Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2000 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |
DETERMINAZIONE 12 ottobre 2000 |
Criteri cui devono attenersi le SOA (Societa' organismi di attestazione) nella loro attivita' di attestazione di qualificazione. (Articoli 18 e 2, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). (Determinazione n. 48/2000). |
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IL CONSIGLIO
Premesso che: 1) l'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, subordina il rilascio dell'attestato di qualificazione, fra l'altro, alla dimostrazione del possesso di quattro specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che in numero di tre (capacita' economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo) sono indipendenti dalle categorie di qualificazione ed in numero di uno (idoneita' tecnica ed organizzativa) e' dipendente dalle categorie di qualificazione; 2) il medesimo art. 18 specifica e quantifica i requisiti e stabilisce, in rapporto alla forma giuridica del soggetto cui rilasciare l'attestato di qualificazione, i mezzi di prova del possesso degli stessi che, per quanto riguarda i documenti fiscali e tributari, devono essere quelli approvati e depositati alla data di stipula del contratto con la SOA; 3) l'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 dispone che 1'Autorita', previo parere della commissione di cui all'art. 5 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, deve stabilire i criteri cui devono attenersi le SOA nella loro attivita' di rilascio dell'attestazione di qualificazione; 4) l'Autorita' nella determinazione n. 41 del 27 luglio 2000 avente ad oggetto le "Procedure da utilizzare dalle SOA (Societa' organismo di attestazione) per l'esercizio della loro attivita' di attestazione (art. 10, comma 2, lettera f), decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34)", ha previsto che avrebbe provveduto a tale compito con una apposita determinazione; Considerato che: 1) il decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede, distintamente, per le prestazioni di sola costruzione e per quelle di progettazione e costruzione, la qualificazione delle imprese in 13 categorie di opere generali e 34 categorie di opere specializzate suddivise in otto classifiche di importo; 2) le definizioni di categoria di opere generali e di categoria di opere specializzate sono riportate nelle premesse all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonche' nell'art. 72, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel senso che sono: a) opere generali: le opere caratterizzate da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare le opere o i lavori finiti in ogni loro parte; b) opere specializzate: le lavorazioni che nell'ambito del processo realizzativo delle opere o dei lavori necessitano di una particolare specializzazione o professionalita'; 3) le declaratorie delle categorie sono contenute in detto allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; 4) la prima alinea delle premesse di questo allegato A stabilisce che si intende per opera o intervento un insieme di lavorazioni capace di esplicare funzioni economiche e tecniche; 5) la seconda alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere generali, indicate con l'acronimo OG, e' conseguita dimostrando capacita' di svolgere, in proprio o con qualsiasi mezzo, l'attivita' di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere o interventi per la cui realizzazione, finiti in ogni loro parte e pronti all'uso da parte dell'utilizzatore finale, siano necessarie una pluralita' di specifiche lavorazioni; 6) la terza alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che la qualificazione in ciascuna delle categorie di opere specializzate, indicate con l'acronimo OS, e' conseguita dimostrando capacita' di svolgere, in proprio, l'attivita' di esecuzione, ristrutturazione e manutenzione di specifiche lavorazioni che costituiscono, di norma, parte dei processi realizzativi di un'opera o di un intervento e necessitano di una particolare specializzazione o professionalita'; 7) la quarta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) stabilisce che le lavorazioni realizzate dalle imprese negli anni antecedenti all'entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente della Repubblican. 34/2000, sulla base delle norme vigenti all'epoca, consentono la qualificazione nelle nuove categorie generali o specializzate, ove riguardino, effettivamente, lavorazioni previste dalle nuove declaratorie; 8) la quinta alinea delle premesse di cui al precedente punto 4) specifica che l'esecuzione di lavorazioni, indicate nel bando come parti dell'intervento da realizzare e riconducibili a categorie generali nonche' a categorie specializzate per le quali nella "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" contenuta nel suddetto allegato A e' prevista la qualificazione obbligatoria, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie, singole o raggruppate, se prive delle relative adeguate qualificazioni e, pertanto, in questi casi devono essere sempre subappaltate ad imprese in possesso delle relative qualificazioni ai sensi del combinato disposto dall'art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1998, n. 554, e dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; 9) nel bando di gara - ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge n. 55/1990, dell'art. 73, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e dell'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 - devono essere indicate: l'importo complessivo dell'intervento oggetto dell'appalto; la categoria generale o specializzata considerata prevalente; tutte le parti - purche' di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque superiore a 150.000 euro - appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'intervento, con i relativi importi e categorie che, a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili; 10) le parti di cui si compone l'intervento che sono eseguibili mediante affidamenti di subcontratti aventi ad oggetto attivita' ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli "a caldo", nel caso siano riconducibili ad una delle categorie di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, devono essere indicate nei bandi di gara soltanto qualora - ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dell'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni: l'importo sia superiore al 2% dell'importo complessivo dell'appalto o comunque sia superiore a 100.000 euro; il costo per manodopera e personale, relativo alle attivita' da svolgere nel cantiere cui si riferisce l'appalto, sia superiore al 50% dell'importo delle parti da eseguire; 11) le parti di cui si compone l'intervento che riguardano gli impianti tecnologici possono essere indicate nei bandi di gara con riferimento alla categoria generale OG11 oppure con riferimento ad una o piu' delle categorie specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30; 12) la scelta fra le ipotesi di cui al precedente punto 11) deve essere effettuata tenendo conto che la declaratoria della categoria OG11 si riferisce ad un insieme coordinato di impianti da realizzarsi congiuntamente e che, pertanto, ove non si ricada in tale situazione, gli impianti vanno singolarmente presi in esame e, di conseguenza, considerati appartenenti alle specifiche categorie specializzate quali le OS3, OS5, OS28 e OS30; Sulla base di quanto premesso e considerato si deve ritenere che: a) ai fini della qualificazione per opere generali si deve intendere un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima ed altre appartenenti a categorie di opere specializzate; b) la qualificazione deve essere effettuata tenendo conto delle declaratorie riportate nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonche' delle indicazioni contenute nella "Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie" facente parte del suddetto allegato A considerando che: quello che rileva per la nuova qualificazione e' l'effettivo contenuto delle lavorazioni eseguite; qualora i certificati dei lavori non permettano la individuazione certa della natura delle lavorazioni eseguite, questa deve avvenire a cura della SOA con adeguati accertamenti sulla base di ulteriore documentazione; c) le forniture con posa in opera richiamate in talune declaratorie contenute nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 rilevano, ai fini della qualificazione dei soggetti esecutori, nella misura in cui abbiano le caratteristiche previste dall'art. 2, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e, cioe', quando i lavori assumono rilievo economico superiore al cinquanta per cento; d) i sub-contratti aventi ad oggetto le forniture con posa in opera, rilevano - sia ai fini della qualificazione del relativo esecutore (art. 24, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e sia ai fini dell'applicazione del meccanismo di determinazione dell'importo utilizzabile per la qualificazione dell'impresa aggiudicataria (art. 24, comma 1, lettera b), seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) - solo se presentano le caratteristiche indicate dall'art. 18, comma 12, della legge n. 55/1990 e dall'art. 141, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999; Visto il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 8, comma 3, della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, e dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, espresso nella seduta del 4 e 5 ottobre 2000; Si approva l'allegato "Criteri cui devono attenersi le SOA nella attivita' di attestazione". Roma, 12 ottobre 2000 Il presidente: Garri Il segretario : Esposito |
| Allegato
CRITERI CUI DEVONO ATTENERSI LE SOA NELL'ATTIVITA' DI ATTESTAZIONE
1) Le SOA devono effettuare l'accertamento del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 tenendo conto dei criteri contenuti nel presente documento nonche' delle indicazioni relative alla cifra d'affari in lavori, all'ammortamento delle immobilizzazioni tecniche ed al costo del personale riportate nelle "Tipologie unitarie di bandi di gara per l'affidamento dei lavori pubblici" pubblicate nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 206 del 4 settembre 2000, con le rettifiche di cui all'avviso di rettifica in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2) L'entita' dei requisiti (capacita' economica e finanziaria, dotazione di attrezzature tecniche, organico medio annuo, idoneita' tecnica ed organizzativa) deve essere accertata dalla SOA sulla base della documentazione indicata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, presentata dall'impresa richiedente, in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal legale rappresentante. Qualora tale entita', sulla base della suddetta documentazione, non possa essere considerata certa, anche perche' il soggetto svolge attivita' riconducibili a piu' comparti industriali, commerciali o finanziari, la SOA deve effettuare verifiche, valutazioni e controlli diretti sulla base di ulteriori documenti (quali contratti, fatture, certificati di collaudo, giornale dei lavori, certificati di pagamento, dichiarazioni liberatorie dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa edile, estesi questi ultimi anche agli eventuali subappaltatori, ecc.). Tali documenti possono essere richiesti in originale o in copia ed esibiti dall'impresa o visionati direttamente dalla SOA presso la sede dell'impresa oppure presso le sedi dei soggetti cui spetta il rilascio di detti ulteriori documenti. 3) In generale la SOA dovra' procedere ai controlli e alle verifiche, di cui al precedente punto 2), nei casi in cui i dati di bilancio (cifra d'affari in lavori, costo dei dipendenti, ammortamenti) relativi al periodo di riferimento non siano del tutto coerenti fra di loro e con quelli relativi ai certificati dei lavori eseguiti nello stesso periodo. 4) I controlli e le verifiche, di cui al precedente punto 2), concernono, esemplificativamente, anche i casi in cui i certificati dei lavori: a) sono relativi a lavori eseguiti in proprio o per conto di soggetti non tenuti alla applicazione delle leggi sui lavori pubblici e indichino ricorsi modesti al subappalto; b) riguardino lavori eseguiti a ridosso della data di stipula del contratto con la SOA, oppure lavori in corso di esecuzione; c) siano i piu' significativi ai fini della qualificazione; d) riguardino interventi che si riferiscono ad una pluralita' di categorie di qualificazione; nonche' nell'ipotesi in cui un documento rilasciato dalla pubblica amministrazione sia di molto anteriore alla data di stipula del contratto con la SOA o non sia congruente con altri documenti o presenti aspetti che inducono a ragionevoli dubbi sulla sua autenticita'. 5) Per quanto riguarda il requisito attrezzatura tecnica occorre: a) verificare che i dati relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio riguardino il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori con esclusione pertanto delle immobilizzazioni extracaratteristiche; b) ritenere che il possesso del requisito e' dimostrato qualora la media annua degli importi relativi agli ammortamenti, ai canoni di locazione finanziaria e ai canoni di noleggio, sostenuti nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al due per cento della media annua delle cifre d'affari in lavori conseguite nello stesso quinquennio e, contemporaneamente, la media annua dell'ultimo quinquennio degli importi relativi ai soli ammortamenti e canoni di locazione finanziaria sia pari o superiore all'uno per cento della medesima cifra d'affari; c) assimilare i noleggi i cui contratti abbiano almeno la durata quinquennale agli ammortamenti ed ai canoni di locazione finanziaria; d) verificare che i noleggi siano esclusivamente quelli a "freddo"; e) effettuare la riduzione figurativa della cifra d'affari in lavori (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) qualora non siano congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera b); f) verificare la corrispondenza delle indicazioni identificative essenziali relative alle attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico (art. 18, comma 8, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) con i dati relativi agli animortamenti e ai canoni; g) verificare che il periodo di ammortamento figurativo sia in continuita' con quello reale e ricada nel quinquennio di riferimento. 6) Per quanto riguarda, il requisito organico medio annuo, occorre: a) ritenere che il possesso del requisito e' dimostrato qualora il costo per il personale dipendente (retribuzioni, stipendi, contributi sociali, accantonamenti ai fondi di quiescenza e contributi per le casse edili), sostenuto nel quinquennio di riferimento, sia pari o superiore al quindici per cento della cifra d'affari in lavori conseguita nello stesso quinquennio e contemporaneamente quello per il solo personale operaio sia pari o superiore al sei per cento, oppure, qualora il costo per il personale dipendente sia pari o superiore al dieci per cento della cifra di cui sopra e contemporaneamente quello per il solo personale tecnico e amministrativo sia pari o superiore all'otto per cento; b) ritenere che concorre al raggiungimento delle percentuali del quindici, del sei, del dieci e dell'otto di cui alla precedente lettera a) anche la retribuzione spettante al titolare dell'impresa individuale, dell'impresa artigiana o ai soci delle societa' di persone quantificata in un importo, per il quinquennio, pari a cinque volte la retribuzione media convenzionale determinata ai fini della contribuzione Inail; c) effettuare la riduzione figurativa della cifra d'affari in lavori (art. 18, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) qualora non risultino congiuntamente rispettate le condizioni indicate alla precedente lettera a). 7) Per quanto riguarda il requisito idoneita' tecnica occorre tenere conto che: a) la qualificazione nelle categorie deve essere attribuita verificando che i certificati dei lavori, in particolare quelli rilasciati prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, riguardino effettivamente quelle lavorazioni cui si riferiscono le declaratorie dell'allegato A al suddetto decreto del Presidente della Repubblica; b) il certificato dei lavori e' documento diverso dal certificato di collaudo e dal certificato di regolare esecuzione e puo' riferirsi anche a lavori in corso; c) la qualificazione nelle categorie OG3 e OG4 deve essere attribuita anche se i certificati dei lavori riguardino interventi relativi ad una soltanto delle tre mobilita' (gomma, ferro e aerea) indicate nelle corrispondenti declaratorie; d) la qualificazione nella categoria OG11 - in quanto richiede la idoneita' a realizzare un insieme coordinato e congiunto di impianti - puo' essere attribuita solo se siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni: il soggetto sia gia' in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie specializzate (OS3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11; il soggetto sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 adeguati alla classifica richiesta; il possesso del requisito di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 sia documentato tramite la presentazione di certificati dei lavori relativi all'esecuzione - anche tramite affidamento di parte degli stessi in subappalto nei limiti delle norme vigenti all'epoca dell'esecuzione - di insiemi coordinati e congiunti di almeno tre impianti (OS3, OS5, OS28, OS30); e) la qualificazione nelle categorie OS13, OS18 e OS32 puo' essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall'installatore stesso in propri stabilimenti; f) il certificato dei lavori - qualora attesti che l'impresa ha eseguito, non solo le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente ma anche quelle appartenenti alle altre categorie - e' utile ai fini della qualificazione in tutte le categorie in esso indicate; in tal caso, occorre, pero', che nel bando di gara, in conformita' alle disposizioni vigenti al momento della sua pubblicazione, sia stato specificato che l'intervento prevedeva lavorazioni appartenenti ad una categoria prevalente e lavorazioni appartenenti ad altre categorie; g) l'importo dei lavori utilizzabili ai fini della dimostrazione del possesso del requisito - qualora l'aggiudicatario abbia sub-appaltato parte delle lavorazioni e queste appartengano sia alla categoria prevalente e/o a categorie a qualificazione non obbligatoria e sia a categorie a qualificazione obbligatoria - e' determinato con riferimento ad una percentuale, compresa fra il 30% ed il 40% di cui all'art. 24, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, pari alla media ponderale delle suddette percentuali calcolata in base agli importi delle due diverse lavorazioni subappaltate; h) il certificato relativo ai lavori eseguiti in subappalto, o in assegnazione da parte dei consorzi di cui all'art. 25, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e' documentato dal certificato dei lavori rilasciato dalla stazione appaltante all'impresa o ai consorzi aggiudicatari; i) gli importi dei lavori eseguiti in proprio, qualora si tratti di edilizia abitativa, sono determinati sulla base dei parametri di cui all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, e qualora si tratti di edilizia commerciale o industriale, sulla base dei medesimi parametri moltiplicati rispettivamente per 1,30 e per 0,70. |
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