Gazzetta n. 252 del 27 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 11 ottobre 2000
Autorizzazione all'Organismo "Istituto certificazione industriale per la meccanica - I.C.M.", ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITA'
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
e IL DIRETTORE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visti i decreti del 7 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1994, dell'11 gennaio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 1995 e del 10 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 con cui l'Organismo e' stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva 89/392 e successive modifiche;
Vista l'istanza presentata dall'Organismo "Istituto certificazione industriale per meccanica - I.C.I.M." con sede legale in via G. Giardino n. 4 - 20123 Milano;
Vista l'istanza di conferma dell'autorizzazione provvisoria e di estensione dell'autorizzazione a tutti i rimanenti settori dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'Organismo "Istituto certificazione industriale per la meccanica - I.C.I.M.", ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato altresi' che l'Organismo "Istituto certificazione industriale per la meccanica - I.C.I.M.", ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
Decretano:
Art. 1.
1. L'Organismo "Istituto certificazione per la meccanica - I.C.I.M." e' autorizzato ad emettere certificazione CEE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato VI, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE:
A) Macchine:
1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;
4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materiale assimilate per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
8) seghe a catena portatili da legno;
9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s;
10) formatrici di materia plastica per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;
11) formatrici di gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;
12) macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;
armatura semovente idraulica;
motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei;
13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di meccanismo di compressione;
14) dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7;
15) ponti elevatori per veicoli;
16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri;
17) macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.
B) Componenti di sicurezza:
1) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);
2) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).
2. La certificazione CEE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della direttiva 89/392/CEE e delle successive direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE recanti modifiche ed aggiornamenti.
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto Organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2000
Il direttore generale
per lo sviluppo e la competitività
Visconti

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
Ferraro
 
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