Gazzetta n. 248 del 23 ottobre 2000 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 20 ottobre 2000, n. 295
Disposizioni urgenti a sostegno del processo di stabilizzazione e sviluppo della Repubblica Federale di Jugoslavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rendere immediatamente disponibile una linea di finanziamento a favore della Repubblica federale della Jugoslavia, a sostegno di interventi di emergenza e di progetti per la ricostruzione del Paese, da attuarsi anche per il tramite delle Istituzioni finanziarie internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro degli affari esteri;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Contributo finanziario
1. E' autorizzato un contributo di 100 miliardi di lire in favore della Repubblica Federale di Jugoslavia per aiuti d'emergenza e per il finanziamento di operazioni a sostegno del processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo del Paese.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, sono stabilite le modalita' di utilizzo del contributo autorizzato dal presente decreto.
 
Art. 2.
Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, pari a 100 miliardi di lire per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale - Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della program mazione
economica
Dini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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