Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 10 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto della Fondazione collegio San Carlo di Modena.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 1357 del 16 ottobre 1954 con il quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica della Fondazione collegio San Carlo di Modena ed approvato lo statuto;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica n. 480 del 9 aprile 1984 con il quale e' stato abrogato il precedente statuto del suddetto collegio ed approvato il nuovo testo;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1988 e successive modificazioni;
Veduto l'art. 15 dello statuto della Fondazione, modificato ed approvato con decreto ministeriale 18 maggio 1999;
Veduto il verbale del 9 giugno 2000 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ente ha deliberato alcuni aggiornamenti agli articoli 5, 6 e 9 del citato statuto;
Veduti gli articoli 12 e 16 del codice civile;
Veduta la nota prot. n. 1780/19-l/Gab del 3 agosto 2000 con la quale la prefettura di Modena ha espresso parere favorevole alla modifica dei suddetti articoli;
Considerato che le modifiche apportate ai citati articoli 5, 6 e 9 dello statuto hanno carattere essenzialmente funzionale ed organizzativo e non alterano le finalita' e l'ispirazione storicamente proprie;
Decreta:
Gli articoli 5, 6 e 9 dello statuto della Fondazione collegio San Carlo di Modena sono modificati ed approvati nel testo seguente:
"Art. 5 - L'amministrazione della Fondazione e' affidata a un consiglio nominato con provvedimento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Il consiglio di amministrazione e' composto:
a) da due persone designate dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) da due persone designate dall'amministrazione comunale di Modena;
c) da una persona designata dall'arcivescovo pro-tempore di Modena;
d) da una persona designata dall'amministrazione provinciale di Modena.
I membri del consiglio durano in carica cinque anni e possono venire rinominati:".
"Art. 6 - Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente e il segretario".
"Art. 9 - Spetta al consiglio:
a) determinare gli indirizzi generali delle attivita' della Fondazione, dando le opportune indicazioni agli organi preposti alle stesse, nel rispetto della professionalita' dei responsabili dei singoli settori di attivita';
b) provvedere alla nomina del collegio dei revisori dei conti;
c) provvedere alla nomina del responsabile del collegio universitario, che deve essere un sacerdote, secolare o religioso, o un diacono, o un laico insignito di un ministero ecclesiale e dei responsabili dei diversi settori di attivita';
d) provvedere alla nomina del comitato scientifico per le attivita' culturali e di ricerca dell'Ente;
e) definire le attribuzioni e le competenze del comitato scientifico e dei responsabili dei diversi settori di attivita' tramite appositi regolamenti interni;
f) deliberare sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo;
g) deliberare su contratti di qualsiasi natura, sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, sulla contrazione di passivita', sulla concessione di ipoteche o di qualsiasi altra garanzia personale o reale, su acquisti e vendite di beni mobili o immobili, sull'assunzione del personale di ogni categoria e grado e sui provvedimenti concernenti lo stesso, infine e su ogni altro atto, ed operazione sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione.
Il consiglio ha facolta' di delegare le proprie attribuzioni al presidente, ad uno o piu' consiglieri, nonche' ad uno o piu' responsabili dei settori di attivita', per singoli atti o per categorie di atti, prestabilendo i limiti massimi di valore e la durata della delega. In casi particolari e per oggetti o periodi di tempo determinati, puo' inoltre conferire, quando cio' torni a vantaggio della Fondazione, speciali incarichi al presidente o ai consiglieri.
Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del presente articolo".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2000
Il Ministro: Zecchino
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone