Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 24 ottobre 2000
Differimento dei termini per l'applicazione delle nuove modalita' di segnalazione dei dati aggregati ai sensi dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 5, comma 10, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, ove e' stabilito che il Ministro del tesoro determina con proprio decreto i criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali, analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente l'operativita' di ciascun intermediario abilitato;
Visto il proprio decreto del 21 luglio 2000, con il quale sono stati specificati criteri generali per la segnalazione dei dati aggregati previsti dall'art. 5, comma 10 del citato decreto legge 3 maggio 1991, n. 143;
Ravvisata la necessita' di consentire tempi adeguati per l'adattamento delle procedure e dei sistemi informatici impiegati per la raccolta, la conservazione e l'aggregazione delle informazioni da segnalare;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 5, comma 3, del decreto 21 luglio 2000 e' sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni, emanate ai sensi delle norme abrogate o sostituite, continuano ad essere applicate fino al 31 dicembre 2000".
2. L'art. 6, comma 1, del decreto 21 luglio 2000 e' sostituito dal seguente:
"1. Il presente decreto e le disposizioni attuative contenute nella circolare dell'Ufficio italiano dei cambi si applicano a partire dalle segnalazioni riferite al mese di gennaio 2001, da inoltrare all'Ufficio italiano dei cambi entro la seconda decade di marzo 2001.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 ottobre 2000
p. Il Ministro: Morgando
 
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