Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 19 giugno 2000, n. 303
Regolamento di attuazione della direttiva 96/93/CE relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'articolo 6 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1995-1997);
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, emanato in attuazione delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su
prodotti di origine animale applicabili negli scambi
intracomunitari; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, emanato in attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;
Vista la direttiva 96/93/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e prodotti di origine animale;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante "Definizione e ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la conferenza Stato-citta' ed autonomie locali";
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 6 dicembre
1999: Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. l00.l/2187-G/3354 del 7 giugno 2000;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
1. La certificazione prevista dalla normativa comunitaria veterinaria di cui agli allegati al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, deve essere rilasciata da un veterinario ufficiale o da un veterinario libero professionista autorizzato dall'autorita' competente, nel caso in cui i provvedimenti di attuazione delle direttive di cui agli allegati al predetto decreto legislativo n. 28 del 1993 prevedono tale facolta'.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 24 aprile
1998, n. 128:
"Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie in via
regolamentare o amministrativa). - 1. L'allegato D elenca
le direttive attuate o da attuare mediante regolamento
ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto
del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il
disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.
2. Le amministrazioni competenti informano
costantemente la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi
all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei
provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1".
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con
decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4, dello
stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti
debbano recare la denominazione di "regolamento", siano
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti
al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Nota all'art. 1:
- L'argomento del decreto legislativo 30 gennaio 1993,
n. 28, e' riportato nelle premesse.



 
Art. 2.
1. Le aziende sanitarie locali provvedono ad accertare che i veterinari che rilasciano 1a certificazione:
a) abbiano un'effettiva conoscenza delle normative generali riferibili alle certificazioni di animali e dei prodotti, del contenuto specifico di ogni certificato da rilasciare, delle relative modalita' di compilazione nonche' delle indagini, prove ed esami da eseguire prima della certificazione;
b) siano imparziali e non abbiano interessi commerciali diretti, sia generali, con riguardo alle aziende o agli stabilimenti di provenienza, che particolari in relazione agli animali o prodotti da certificare.
2. Le aziende sanitarie locali stabiliscono un collegamento tra l'identita' del veterinario certificatore e ogni singolo certificato rilasciato. Il veterinario certificatore invia copia di ogni certificato rilasciato alla azienda sanitaria locale entro il cui ambito territoriale esso opera, entro 48 ore dalla data di rilascio.
3. Le regioni e le province autonome procedono a controlli a sondaggio al fine di prevenire il rilascio di certificati falsi, di certificazioni che possono indurre in errore nonche' la produzione o l'uso fraudolenti di certificati inerenti la legislazione veterinaria.
 
Art. 3.
1. I certificati devono essere rilasciati in lingua italiana e almeno in una delle lingue ufficiali dello Stato di destinazione.
2. E' fatto divieto di:
a) certificare fatti non di diretta conoscenza, non preventivamente verificati o che non sia possibile verificare;
b) rilasciare certificati in bianco o incompleti o relativi ad animali o prodotti di origine animale non sottoposti a preventiva ispezione ovvero non piu' sottoposti al controllo del veterinario certificatore.
3. Il rilascio di certificati redatti sulla base di un altro documento puo' avvenire solo se detto documento sia in possesso del veterinario certificatore prima del rilascio della certificazione.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2, il veterinario ufficiale puo' rilasciare certificati in base a dati che, nei casi espressamente previsti, siano:
a) attestati, se ricorra quanto previsto all'articolo 1, da un veterinario libero professionista autorizzato, a condizione che questi operi sotto il controllo del veterinario ufficiale e che i dati possano essere verificati da quest'ultimo;
b) ottenuti nell'ambito di programmi di sorveglianza riferiti a schemi di garanzia qualitativa ufficialmente riconosciuti o attraverso un sistema di sorveglianza epidemiologica.
 
Art. 4.
1. Qualora le autorita' sanitarie competenti constatino il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 3, provvedono a sospendere il veterinario dall'attivita' di rilascio dei certificati fino a tre mesi e, in caso di reiterata violazione, a interdirlo dalla stessa.
2. In caso di utilizzo improprio o di alterazione dei certificati da parte di persone fisiche o giuridiche, e' legittimo il rifiuto al rilascio di ulteriori certificati inerenti l'attivita' delle citate persone per un periodo non inferiore a quindici giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 giugno 2000
Il Ministro: Veronesi Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 181
 
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