Gazzetta n. 250 del 25 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 4 ottobre 2000, n. 4373
Decreto ministeriale 18 dicembre 1998, n. 494, recante: "Norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze".

Agli Assessorati regionali
all'agricoltura e foreste
Alle province autonome di Trento e
Bolzano
All'A.I.M.A. (in liquidazione)
Alla Direzione generale delle
politiche comunitarie ed
internazionali
Alla Direzione generale delle
politiche agricole ed
agroindustriali nazionali
All'Ispettorato centrale
repressione frodi
Al Gabinetto del Ministro - Ufficio
legislativo
Alla Commissione europea D.G. VI F
II.2

Nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999 e' stato pubblicato il decreto ministeriale n. 494/1998, recante "norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze".
Con la presente circolare si forniscono, con riferimento agli articoli del decreto sopracitato, i necessari e opportuni chiarimenti al fine di assicurare un'univoca applicazione del decreto ministeriale.
Nella predisposizione degli stessi si e' tenuto particolare conto delle osservazioni avanzate dalle regioni e dalle provincie autonome di seguito denominate regioni.
 
Art. 2.
Procedure di gestione
Per quanto riguarda le procedure di gestione valgono le disposizioni fornite con la nota n. 1328 del 26 luglio 1999, con la quale e' stato trasmesso lo schema procedurale del 1999.
Per le campagne successive l'A.I.M.A. in liquidazione (di seguito denominata A.I.M.A.) annualmente provvede, ove necessario, alla revisione di dette procedure di concerto con la direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche e le regioni.
 
Art. 3. Verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di
rimboschimento e miglioramento
Si fa preliminarmente presente che l'articolo in questione, come i successivi, sono stati cosi' formulati per rispondere ad un orientamento espresso dalla Commissione europea che ha preferito specifiche attivita' istruttorie per ciascuna tipologia di aiuto anche se spesso possono coincidere.
Il campione di controlli in campo, di cui al comma 2, e' da intendersi riferito alle domande ammissibili sulla base della disponibilita' finanziaria esistente.
In merito al comma 4, l'A.I.M.A. si impegna, secondo procedure che verranno concordate con le regioni, alla tempestiva comunicazione dei dati in suo possesso, una volta effettuate le verifiche incrociate ai sensi della regolamentazione comunitaria relativa al sistema integrato di gestione e di controllo.
 
Art. 4. Esito delle verifiche istruttorie prima dell'esecuzione dei lavori di
rimboschimento e miglioramento
Al comma 3 si precisa che il caso di insufficienza di superficie o di chilometri riscontrati non si ripercuote sulle altre misure in regola.
Si precisa, inoltre, per quanto riguarda le strade forestali che il richiamo all'unita' di misura (km) si riferisce anche alle altre caratteristiche strutturali delle stesse, cosi come previsto nei progetti approvati, caratteristiche che sono contemplate nei requisiti richiamati al comma 2.
 
Art. 5. Accertamenti finali dell'avvenuta esecuzione dei lavori di
rimboschimento e miglioramento
Per quanto riguarda il comma 1 si precisa che e' facolta' dell'ufficio istruttore, che ha il compito di valutare la conformita' qualitativa e quantitativa del progetto, di accettare, a parita' di finanziamento, modifiche al progetto approvato, se compatibili con il programma regionale e purche' l'interessato ne abbia data preventiva comunicazione all'ufficio istruttore.
 
Art. 6. Esito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di
rimboschimento e miglioramento
Per quanto riguarda il comma 5 a titolo esemplificativo con il termine "adeguata documentazione" per l'identificazione delle superfici si intende almeno l'estratto di mappa e/o la visura catastale.
Nel caso siano avvenute modifiche non ancora inserite nella documentazione catastale, la predetta documentazione dovra' essere integrata da atto attestante la situazione aggiornata redatto da professionista abilitato.
A supporto dell'attivita' di controllo per l'identificazione delle superfici, l'A.I.M.A. si impegna a mettere a disposizione il Sistema informativo geografico (G.I.S.).
E' facolta' degli uffici istruttori acquisire un computo metrico finale con prospetto analitico delle particelle e delle relative superfici, oppure le risultanze della perizia del tecnico incaricato che ha effettuato la misurazione.
Per tecnico incaricato non si intende esclusivamente un libero professionista iscritto all'albo ma anche qualunque dipendente dell'ufficio istruttore, in possesso di idoneo titolo di studio, inquadrato in qualifica che preveda nell'ambito delle proprie mansioni questo tipo di attivita'.
Risulta opportuno che la misurazione delle superfici sia effettuata mediante l'uso di strumenti con basso errore di misura strumentale in relazione all'ampiezza delle superfici da misurare.
Si fa inoltre presente che l'identificazione delle superfici deve intendersi sia a livello quantitativo sia con riferimento alla localizzazione delle stesse.
Si chiarisce, infine, che da questo articolo in poi il riferimento agli "impegni risultanti dalla domanda" o "ammessi a regime" deve logicamente intendersi fatto agli "impegni assunti", ossia quegli impegni che sono il frutto dell'incontro tra proposta del beneficiario (domanda) e accettazione della regione (ammissione al regime e alla liquidazione).
 
Art. 7. Verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei requisiti
per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito.
Per quanto riguarda i commi 1 e 3 si fa presente che i requisiti sono quelli previsti dal regolamento comunitario e dai programmi regionali e che si riferiscono a tutte le domande di aiuto per il mancato reddito, mentre il comma 2 e il comma 4 si riferiscono esclusivamente ai sopralluoghi facenti parte del campione pari ad almeno il 10 % delle domande ammissibili. Pertanto il modello di accertamento di cui all'allegato 1a si riferisce esclusivamente ai sopralluoghi in campo per il campione del 10%, inoltre, nello stesso modello, il riferimento all'art. 9 nell'intestazione del verbale e' da intendersi all'art. 7.
Secondo le indicazioni fornite dai competenti servizi della Commissione europea con la nota n. 2570 dell'11 gennaio 1995, le attivita' istruttorie per la verifica dei requisiti soggettivi per la concessione del mancato reddito vengono effettuate una sola volta. A tale proposito gli uffici istruttori potranno chiedere agli interessati, o alle altre amministrazioni competenti, tutta la documentazione idonea alla individuazione del livello di reddito (dichiarazione dei redditi, iscrizione all'albo degli imprenditori agricoli, autodichiarazione sul reddito). Qualora gli interessati forniscano solo una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' gli uffici istruttori si attiveranno presso i competenti uffici del Ministero delle finanze per la verifica a campione delle dichiarazioni medesime.
Per quanto riguarda i requisiti oggettivi questi andranno accertati annualmente su tutte le domande di aiuto per verificarne la permanenza, che risulta condizione essenziale per il pagamento dell'aiuto. Tale accertamento si effettua mediante l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 9 nonche', per il 10%, tramite sopralluogo. Comma 2
Il campione del 10% non puo' rientrare nell'ambito di quello del 50% previsto dall'art. 3, comma 2, perche' sara' effettuato annualmente per accertare la permanenza dei requisiti oggettivi di cui al comma 1. Solo nel caso in cui tali verifiche fossero effettuate prima dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori di rimboschimento, il campione del 10% puo' rientrare nell'ambito di quello del 50%.
L'estrazione del campione da controllare e' di competenza esclusiva delle regioni che devono adottare i criteri di selezione di cui all'art. 19 del decreto ministeriale n. 494/1998. Tale campione e' unico con quello selezionato per la concessione dell'aiuto per la manutenzione ed e' pari al 10% dei beneficiari oggetto del controllo.
 
Art. 8. Esito delle verifiche istruttorie per l'accertamento del possesso dei
requisiti per la concessione dell'aiuto per il mancato reddito. Comma 1
L'ufficio istruttore dopo aver richiesto le integrazioni agli interessati, ove permanga inidoneita' della documentazione richiesta, respinge la domanda. Comma 2
L'incapacita' professionale comprende sia casi di incapacita' giuridica (temporanea o definitiva) sia incapacita' fisica (ictus, amputazioni, malattie invalidanti etc.), qualora l'imprenditore conduca direttamente il fondo col proprio lavoro.
Il termine calamita' naturale grave e' da intendersi come un evento imprevedibile e la cui portata sia tale che nessun metodo o mezzo preventivo ne avrebbe potuto impedire i danni. Al fine di dimostrare l'effettivo realizzarsi di tale tipo di evento, nonche' la sua gravita', potra' essere considerata come valida la dichiarazione rilasciata da un ente pubblico competente che ne comprovi l'entita' e la territorialita', tenendo conto, come condizione limitante il diritto al rimborso, il fatto che il beneficiario abbia adottato tutti i mezzi e le misure idonee ad evitare i danni.
I casi di forza maggiore enunciati dall'articolo (previsti a livello di regolamentazione comunitaria) devono considerarsi esemplificativi, dato che nel nostro ordinamento si devono comunque applicare i principi di cui agli articoli 1463 e 1464 del codice civile.
Pertanto, alla luce dei suddetti articoli, ne consegue:
i casi di "forza maggiore" (rectius impossibilita' della prestazione) possono essere ampliati;
i casi di "forza maggiore" possono essere definitivi (cosiddetta impossibilita' totale) o temporanei (riconducibili alla cosiddetta impossibilita' parziale): solo nel secondo caso (impossibilita' parziale o temporanea) il beneficiario evita la decadenza totale dall'aiuto, ma perde comunque il diritto al premio per le annualita' nelle quali non ha adempiuto. Nel primo caso (impossi-bilita' totale), invece, e' evidente che il beneficiario decade totalmente dall'aiuto, con effetto ex nunc, e deve restituire l'eventuale annualita' di premio percepita dopo l'evento che ha causato l'impossibilita' (ma solo quella). Se si interpretasse letteralmente la disposizione, si perverrebbe all'assurdo che un soggetto, espropriato del fondo, non decade dall'aiuto, e potrebbe, quindi, continuare a ottenere la corresponsione del premio;
nel caso di decesso, si deve distinguere: se vi sono eredi che accettano l'eredita', fino all'accettazione si ha un caso di impossibilita' parziale (temporanea); se non vi sono eredi, si ha la decadenza totale (o meglio, estinzione dell'obbligo);
i principi enunciati si applicano a tutte le misure e non solo al mancato reddito.
 
Art. 9.
Autocertificazione di adempimento Comma 1
L'autocertificazione si riferisce all'anno in corso per il quale si deve ancora ottenere il premio e la sua presentazione e' condizione limitante solo alla liquidazione del premio.
Il termine del 31 agosto va tenuto presente come scadenza ultima; l'autocertificazione, infatti, puo' essere presentata in qualunque periodo dell'anno di riferimento antecedente a tale data. Nel caso che venga presentata oltre tale scadenza il beneficiario e' escluso dall'aiuto per l'anno in questione, dal momento che la presentazione di detta autocertificazione e' condizione essenziale per la liquidazione dei premi.
Resta salva la facolta' degli uffici istruttori di effettuare gli accertamenti in ogni momento antecedente al 31 agosto presso i beneficiari anche se questi non hanno ancora presentato tale autocertificazione, in quanto tale omissione ha effetto solo sulla liquidazione del premio.
 
Art. 10.
Verifiche per la concessione dell'aiuto per la manutenzione Comma 2
Le verifiche si riferiscono all'accertamento del rispetto degli impegni quali risultano dalle domande di aiuto tenuto conto dei risultati degli accertamenti finali dei lavori eseguiti. Pertanto gli impegni da rispettare sono quelli derivanti dall'accertamento finale. Comma 3
Si rinvia a quanto gia' indicato con la presente all'art. 7, comma 2.
 
Art. 11.
Esito verifiche manutenzione
Per quanto riguarda le cause di forza maggiore, anche per la manutenzione, si fa riferimento a quanto gia' esposto alla nota all'art. 8.
Allo scopo di applicare i casi di decadenza parziale e totale nonche' i relativi effetti cosi' come individuati negli articoli 14 e 15 del decreto ministeriale n. 494/1998, ogni regione, sulla base del proprio programma attuativo, si dotera' di un sistema di verifica degli impegni tecnici di manutenzione.
Si precisa che, qualora la superficie accertata con il sopralluogo sia stata coltivata e sottratta al programma, si applica il sistema delle decadenze cosi' come definito negli articoli 14 e 15 e, se vi e' stata falsa dichiarazione, anche la legge n. 898/1986 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 12.
Controlli successivi al pagamento degli aiuti (controlli ex post)
Questo articolo specifica che i controlli successivi sono "mirati all'accertamento del rispetto degli impegni (...) con particolare riferimento agli obblighi di mantenimento degli impianti boschivi e delle opere realizzate (...)". La durata dell'impegno di mantenere l'impianto e' dunque da considerarsi, con particolare riguardo alle finalita' del regolamento (CEE) n. 2080/92, un elemento essenziale dell'impegno. In caso di taglio anticipato, pertanto, l'oggetto dell'impegno tra beneficiario e pubblica amministrazione (Stato italiano e Unione europea) viene meno per inadempienza del beneficiario. Si configura, percio', una decadenza totale del contributo, con gli effetti previsti dal successivo art. 15 del decreto in questione e, in conseguenza dell'inadempienza contrattuale, si deve provvedere al recupero anche dei contributi corrisposti per le spese di impianto, nonche' dei premi annualmente erogati per compensazione al mancato reddito e manutenzione.
Per quanto riguarda, invece, la questione del recupero dei premi annualmente erogati per compensazione al mancato reddito e manutenzione in caso di decadenza parziale o totale non causata da taglio anticipato, si ritiene che detto recupero possa essere operato solo per le annualita' per cui sia stato comprovato l'inadempimento, e non per quelle regolari. La norma comunitaria e quella nazionale non prevedono, infatti, l'estensione della sanzione anche alle annualita' nelle quali gli obblighi posti dal regolamento (CEE) n. 2080/92 siano stati assolti e pertanto l'irrogazione della sanzione deve riferirsi alle annualita' per le quali si sia accertata l'inadempienza. Comma 1
I controlli successivi al pagamento degli aiuti decorrono dal primo pagamento dopo l'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori. Nel caso di imboschimenti a ciclo lungo realizzati da privati, le regioni sono responsabili dei controlli successivi al pagamento degli aiuti per la verifica degli impegni assunti dal beneficiario e con i sopralluoghi effettuati nei cinque anni successivi all'impianto ne verificano la corretta funzionalita'.
Pertanto, le regioni, nel quinquennio relativo al pagamento degli aiuti per le manutenzioni, non hanno piu' facolta' ma obbligo di disporre i suddetti controlli.
I controlli effettuati dal Corpo forestale dello Stato (C.F.S.), per gli imboschimenti sopra citati, saranno svolti a partire dall'anno successivo al pagamento dell'ultima rata di manutenzione.
Per tutti gli altri tipi d'imboschimenti e per i miglioramenti boschivi il Corpo forestale dello Stato, svolgera' i controlli successivi al pagamento degli aiuti a decorrere dal primo pagamento effettuato a seguito dell'accertamento finale dell'avvenuta esecuzione dei lavori. Comma 2
Per quanto riguarda questo comma si ribadisce che si fa riferimento agli impegni risultanti dalle domande di aiuto tenuto conto dei risultati degli accertamenti finali dei lavori eseguiti. Pertanto gli impegni da rispettare sono quelli derivanti dall'accertamento finale. Comma 3
L'estrazione del campione pari almeno al 5% dei beneficiari sara' effettuata dall'A.I.M.A. sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 19 del citato decreto ministeriale n. 494/1998. Comma 6
Qualora un beneficiario abbia aderito a piu' misure di aiuto, e' data la possibilita' di unificare i modelli generali dei verbali di cui agli allegati 1c imb e 1c mig, purche' il modello di verbale unificato sia conforme alle indicazioni dei singoli modelli.
Si fa inoltre presente che nel modello 1c mig non va tenuta in considerazione l'indicazione riguardante il mancato reddito.
 
Art. 13.
Esito dei controlli successivi al pagamento degli aiuti Comma 1
Si fa presente che per irregolarita' che comportino la decadenza dall'aiuto, totale o parziale, si intende la mancanza di rispetto degli impegni di cui al comma 2, dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 494/1998, quali risultano dalla domanda di aiuto, dai programmi regionali e dalla dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 9 dello stesso decreto ministeriale
 
Art. 14.
Altri casi di decadenza
In linea generale la decadenza totale o parziale viene pronunciata in tutti i casi in cui in sede di controllo siano accertati superfici o chilometri inferiori a quelli liquidati. E' evidente che la mancata esecuzione delle cure colturali costituisce inadempimento e come tale va sanzionato. Comma 3
Tale comma si applica in maniera distinta per l'imboschimento, compresi la relativa manutenzione e mancato reddito, ed il miglioramento boschivo.
 
Art. 15.
Effetti della decadenza Commi 1 e 2
Con l'espressione "aiuti indebitamente percepiti" si fa riferimento solo agli aiuti concessi per gli impegni risultanti irregolari che sono stati finanziati.
Si ribadisce, inoltre, che con la decadenza totale si ha l'esclusione totale dall'aiuto per il futuro, mentre con la decadenza parziale si ha l'esclusione parziale dall'aiuto per il futuro. Comma 3
Con il termine "superficie dichiarata in domanda" e' da intendersi la "superficie ammessa e liquidata". Comma 4
Si specifica che il termine "superficie", in relazione alle percentuali che possano dar corso a decadenze, dovra' intendersi come:
area nel caso di contributi dati per superficie di terreno;
chilometri lineari nel caso di contributi dati per strade forestali (nello specifico ci si dovra' riferire solo ai limiti espressi in percentuale).
Si fa presente che l'art. 14, comma 3, va interpretato come "di piu' del 20% rispetto a quelli ammessi all'aiuto". Comma 5
Secondo le indicazioni della Commissione europea ci si riferisce essenzialmente a documenti prodotti dalla pubblica amministrazione e non a perizie di parte. Comma 6
Il calcolo degli interessi va fatto con riferimento all'intero periodo. A maggiore precisazione si fa presente che il tasso ufficiale di sconto (TUS) e' quello in vigore nel periodo intercorrente tra la data di pagamento e la data di restituzione cosi come indicato nel comma stesso. Nel caso subisca variazioni in detto periodo l'importo totale degli interessi sara' costituito dalla sommatoria degli importi degli interessi dei singoli periodi. Per la procedura di restituzione si veda l'art. 16, comma 1.
 
Art. 17.
Sanzioni amministrative Comma 1
Si allegano le copie del modello tipo di processo verbale di contestazione ex legge n. 898/1986, nonche' di rapporto ex art. 17 della legge n. 689/1981 (allegati 1 e 2). Comma 2
Questo comma si riferisce sia alla decadenza totale sia alla decadenza parziale.
 
Art. 18.
Autorita' di controllo
Ai sensi del presente articolo le verifiche istruttorie sono di competenza delle regioni; sono, altresi', di competenza delle regioni i controlli successivi al pagamento degli aiuti per la manutenzione e il mancato reddito relativamente al primo quinquennio dall'impianto; sono di competenza del Corpo forestale dello Stato, tutti gli altri controlli successivi al pagamento degli aiuti con la collaborazione delle regioni.
Tale "collaborazione" da parte degli organi regionali si esplica nella seguente maniera:
1) messa a disposizione dell'intera documentazione delle pratiche oggetto di controllo, nonche' di altra documentazione richiesta dal Corpo forestale dello Stato finalizzata allo svolgimento dell'attivita' in argomento;
2) presenza di proprio rappresentante durante i sopralluoghi in campo, il quale accompagnera' il personale del Corpo forestale dello Stato e avra' facolta' di inserire eventuali osservazioni nel verbale del sopralluogo (allegati 1c imb e 1c mig del decreto ministeriale n. 494/1998) nel caso ritenga opportuno evidenziare osservazioni di carattere oggettivo sull'esito del controllo svolto.
Allegati del decreto ministeriale:
allegati 1a, 1b, 1c imb e 1c mig.
In base a quanto previsto nell'art. 12 del regolamento CEE n. 3887/92, in questi verbali e' data facolta' al beneficiario di sottoscriverli, indicando eventualmente le proprie osservazioni.
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
Allegato 1

N. .......... Roma li' ..........;

Regime di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo (Regolamento CEE n. 2080/92 e decreto ministeriale n. 494/1998)
Programma di attuazione della regione ...........................
Campagna controlli ..................

Verbale di contestazione redatto ai sensi dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986 n. 898, perle violazioni e le inadempienze del
richiedente.

Trasgressore: sig. ..........; codice fiscale .........., nato a .......... il .......... e residente a .......... in via ..........; e assunta al n. .......... di protocollo dell'ufficio .........., il sig. .......... ha chiesto per il periodo dal &ul; al &ul; di beneficiare dell'aiuto previsto dal regolamento CEE n. 2080/92 per la misura &ul;, come previsto dal relativo programma agroambientale della regione .........................................
Per questa domanda l'ufficio liquidatore &ul; ha liquidato, a titolo di aiuto, le somme di L. .......... per l'anno ............ per un ammontare complessivo di L. ..........;
Dalla verifica-sopralluogo svolta dai sottoscritti in data &ul; alle ore &ul; circa, in presenta del sopracitato beneficiario, sono state accertate le seguenti difformita' rispetto a quanto autorizzato e liquidato in base alla regolamentazione vigente del settore. ............................................................ ............................................................ ............................................................
Quanto sopra indica il mancato rispetto da parte del beneficiano degli obblighi fissati dalla regolamentazione del settore, configurandosi, in particolare, come inadempimento ai sensi dell'art. .......... del decreto ministeriale n. 494/1998.
Pertanto i sottoscritti, in applicazione di quanto sopra accertato e previsto, contestano al sig. .......... l'irregolare percepimento di aiuti riferiti alla misura per la somma di L. .......... che, maggiorata da un interesse pari al tasso di sconto, l'interessato e' tenuto a restituire nei modi e termini che gli saranno indicati dall'Ufficio liquidatore .......... della regione .........., al quale potra' far pervenire eventuali scritti difensivi nonche' richieste di audizioni a termini di legge.
L'obbligazione puo' essere estinta in Euro secondo il tasso di conversione di 1936,27 lire/Euro fissato ai sensi del trattato UE.
Inoltre, quanto accertato configura violazione dell'art. 2 della legge n. 898/1986. Pertanto il sig. &ul; e' tenuto al pagamento della sanzione amministrativa di cui all'art. 3 di tale legge, il cui ammontare e' corrispondente a L. .........., pari alla somma degli importi degli aiuti percepiti in modo indebito nelle campagne per la superficie di ettari &ul; ammessa ad aiuto.
L'obbligazione puo' essere estinta in Euro secondo il tasso di conversione di 1936,27 lire/Euro fissato ai sensi del trattato UE.
Per questa sanzione e' riconosciuta alla parte la facolta', in base all'art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689, di inviare scritti difensivi e documenti nonche' di richiedere di essere sentita entro trenta giorni dalla data di notificazione del presente atto, con l'avvertenza che, per le violazioni accertate, in base all'art. 4, lettera b) della legge n. 898/1986 e' escluso il pagamento in forma ridotta.
Gli eventuali scritti difensivi e la richiesta di audizione dovranno essere indirizzati, nel ricordato termine di trenta giorni, al Ministero delle politiche agricole - Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di .........., competente ad emettere l'ordinanza - ingiunzione di cui all'art. 4, lettera c) della legge n. 898/1986.
Il presente processo verbale, costituito da n. .......... pagine e notificato come per legge, costituisce l'atto di contestazione di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Di quanto sopra si e' redatto il seguente processo verbale del quale copia viene notificata all'interessato; copia inviata all'Ispettorato centrale repressione frodi - Ufficio di &ul;; all'Ufficio liquidatore &ul; della regione &ul;; al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche - Divisione VI; all'A.I.M.A. - Unita' organizzativa VII di Roma.
Il verbale, redatto in data e luogo di cui sopra, e' chiuso alle ore .......... e sottoscritto dai verbalizzanti.

Firme
 
Allegato 2
Al Ministero delle politiche
agricole e forestali
Ispettorato centrale repressione
frodi
Ufficio di
..............................

Prot. n. ......... Posiz. ....................
Allegati .........................

Oggetto: Regolamento CEE n. 2080/1992 e decreto ministeriale n. 494/1998. legge n. 898/1986 e successive modifiche. Processo verbale a carico del sig. ................................ Art. 17, legge n.
689 del 24 novembre 1981. Rapporto informativo.

Ai sensi e per gli effetti della normativa citata in oggetto ed in particolare dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si avanza con la presente formale rapporto relativo alle violazioni evidenziate nell'allegato processo verbale di contestazione n. .......... del .......... per il quale, peraltro, non si e' a conoscenza ne' risulta comprovato alcun pagamento.
Il processo verbale di che trattasi e' stato elevato a carico del sig. .......... nato a .......... il .... residente a .......... in via .......... e venne direttamente notificato al medesimo il giorno ........................
La sua redazione e' stata conseguente all'accertamento, da parte dei sottoscritti, delle violazioni di cui alla legge 23 dicembre 1986, n. 898 ed in particolare alle ragioni riportate nel verbale medesimo che viene in questa sede integralmente confermato.
Ai fini, tuttavia, di una migliore comprensione dei fatti, circostanze e situazioni variamente interconnesse con l'illecito in questione, viene anche trasmesso in allegato lo specifico verbale di accertamento.
Da tali atti si evince, tra l'altro, che la somma indebitamente percepita dall'interessato e' stata di L. .......... pari a Euro .........., relativamente alla superficie di ettari ....risultata irregolare.
Tanto si riferisce in applicazione della disciplina sanzionatoria della legge indicata in oggetto, cosi' come modificata dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898.
I verbalizzanti
Visto il dirigente
 
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