Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2000 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 11 settembre 2000, n. 296 |
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1o settembre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - 1. La regione siciliana esercita, nell'ambito del proprio territorio, tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie concernenti le comunicazioni e i trasporti regionali di qualsiasi genere, ai sensi dell'articolo 20 e in relazione all'articolo 17, primo comma, lettera a), dello statuto. 2. La regione siciliana esercita nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni degli organi periferici dello Stato in materia di motorizzazione, con l'esclusione delle competenze dei centri prova autoveicoli di cui all'articolo 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche e integrazioni, ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato. 3. La regione siciliana esercita, altresi', ai sensi dell'articolo 20, comma primo, secondo periodo, e comma secondo dello statuto, secondo le direttive del Governo dello Stato, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale. 4. Nel caso in cui la regione siciliana ometta di compiere atti relativi all'esercizio delle attribuzioni di cui al comma 2, compromettendo con tale omissione gli interessi unitari dello Stato, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, dispone, previa diffida e assegnazione di un congruo termine per provvedere, il compimento degli stessi in sostituzione dell'amministrazione regionale.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 (Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti), come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1954. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - Il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che ha approvato lo statuto della regione siciliana, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 1946, n. 133 (edizione speciale), ed e' stato convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. - Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, vedi nella nota al titolo. - L'art. 43 dello statuto della regione siciliana prevede che una commissione paritetica di quattro membri nominati dall'Alto commissario della Sicilia e dal Governo dello Stato, determinera' le norme transitorie relative al passaggio degli uffici e del personale dello Stato alla regione, nonche' le norme per l'attuazione del presente statuto. Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 17 e dell'art. 20 dello statuto: "Art. 17. - Entro i limiti dei principî ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato, l'assemblea regionale puo', al fine di soddisfare alle condizioni particolari ed agli interessi propri della regione, emanare leggi, anche relative all'organizzazione dei servizi, sopra le seguenti materie concernenti la regione: a) comunicazioni e trasporti regionali di qualsiasi genere; b) igiene e sanita' pubblica; c) assistenza sanitaria; d) istruzione media e universitaria; e) disciplina del credito, delle assicurazioni e del risparmio; f) legislazione sociale: rapporti di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, osservando i minimi stabiliti dalle leggi dello Stato; g) annona; h) assunzione di pubblici servizi; i) tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale.". "Art. 20. - Il presidente e gli assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli articoli 12, 13, comma 1o e 2o; 19, com-ma 1o, svolgono nella regione le funzioni esecutive ed ammnistrative concernenti le materie di cui agli articoli 14, 15, e 17. Sulle altre non comprese negli articoli 14, 15 e 17 svolgono un'attivita' amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'assemblea regionale ed al Governo dello Stato.". - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 1o dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti): "Art. 15. - 1. Alla effettuazione delle prove occorrenti per la omologazione dei tipi di veicoli a motore, rimorchi e macchine agricole, nonche' per l'approvazione dei relativi dispositivi, la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede con appositi uffici. 2. Tali uffici, tenuto conto di quelli gia' istituiti in via temporanea ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557, sono i seguenti: a) centro prova autoveicoli di Torino, con circoscrizione comprendente il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria; b) centro prova autoveicoli di Milano, con circoscrizione comprendente le province di Milano, Como, Sondrio, Bergamo, Pavia e Varese; c) centro prova autoveicoli di Brescia, con circoscrizione comprendente le province di Brescia, Cremona e Mantova; d) centro prova autoveicoli di Verona, comprendente il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia; e) centro prova autoveicoli di Bolzano, comprendente le province autonome di Bolzano e di Trento; f) centro prova autoveicoli di Bologna, comprendente l'Emilia-Romagna e la Toscana; g) centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma, comprendente il Lazio, l'Umbria e la Sardegna; h) centro prova autoveicoli di Pescara, comprendente le Marche, l'Abruzzo e il Molise; i) centro prova autoveicoli di Napoli, comprendente la Campania, la Calabria e la provincia di Potenza; l) centro prova autoveicoli di Bari, comprendente la Puglia e la provincia di Matera; m) centro prova autoveicoli di Palermo, comprendente le province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani; n) centro prova autoveicoli di Catania, comprendente le province di Catania, Messina, Siracusa, Ragusa ed Enna. 3. Restano ferme le altre attribuzioni gia' conferite al Centro superiore ricerche prove autoveicoli e dispositivi, con sede a Roma.".
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| Art. 2. 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla Regione siciliana in forza dell'articolo 1 passano alle dipendenze della regione ed entrano a far parte integrante della sua organizzazione amministrativa i seguenti uffici periferici del Ministero dei trasporti in Sicilia: a) la direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresa la sezione di Catania e con esclusione dei centri prova veicoli a motore e dispositivi di cui alla legge 1o dicembre 1986, n. 870; b) gli uffici provinciali che operano alle dipendenze e nell'ambito di detta direzione. 2. Il trasferimento alla regione siciliana degli uffici comporta la successione allo Stato nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili sede degli uffici stessi ed ai relativi beni mobili, arredi e attrezzature.". 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rappresentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonche' i rappresentanti del Ministero delle finanze, mediante appositi verbali redatti con i rappresentanti della Regione siciliana, provvedono alla consegna di tutti i beni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come ulteriormente sostituito dal comma 1 del presente articolo, nonche' dei beni comunque realizzati per l'espletamento delle funzioni tecniche ed amministrative in materia di motorizzazione civile e non adibiti a funzioni diverse.
Nota all'art. 2: - La legge 1o dicembre 1986, n. 870, e' stata pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.
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| Art. 3. 1. Dopo l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, come sostituito dall'articolo 2 del presente decreto, sono inseriti i seguenti: "Art. 2-bis. - 1. Al fine di assicurare il piu' efficace coordinamento tra le attivita' dell'Amministrazione statale e di quella regionale in ordine alle funzioni trasferite dal comma 2 dell'articolo 1 ed in particolare allo scopo di conseguire l'uniforme attuazione sul territorio dell'attivita' relativa a quanto stabilito dal codice della strada in materia di attrezzature, di operazioni tecniche e di effettuazione di esami di guida, e' costituito presso la regione siciliana un comitato di coordinamento composto da due funzionari designati dal Ministero dei trasporti e della navigazione, da due funzionari designati dal presidente della regione e da un esperto della materia, che funge da presidente, designato di comune accordo dal Ministro e dal presidente della regione. Le determinazioni del comitato sono comunicate agli organi competenti dello Stato e della regione siciliana. Art. 2-ter. - 1. Al fine di garantire la necessaria uniformita' operativa per quanto concerne le funzioni svolte con l'ausilio dell'informatica, gli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, utilizzano le procedure dei sistemi informativi automatizzati del Ministero dei trasporti e della navigazione e i protocolli di trasmissione compatibili con il medesimo sistema informativo. 2. Le attrezzature tecniche per l'esecuzione delle operazioni di revisione effettuate presso i predetti uffici, sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni. Art. 2-quater. - 1. La determinazione dei rimborsi spettanti alla regione siciliana per le spese sostenute in ordine all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, al netto dei proventi derivanti dalle operazioni svolte dagli uffici di cui all'articolo 2, comma 1, che affluiscono direttamente alla regione, e' effettuata con cadenza biennale mediante intesa tra il Governo ed il presidente della regione, in modo da assicurare risparmi di spesa per il bilancio dello Stato. 2. I costi sostenuti dalla regione siciliana in sede di determinazione dei rimborsi sono quantificati sulla base dei seguenti parametri: a) costi di personale e di funzionamento da determinare in misura pari alla media nazionale per uffici corrispondenti per tipo di funzioni e carichi di lavoro, contabilizzata ogni biennio; b) spese per investimenti da determinare entro i limiti di quanto preventivamente concordato per ogni biennio.". 2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione siciliana subentra al Ministero dei trasporti e della navigazione nei contratti in corso per la fornitura dei servizi di trasmissione dati. La regione subentra, altresi', nei contratti in corso relativi ad apparecchiature informatiche fino alla loro naturale scadenza.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada): "Art. 241 (art. 80 cod. str.) Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli. - 1. Le imprese ed i consorzi di cui all'art. 80, comma 8, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotati delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 2. Le attrezzature di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui alle lettere h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'Istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato. 3. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo".
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| Art. 4. 1. A totale e definitivo ristoro degli oneri sostenuti dalla regione siciliana e delle mancate entrate relative ai diritti per lo svolgimento delle attivita' non trasferite, svolte dagli uffici provinciali della motorizzazione nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore deldecreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e la data del 31 dicembre 1999, lo Stato riconosce alla regione un credito di 260 miliardi di lire che sara' contabilizzato in sede di definizione dei rapporti finanziari pregressi.
Nota all'art. 4: - Il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485 (Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, recante norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazione e trasporti), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 1981, n. 233.
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| Art. 5. 1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente: "Art. 3. - 1. Sono esercitate dall'amministrazione regionale le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, ivi comprese la vigilanza e la tutela, in ordine agli enti, agli istituti, compresi quelli consorziali, ed alle organizzazioni operanti nelle materie di cui al presente decreto, nonche' in ordine ai concessionari ovvero ai gestori dell'esercizio di pubblici servizi di trasporto, esistenti nel territorio della regione siciliana". |
| Art. 6. 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1981, n. 485, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. Sono da considerare regionali tutti i servizi pubblici di comunicazione e di trasporto, di persone e di merci, di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 1, comma 3. 2. Essi riguardano l'insieme dei sistemi di mobilita' terrestri, navali ed aerei che operano in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, con qualsiasi modalita' o tecnologia espletati ed in qualsiasi forma affidati, con esclusione dei servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale, quali risultano tassativamente individuati dalla normativa statale di settore. 3. In particolare sono da considerare regionali: a) i servizi di trasporto automobilistico, ferroviario o con qualsiasi altro mezzo di trasporto terrestre prestati, nonche' marittimo e fluviale, che si svolgano prevalentemente nell'ambito della regione; b) i servizi di trasporto aereo ed elicotteristico che si svolgano esclusivamente nell'ambito della regione; c) le attribuzioni concernenti gli autoservizi pubblici di trasporto di persone e di merci, le autorizzazioni al trasporto di cose per conto terzi, nonche' il servizio di noleggio da rimessa, previste dal vigente codice della strada e da esercitarsi in conformita' alla normativa statale di settore e ai criteri adottati in materia dal Ministero dei trasporti e della navigazione.". |
| Art. 7. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche e integrazioni e come sostituito dall'articolo 6 del presente decreto, sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - 1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, sono di competenza dello Stato esclusivamente: a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati internazionali relativi a servizi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci; b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e successive modifiche ed integrazioni, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del medesimo decreto n. 753 del 1980; c) l'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico. Art. 4-ter. - 1. Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale la regione siciliana adotta, anche nelle more di una organica legge regionale di riforma del settore, il metodo della programmazione intermodale dell'offerta di trasporto collettivo, e determina il livello dei servizi minimi, da garantirsi da parte della stessa regione e degli enti locali territoriali, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini e da definirsi in conformita' ai criteri prefissati dalla vigente normativa nazionale. 2. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale e' regolato con contratti di servizio e deve rispondere a criteri di economicita' ed efficienza da conseguirsi anche attraverso l'integrazione modale ed il riassetto organizzativo e la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi. 3. La scelta del gestore del servizio di trasporto pubblico di interesse regionale e locale avviene mediante il ricorso alle procedure concorsuali in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi. In caso di affidamento del servizio ad un nuovo gestore, devono essere indicate le modalita' di trasferimento dal precedente gestore all'impresa subentrante dei beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio e del personale dipendente. Art. 4-quater. - 1. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono attribuite alla regione con i criteri e le modalita' stabiliti in sede di accordo quadro tra lo Stato e le regioni. 2. Per i trasporti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3, con specifici accordi di programma, da stipularsi tra la regione siciliana ed il Ministero competente sono individuati, con riferimento alla rete ed alla organizzazione dei servizi, gli interventi occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture, per l'acquisizione dei materiali e delle tecnologie, per la determinazione delle fasi temporali di attuazione degli investimenti in riferimento al programmato sviluppo dei servizi, per il reperimento delle risorse necessarie mediante la ricognizione sia delle fonti di finanziamento che dei tempi di erogazione, e per l'individuazione dei soggetti istituzionali ai quali attribuire i relativi compiti.". 2. Per il solo triennio successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle procedure previste dalle leggi dello Stato, la regione partecipa alla ripartizione delle risorse che lo Stato eroga per l'espletamento dei servizi e delle funzioni di cui all'articolo 4-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314): "Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e dalla regolarita' del servizio, della idoneita' del percorso, dalle sue eventuali variazioni, nonche' dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per cio' che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli". - Il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e' citato nelle note alle premesse.
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| Art. 8. 1. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, le parole: "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".
Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 8. - 1. Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che si svolgono nell'ambito della regione, o che direttamente la interessino, dovra' essere preliminarmente sentito il parere dell'amministrazione regionale, da emettersi non oltre sessanta giorni dalla richiesta.".
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| Art. 9. 1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente: "Art. 9. - 1. Alle riunioni per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci che possono comunque interessare la regione siciliana, partecipa un rappresentante della regione medesima.". |
| Art. 10. 1. Al secondo comma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, e successive modifiche, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "ovvero gestori". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 11 settembre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione econimica Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Nota all'art. 10: - Il testo del secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 7. - Per il trasporto degli effetti postali nel territorio della regione, si applicano, in ogni caso, le condizioni, gli obblighi e le relative sanzioni, imposti ai concessionari ovvero gestori di pubblici servizi di trasporto, dalle norme dello Stato, per il trasporto degli effetti predetti.".
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