Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
CIRCOLARE 7 agosto 2000, n. 11 |
Art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 - Riconoscimento e/o approvazione di norme private in zootecnia biologica. |
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Alle regioni e province autonome
L'art. 2 del regolamento CE n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 prevede che, il periodo trascorso anteriormente al 24 agosto 2000 e' preso in considerazione, ai fini del riconoscimento del periodo di conversione di cui all'allegato I, parte B e C, qualora l'operatore possa dimostrare, in modo soddisfacente per l'organismo di ispezione che, durante tale periodo ha prodotto in conformita' alle disposizioni nazionali vigenti o, in mancanza di queste, delle norme private accettate o riconosciute dallo Stato. Per quanto sopra nel caso in cui l'operatore abbia prodotto, sulla base di norme private non riconosciute dall'amministrazione pubblica, nel rispetto della disposizione comunitaria che prevede che tali norme debbano essere accettate o riconosciute dallo Stato membro, si pone l'esigenza, da parte dello stesso operatore di presentare alla regione o provincia autonoma nel cui territorio opera, unitamente alla notifica di attivita' di produzione, apposita dichiarazione nella quale dovra' indicare: 1) l'ente o l'organismo che ha generato la norma sulla base della quale ha condotto l'allevamento delle produzioni animali nella propria azienda; 2) l'organismo di controllo con il quale ha sottoscritto il contratto per le attivita' di controllo e certificazione delle produzioni della propria azienda, nonche' presentare copia dello stesso. Le regioni e le province autonome a seguito della verifica delle dichiarazioni dell'operatore interessato e previo riscontro dell'accreditamento dell'organismo di controllo di cui al precedente punto 2) da parte dell'ente generatore della norma, procederanno, se del caso, alla accettazione della norma privata e al conseguente riconoscimento dell'idoneita' dell'azienda che potra' consentire all'operatore di entrare nel sistema di produzione e controllo di cui al regolamento CE n. 1804/99 nello status di biologico o di conversione in cui si trova alla data del 24 agosto 2000. Nel caso di status di "conversione", i tempi della stessa dovranno essere adeguati a quelli previsti dal su citato regolamento comunitario e del relativo decreto ministeriale di attuazione. L'ufficio competente e' a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento. Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 2000 Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 138 |
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