Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 238
Testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 238 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000), coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 304 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 3), recante: "Disposizioni urgenti per assicurare lo svolgimento a Palermo della Conferenza sul crimine transnazionale".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 01. (( 1. Per la firma della convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi protocolli, e' ospitata a Palermo la Conferenza internazionale che si svolgera' dall'11 al 15 dicembre 2000. Ai lavori della Conferenza partecipa anche un comitato di rappresentanza del Parlamento composto da sei senatori e sei deputati, designati con propri atti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. ))
Art. 1.
1. Per le iniziative e gli interventi deliberati dall'ufficio del coordinamento organizzativo della Conferenza (( di cui all'articolo 01 )), istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2000, (( integrato con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2000 e del 24 agosto 2000, )) nonche' per far fronte agli oneri gravanti sul Paese ospitante in base all'accordo di sede tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite ed il Governo italiano, e' autorizzata una spesa fino a lire 6.137 milioni per l'anno 2000.
2. Per gli interventi strutturali, anche di natura mobile o temporanea, necessari alla realizzazione della Conferenza di cui al comma 1, deliberati dalla commissione speciale istituita con il decreto di cui al medesimo comma 1, e' autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 5.000 milioni (( a decorrere dall'anno 2001 )), quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni che il comune di Palermo e' autorizzato ad effettuare. Per le stesse finalita' la regione siciliana puo' destinare fino a 35 miliardi di lire, a valere sui fondi disponibili ad essa attribuiti per l'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica.
3. Ai fini e nei limiti indicati nei commi l e 2, i provvedimenti necessari, sono adottati dalle amministrazioni pubbliche competenti, anche in deroga alle norme di contabilita' generale dello Stato, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento. Gli interventi di cui al comma 2 sono indifferibili ed urgenti e sono eseguiti con le modalita' di cui all'articolo 33 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. Al pagamento delle spese indicate al comma 2 provvede la prefettura di Palermo, in base ad apposita certificazione sulla regolarita' dei lavori eseguiti, rilasciata dal provveditore regionale alle opere pubbliche, e ad attestazione sulla congruita' dei prezzi delle forniture, rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici, ove prescritto, nonche' sulla base dei documenti giustificativi vistati dal prefetto o dal suo delegato a cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2. (( 4-bis. Entro novanta giorni dalla conclusione della Conferenza, il Governo presenta alle Camere una relazione sulla Conferenza medesima, sulla sua organizzazione e sulle spese sostenute. ))
Riferimenti normativi:
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 febbraio 2000 si e' provveduto alla
definizione della struttura organizzativa della Conferenza
per la firma della Convenzione delle Nazioni Unite contro
il crimine organizzato transnazionale e relativi
protocolli.
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 aprile 2000 si e' provveduto ad integrare
la composizione del Comitato nazionale per l'organizzazione
della Conferenza per la firma della Convenzione delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale
e relativi protocolli.
- Con il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 24 agosto 2000 e' stata integrata
ulteriormente la composizione del citato Comitato nazionale
con il presidente della provincia di Palermo.
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori
pubblici): "Art. 33 (Segretezza). - 1. Le opere
destinate ad attivita' delle forze armate o dei corpi di
polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
sicurezza e di segretezza in conformita' a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o
quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali
della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed
urgenti, possono essere eseguite in deroga alle
disposizioni relative alla pubblicita' delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento
determina i casi nei quali debbono svolgersi gare informali
e le modalita' delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori
di cui al comma 1, nonche' le relative procedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti
esclusivamente al controllo successivo della Corte dei
conti, la quale si pronuncia altresi' sulla regolarita',
sulla correttezza e sull'efficacia della gestione.
Dell'attivita' di cui al presente comma e' dato conto entro
il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al
Parlamento".
 
Art. 2.
1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento della Conferenza di cui all'articolo 1, il prefetto di Palermo e' autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalita' previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
2. Per gli interventi conseguenti alle attivita' previste al comma 1 e' autorizzata la spesa nel limite massimo di lire 4.400 milioni per l'anno 2000.
3. Per le iniziative e gli interventi conseguenti alla Conferenza di cui al presente decreto, diretti all'analisi, al monitoraggo ed alle attivita' di formazione strumentali all'attuazione della convenzione di cui all'articolo 1 e dei relativi protocolli, nonche' connessi alle altre iniziative deliberate in attuazione dei compiti attribuiti dalla Conferenza, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002. Il coordinamento di tali interventi e' attribuito al Ministro della giustizia.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 3, comma 1,
del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386
(Misure urgenti per contrastare la criminalita' organizzata
in Sicilia): "Art. 1. - 1. Fermo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti, i prefetti delle province siciliane,
nell'ambito di operazioni di sicurezza e controllo del
territorio e di prevenzione di delitti di criminalita'
organizzata, sono autorizzati ad avvalersi di contingenti
di personale militare delle Forze armate, posti a loro
disposizione dalle competenti autorita' militari ai sensi
dell'art. 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e dell'art.
19 del testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e
successive modificazioni, nonche' delle norme di esecuzione
vigenti. 2. Nel corso delle operazioni di cui al comma
1 i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di
agenti di pubblica sicurezza. Essi possono procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di
persone e mezzi di trasporto a norma dell'art. 4 della
legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o
impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi o delle
infrastrutture vigilati, con esclusione delle funzioni di
polizia giudiziaria.
3. Ai fini di identificazione, per completare gli
accertamenti, per procedere a tutti gli atti di polizia
giudiziaria, il personale impiegato nelle operazioni di cui
al comma 1 accompagna le persone indicate al comma 2 presso
i piu' vicini uffici o comandi della polizia di Stato o
dell'Arma dei carabinieri, consegnando le armi, gli
esplosivi e gli altri oggetti eventualmente rinvenuti. Nei
confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'art. 349 del codice di procedura penale.
4. In conformita' a quanto previsto dalle disposizioni
di cui all'art. 352 del codice di procedura penale, delle
operazioni di perquisizione e' data notizia, senza ritardo
e comunque entro 48 ore, al procuratore della Repubblica
presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono
effettuate, il quale, se ne ricorrono i presupposti, le
convalida entro le successive 48 ore.
Art. 3. - 1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari
di truppa delle Forze armate compresi nei contingenti di
cui all'art. 1 e' attribuita una indennita'
onnicomprensiva, determinata con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno e della
difesa, nei limiti previsti al comma 2. Per gli ufficiali,
i sottufficiali e i militari di truppa in ferma di leva
prolungata, la predetta indennita' onnicomprensiva,
aggiuntiva al trattamento stipendiale o alla paga
giornaliera, non puo' superare il trattamento economico
accessorio previsto per il personale delle Forze di
polizia. Per i militari di truppa in ferma di leva
obbligatoria, tale indennita', aggiuntiva alla paga
giornaliera, e' fissata in L. 750.000 mensili, in rapporto
al periodo d'impiego. I predetti trattamenti economici
hanno decorrenza ed effetto dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto".
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 2, pari a lire 10.537 milioni per l'anno 2000 ed a lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 6.000 milioni per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.537 milioni per l'anno 2000 e lire 1.000 milioni per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 2002, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, pari a lire 5.000 milioni a decorrere dal 2001, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, mediante utilizzo delle proiezioni per i detti anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e, quanto a lire 3.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
 
Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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