Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2000 (vai al sommario) |
|
DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2000, n. 295 |
Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rendere immediatamente disponibile una linea di finanziamento a favore della Repubblica federale della Jugoslavia, a sostegno di interventi di emergenza e di progetti per la ricostruzione del Paese, da attuarsi anche per il tramite delle Istituzioni finanziarie internazionali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1. Contributo finanziario 1. E' autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese. 2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalita' di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto. |
| Art. 2. Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
| Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2000 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della program mazione economica Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino |
|
|
|