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianita'. Per l'avanzamento a scelta l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'art. 1 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianita' secondo le nome della presente legge". "Art. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta". "Art. 6. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali sono: 1) ruolo normale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; 2) ruolo dell'Arma dei carabinieri; 3) ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; 4) ruolo del Corpo tecnico; 5) ruolo del servizio automobilistico; 6) ruolo del servizio sanitario (ufficiali medici); 7) ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici farmacisti); 8) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali commissari); 9) ruolo del servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza); 10) ruolo del servizio di amministrazione; 11) ruolo del servizio veterinario. [Gli ufficiali generali del servizio permanente effettivo provenienti dai ruoli normali, delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono iscritti in ruolo unico senza distinzione di provenienza]. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, esclusi per le categorie del complemento e della riserva di complemento il ruolo unico dei generali". "Art. 7. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo della Marina, sono i seguenti: Corpo di stato maggiore: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo del genio navale: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo delle armi navali: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo sanitario: ruolo medici; ruolo farmacisti; Corpo di commissariato: ruolo normale; ruolo speciale: Corpo delle capitanerie di porto: ruolo normale; ruolo speciale; Corpo equipaggi militari marittimi: ruolo servizi nautici; ruolo servizi macchina; ruolo servizi tecnici; ruolo servizi contabili; ruolo servizi portuali. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo se appartenenti al Corpo sanitario e al Corpo equipaggi militari marittimi, e in ruoli unici distinti per Corpo se appartenenti al Corpo di stato maggiore, al Corpo del genio navale, al Corpo delle armi navali, al Corpo di commissariato e al Corpo delle capitanerie di porto". "Art. 8. I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo dell'Aeronautica, sono i seguenti: Arma aeronautica: 1) ruolo naviganti normale; 2) ruolo naviganti speciale; 3) ruolo servizi; 4) ruolo specialisti: categoria motoristi; categoria montatori; categoria marconisti; categoria armieri artificieri; categoria elettricisti; categoria fotografi; categoria automobilistici. Corpo del genio aeronautico: 1) ruolo ingegneri: categoria ingegneri (ingegneri aeronautici, edili, radio-elettricisti, d'armamento, chimici); 2) ruolo assistenti tecnici: categoria costruzioni aeronautiche e edilizie; categoria assistenti di meteorologia. Corpo di commissariato aeronautico: 1) ruolo commissariato; 2) ruolo amministrazione. Corpo sanitario aeronautico - ruolo ufficiali modici. Gli ufficiali dell'"a disposizione" sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza. Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo, eccettuati gli ufficiali naviganti i quali sono iscritti in ruoli unici distinti per ciascuna di dette categorie del congedo". "Art. 9. Esprimono giudizi sull'avanzamento: la Commissione superiore di avanzamento e la Commissione ordinaria di avanzamento, costituite presso ciascuna Forza armata; i superiori gerarchici. Le Commissioni esprimono giudizi sull'avanzamento ad anzianita' e a scelta; i superiori gerarchici esprimono giudizi soltanto sull'avanzamento ad anzianita'". "Art. 10. I componenti delle Commissioni di avanzamento debbono appartenere ai ruoli del servizio permanente effettivo, tranne che ricoprano cariche le quali importino la partecipazione a dette Commissioni, e non essere temporaneamente a disposizione di altra Amministrazione per incarichi non previsti dalle leggi di ordinamento. Non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione o di Capo di stato maggiore della difesa. Le Commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro. I componenti delle Commissioni intervengono soltanto nella valutazione degli ufficiali di grado inferiore a quello da essi rivestito. I componenti delle Commissioni si pronunziano con votazione palese in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente si pronuncia per ultimo. Per la validita' delle deliberazioni delle Commissioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto a voto". "Art. 11. Fermo il disposto dell'art. 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di capo di Gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Aniministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonche' gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'art. 192 della presente legge, quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale". "Art. 12. La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della Sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unita' complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri piu' anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a); c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale. Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comando, fanno parte della commissione superiore altrettanti generali di corpo di armata, in ordine di anzianita' di ruolo, escluso l'ufficiale generale che ricopre la carica di sottocapo di Maggiore dell'Esercito. Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano tra i presenti". "Art. 13. Il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando non faccia parte della Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito ai sensi del1'art. 12, primo comma, lettera b), interviene con voto deliberativo allorche' la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma stessa". "Art. 14. La Commissione superiore di avanzamento della Marina e' composta: a) dagli ufficiali ammiragli che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore della Marina e di presidente della Sezione marina del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dagli ammiragli di squadra che siano o siano stati preposti al comando in capo di forze navali o al comando in capo di dipartimento militare marittimo; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado, o piu' anziano, del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra piu' anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da capitano di fregata ad ammiraglio di divisione e gradi corrispondenti". "Art. 15. La Commissione superiore di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di Capo di stato maggiore dell'Aeronautica e di presidente della Sezione aeronautica del Consiglio superiore delle Forze armate; b) dai tre generali di squadra aerea che siano o siano stati, anche con grado inferiore preposti a comandi di zona aerea territoriale ovvero a comandi di grande unita' equiparati a comando di squadra aerea, piu' anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a); c) dall'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano del Corpo del genio aeronautico o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo Corpo. Assume la presidenza il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di squadra aerea piu' anziano tra i presenti. La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione aerea o gradi corrispondenti". "Art. 15-bis. Il segretario generale del Ministero della difesa e il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, sempre che non facciano gia' parte, ai sensi degli articoli 12, 14 e 15, delle commissioni superiori di avanzamento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, partecipano, quali componenti, alle commissioni superiori di avanzamento della forza armata di propria appartenenza. Sono obbligatoriamente consultati dalle commissioni superiori di avanzamento: il segretario generale del Ministero della difesa quando le commissioni valutino gli ufficiali, di forza armata diversa da quella cui appartiene il segretario generale, investiti delle funzioni di direttore generale o capo di ufficio centrale o comunque facenti parte dell'ufficio di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478; il sottocapo di Stato Maggiore della difesa, quando le commissioni valutino gli ufficiali di armata diversa da quella di sua appartenenza, in servizio presso i reparti, gli uffici, gli organi e gli istituti di cui all'art. 6, lettera b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477". "Art. 16. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Esercito e' composta: a) da un generale di corpo d'armata, presidente; b) da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli, rispettivamente, delle Armi di fanteria, artiglieria, cavalleria e genio; c) da due ufficiali, di grado non inferiore a colonnello, dell'Arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o di ciascun sentito servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali dell'Arma o del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio o del rispettivo servizio. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore dell'Esercito. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale ufficiali o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento dei capitani, esclusi quelli di complemento, e dei maggiori". "Art. 17. La Commissione ordinaria di avanzamento della Marina e' composta: a) da un ammiraglio di squadra, presidente; b) da quattro ufficiali ammiragli o capitani di vascello; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio navale, o delle armi navali, o sanitario, o di commissariato o delle capitanerie di porto. Per la valutazione degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi dei ruoli servizi nautici, servizi macchina, servizi tecnici, servizi contabili e servizi portuali, la Commissione e' composta, rispettivamente come quella per la valutazione degli ufficiali del Corpo di stato maggiore del genio navale, delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro; la designazione del residente e' fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore della Marina. Interviene con voto consultivo il direttore generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale ammiraglio o capitano di vascello piu' anziano destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamnento degli ufficiali aventi grado da guardiamarina a capitano di corvetta o gradi corrispondenti". "Art. 18. La Commissione ordinaria di avanzamento dell'Aeronautica e' composta: a) da un generale di squadra aerea presidente; b) da quattro ufficiali generali o colonnelli del ruolo naviganti; c) da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello del Corpo di appartenenza dell'ufficiale da valutare, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, o di commissariato aeronautico o sanitario aeronautico. I componenti della Commissione sono designati dal Ministro: la designazione del presidente e' fatta annualmente su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Interviene con voto consultivo il direttore generale del personale militare o, in caso di assenza o di impedimento, l'ufficiale generale o colonnello piu' anziano del ruolo naviganti destinato alla direzione generale. La Commissione ordinaria di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da sottotenente a maggiore". "Art. 19. I superiori gerarchici esprimono i giudizi sull'avanzamento nei riguardi dei sottotenenti e dei tenenti dell'Esercito, nonche' dei capitani di complemento dell'Esercito. Il Ministro stabilisce, con propria determinazione, i superiori gerarchici cui compete esprimere i giudizi sull'avanzamento". "Art. 20. L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal Ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti". "Art. 21. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione. Non puo' essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia imputato in un procedimento penale per delitto non colposo o sottoposto a procedimento disciplinare, o che sia sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo". "Art. 22. Quando eccezionalmente le autorita' competenti ritengano di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono il giudizio, indicandone i motivi. All'ufficiale e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata". "Art. 23. La Commissione superiore, la Commissione ordinaria, il superiore gerarchico esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale, per gli ufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica e dalle pratiche personali, per gli ufficiali della Marina. Le Commissioni hanno facolta' di interpellare qualunque superiore in grado. in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dopo aver sentito il parere delle autotita' da cui dipende l'ufficiale". "Art. 28. Il superiore gerarchico esprime il giudizio sull'avanzamento dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. Il giudizio espresso dal superiore gerarchico e' definitivo". "Art. 29. Agli ufficiali valutati per l'avanzamento e' data comunicazione dell'esito del giudizio. Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non e' piu' valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente e' collocato a disposizione con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione dell'aliquota di valutazione nella quale era compreso. La non idoneita' all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'uficiale nella posizione di congedo". "Art. 30. Il Ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi: a) per l'anvanzamento ad anzianita' tutti gli ufficiali idonei; b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare. Gli ufficiali di cui alla lettera a) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo. Gli ufficiali di cui alla lettera b) sono iscritti in quadro nell'ordine di graduatoria ovvero nell'ordine di ruolo, secondo quanto e' stabilito dalla presente legge per ciascuno dei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta. Quando il giudizio sull'avanzamento ad anzianita' e' espresso dai superiori gerarchici, i quadri di avanzamento sono formati, per ciascun grado, iscrivendovi, in ordine di ruolo, gli ufficiali idonei. I quadri di avanzamento hanno validita' per l'anno cui si riferiscono". "Art. 31. Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il Ministro, per gli anni in cui sono previste promozioni, approva egualmente le graduatorie, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi carenze nei gradi rispettivamente superiori". "Art. 32. Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del terzo comma dell'art. 30". "Art. 33. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso. La promozione e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica". "Art. 38. L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve a seconda della Forza armata di appartenenza e del grado rivestito, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti, di imbarco, essere in possesso degli speciali titoli, aver frequentato corsi, aver superato gli esami, i corsi, gli esperimenti stabiliti dalle tabelle numeri 1, 2, 3 annesse alla presente legge. Nei casi in cui le tabelle prevedono che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nelle tabelle stesse, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica. Ai fini del computo dei periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche previsti per ciascun grado, sono validi anche i periodi compiuti nell'incarico con il grado inferiore dagli ufficiali giudicati idonei ed iscritti in quadro di avanzamento". "Art. 39. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 20 il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascn grado eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti nonche' gli ufficiali di cui all'art. 68 le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita', le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora pero' nel corso dell'anno si verifichino vacanze in numero superiore a quello previsto, il Ministro ha facolta' di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali gia' valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'art. 48, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati in ciascun ruolo e grado delle tabelle 1, 2 e 3 annesse alla presente legge. Nel computo degli ufficiali non ancora valutati sono compresi gli ufficiali idonei e iscritti in quadro per la promozione al grado al quale il computo si riferisce e che alla data del 31 ottobre non siano stati ancora promossi. Gli ufficiali, che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'art. 21 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'art. 38, sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione, per la formazione di quadri di avanzamento, che sara' effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni". "Art. 40. L'ufficiale di grado superiore a tenente o grado corrispondente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perche' non destinato alla relativa carica o esonerato da essa, con determinazione del Ministro, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La determinazione del Ministro e' adottata previo parere conforme della competente Commissione di avanzamento". "Art. 41. L'ufficiale, che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento. La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale". "Art. 42. L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento puo' presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda puo' anche non essere motivata. Il Ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze del servizio. L'ufficiale nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, e' considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento". "Art. 43. L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento e' promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore. La promozione a generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e' effettuata previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L'ufficiale, per il quale il Consiglio dei Ministri deliberi che non sia promosso, o tolto dal quadro di avanzamento e colllocato a disposizione dalla data della deliberazione. All'ufficiale promosso e' attribuita nel nuovo grado anzianita' corrispondente alla data della vacanza. La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale e' promosso anche se non esista vacanza; in tali casi l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza". "Art. 44. Determinano vacanze organiche; a) le promozioni; b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo; c) i trasferimenti in altro ruolo; d) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge; e) i decessi. Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b), c), d), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del trasferimento in altro ruolo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera c) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso". "Art. 45. Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianita' che non conseguono la promozione nell'anno di validita' dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo". "Art. 46. Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. Le tabelle numeri 1, 2, e 3 annesse alla presente legge stabiliscono per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero e' raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno. Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'art. 44, lettera d), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'art. 29, ultimo comma, legge 10 aprile 1954, n. 113, e dell'art. 48 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente". "Art. 47. Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviate al 1o gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data. Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1o gennaio di tale anno. Nei casi indicati nei commi precedenti e' in facolta' del Ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente". "Art. 48. Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalle tabelle, il Ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme. Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta'. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado. Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non e' previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianita' sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parita' di permanenza, quelli piu' vicini al limite di eta', e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di due anni, sempre che non siano stati gia' raggiunti dal limite di eta' per la cessazione dal servizio permanente. Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove gia' valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" a decorrere dal 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti "a disposizione" con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati gia' valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni. Nei casi previsti dall'art. 31, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempreche' nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualita' di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validita' del quadro stesso". "Art. 54. Quando si debba rinnovare un giudizio d'avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applicano le seguenti disposizioni: a) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha lugo ad anzianita', se giudicato idoneo, e promosso anche se non esiste vacanza nel grado superiore, con l'anzianita' che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo; b) l'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria e' promosso con l'anzianita' che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione e' computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio. Fermi restando i contingenti massimi di cui all'art. 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, quando si tratta di promozione al grado di colonnello e ai vari gradi di generale, l'eventuale eccedenza al numero massimo stabilito per la consistenza del grado interessato, determinata dalla promozione stessa, viene riassorbita al verificarsi della prima vacanza successiva al 31 dicembre dell'anno a cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale e' stato nuovamente valutato. All'ufficiale promosso a seguito di ricorso, che abbia superato il limite di eta' del grado conseguito, ovvero che raggiunga il limite di eta' prima del compimento del periodo prescritto di comando o di attribuzioni specifiche per l'avanzamento al grado successivo, non sono richiesti i requisiti di cui all'art. 38 della presente legge. Il rinnovo del giudizio viene effettuato dagli organi competenti entro sei mesi dall'annullamento d'ufficio o dalla notifica all'Amministrazione competente della pronunzia giurisdizionale che ha annullato la precedente valutazione. Qualora il giudizio di annullamento contenga elementi tali da rendere automatica l'iscrizione in quadro del ricorrente non e' necessario procedere ad una nuova valutazione. In tal caso agli adempimenti per la promozione del ricorrente provvede d'ufficio il Ministero competente. Le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo si applicano anche agli ufficiali che, imputati in procedimento penale, sono stati assolti con formula piena e con sentenza definitiva, fatto salvo il rinnovo del giudizio di avanzamento a seguito di eventuale procedimento disciplinare". "Art. 192. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impiegati presso enti, comandi o unita' internazionali ovvero destinati in Somalia, sono considerati in soprannumero all'organico dei rispettivi gradi. Il collocamento in soprannumero degli ufficiali di cui al comma precedente ha luogo il 1o gennaio di ogni anno in corrispondenza del numero di ufficiali effettivamente assegnati alle destinazioni previste al comma stesso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Il provvedimento e' adottato con decreto del Ministro per la difesa di concerto con quello per il tesoro". "Titolo II AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO Capo VI - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'esercizio Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esperimenti Art. 57. - Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzazuento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unita' o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Esercito, e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento. Art. 58. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esperimenti prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 63, ripetere i corsi e gli esperimenti. Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi Art. 59. - L'avanzamento deli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito ha luogo: nel ruolo organico degli ufficiali generali provenienti dalle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di generale di corpo d'armata; nel ruolo dell'Arma dei carabinieri, sino al grado di generale di divisione dell'Arma stessa; nei ruoli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, sino al grado di colonnello. I colonnelli di detti ruoli concorrono alla promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali; nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sino al grado di colonnello; nei ruoli del Servizio tecnico di artiglieria, del Servizio tecnico della motorizzazione, del Servizio automobilistico, del Servizio sanitario (ufficiali medici), del Servizio di commissariato (ufficiali commissari), del Servizio di amministrazione sino al grado di tenente generale; nei ruoli del Servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti), del Servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza), del Servizio veterinario, sino al grado di maggiore generale. Art. 60. - L'avanzamento dei generali di divisione, dei generali di brigata e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comnma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Tra i colonnelli delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, iscritti nei rispettivi quadri di avanzamento per la promozione a generale di brigata nel ruolo unico degli ufficiali generali, l'ordine di precedenza agli effetti della promozione e' determinato dall'anzianita' di grado: in caso di pari anzianita' di grado si applica l'art. 9 della legge sullo stato degli ufficiali. L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. I maggiori del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto 4 anni di permanenza nel grado. Art. 62. - L'avanzamento dei capitani, eccettuati i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed i capitani dei servizi tecnici, ha luogo a scelta. I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Art. 63. - L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. I tenenti dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto almeno quattro anni di permanenza nel grado, oltre che aver effettuato i periodi di comando e di attribuzioni specifiche previsti dall'art. 38 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. I tenenti del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per essere valutati per l'avanzamento, devono aver compiuto almeno sei anni di permanenza nel grado e sono promossi solo dopo che siano stati promossi i pari grado di maggior od eguale anzianita' dei ruoli normali. Non costituisce ostacolo alla promozione a capitano dei tenenti del ruolo speciale unico l'esistenza nei ruoli normali di pari grado di maggior od eguale anzianita' non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione. I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanita' militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado. Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano gia' promosso avente la loro stessa anzianita' assoluta. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Il tenente che non superi il corso prescritto ai fini dell'avanzamento e' ammesso a ripetere il corso; se ancora non lo superi, in deroga all'art. 41 l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato di ufficiali. L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Art. 64. - Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e dei genio, nonche' del servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano gia' superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definito favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione della legge sullo stato degli ufficiali Art. 65. - Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio. frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. AI sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64. Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorita' gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64. Sezione III - Disposizioni speciali per gli ufficiali dei servizi tecnici di arriglieria e della motorizzazione Art. 66-67.... Art. 68. - I maggiori e i capitani dei servizi tecnici sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto il quinto anno di permanenza nel grado, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e, se idonei, sono iscritti in quadro di avanzamento e promossi al compimento del sesto anno di permanenza nel grado. La promozione dei capitani non puo' essere in alcun caso disposta con decorrenza anteriore alla data del trasferimento dell'ufficiale nel Servizio tecnico. Sezione IV - Vantaggi di carriera Art. 69. - I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli che siano in possesso dei titol i indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 4 annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera. Il vantaggio di carriera e' attribuito spostando l'ufficiale ad ruolo della propria Arma o servizio, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore al 1o gennaio dell'anno in cui cade la predetta data. Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo, si trovi gia' compreso nella aliquota di ruolo di cui all'art. 39 lo spostamento sara' effettuato quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore per la meta' o in misura ridotta del 5 per cento, a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quelIo di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello. Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nella aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nella aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli e' collocato nel ruolo davanti a detti parigrado e la differenza dei posti gli verra' attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata al comma precedente. L'ufficiale non puo'. comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale della propria arma o servizio che, gia' di lui piu' anziano all'atto della nomina o della promozione al grado di tenente, abbia conseguito vantaggi di carriera per eguale titolo, salvo il caso di modifiche di anzianita' in detto grado o in quelli di capitano, maggiore e tenente colonnello, conseguenti all'acquisizione di vantaggi di carriera per titoli diversi o a detrazioni di anzianita' subite per le cause indicate nell'art. 10, della legge 10 aprile 1954, n. 113, o a ritardi nello svolgimento della carriera. Art. 69-bis. Non puo' essere attribuito altro vantaggio di carriera per titolo di specializzazione all'ufficiale del servizio sanitario dell'esercito che abbia fruito di vantaggio in qualsiasi misura per tale titolo. Il vantaggio di cui al precedente comma viene attribuito sotto la data del 31 agosto di ciascun anno, per titoli conseguenti tra il 10 settembre dell'anno precedente e la suddetta data del 31 agosto. I titoli devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 settembre dell'anno nel quale il vantaggio deve essere concesso ai sensi del precedente secondo comma. L'ufficiale in possesso di titolo di specializzazione non puo', comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale gia' di lui piu' anziano che abbia conseguito una specializzazione avente durata di corso uguale o superiore. Art. 70. .... Art. 71. - L'ufficiale che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequenti con ritardo il corso prescritto ai fini dell'avanzamento, qualora in base ai risultati del corso debba conseguire un vantaggio di carriera, e' considerato come se avesse acquisito il titolo alla stessa data in cui lo acquisirono i pari grado con i quali avrebbe dovuto frequentare iI corso. Il tenente che, in applicazione dell'art. 63, quarto comma, ripeta il corso, non puo' conseguire vantaggio di carriera Art. 72. - I titoli di cui alla tabella n. 4 annessa alla presente legge che siano acquisiti durante il periodo di tempo indicato nel primo comma dell'art. 121 non danno luogo a vantaggi di carriera Capo VII - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di imbarco, di comando, di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami Art. 73. - Ai fini dell'avanzamento e' valido il periodo di imbarco su navi della Marina militare in armamento o in riserva, nonche' il periodo di imbarco compiuto, con funzioni inerenti al proprio grado o come comandato, su navi non iscritte nel naviglio dello Stato, purche' addetto ai servizi dello Stato, o a linee sovvenzionate dallo Stato o in servizi di emigrazione. E' altresi' valido il periodo di imbarco su piroscafi della marina mercantile per istruzione professionale. La meta' del periodo di imbarco prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere trascorsa su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto per intero su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Il periodo di tempo trascorso nella carica di Capo di Stato maggiore della marina e' considerato ai fini dell'avanzamento, quale imbarco in comando di forze navali. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto su navi della Marina militare in armamento o in riserva o presso enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie del Corpo di appartenenza Art. 74. - Per gli ufficiali comandati a prestare servizi su navi da guerra estere o in territorio estero i periodi di imbarco, comando o servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come compiuti su navi da guerra nazionali o in territorio nazionale Art. 75. - Gli ufficiali addetti al servizio aeronavigante e gli ufficiali che seguono presso reparti di volo corsi per il conseguimento di un brevetto relativo al predetto servizio sono, ai fini dell'avanzamento, considerati come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva. Sono considerati altresi' come imbarcati su navi della Marina militare in armamento o in riserva, ai fini dell'avanzamento, nel limite massimo di un terzo del periodo di imbarco prescritto, i capitani specialisti di elicottero in servizio presso i reparti elicotteri. Agli effetti del primo comma del presente articolo, si intendono in servizio aeronavigante gli ufficiali che compiono, entro il periodo di tempo stabilito dal Ministero, il minimo di voli prescritto. Art. 76. - La determinazione del Ministro di cui all'art. 40, quando si tratti di ufficiale del ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto, e' adottata di concerto con il Ministro per la marina mercantile. Art. 77. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto commna dell'art. 88-bis, ripetere i corsi e gli esami. Sezione 11 - Avanzamento nei vari ruoli e gradi Art. 78. - L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina ha luogo: nel ruolo normale del Corpo di stato maggiore, sino al grado di ammiraglio di squadra; nei ruoli normali dei corpi del genio navale e delle armi navali sino al grado di generale ispettore; nel ruolo ufficiali medici del corpo sanitario e nei ruoli normali dei corpi di commisariato e delle capitanerie di porto, sino aI grado di tenente generale; nel ruolo ufficiali farmacisti del corpo sanitario, sino al grado di colonnello; nel ruolo speciale del corpo di stato maggiore, sino al grado di capitano di vascello; nei ruoli speciali dei corpi del genio navale e delle armi navali, di commissariato e delle capitanerie di porto, sino al grado di colonnello: nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi, sino al grado di capitano di corvetta. Art. 79. - Nelle valutazioni degli ufficiali del corpo delle capitanerie di porto aventi grado non inferiore a capitano, le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento, basandosi anche sugli elementi risultanti da uno speciale rapporto informativo del Ministro per la marina mercantile per quanto attiene ai servizi di istituto di competenza di tale amministrazione. Art. 80. - L'avanzamento degli ammiragli di divisione e dei tenenti generali dei corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Art. 81. - L'avanzamento dei contrammiragli e dei maggiori generali dei corpi del genio navale e delle armi navali ha luogo ad anzianita'. L'avanzamento dei maggiori generali medici e dei maggiori generali dei corpi di commissariato e delle capitanerie di porto ha luogo a scelta, Gli ufficiali di cui al precedente comma, da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma. lettera b) sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo. Art. 82. - L'avanzamento dei capitani di vascello, dei colonnelli, dei capitani di fregata e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei grandi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30. primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri di fregata del ruolo normale del corpo di stato stessi in ordine di ruolo, eccettuati i capitani maggiori i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito. Art. 83. - L'avanzamento dei capitani di corvetta e dei maggiori ha luogo ad anzianita'. Art. 84. - L'avanzamento dei tenenti di vascello e dei capitani ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b) sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito. Art. 85. - L'avanzamento dei sottotenenti di vascello e dei tenenti, salvo il disposto del successivo comma, ha luogo ad anzianita'. L'avanzamento dei tenenti del corpo equipaggi militari marittimi ha luogo a scelta. I tenenti da iscrivere nel quadro di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma. lettera b), sono iscritti nel quadro stesso in ordine di ruolo. I sottotenenti di vascello e i tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale furono per la prima volta valutati. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Art. 86. - Agli esami previsti dalla tabella n. 2, annessa alla presente legge. ai fini dell'avanzamento a capitano del Corpo sanitario e del ruolo normale dei Corpi di commissariato e delle capitanerie di porto, prendono parte, rispettivamente, i tenenti reclutati nel servizio permanente effettivo con lo stesso concorso, nonche' i tenenti che, ammessi nel servizio permanente effettivo in base a disposizioni speciali, siano stati classificati tra i pari grado reclutati con lo stesso concorso, con esclusione di coloro che, per qualsiasi causa, siano stati aggregati ai provenienti da un concorso successivo. I tenenti del corpo sanitario e del ruolo normale dei corpi di commissariato e delle capitanerie di porto che non superino gli esami predetti neppure nella sessione di riparazione. in deroga all'art. 41 cessano dal servzio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Art. 87. - Per i tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto, che superino gli esami di cui all'articolo precedente, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato dall'ufficiaIe all'esame e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Per i tenenti del ruolo normale dei corpi del genio navale e delle armi navali, che abbiano almeno tre anni di permanenza nel grado, viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita', in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea, o, se si tratti di ufficiali reclutati fra i gia' laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi, moltiplicato per il coefficiente due. Il punto relativo all'attitudine professionale e' attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal vice presidente della sezione Marina del Consiglio superiore delle forze armate, presidente, dal sottocapo di Stato Maggiore della Marina e dal direttore generale per il personale militare della Marina, nonche' dall'ufficiale generale in servizio permanente effettivo piu' elevato in grado o piu' anziano del Corpo di appartenenza degli ufficiali da valutare. Se l'ufficiale appartiene ai Corpi del genio navale o delle armi navali, della commissione fa pure parte il comandante dell'Accademia navale. I tenenti dei corpi sanitario, di commissariato e delle capitanerie di porto che superino gIi esami nella sessione di riparazione, sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato gli esami nella prima sessione. I tenenti dei Corpi indicati al precedente comma che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sostengano gli esami con ritardo, qualora superino gli esami predetti sono iscritti in ruolo che ad essi sarebbe spettato se avessero sostenuto gli esami a loro turno. Art. 88. - L'avanzamento dei guardiamarina e dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado e, quando si tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione delI'accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 88-bis. I guardiamarina e i sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita' e, se idonei, sono promossi con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti aI Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato deqli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. Art. 88-bis. - Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di applicazione dell'accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro il nuovo ordine di anzianita' in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'accademia navale. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purche' non abbiano gia' ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel ruolo speciale dei rispettivi corpi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza. Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 88. Art. 89. - Gli ufficiali subalterni dei ruoli normali del genio navale e delle armi navali, reclutati in base all'art. 37, lettera a), della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, dopo aver seguito presso l'Accademia navale, rispettivamente, il primo anno della scuola di ingegneria navale e il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, debbano completare gli studi applicativi e conseguire la laurea in due anni decorrenti dalla loro iscrizione alle scuole di ingegneria dello Stato, compresa la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno. Gli ufficiali subalterni del ruolo normale delle armi navali, reclutati in base all'art. 37-bis della legge 3 luglio 1926, n. 1173, e successive modificazioni, debbono completare gli studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria industriale in due anni decorrenti dalla loro iscrizione al politecnico, compresa la sessione autunnale di esame dell'ultimo anno. Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi in due anni sono ammessi a completarli in tre anni, purche' al termine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano sostenuto con esito favorevole gli esami relativi a dieci delle materie di insegnamento previste complessivamente per il secondo e terzo anno di studi applicativi dagli statuti delle scuole di ingegneria o del politecnico. Detti ufficiali sono pero' aggregati al corso successivo a quello cui appartengono. Gli ufficiali che non conseguano la laurea nel periodo di tempo previsto dal precedente comma o che. al termine del secondo anno, non abbiano superato gli esami indicati in detto comma, possono essere trasferiti. a domanda, nel ruolo speciale del rispettivo Corpo, con il proprio grado e la propria anzianita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, nel limite delle vacanze esistenti. Gli ufficiali che non siano trasferiti nei ruoli speciali ai sensi del precedente comma cessano al servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta. I provvedimenti di cui all'ultima parte del terzo comma ed ai commi quarto e quinto del presente articolo non si applicano agli ufficiali che non abbiano potuto completare studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da cause di servizio. Capo VIII - Norme particolari all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica Sezione I - Disposizioni relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche, ai corsi ed esami Art. 90. - Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuta presso unita' o reparti di impiego organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che disciplinari di addestramento e di impiego. Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso reparti o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni proprie del ruolo e categoria di appartenenza. Il periodo di tempo trascorso nella carica di capo di stato maggiore dell'Aeronautica e' valido quale periodo di comando ai fini dell'avanzamento. Art. 91. - Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono, salvo il disposto del quarto comma dell'art. 98, ripetere i corsi e gli esami. Sezione II - Avanzamento nei vari ruoli e gradi Art. 92. - L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica ha luogo: nel ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica sino al grado di generale di squadra aerea; nel ruolo ingegneri del Corpo del genio aeronautico: nella categoria ingegneri sino al grado di generale ispettore per gli ingegneri aeronautici, edili, radioelettncisti e di armamento e sino al grado di maggior generale per i chimici; nella categoria geofisici sino al grado di colonnello; nel ruolo commissariato del Corpo di commissariato aeronautico e nel ruolo ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico, sino al grado di tenente generale; nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica, sino al grado di tenente generale; nel ruolo naviganti speciale dell'Arma aeronautica, nelle categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico e nel ruolo amministrazione del Corpo di commissariato aeronautico, sino al grado di tenente colonnello; nelle categorie del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, sino al grado di capitano. Art. 93. - L'avanzamento dei generali di divisione aerea e tenenti generali del Corpo del genio aeronautico, dei generali di brigata aerea e maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta. Gli ufficiali dei gradi predetti da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo commna, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi in ordine di ruolo, eccettuati i tenenti colonnelli del ruolo naviganti normale i quali sono iscritti in quadro nell'ordine della graduatoria di merito. Art. 94. - L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianita'. Art. 95. - L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta. I capitani da iscrivere nei quadri di avanzamento ai sensi dell'art. 30, primo comma, lettera b), sono iscritti nei quadri stessi nell'ordine della graduatoria di merito. Art. 96. - L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianita'. Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Art. 97. - L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto diciotto mesi di permanenza nel grado e quando si tratti di sottotenenti del ruolo naviganti normale, sempre che abbiano gia' superato il corso di perfezionamento e siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, di cui alla tabella 3, annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei diciotto mesi di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Art. 98. - Per i sottotenenti del ruolo naviganti normale che superino il corso di perfezionamento viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla somma del punto complessivo di classifica riportato per la nomina a sottotenente, ridotto in centesimi, e del punto, espresso in centesimi, attribuito all'ufficiale al termine del corso di perfezionamento. I sottotenenti che superino il corso di perfezionamento nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di perfezionamento con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superano possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita' nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare, o nel ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo naviganti speciale o nel ruolo servizi, ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con iscrizione nel ruolo servizi qualora non siano in possesso del brevetto di pilota militare o del brevetto di navigatore militare. Art. 99. - I sottotenenti del ruolo naviganti normale che non conseguono il brevetto di pilota militare od il brevetto di navigatore militare possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo servizi. Il trasferimento si effettua con le norme di cui al quarto comma dell'art. 98. I sottotenenti che non siano trasferiti nel ruolo servizi ai sensi del precedente comma cessano dal servizio permanente effettivo e sono iscritti nel ruolo servizi della categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali. Art. 100. L'ufficiale del ruolo naviganti, normale o speciale, che ai sensi delle disposizioni di legge in vigore sia trasferito nel ruolo servizi, non puo', nel nuovo ruolo, conseguire promozione con decorrenza anteriore alla data del trasferimento. ----> Vedere Tabelle di pag. 58 <---- Titolo III - Avanzaznento degli ufficiali a disposizione Art. 101. - Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianita' al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condizioni prescritte dall'art. 38 o che siano stati collocati in soprannumero all'organico ai sensi dell'art. 192 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi ai sensi dell'art. 54 il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneita'. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo piu' anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato. Art. 102. - L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili". - Si riporta il testo degli articoli 54, 58, secondo comma, e 59, secondo e terzo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 212. "Art. 54. - I sottufficiali in ferma volontaria e rafferma e in servizio permanente possono accedere ai seguenti ruoli degli ufficiali in servizio permanente: a) ruoli normali; b) ruoli speciali c) ruoli di cui al precedente articolo. L'eta' massima per la partecipazione ai concorsi per l'ammissione alle Accademie militari e' stabilita in 28 anni". "Art. 58. - (Omissis). Il numero degli ufficiali dei ruoli previsti dall'art. 53 da ammettere a valutazione ogni anno e' stabilito come segue: da tenente a capitano e gradi corrispondenti nella misura di 1/6 dei tenenti non ancora valutati; da capitano a maggiore e gradi corrispondenti nella misura di 1/9 dei capitani non ancora valutati.". "Art. 59. - (Omissis). Per i suddetti ufficiali la permanenza massima nell'ausiliaria e' di quattro anni e gli eventuali richiami in servizio non interrompono il decorso della stessa. Il limite di eta' per il collocamento in congedo assoluto e' stabilito come segue: maggiore o grado corrispondente: 67 anni; ufficiali inferiori e subalterni: 65 anni.". - Si riporta il testo dell'art. 32, commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 9-ter e 9-quinquies, della citata legge 19 maggio 1986, n. 224. "Art. 32. - 1. La valutazione per la promozione a maggiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, a partire dal 10 gennaio 1984, puo' essere effettuata, se piu' favorevole, per gli ufficiali che compiono l'undicesimo anno di permanenza nel grado di capitano, a condizione che abbiano compiuto diciotto anni di servizio. 2. La promozione al grado superiore dei maggiori e gradi corrispondenti dei ruoli ad esaurimento avviene se idonei, a partire dal 1o gennaio 1984, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, a condizione che abbiano compiuto ventidue anni di servizio. 3. Il vincolo dell'anzianita' di servizio di cui ai commi precedenti non si applica nei confronti degli ufficiali del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e dei ruoli delle tre Forze armate nei quali l'immissione e' subordinata al possesso di un diploma di laurea. 3-bis. La promozione al grado superiore degli ufficiali di cui ai commi 1 e 2 avviene, se piu' favorevole e se idonei a partire dal 1o gennaio 1981, con effetto dal giorno successivo a quella dei pari grado con uguale o maggiore anzianita' di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali. In assenza di ruoli speciali vengono presi in considerazione i rispettivi ruoli normali. Le citate promozioni sono effettuate in deroga alle disposizioni relative alle esigenze di mobilitazione di cui alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni. 4. Ferma restando l'anzianita' richiesta nei commi 1 e 2 la promozione degli ufficiali del ruolo ad esaurimento ha luogo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente effettivo di pari anzianita' di grado, nell'ambito di ciascuna Arma, Corpo o specialita', purche' non siano stati dichiarati non idonei o sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa. da 5 a 9-bis: (Omissis). 9-ter. La promozione di cui all'art. 34, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, si applica ai colonnelli a disposizione dei ruoli normali dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e del Corpo della Guardia di finanza collocati in quiescenza dopo il 1o gennaio 1980, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge 20 settembre 1980, n. 574. Per i colonnelli e generali collocati in congedo prima del 1o gennaio 1980 e per quelli che abbiano la stessa data di nomina ad ufficiale si applica la promozione prevista dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, a partire dalla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza tener conto delle esigenze di mobilitazione. 9-quater: (Omissis). 9-quinquies. Le lettere a) e b) del paragrafo A) dell'articolo 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti: a) per la nomina nel grado di sottotenente di vascello, tra i giovani in possesso di uno dei diplomi di laurea definiti per il ruolo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile; b) per la nomina nel grado di guardiamarina, tra i giovani in possesso della patente di capitano di lungo corso o di capitano di macchina, ovvero tra i sottotenenti di vascello di complemento dei Corpi di stato maggiore, del Genio navale e delle Capitanerie di porto, in possesso di diploma rilasciato dall'istituto tecnico nautico o aeronautico che abbiano prestato almeno due anni di servizio effettivo nella Marina militare e contino almeno un anno di imbarco su navi non di uso locale della Marina militare o mercantile o in alternativa di destinazione presso reparti militari di volo". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, della citata legge 27 dicembre 1990, n. 404. "6. Gli ufficiali inferiori o subalterni delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza del servizio permanente effettivo frequentatori di corsi di formazione, di durata non inferiore ad un anno, presso le accademie militari o istituti universitari, non sono computati nell'organico dei rispettivi ruoli. Le eccedenze che dovessero crearsi per effetto di tale disposizione dovranno essere riassorbite nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
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| Art. 37. Riduzione dei volumi organici dei ruoli del personale non direttivo 1. I volumi organici dei ruoli del personale non direttivo sono cosi' ridotti: a) ruolo ispettori: n. 219 unita'; b) ruolo sovrintendenti: n. 239 unita'. 2. Tali riduzioni saranno praticate gradualmente, salvaguardando in ogni caso l'attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica svolta dall'Arma dei carabinieri sul territorio, mediante appositi decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in proporzione all'effettivo incremento della consistenza dei ruoli degli ufficiali e sino al raggiungimento dei nuovi volumi organici per essi previsti, in modo tale da assicurare che l'onere netto annuo determinato dall'attuazione del presente decreto non ecceda le risorse finanziarie di cui all'articolo 38. |
| Art. 38. Clausola finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Nota all'art. 38: - Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 31 marzo 2000, n. 78. "Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 3, in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'art. 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.".
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| Art. 39. Abrogazione di norme 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) l'articolo 46 della legge 20 settembre 1980, n. 574; b) gli articoli 7, comma 1, e 8, comma 1, del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78; c) il decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, e successive modificazioni ed integrazioni; d) gli articoli 12, comma 9, e 13, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre l97, n. 490, e successive modificazioni ed integrazioni.
Nota all'art. 39: - Per i riferimenti alla legge 20 settembre 1980, n. 574, si veda in nota all'art. 2. - Per i riferimenti al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, si veda in nota all'art. 2. - Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, si veda in nota alle premesse. - Per i riferimenti relativi al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, si veda in nota alle premesse.
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| Art. 40. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento abrogate o disapplicate ai sensi del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Mattarella, Ministro della difesa Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Bianco, Ministro dell'interno Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino |
| Tabelle ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- |
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