Gazzetta n. 253 del 28 ottobre 2000 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 agosto 2000, n. 239
Testo del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 202 del 30 agosto 2000), coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2000, n. 305 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 4), recante: "Disposizioni urgenti in materia di finanziamenti per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno succesivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Ulteriori finanziamenti per lo sviluppo e il completamento dei
programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi.

1. Per lo sviluppo e il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi fino al 31 dicembre 2000 e' autorizzata la spesa di lire 21 miliardi e 784 milioni.
2. Per le finalita' di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento dei relativi interventi e' assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo, di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, e' corrisposto dal 1o luglio al 31 dicembre 2000 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1o dicembre 1999-1o maggio 2000.
2-bis. (( Entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati ai sensi del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, della legge 3 agosto 1998, n. 300, nonche' del presente decreto. ))
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
3 agosto 1998, n. 300 (Finanziamento dei progetti di
intervento coordinati dal commissario straordinario del
Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione
dell'Albania):
"Art. 3. - 1. Per favorire la prosecuzione del processo
di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in relazione
alle effettive disponibilita', sono autorizzate, sino al
31 dicembre 1998, a cedere a titolo gratuito alle autorita'
governative albanesi, sulla base dalle richieste dalle
stesse formulate, previo coordinamento del commissario
straordinario del Governo, sentito il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, i mezzi
dismessi dal patrimonio dello Stato, eventuali materiali di
consumo connessi non altrimenti utilizzabili e il relativo
supporto logistico.
Art. 4. - 1. Al personale utilizzato per la consulenza,
l'assistenza e l'addestramento delle forze di polizia
albanesi, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 ottobre
1977, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1997, n. 437, si applicano, a decorrere dal
17 aprile 1998, il trattamento economico previsto dalla
legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennita' speciale di cui
all'art. 3 della medesima legge, nella misura del 140 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero".
- Il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437,
reca: "Finanziamento della missione italiana in Albania per
riorganizzare le Forze di polizia albanesi e
dell'assistenza ai profughi della ex Jugoslavia".
 
Art. 2.
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede con l'utilizzo del Fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2000, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9 della legge
5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missioni umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente
trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni
ambientali ed operative, con decreto del Ministro della
difesa di concerto con il Ministro del tesoro".
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone