Gazzetta n. 249 del 24 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 10 luglio 2000
Ammissione a finanziamento di un intervento previsto nell'accordo di programma per il settore investimenti sanitari del 23 dicembre 1999 tra il Ministero della sanita' e la regione Emilia-Romagna - Programma investimenti ex art. 20 legge n. 67/1988.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento della programmazione

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, e il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704, concernenti il riordino di questo Ministero;
Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;
Visto il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382 recante "Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, come sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attribuite al Comitato interministeriale per la programmazione economica;
Visto l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 4-bis, comma 1 del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, che rendono disponibile - per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata legge n. 67 del 1988, la somma di lire 4.000 miliardi cui lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;
Visto l'art. 4, lettera b), del regolamento approvato con delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire al Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti in materia di edilizia sanitaria, suscettibili di immediata realizzazione, ai sensi del citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Vista la delibera CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
Vista la delibera CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di approvazione del quadro programmatico per il completamento del suddetto programma di investimenti che assegna alla regione Emilia-Romagna la quota di lire 1.188.972 milioni per il secondo e terzo triennio del programma, dei quali lire 284.298 milioni gia' assegnati alla regione con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente "Art. 20 della legge 11 marzo 1988 n. 67 - seconda fase - programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui al1a legge 27 dicembre 1997, n. 450";
Vista la lettera circolare del Ministro della sanita' prot. 100/scps/6.7691 del 18 giugno 1997, nella quale sono indicati gli obiettivi e le modalita' di avvio della seconda fase del citato programma di investimenti;
Vista la delibera del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna n. 726 del 1oottobre 1997, avente per oggetto "Programma regionale di investimenti straordinari in sanita' - secondo e terzo triennio - ex art. 20 legge 11 marzo 1988, n. 67";
Visto l'accordo di programma quadro per il settore investimenti sanitari, sottoscritto dal Ministero della sanita' di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la regione Emilia-Romagna il 23 dicembre 1999;
Vista la richiesta di finanziamento presentata dalla regione Emilia-Romagna con nota prot. n. 21688 del 24 maggio 2000 per "Ristrutturazione residenza opera pia casa protetta Morri Abbondanzi Monduschi" in comune di Faenza (Ravenna), per un importo di lire 2.500 milioni pari a 1.291.142,25 euro;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, della citata legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede l'istituzione di "nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici";
Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da parte del Ministero della sanita' e che la verifica degli investimenti sara' disciplinata, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'emanando regolamento inerente agli accordi di programma ex art. 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
Decreta:
A valere sulle autorizzazioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previste dall'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed incrementate dall'art. 4-bis, comma 1, del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1999, n. 39, e' ammesso a finanziamento il progetto per "Realizzazione di una struttura residenziale per anziani dell'opera pia casa protetta Morri Abbondanzi Monduschi" in comune di Faenza (Ravenna) per un importo totale di lire 2.500 milioni pari a 1.291.142,25 e (al netto della quota del 5% a carico della regione Emilia-Romagna).
Restano a carico della regione eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche delle aliquote IVA.
Nelle more della definizione del regolamento citato in premessa, nell'ambito del quale sara' anche disciplinata la verifica dell'investimento, la regione Emilia-Romagna assicura che l'aggiudicazione e la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanita' del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 luglio 2000
Il dirigente generale: Dirindin Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2000 Registro n. 2 Sanita', foglio n. 130
 
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