Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
CIRCOLARE 7 agosto 2000, n. 10
Art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 - Riconoscimento del periodo di conversione di cui all'art. I, parte B e C del regolamento CE n. 1804/99 - Fase transitoria.

Alle regioni e province autonome
Alle organizzazioni professionali
agricole a vocazione generale
Agli organismi di controllo
Alla Fiao
All'IFOAM
Al Consiglio nazionale consumatori
utenti
Alle associazioni dei produttori
biologici

L'art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 prevede che, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 e' preso in considerazione ai fini del riconoscimento del periodo di conversione di cui all'allegato I, parte B e C, qualora l'operatore possa dimostrare, in modo soddisfacente per l'organismo di ispezione che, durante tale periodo ha prodotto in conformita' alle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza, delle norme private accettate o riconosciute dallo Stato.
Tenuto conto dello sviluppo dell'agricoltura biologica nel nostro Paese, due, sostanzialmente, sono le situazioni in cui le aziende biologiche possono venirsi a trovare, al momento dell'entrata in vigore della regolamentazione comunitaria (24 agosto 2000).
La prima riguarda quella delle aziende che operano, sulla base di legislazioni regionali.
La seconda riguarda le aziende che operano sulla base di norme private.
Nel primo caso gli operatori dovranno indicare nella notifica lo status in cui l'azienda si trova (in "conversione" o "biologica") per effetto della normativa della regione nel cui territorio l'operatore svolge la propria attivita', nonche' l'indicazione dell'organismo di controllo (autorizzato dalla regione) al quale si sono sottoposti.
Nel secondo caso, gli operatori agricoli dovranno presentare, unitamente alla notifica di attivita' di produzione, nella quale figuri lo status in cui l'azienda si trova ("in conversione" o "biologica"), apposita dichiarazione nella quale dovra' indicare:
1) l'ente o l'organismo che ha generato la norma sulla base della quale ha condotto l'allevamento delle produzioni animali nella propria azienda;
2) l'organismo di controllo con il quale ha sottoscritto il contratto per le attivita' di controllo e certificazione delle produzioni della propria azienda, nonche' presentare copia dello stesso.
Gli organismi di controllo riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura, ai sensi del decreto legislativo n. 220/1995, che effettuino controlli sulla base di norme regionali o private, su aziende operanti nel campo delle produzioni animali, avranno cura di inviare alle regioni, nel cui territorio le aziende interessate a dette produzioni operano, apposito elenco delle aziende controllate, indicando la data di ingresso nel sistema di controllo e lo status dell'azienda, se in "conversione" o "biologica".
I predetti organismi dovranno altresi' presentare alle regioni interessate per territorio, un'apposita dichiarazione dalla quale di evinca l'autorizzazione ricevuta dalle stesse ad espletare le attivita' di controllo (nel caso in cui abbiano operato con norme regionali) o dagli enti od organismi privati che hanno emanato tali norme (nel caso in cui abbiano effettuato l'attivita' di controllo sulla base di norme private).
Dichiarazione questa che dovra' essere autenticata dall'ente od organismo che ne ha rilasciato l'accreditamento.
Quanto sopra, per la gestione, in particolare, della fase transitoria che precede la data dell'entrata in vigore del regolamento CE n. 1804/99.
Tenuto conto, infine, della dichiarazione congiunta Commissione/Consiglio, di accompagnamento del regolamento CE n. 1804/99 le piccole aziende convenzionali che, successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, intendano passare alla produzione zootecnica biologica possono fruire delle deroghe previste dal regolamento n. 1804/99 per la stabulazione del bestiame e del decreto ministeriale di attuazione, a condizione che soddisfino al momento dell'entrata del sistema di produzione biologico comunitario, le norme accettate dalle amministrazioni regionali e dalle province autonome competenti per territorio.
L'ufficio competente e' a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento.
Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000 Registro n. 2, Politiche agricole e forestali, foglio n. 137
 
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