Gazzetta n. 251 del 26 ottobre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 12 ottobre 2000 |
Modificazione della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 43/00. (Deliberazione n. 189/00). |
|
|
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 ottobre 2000 Premesso che l'art. 2, comma 3, lettere a) e b), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 24 febbraio 2000, n. 43/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 9 marzo 2000 (di seguito: deliberazione n. 43/00), recante disposizioni transitorie in materia di conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97), e di conto costi energia di cui all'art. 6 della medesima deliberazione, prevede che la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio) possa delegare il pagamento dei contributi di cui all'art. 6, comma 6.11, della deliberazione n. 70/97, e che tale facolta' possa essere esercitata dalla Cassa conguaglio nei confronti: a) della societa' Enel distribuzione S.p.a. per il pagamento dell'acconto sui contributi dovuti alla societa' Enel S.p.a. a fronte dell'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, con effetto fino al 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento della cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi a tale acquisto ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999); b) delle societa' che svolgono l'attivita' di distribuzione di energia elettrica, costituite ai sensi dell'art. 9, comma 7, e dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, per il pagamento dell'acconto sui contributi di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento CIP, n. 6/92) alle societa' che svolgono l'attivita' di produzione di energia elettrica, costituite ai sensi delle medesime disposizioni, a condizione che la societa' delegata e la societa' avente diritto ai contributi risultino dalla medesima scissione societaria e che tra le stesse sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero tali societa' siano controllate dalla medesima societa' controllante, con effetto fino alla data del 30 giugno 2000 ovvero, se anteriore, fino alla data di perfezionamento delle convenzioni per la cessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi diritti ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 79/99; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo n. 79/1999; il provvedimento CIP n. 6/92; Viste: la deliberazione n. 70/97; la deliberazione n. 43/00; Considerato che: non e' ancora intervenuta la cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto dell'energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, ai sensi dell'art. 3, comma 12, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, e la stipula delle convenzioni per la cessione alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica e dei relativi diritti, ai sensi dell'art. 3, comma 12, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo; non e' ancora stata soppressa la parte B della tariffa, di cui all'art. 1 della deliberazione n. 70/97; Ritenuta l'opportunita' di modificare l'art. 2, comma 3, lettere a) e b), della deliberazione n. 43/00, prorogando al 31 dicembre 2000 il termine del 30 giugno 2000 previsto da tali disposizioni; Delibera: Art. 1. Modificazione dell'art. 2, comma 3, lettere a) e b), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 43/00. All'art. 2, comma 3, lettere a) e b), della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 24 febbraio 2000, n. 43/00, le parole "... fino al 30 giugno 2000 ..." sono sostituite dalle parole seguenti: "... fino al 31 dicembre 2000 ...". |
| Art. 2. Disposizioni finali La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Milano, 12 ottobre 2000 Il presidente: Ranci |
|
|
|