Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario) |
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LEGGE 29 settembre 2000, n. 300 |
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato dell'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1. (Ratifica di Atti internazionali)
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995; suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996; Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta, Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996; nonche' Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell'Unione europea fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. |
| Art. 2. (Entrata in vigore sul piano internazionale)
1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Atti internazionali indicati nell'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto rispettivamente disposto da ciascuno di essi. |
| Art. 3. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri)
1. Dopo l'articolo 322 del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 322-bis. - (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunita' europee e di funzionari delle Comunita' europee e di Stati esteri). - Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:
1) ai membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee;
2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunita' europee;
3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunita' europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunita' europee;
4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunita' europee;
5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea svolgono funzioni e' attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilita' e' dato, offerto o promesso:
1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2) a persone che esercitano funzioni o attivita' corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a se' o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.
Art. 322-ter. - (Confisca). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessa dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a tale prezzo.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, e' sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilita', per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilita' date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto a il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato".
2. Dopo l'articolo 640-ter del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 640-quater. - (Applicabilita' dell'articolo 322-ter). - Nei casi di cui agli articoli 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 322-ter". |
| Art. 4. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
1. Dopo l'articolo 316-bis del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito". |
| Art.5. (Modifiche agli articoli 9 e 10 del codice penale)
1. All'articolo 9, terzo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero".
2. All'articolo 10, secondo comma, del codice penale, le parole: "a danno di uno Stato estero", sono sostituite dalle seguenti: "a danno delle Comunita' europee, di uno Stato estero". |
| Art.6. (Modifiche agli articoli 32-quater e 323-bis del codice penale)
1. All'articolo 32-quarer del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: "316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis".
2. All'articolo 323-bis del codice penale, dopo la parola: "316-bis" e' inserita la seguente: "316-ter", e dopo la parola: "322" e' inserita la seguente: ", 322-bis". |
| Art.7. (Modifica all'articolo 295 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati doganali)
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' aggiunto il seguente:
"Per gli stessi delitti, alla multa e' aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti e' maggiore di lire novantasei milioni e ottocentomila". |
| Art.8. (Modifiche all'articolo 295-bis del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
1. Al primo e al quarto comma dell'articolo 295-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, le parole: "lire sette milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire sette milioni settecentoquarantacinquemila". |
| Art.9. (Modifica all'articolo 297 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43)
1. All'articolo 297 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. e successive modificazioni, le parole: "lire ventuno milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire ventitre' milioni duecentotrentacinquemila". |
| Art.10. (Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in materia di frodi ai danni del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia)
1. Nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'articolo 73 della legge 19 febbraio 1992. n. 142, le parole: "venti milioni" sono sostituite dalle seguenti: "sette milioni settecentoquarantacinquemila". |
| Art.11. (Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalita' giuridica)
1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e delle societa', associazioni od enti privi di personalita' giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione, dei reati di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322, 322-bis, 640, secondo comma, numero 1, 640-bis e 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto e' commesso con abuso della qualita' di operatore del sistema, del codice penale;
b) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumita' pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;
c) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
d) prevedere la responsabilita' in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n, 203, dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) prevedere che i soggetti di cui all'alinea del presente comma sono responsabili in relazione ai reati commessi, a loro vantaggio o nel loro interesse, da chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione ovvero da chi esercita, anche di fatto i poteri di gestione e di controllo ovvero ancora da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza delle persone fisiche menzionate, quando la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni; prevedere l'esclusione della responsabilita' dei soggetti di cui all'alinea del presente comma nei casi in cui l'autore abbia commesso il reato nell'esclusivo interesse proprio o di terzi;
f) prevedere sanzioni amministrative-effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti dei soggetti indicati nell'alinea del presente comma;
g) prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a Lire cinquanta milioni e non superiore a lire tre miliardi stabilendo che, ai fini della determinazione in concreto della sanzione, si tenga conto anche dell'ammontare dei proventi del reato e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, prevedendo altresi' che, nei casi di particolare tenuita' del fatto, la sanzione da applicare non sia inferiore a lire venti milioni e non sia superiore a lire duecento milioni; prevedere inoltre l'esclusione del pagamento in misura ridotta;
h) prevedere che gli enti rispondono del pagamento della sanzione pecuniaria entro i limiti del fondo comune o del patrimonio sociale;
i) prevedere la confisca del profitto o del prezzo del reato, anche nella forma per equivalente;
1) prevedere, nei casi di particolare gravita', l'applicazione di una o piu' delle seguenti sanzioni in aggiunta alle sanzioni pecuniarie:
1) chiusura anche temporanea dello stabilimento o della sede commerciale;
2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito:
3) interdizione anche temporanea dall'esercizio dell'attivita' ed eventuale nomina di altro soggetto per l'esercizio vicario della medesima quando la prosecuzione dell'attivita' e' necessaria per evitare pregiudizi ai terzi;
4) divieto anche temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione;
5) esclusione temporanea da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, ed eventuale revoca di quelli gia' concessi;
6) divieto anche temporaneo di pubblicizzare beni e servizi;
7) pubblicazione della sentenza;
m) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e l) si applicano soltanto nei casi e per i tempi espressamente considerati e in relazione ai reati di cui alle lettere a), b), c) e d) commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo prevista dal presente articolo;
n) prevedere che la sanzione amministrativa pecuniaria di cui alla lettera g) e' diminuita da un terzo alla meta' ed escludere l'applicabilita' di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) in conseguenza dell'adozione da parte dei soggetti di cui all'alinea del presente comma di comportamenti idonei ad assicurare un'efficace riparazione o reintegrazione rispetto all'offesa realizzata;
o) prevedere che le sanzioni di cui alla lettera 2) sono applicabili anche in sede cautelare, con adeguata tipizzazione dei requisiti richiesti;
p) prevedere, nel caso di violazione degli obblighi e dei divieti inerenti alle sanzioni di cui alla lettera l), la pena della reclusione da sei mesi a tre anni nei confronti della persona fisica responsabile della violazione, e prevedere inoltre l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g) e i) e, nei casi piu' gravi, l'applicazione di una o piu' delle sanzioni di cui alla lettera l) diverse da quelle gia' irrogate, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale e' stata commessa la violazione; prevedere altresi' che le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nell'ipotesi in cui le sanzioni di cui alla lettera l) sono state applicate in sede cautelare ai sensi della lettera o);
q) prevedere, che le sanzioni amministrative a carico degli enti sono applicate dal giudice competente a conoscere del reato e che per il procedimento di accertamento della responsabilita' si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale, assicurando l'effettiva partecipazione e difesa degli enti nelle diverse fasi del procedimento penale;
r) prevedere che le sanzioni amministrative di cui alle lettere g), i) e 1) si prescrivono decorsi cinque anni dalla consumazione dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) e che l'interruzione della prescrizione e' regolata dalle norme del codice civile;
s) prevedere l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un'Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate nei confronti dei soggetti di cui all'alinea del presente comma;
t) prevedere, salvo che gli stessi siano stati consenzienti ovvero abbiano svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, che sia assicurato il diritto dell'azionista, del socio o dell'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma nei confronti dei quali sia accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), di recedere dalla societa' o dall'associazione o dall'ente, con particolari modalita' di liquidazione della quota posseduta, ferma restando l'azione di risarcimento di cui alle lettere v) e z); disciplinare i termini e le forme con cui tale diritto puo' essere esercitato e prevedere che la liquidazione della quota sia fatta in base al suo valore al momento del recesso determinato a norma degli articoli 2289, secondo comma, e 2437 dei codice civile; prevedere altresi' che la liquidazione della quota possa aver luogo anche con onere a carico dei predetti soggetti, e prevedere che in tal caso il recedente ove non ricorra l'ipotesi prevista dalla lettera 1), numero 3), debba richiedere al Presidente del tribunale del luogo in cui i soggetti hanno la sede legale la nomina di un curatore speciale cui devono essere delegati tutti i poteri gestionali comunque inerenti alle attivita' necessarie per la liquidazione della quota, compresa la capacita' di stare in giudizio, agli oneri per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione della presente lettera si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per liti ed arbitraggi previsti nello stato di previsione dei Ministero della giustizia;
u) prevedere che l'azione sociale di responsabilita' nei confronti degli amministratori delle persone giuridiche e delle societa', di cui sia stata accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), sia deliberata dall'assemblea con voto favorevole di almeno un ventesimo del capitale sociale nel caso in cui questo sia inferiore a lire cinquecento milioni e di almeno un quarantesimo negli altri casi. disciplinare coerentemente le ipotesi di rinuncia o di transazione dell'azione sociale di responsabilita':
v) prevedere che il riconoscimento del danno a seguito dell'azione di risarcimento spettante al singolo socio o al terzo nei confronti degli amministratori dei soggetti di cui all'alinea del presente comma, di cui sia stata accertata la responsabilita' amministrativa con riferimento a quanto previsto nelle lettere da a) a q), non sia vincolato dalla dimostrazione della sussistenza di nesso di causalita' diretto tra il fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilita' del soggetto ed il danno subito prevedere che la disposizione non operi nel caso in cui il reato e' stato commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di chi svolge funzioni di rappresentanza o di amministrazione o di direzione, ovvero esercita, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, quando la commissione del reato e' stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi connessi a tali funzioni;
z) prevedere che le disposizioni di cui alla lettera v),si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno e' proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilita' dell'ente.
2. Ai fini del comma 1, per "persone giuridiche" si intendono gli enti forniti di personalita' giuridica, eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici che esercitano pubblici poteri.
3. Il Governo e' altresi' delegato ad emanare, con il decreto legislativo di cui al comma 1, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio |
| Art.12. (Delega al Governo in materia di interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare le modalita' con cui gli organi giurisdizionali nazionali possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunita' europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della presente legge, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che ogni organo giurisdizionale possa richiedere che la Corte di giustizia si pronunci in via pregiudiziale su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad esso e relativa all'interpretazione della citata Convenzione e del suo primo Protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per pronunciare sentenza;
b) adottare le ulteriori norme di attuazione e quelle di coordinamento eventualmente necessarie. |
| Art.13. (Autorita' responsabile)
1. Il Ministero della giustizia - Direzione generale degli affari penali e' designato quale autorita' responsabile per le finalita' di cui all'articolo 11 della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. |
| Art.14. (Esercizio delle deleghe)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno novanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle deleghe. Le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parete entro sessanta giorni dalla data di trasmissione degli schemi medesimi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza del parere. |
| Art. 15. (Norma transitoria)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, non si applicano ai reati ivi previsti, nonche' a quelli indicati nel comma 2 del medesimo articolo 3, commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. |
| Art.16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 settembre 2000 CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5491):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) e dal Ministro della giustizia (Diliberto) il 4 dicembre 1998.
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri), in sede referente, il 22 gennaio 1999 con pareti delle commissioni I, V, VI, XIII.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III il 4, 25 febbraio 1999; il 3, 17, 18 marzo 1999.
Relazione scritta presentata il 19 marzo 1999 (atto n. 5491/A - relatore on. Leccese).
Esaminato in aula il 19 marzo 1999 ed approvato il 24 marzo 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 3915):
Assegnato alle commissioni riunite 2^ (Giustizia) e 3^ (Affari esteri), in sede referente, il 7 aprile 1999 con pareri delle commissioni 1^, 5^, 6^, 9^, e della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalle commissioni riunite 2^ e 3^ il 24, 30 novembre 1999; il 16 dicembre 1999; l'11 gennaio 2000; il 17, 24 febbraio 2000; il 7, 9 marzo 2000.
Relazione scritta presentata il 28 marzo 2000 (atto n. 3915/A - relatore sen. Pettinato).
Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 10 maggio 2000.
Camera dei deputati (atto n. 5491-B):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Esteri) in sede referente, il 19 maggio 2000 con pareri delle Commissioni I, V, VI, VIII, XI, XIII, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III il 25, 30, 31 maggio 2000; il 1o giugno 2000.
Esaminato in aula il 5, 6 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni il 7 giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3915-B);
Assegnato alla 2^ commissione (Giustizia), in sede referente, il 15 giugno 2000 con i pareri delle commissioni 1^, 3^, 5^.
Esaminato dalla 2^ commissione il 20, 27 giugno 2000.
Esaminato in aula ed approvato, con modificazioni, il 28 giugno 2000.
Camera dei deputati (atto n. 5491-D):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III (Esteri), in sede referente, il 4 luglio 2000 con pareri delle commissioni I, V, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite II e III il 18, 19, 20, 25 luglio 2000.
Esaminato in aula il 26 luglio ed approvato, con modificazioni, il 27 luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3915-D);
Assegnato alla 2^ commissione (Giustizia) in sede referente, l'8 settembre 2000, con pareri delle commissioni 1^ e 5^.
Esaminato dalla 2^ commissione il 12 e 13 settembre 2000.
Esaminato in aula ed approvato il 19 settembre 2000. |
| CONVENZIONE ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione europea,
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europeo del 26 luglio 1995;
DESIDEROSE Di far si' che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
PRENDENDO NOTA che la frode ai danni delle entrate e delle spese della Comunita' in molti casi non si limita ad un unico paese, ma e' spesso l'opera di organizzazioni criminali;
CONVINTE che la tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee esige che ogni condotta fraudolenta che leda tali interessi debba dar luogo ad azioni penali e richiede che sia a tal fine adottata una definizione comune;
CONVINTE della necessita' di rendere tali condotte passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, fatta salva l'applicazione di altre sanzioni in taluni casi opportuni, e di prevedere, almeno nei casi gravi, delle pene privative della liberta' che possano comportare l'estradizione;
RICONOSCENDO che le imprese svolgono un ruolo importante nei settori finanziati dai bilanci comunitari, e che le persone che esercitano un potere decisionale nelle imprese non dovrebbero sfuggire alla responsabilita' penale in determinata circostanze;
DECISE a combattere insieme la frode che lede gli interessi finanziari della Comunita' europee assumendosi obblighi in materia di competenza giurisdizionale, di estradizione e di reciproca cooperazione,
HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni:
ARTICOLO 1 Disposizioni generali
1. Ai fini della presente convenzione costituisce frode che lede gli interessi finanziari delle Comunita' europee:
a) in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunita' europee o dai bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
b) in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
- all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua la diminuzione illegittima di risorse del bilancio generale delle Comunita' europee o dei bilanci gestiti dalle Comunita' europee o per conto di esse; - alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso effetto; - alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto;
2. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende le misure necessarie e adeguate per recepire nel diritto penale interno le disposizioni del paragrafo 1, in modo tele che le condotte da esse considerate costituiscano un'illecito penale.
3. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 2, ciascuno Stato membro prende altresi' le misure necessarie affinche' la redazione o il rilascio intenzionale di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui conseguano gli effetti di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali qualora non siano gia' punibili come illecito principale ovvero e titolo di complicita', d'istigazione o di tentativo di frode quale definita al paragrafo l.
4. Il carattere intenzionale di un'azione o di un'omissione di cui ai paragrafi 1 e 3 puo' essere dedotto da circostanze materiali oggettive.
ARTICOLO 2 Sanzioni
1. Ogni Stato membro prende le misure necessarie affinche' le condotte di cui all'articolo 1 nonche' la complicita', l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritto all'articolo 1, paragrafo 1 siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano, almeno, nei casi di frode grave, pene privative della liberta' che possono comportare l'estradizione, rimanendo inteso che dev'essere considerato frode grave qualsiasi frode riguardante un importo minimo da determinare in ciascuna Stato membro. Tale importo minimo non puo' essere superiore a 50.000 ecu.
2. Tuttavia, uno Stato membro puo' prevedere per i casi di frode di lieve entita' riguardante un importo totale inferiore e 4.000 ecu, che non presentino aspetti di particolare gravita' secondo la propria legislazione, sanzioni di natura diverso da quelle previste al paragrafo 1.
3. Il Consiglio dell'Unione europea, deliberando all'unanimita', puo' variare l'importo di cui al paragrafo 2.
ARTICOLO 3 Responsabilita' penale dei dirigenti delle imprese
Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che i dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che eserciti il potere di decisione o di controllo in seno ad un'impresa possano essere dichiarati penalmente responsabili, secondo principi stabiliti dal diritto interno, per gli atti fraudolenti commessi ai danni degli interessi finanziari delle Comunita', quali definiti all'articolo 1, commessi da persona soggetta alla loro autorita' per conto dell'impresa.
ARTICOLO 4 Competenza
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per istituire la propria competenza giurisdizionale sugli illeciti penali da esso costituiti a norma dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora:
- la frode, la partecipazione ad una frode o il tentativo di frode che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee e' commesso in tutto o in parte sul suo territorio, ivi compreso il caso di frode i cui proventi sono stati ottenuti in tale territorio;
- una persona che si trova sul suo territorio concorre intenzionalmente ovvero istiga una siffatta frode sul territorio di qualsiasi altro Stato;
- l'autore dell'illecito e' un cittadino dello Stato membro in questione, e, al tempo stesso, la legislazione dello Stato membro puo' prevedere che la condotta sia altresi' punibile nel paese in cui ha avuto luogo.
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membra puo' dichiarare che esso non applica la regola enunciata al paragrafo 1, terzo trattino del presente articolo.
ARTICOLO 5 Estradizione ed esercizio dell'azione penale
1. Ciascuno Stato membro che, in virtu' della propria legislazione, non estrada i propri cittadini prende le misure necessarie a stabilite la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti penali da esso costituiti ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, qualora siano state commesse da suoi cittadini fuori del proprio territorio.
1. Ciascuno Stato membro deve, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito penale consistente in una condotta quale descritta all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafo 1 e non estradi tale persona verso tale altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalita', sottoporre la questione al giudizio delle. proprie autorita' competenti ai fini dell'esercizio dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire l'esercizio delle azioni penali i fascicoli, gli atti istruttori e gli oggetti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalita' previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione. Lo Stato membro richiedente e' informato delle azioni penali avviate e dei loro risultati.
3. Uno Stato membro non puo' rifiutare l'estradizione per un atto fraudolento che leda gli interessi finanziari delle Comunita' europee unicamente perche' si tratta di un reato in materia di tasse o di dazi doganali.
4. Ai fini del presente articolo, l'espressione "cittadino di uno Stato membro" e' interpretata in conformita' di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.
ARTICOLO 6 Cooperazione
1. Se una frode, quale definita all'articolo 1, costituisce un illecito penale e riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano in modo effettivo all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate all'estero in un altro Stato membro.
2. Qualora piu' Stati membri hanno la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi puo' validamente esercitare l'azione penale sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori dell'illecito con l'obiettivo di centralizzare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.
ARTICOLO 7 Ne bis in idem
1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale interno, il principio "ne bis in idem", in virtu' del quale la persone che sia state giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non pub essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purche' la pena eventualmente applicata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere piu' eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare di non essere vincolato dal paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti:
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza e' state pronunciata;
b) quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un pubblico ufficiale di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.
3. Le eccezioni che hanno costituito oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi fatti, richiesto, l'esercizio dell'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione della persona in questione.
4. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.
ARTICOLO 8 Corte di giustizia
1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.
Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di Giustizia delle Comunita' europee puo' essere adita da una delle parti della controversia.
2. Qualsiasi controversia, relativa agli articoli 1 o 10 della presente convenzione tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia.
ARTICOLO 9 Disposizioni interne
Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.
ARTICOLO 10 Comunicazione
Gli Stati membri comunicano alla Commissione delle Comunita' europee il testo delle disposizioni con cui traspongono nel loro diritto interno gli obblighi che loro incombono in virtu' delle disposizioni della presente convenzione.
2. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, le alte parti contraenti definiscono in seno al Consiglio dell'Unione europea, le informazioni che gli Stati membri devono comunicarsi o scambiarsi tra loro ovvero tra loro e la Commissione, nonche' le modalita' della loro trasmissione.
ARTICOLO 11 Entrata in vigore
1. La presente convenzione e' sottoposta agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro che procede per ultimo a detta formalita'.
ARTICOLO 12 Adesione
1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato membro aderente stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non e' ancora entrata in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
ARTICOLO 13 Depositario
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni, e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.
FATTO a Bruxelles, addi' ventisei luglio millenovecentonovantacinque, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea.
PROTOCOLLO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE STABILITO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI del presente protocollo, Stati membri dell'Unione europea,
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio, dell'Unione europea del ventisette settembre millenovecentonovantasei;
DESIDEROSE di far si' che le loro legislazioni penali contribuiscano efficacemente alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee;
RICONOSCENDO l'importanza della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee del 26 luglio 1995 nella lotta contro la frode ai danni dille entrate e delle spese della Comunita';
CONSAPEVOLI del fatto che gli interessi finanziari delle Comunita' europee possono essere lesi o minacciati da altri illeciti penali, in particolare quelli costituenti atti di corruzione in cui risultano coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari, responsabili della riscossione, della gestione o della spesa dei fondi comunitari soggetti al loro controllo;
CONSIDERANDO che persone di nazionalita' diversa, in servizio presso istituzioni o altri enti pubblici, possono essere coinvolte in tali atti di corruzione e che e' importante, per un'azione efficace contro questi atti aventi ramificazioni internazionali, che il diritto penale degli Stati membri ne valuti in maniera convergente la natura perseguibile;
RILEVANDO che il diritto penale di vari Stati membri in materia di reati connessi all'esercizio di funzioni pubbliche in generale e di corruzione in particolare disciplina soltanto gli atti commessi da funzionari nazionali, o in cui essi risultano coinvolti, e non contempla affatto, ovvero soltanto in casi eccezionali, la condotta di funzionari comunitari o funzionari di altri Stati membri;
CONVINTE dell'esigenza di adattare le normative nazionali nella misura in cui essa non sanzionano gli atti di corruzione che ledono o possono, ledere gli interessi finanziari delle Comunita' europee e, nei quali sono implicati funzionari comunitari o funzionati di altri Stati membri;
CONVINTE altresi' che siffatto adattamento delle normative nazionali non deve limitarsi, per quanto riguarda i funzionari comunitari, agli arti di corruzione attiva e passiva, ma debba estendersi ad altri reati che nuocciono o possono nuocere alle entrate o alle spese delle Comunita' europee, compresi i reati commessi da persone investite delle piu' alte responsabilita', o nei confronti di queste;
CONSIDERANDO che occorre inoltre stabilire norme adeguate in materia di competenze e cooperazione reciproca, fatte salve le condizioni giuridiche per la loro applicazione in casi concreti, compresa, se necessario, la soppressione di immunita';
CONSIDERANDO infine che e' opportuno rendere applicabili le disposizioni pertinenti della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995, ai reati contemplati dal presente protocollo;
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ARTICOLO 1 Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
1) a) "funzionario": qualsiasi funzionario sia "comunitario" che "nazionale" ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;
b) "funzionario comunitario":
- qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunita' europee o del regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' europee; - qualsiasi persona comandata degli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunita' europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunita' europee.
Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee cui non si applica lo statuto dei funzionari delle Comunita' europee o il regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' europee;
c) "funzionario nazionale: il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persona in questione riveste detta qualifica ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.
Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro, quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione e' compatibile con il suo diritto interno;
2) "convenzione": la convenzione, stipulata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee il 26 luglio, 1995 (GUCE n. C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
ARTICOLO 2 Corruzione passiva
1. Ai fini del presente protocollo vi e' corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un terzo, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per se' o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri di ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunita' europee.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.
ARTICOLO 3 Corruzione attiva
1. Ai fini del presente protocollo vi e' corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o da', direttamente o tramite un terzo, un vantaggio di qualsiasi natura, ad un funzionario, per il funzionario stesso a per un terzo, affinche' questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari delle Comunita' europee.
2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.
ARTICOLO 4 Assimilazione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinche' ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni degli illeciti che corrispondono a una delle condotte di cui all'articolo 1 della convenzione e, commessi da suoi funzionari nazionali nell'esercizio delle loro funzioni, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti vengono commessi da funzionari comunitari nell'esercizio delle loro funzioni.
2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie affinche' ai sensi del diritto penale nazionale le qualificazioni di illeciti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e agli articoli 2 e 3, commessi da Ministri del governo, dai membri eletti del parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dai membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei confronti di questi, siano applicabili allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei confronti di questi.
3. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 2 del presente articolo puo' non applicarsi a dette norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunita' europee sono essi pure soggetti alla norme penali di attuazione degli articoli 2, 3 e 4, paragrafo 1.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione delle giurisdizioni competenti.
5. Il presente protocollo si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, dello statuto della Corte di giustizia, nonche' dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunita'.
ARTICOLO 5 Sanzioni
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonche' la complicita' e l'istigazione relativa e tali comportamenti siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della liberta' che possono comportare l'estradizione.
2. li paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorita' competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, le giurisdizioni nazionali possono prendere in considerazione, conformemente ai principi del loro diritto nazionale, qualsiasi sanzione disciplinare gia' inflitta alle stessa persona per lo stesso comportamento.
ARTICOLO 6 Competenza
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per stabilire la sua competenza sugli illeciti da esso costituiti a norma degli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:
a) l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
b) l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario;
c) l'illecito e' commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che e' suo cittadino;
d)l'autore dell'illecito e' un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunita' europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, e che ha sede nello Stato membro interessato.
2. Qualsiasi Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o piu' norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
ARTICOLO 7 Rapporto con la convenzione
1. Le disposizioni dell'articolo 3, dell'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 4 e dell'articolo 6 della convenzione si applicano come se vi fosse un riferimento alle condotte di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente protocollo.
2. Si applicano altresi' al presente protocollo le seguenti disposizioni della convenzione:
- l'articolo 7, fermo restando che, salvo indicazione contraria all'atto della notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del presente protocollo, qualsiasi dichiarazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della convenzione vale anche per il presente protocollo, - l'articolo 9, - l'articolo 10.
ARTICOLO 8 Corte di giustizia
1. Qualsiasi controversia tra Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente protocollo deve, in una prima fase, essere esaminata in sede di Consiglio, secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione.
Se entro sei mesi non si e' potuto trovare una soluzione, la Corte di giustizia delle Comunita' europee puo' essere adita da una delle parti della controversia.
2. Qualsiasi controversia, relativa all'articolo 1, ad eccezione del punto 1, lettera c), e agli articoli 2, 3, 4 e all'articolo 7, paragrafo 2, terzo trattino del presente protocollo, tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee che non sia stato possibile risolvere mediante negoziato puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunita' europee.
ARTICOLO 9 Entrata in vigore
1. Il presente protocollo e' sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalita'. Tuttavia, se la convenzione non e' entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.
ARTICOLO 10 Adesione di nuovi Stati membri
Il presente protocollo e' aperto all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europee.
2. Fa fede il testo del presente protocollo nella lingua dello Stato aderente predisposto dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositari.
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisce novanta giorni dopo il deposito del suo strumento d'adesione, ovvero alla data dell'entrata in vigore del presente protocollo, se questo non e' ancora entrato in vigore al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
ARTICOLO 11 Riserve
1. Non e' ammessa alcuna riserva, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 6, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte del depositario.
ARTICOLO 12 Depositario
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa al presente protocollo.
Fatto a Dublino, addi' ventisette settembre millenovecentonovantasei, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
PROTOCOLLO, CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLA TUTELA DEGLI INTERESSI FINANZIARI DELLE COMUNITA' EUROPEE
Le Alte Parti contraenti,
hanno convenuto le disposizioni che seguono, che sono allegate alla convenzione:
ARTICOLO 1
La Corte di giustizia delle Comunita' europee e' competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del protocollo di detta convenzione, concluso il 27 settembre 1996 (GU n. C 313 del 23.10.1996, pag. 1) in appresso denominato "primo protocollo".
ARTICOLO 2
1. Ciascuno Stato membro puo', tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del primo protocollo alle condizioni definite al paragrafo 2, lettere a) o al paragrafo 2, lettera b).
2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, puo' precisare che:
a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato Membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un discorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero
b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunita' europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e dei primo protocollo, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.
ARTICOLO 3
1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il regolamento di procedura della Corte stessa.
2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee, qualsiasi Stato membro ha la facolta' di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia delle Comunita' europee nelle cause di cui e' investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.
ARTICOLO 4
1. Il presente protocollo e' sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonche' le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che proceda per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverra' non prima di quella della convenzione relativa alla protezione degli interessi finanziari delle Comunita' europee.
ARTICOLO 5
1. Il presente protocollo e' aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non e' ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.
ARTICOLO 6
Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee a norma dell'articolo 12 di tele convenzione e' tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.
ARTICOLO 7
1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, puo' proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento e' trasmessa al depositario, che la comunica al Consiglio.
2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Gli emendamenti cosi' adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.
ARTICOLO 8
1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario del presento protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.
Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.
DICHIARAZIONE
relativa all'adozione simultanea della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee di detta convenzione
I Rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea riuniti in sede di Consiglio,
al momento della firma dell'atto che stabilisce il protocollo concernente l'interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunita' europee della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee,
nell'intento di garantire un'interpretazione il piu' possibile efficace ed uniforme di detta convenzione fin dalla sua entrate in vigore,
si dichiarano pronti a prendere le opportune misure per garantire la conclusione simultanea e tempestiva delle procedure nazionali di adozione della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee e del protocollo concernente la sua interpretazione.
CONVENZIONE SULLA BASE DELL'ARTICOLO K.3, PARAGRAFO 2, LETTERA C) DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA RELATIVA ALLA LOTTA CONTRO LA CORRUZIONE NELLA QUALE SONO COINVOLTI FUNZIONARI DELLE COMUNITA' EUROPEE O DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA
LE ALTE PARTI CONTRAENTI della presente convenzione, Stati membri dell'Unione Europea,
FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione Europea del 26 maggio 1997,
CONSIDERANDO che gli Stati membri ritengono il miglioramento della cooperazione giudiziaria nella lotta contro la corruzione una questione di Interesse comune che rientra nella cooperazione istituita dal titolo VI del trattato;
CONSIDERANDO che il Consiglio, con l'atto del 27 settembre 1996, ha stabilito un protocollo che riguarda In particolare la lotta contro gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari sia nazionali che comunitari e che ledono o possono ledere gli interessi finanziari delle Comunita' europee;
CONSIDERANDO che, ai fini del miglioramento della cooperazione giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri, occorre andare oltre il suddetto Protocollo e stabilire una convenzione che riguardi tutti gli atti di corruzione nei quali sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o funzionari degli Stati membri in genere;
INTENZIONATE ad assicurare un'applicazione coerente ed efficace della presente convenzione in tutto il territorio dell'Unione europea;
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
ARTICOLO 1 Definizioni
Ai fini della presente convenzione si intende per:
a) "funzionario": qualsiasi funzionario sia "comunitario" che "nazionale" ivi compreso qualsiasi funzionario nazionale di un altro Stato membro;
b)"funzionario comunitario":
- qualsiasi persona che rivesta la qualifica di funzionario o di agente assunto per contratto ai sensi dello Statuto dei funzionari delle Comunita' europee o dei regime applicabile agli altri agenti delle Comunita' europee; - qualsiasi persona comandata dagli Stati membri a da qualsiasi ente pubblico o organismo privato presso le Comunita' europee, che vi eserciti funzioni corrispondenti a quelle esercitate dai funzionari o dagli altri agenti delle Comunita' europee;
Sono assimilati ai funzionari comunitari i membri e il personale degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee cui non si applica lo statuto delle Comunita' europee o il regime applicabile agli altri agenti;
c) "funzionario nazionale" il "funzionario" o il "pubblico ufficiale" secondo quanto definito nel diritto nazionale dello Stato membro in cui la persone in questione ai fini dell'applicazione del diritto penale di tale Stato membro.
Tuttavia, nel caso di procedimenti giudiziari che coinvolgono un funzionario di uno Stato membro avviati da un altro Stato membro quest'ultimo ha l'obbligo di applicare la definizione di "funzionario nazionale" soltanto nella misura in cui tale definizione e' compatibile con il suo diritto interno.
ARTICOLO 2 Corruzione passiva
1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione passiva quando il funzionario deliberatamente, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per se' o per un terzo, o ne accetta la promessa per compiere o per omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in violazione dei suoi doveri di ufficio.
2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.
ARTICOLO 3 Corruzione attiva
1. Ai fini della presente convenzione vi e' corruzione attiva quando una persona deliberatamente promette o da', direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsivoglia natura ad un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinche' questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio.
2. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie ad assicurare che le condotte di cui al paragrafo 1 costituiscano illeciti penali.
ARTICOLO 4 Assimilazione
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinche' ai sensi dei diritto penale nazionali le descrizioni agli illeciti di cui agli articoli 2 e 3, commessi da ministri del governo, dai membri eletti dei Parlamento, dai membri degli organi giudiziari supremi o dei membri della Corte dei conti nell'esercizio delle rispettive funzioni, o nei loro confronti, siano applicate allo stesso modo ai casi in cui gli illeciti sono commessi da membri della Commissione delle Comunita' europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunita' europee rispettivamente nell'esercizio delle loro funzioni, o nei loro confronti.
2. Qualora uno Stato membro abbia adottato norme speciali per atti o omissioni di cui i ministri del suo governo devono rispondere per la particolare posizione politica che occupano nello Stato, il paragrafo 1 puo' non applicarsi a tali norme, a condizione che lo Stato membro assicuri che i membri della Commissione delle Comunita' europee sono essi pure soggetti alle norme penali di attuazione degli articoli 2 e 3.
3. 1 paragrafi 1 e 2 fanno salve le disposizioni applicabili in ciascuno Stato membro per quanto attiene alla procedura penale e alla determinazione degli organi giudiziari competenti.
4. La presente convenzione si applica nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee del protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. dello statuto della Corte di giustizia, nonche' dei testi adottati in applicazione delle stesse per quanto attiene alla soppressione delle immunita'.
ARTICOLO 5 Sanzioni
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che le condotte di cui agli articoli 2 e 3, nonche' la complicita' e l'istigazione relativa a tali condotte siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive comprendenti, almeno nei casi gravi, pene privative della liberta' che possono comportare l'estradizione.
2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicato l'esercizio, da parte delle autorita' competenti, dei poteri disciplinari nei confronti dei funzionari nazionali o dei funzionari comunitari. Nella determinazione della sanzione penale da infliggere, gli organi giudiziari nazionali possono prendere in considerazione, secondo i principi del loro diritto interno, qualsiasi sanzione disciplinare gia' inflitta alla stessa persona per lo stesso comportamento.
ARTICOLO 6 Responsabilita' penale dei dirigenti delle imprese
1. Ciascuno Stato membro prende le misure necessarie per consentire che ai dirigenti delle imprese ovvero qualsiasi persona che esercitino poteri decisionali o di controllo in seno ad un'impresa possano rispondere penalmente, secondo i principi stabiliti dal diritto nazionale, per gli atti di corruzione di cui all'articolo 3, commessi da persona soggetta alla loro autorita' e per conto dell'impresa.
ARTICOLO 7 Competenza
1. Ciascuno Stato membro adottale misure necessarie per stabilire la propria competenza sugli illeciti che ha stabilito in ottemperanza agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 nei casi in cui:
a) l'illecito e' commesso, in tutto o in parte, nel suo territorio,
b) l'autore dell'illecito e' un suo cittadino o un suo funzionario,
e) l'illecito e' commesso nei confronti di una delle persone di cui all'articolo 1, o di uno dei membri delle istituzioni delle Comunita' europee di cui all'articolo 4, paragrafo 1, che e' al contempo suo cittadino,
d) l'autore dell'illecito e' un funzionario comunitario al servizio di un'istituzione delle Comunita' europee o di un organismo costituito secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, e che ha sede nello Stato membro interessato.
2. Ciascuno Stato membro puo' dichiarare, all'atto della notifica di cui all'articolo 13, paragrafo 2, che non applica o che applica solo in particolari casi o condizioni una o piu' norme di competenza di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d).
ARTICOLO 8 Estradizione ed azione penale
1. Ciascuno Stato membra che, secondo la propria legislazione non estrada i propri cittadini, prende le misure necessarie per stabilire la propria competenza giurisdizionale per gli illeciti che ha stabilito in virtu' degli obblighi derivanti degli articoli 2, 3 e 4, qualora siano stati commessi da suoi cittadini fuori dei proprio territorio.
2. Ciascuno Stato membro sottopone, qualora uno dei propri cittadini sia presunto colpevole di aver commesso in un altro Stato membro un illecito stabilito in virtu' degli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 o 4 e non estradi tale persona verso tele altro Stato membro unicamente a cagione della nazionalita', la questione alle proprie autorita' competenti ai fini dell'azione penale, se ne ricorrono i presupposti. Per consentire lo svolgimento dell'azione penale i fascicoli, i documenti informativi e gli atti e oggetti prodotti riguardanti l'illecito sono inoltrati secondo le modalita' previste all'articolo 6 della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Lo Stato membro richiedente e' informato dell'azione penale avviate e del suo esito.
3. Ai fini del presente articolo, l'espressione cittadino" di uno Stato membro e' interpretata in conformita' di qualsiasi dichiarazione fatta da quest'ultimo ai sensi, dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della convenzione europea di estradizione e del paragrafo 1, lettera c) del medesimo articolo.
ARTICOLO 9. Cooperazione
1. Se una procedura relativa a un illecito stabilito in virtu' degli obblighi scaturenti dagli articoli 2, 3 e 4 riguarda almeno due Stati membri, questi cooperano fattivamente all'inchiesta, ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione della pena comminata, per esempio per mezzo dell'assistenza giudiziaria, dell'estradizione, del trasferimento dei procedimenti o dell'esecuzione delle sentenze pronunciate in un altro Stato membro.
2. Qualora piu' Stati membri abbiano la competenza giurisdizionale per un illecito e ciascuno di essi abbia la possibilita' di definire un procedimento relativo ad un illecito sulla base degli stessi fatti, gli Stati membri interessati collaborano per decidere quale di essi debba perseguire l'autore o gli autori con l'obiettivo di concentrare, se possibile, le azioni in un unico Stato membro.
ARTICOLO 10 Ne' bis in idem
1. Gli Stati membri applicano, nel loro diritto penale nazionale, il principio ne bis in idem, in virtu' del quale la persona che sia stata giudicata con provvedimento definitivo in uno Stato membro non puo' essere perseguita in un altro Stato membro per gli stessi fatti, purche' la pena eventualmente comminata sia stata eseguita, sia in fase di esecuzione o non possa essere piu' eseguita ai sensi della legislazione dello Stato che ha pronunciato la condanna.
2. All'atto della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ciascuno Stato membro puo' dichiarare di non essere vincolato del paragrafo 1 del presente articolo in uno o piu' dei casi seguenti:
a) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul proprio territorio, in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i fatti sono avvenuti in parte sul territorio dello Stato membro nel quale la sentenza e' stata pronunciata;
b) quando i fatti oggetto della sentenze straniera costituiscono un illecito contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quello Stato membro;
c) quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stati commessi da un funzionario di quello Stato membro in violazione dei doveri del suo ufficio.
3. Se in uno Stato membro e' avviato un nuovo procedimento penale contro una persone che e' stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un altro Stato membro, ogni periodo di privazione della liberta' scontato sul territorio di quest'ultimo Stato membro per quei fatti dovra' essere detratto della pena che sara' eventualmente inflitta. Si terra' altresi' conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della liberta' che sono state inflitte.
4. Le eccezioni che possono costituire oggetto di una dichiarazione ai sensi dei paragrafo 2 non si applicano quando lo Stato membro di cui si tratta ha, per gli stessi farti, richiesto l'azione penale all'altro Stato membro o concesso l'estradizione delle persona in questione.
5. Rimangono salvi gli accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra gli Stati membri in materia e le pertinenti dichiarazioni.
ARTICOLO 11 Disposizioni interne
Nessuna disposizione della presente convenzione osta a che gli Stati membri adottino disposizioni di diritto interno ulteriori rispetto agli obblighi da questa derivanti.
ARTICOLO 12 Corte di giustizia
1. Qualsiasi controversia tra gli Stati membri in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che essi non abbiano potuto risolvere bilateralmente deve essere esaminata, in una prima fase, in sede di Consiglio secondo la procedura di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea, al fine di giungere ad una soluzione. Se non si e' potuto trovare una soluzione entro sei mesi, la controversia puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia delle Comunita' europee da una delle parti della controversia.
2. Qualsiasi controversia tra uno o piu' Stati membri e la Commissione delle Comunita' europee riguardante l'articolo 1 ad eccezione della lettera c), o gli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui riguarda una questione di diritto comunitario o gli interessi finanziari della Comunita', o coinvolge membri o funzionari delle istituzioni comunitari o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, che non si e' potuto risolvere mediante negoziati, puo' essere sottoposta alla Corte di giustizia da una delle parti della controversia.
3. Qualsiasi autorita' giudiziaria di uno Stato membro ha facolta' di chiedere alla Corte di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione riguardante l'interpretazione degli articoli 1-4 e 12-16 sollevata in un giudizio dinanzi ad essa che coinvolge membri o funzionari delle Comunita' europee o degli organismi costituiti secondo i trattati che istituiscono le Comunita' europee, che agiscano nell'esercizio delle loro finzioni, quando ritenga che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza.
4. La competenza della Corte di giustizia di cui al paragrafo 3 e' soggetta all'accettazione da parte dello Stato membro interessato, in una dichiarazione a tal fine. Fatta al momento della notificazione di cui all'articolo 13, paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo.
5. Uno Stato membro che fa la dichiarazione di cui al paragrafo 4 puo' limitare la facolta' di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale ai propri organi giudiziari contro le cui decisioni non si puo' proporre impugnazione a norma del diritto nazionale.
6. Si applicano lo statuto della Corte di giustizia delle Comunita' europee e il suo regolamento interno. Secondo tale statuto, qualsiasi Stato membro, o la Commissione, sia che abbia fatto sia che non abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 4, ha il diritto di presentare memorie o osservazioni iscritte alla Corte di giustizia nelle cause che le vengono sottoposte a norma dal paragrafo 3.
ARTICOLO 13 Entrata in vigore
1. La presente convenzione e' sottoposta all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione della presente convenzione.
3. La presente convenzione entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea che procede per ultimo a detta formalita'.
4. Fino al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione, ogni Stato membro puo', all'atto della notifica di cui al paragrafo 2 o in qualsiasi momento successivo, dichiarate che la convenzione, ad eccezione dell'articolo 12, si applica nei propri confronti nei rapporti con gli Stati membri che avranno fatto la medesima dichiarazione. La presente convenzione diventa applicabile nei confronti, dello Stato membro che ha fatto tale dichiarazione il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di novanta giorni dalla data del deposito di tale dichiarazione.
5. Uno stato membro che non abbia formulato alcuna dichiarazione di cui al paragrafo 4 puo' applicare la convenzione con altri Stati membri contraenti sulla base di accordi bilaterali.
ARTICOLO 14 Adesione di nuovi Stati membri
1. La presente convenzione e' aperta all'adesione di ogni Stato che diventi membro dell'Unione europea.
2. Fa fede il testo della convenzione nella lingua dello Stato aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.
3. Gli strumenti d'adesione sono depositati presso il depositario.
4. La presente convenzione entra in vigore nei confronti di ogni Stato che vi aderisca novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento d'adesione ovvero alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, se questa non e' ancora entrata in vigori al momento dello scadere di detto periodo di novanta giorni.
5. Qualora la presente convenzione non sia ancora entrate in vigore al momento del deposito dello strumento d'adesione, si applica agli Stati aderenti l'articolo 13, paragrafo 4.
ARTICOLO 15 Riserve
1. Non e' ammessa alcuna riserva ad eccezione di quelle previste dagli articoli 7, paragrafo 2 e 10, paragrafo 2.
2. Lo Stato membro che abbia formulato una riserva puo' ritirarla in qualsiasi momento in tutto o in parte, notificandolo al depositario. Il ritiro prende effetto alla data di ricezione della notifica da parte dei depositario.
ARTICOLO 16 Depositario
1. Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' depositario della presente convenzione.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europea lo stato delle adozioni e delle adesioni, le dichiarazioni e le riserve nonche' qualsiasi altra notificazione relativa alla presente convenzione.
IN FEDE DI CHE, I plenipotenziari hanno apposto le foro firme in calce alla presente convenzione.
fatto a Bruxelles, addi' ventisei maggio millenovecentonovantasette, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, che e' depositato negli archivi del Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
ANNESSO DAFFE/IME/BR(97)18/FINAL STATISTICHE DELLE ESPORTAZIONI DELL'OCSE
=================================================================== Esportazioni OCSE
1990-1996 1990-1996 1990-1996 dollari USA(milioni) % % del totale OCSE dei primi dieci =================================================================== Stati Uniti 287118 15,9% 19,7% Germania 254746 14,1% 17,5% Giappone 212665 11,8% 14,6% Francia 138471 7,7% 9,5% Regno Unito 121258 6,7% 8,3% Italia 112449 6,2% 7,7% Canada 91215 5,1% 6,3% Corea (1) 81364 4,5% 5,6% Paesi Bassi 81264 4,5% 5,6% Belgio-Lussemburgo 78598 4,4% 5,4% Totale 10 primi 1459148 81,0% 100 % Spagna 42469 2,4% Svizzera 40395 2,2% Svezia 36710 2,0% Messico (1) 34233 1,9% Australia 27194 1,5% Danimarca 24145 1,3% Austria 22432 1,2% Norvegia 21666 1,2% Irlanda 19217 1,1% Finlandia 17296 1,0% Polonia (1) ** 12652 0,7% Portogallo 10801 0,6% Turchia * 8027 0,4% ----------------------------------------------------------------- |
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