Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE
DECRETO 18 aprile 2000, n. 309
Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
di concerto con
i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente la disciplina della gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle direttive 91/156/CEE, 91/689/CEE e 94/62/CE, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto in particolare l'articolo 26 del suddetto decreto legislativo, il quale prevede l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente, dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, disciplinandone al contempo la composizione e le modalita' di costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui alla nota n. GAB/99/23397/B09 del 21 dicembre 1999;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Natura e sede dell'Osservatorio
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti e' un organo istituito per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalita' definite nel comma 2 dello stesso articolo.
2. Esso ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente, che provvede a rendere disponibili locali idonei al suo funzionamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 26, comma 4, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione
del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 162 del 15 luglio 1986.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1987, n. 306, recante regolamento per l'organizzazione del
Ministero dell'ambiente e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 175 del 29 luglio 1987.
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggi e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 38 del 15 febbraio 1997.
- L'art. 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
22 e' il seguente:
"Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti). - 1. Al
fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al
presente decreto legislativo, con particolare riferimento
alla prevenzione della produzione della quantita' e della
pericolosita' dei rifiuti ed all'efficacia, all'efficienza
ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche' alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e' istituito,
presso il Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L'Osservatorio svolge in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento
permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione,
nonche' alla definizione, ed all'aggiornamento permanente
di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla
gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul programma generale
di prevennone di cui all'art. 42 e lo trasmette per
l'adozione definitiva al Ministro dell'ambiente ed al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ed alla Conferenza Stato-regioni;
d) predispone il programma generale di prevenzione di
cui all'art. 42 qualora il Consorzio nazionale imballaggi
non provveda nei termini previsti;
e) verifica l'attuazione del programma generale di
cui all'art. 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di
recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49,
comma 5, e lo trasmette per l'approvazione al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualita' dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne
cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita'.
2. L'Osservatorio e' costituito con decreto del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e'
composto da nove membri, scelti tra persone esperte in
materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui
uno con funzioni di presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui
uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanita';
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole,
alimentari e forestali;
d-bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d-ter) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il
trattamento economico spettante ai membri dell'Osservatorio
e della segreteria tecnica e' determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'ambiente ed il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita' e del tesoro, da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' organizzative e di
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal
funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica
pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in
relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio
nazionale imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo
di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono
versate dal Comitato nazionale imballaggi all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese per il
funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate
alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il
funzionamento dell'attivita' dell'Osservatorio nazionale
sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto
al comma 5, e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni
per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.".
- Il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23
agosto 1988, n. 400, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale".
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 26 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Art. 2.
Composizione dell'Osservatorio
1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo n. 22/1997, l'Osservatorio e' costituito con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed e' composto da nove membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministero dell'ambiente, di cui uno con funzioni di presidente;
b) due designati dal Ministero dell'industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministero della sanita';
d) uno designato dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
e) uno designato dal Ministero del tesoro;
f) uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
2. I componenti dell'Osservatorio, a pena di decadenza, non possono esercitare direttamente o indirettamente qualsiasi forma di attivita' lavorativa, economica o professionale che possa causare conflitti di interesse con l'attivita' istituzionale dell'Osservatorio. A tal fine i componenti dell'Osservatorio sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di incompatibilita' o conflitti di interesse all'atto della nomina o entro trenta giorni dalla loro eventuale sopravvenienza. Il provvedimento di decadenza conseguente alla situazione di incompatibilita' e' adottato dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'interessato.
3. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque anni. Per tutta la durata dell'incarico ad essi e' corrisposta una specifica indennita' annuale determinata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al successivo articolo 7. Per almeno due anni dalla cessazione dell'incarico i componenti dell'Osservatorio non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza dell'Osservatorio, ovvero con le quali abbiano avuto rapporti a causa della loro attivita' quali componenti dell'Osservatorio.



Note all'art. 2:
- Il comma 2 dell'art. 26 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il comma 3 dell'art. 26 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Art. 3.
Funzionamento dell'Osservatorio
1. Il presidente presiede le riunioni dell'Osservatorio e lo rappresenta in tutte le sedi nazionali ed internazionali, in caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono svolte dal vice-presidente. In caso di assenza del presidente e del vice-presidente le riunioni dell'Osservatorio sono presiedute dal componente di eta' piu' elevata, il presidente puo' delegare membri dell'Osservatorio a partecipare a riunioni e a incontri di lavoro.
2. Ai fini della validita' delle riunioni e' necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parita', prevale il voto del presidente. Con deliberazione a maggioranza assoluta dei componenti, l'Osservatorio disciplina le modalita' di convocazione e svolgimento delle proprie riunioni, nonche' le modalita' di elaborazione e tenuta dei verbali e di ogni altra documentazione diretta a registrare l'attivita' dell'organismo. I componenti dell'Osservatorio, i quali sono tenuti all'osservanza del codice di comportamento, di cui all'articolo 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano nella prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente regolamento, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, un codice etico contenente regole specifiche di comportamento anche per i dipendenti della segreteria tecnica. Il codice etico, unitamente al presente regolamento, e' trasmesso alle imprese e ai professionisti che operano nei settori di competenza dell'Osservatorio al momento dell'instaurarsi di un rapporto con l'Osservatorio stesso.
3. Per lo svolgimento delle attivita' istruttorie propedeutiche all'espletamento dei suoi compiti istituzionali, l'Osservatorio puo' procedere alla istituzione di gruppi di lavoro, anche permanenti, con la partecipazione di propri componenti, di membri della segreteria tecnica di cui al successivo articolo 5, nonche' di esperti all'uopo incaricati.
4. Il componente dell'Osservatorio che nel corso dell'anno non partecipa, senza giustificato motivo, a piu' di tre riunioni consecutive decade di diritto dalla carica ed e' sostituito con le modalita' di cui all'articolo 2. Il provvedimento di decadenza e' adottato secondo le modalita' e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.



Note all'art. 3:
- L'art. 58-bis del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30
alla Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, e' il seguente:
"Art. 58-bis (Codice di comportamento). - 1. Il
Dipartimento della funzione pubblica, sentite le
confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art.
47-bis, definisce un codice di comportamento dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni, anche in relazione alle
necessarie misure organizzative da adottare al fine di
assicurare la qualita' dei servizi che le stesse
amministrazioni rendono ai cittadini.
2. Il codice e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e
consegnato al dipendente all'atto dell'assunzione.
3. Le pubbliche amministrazioni formulano all'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni indirizzi, ai sensi dell'art. 46, comma 2,
e dell'art. 73, comma 5, affinche' il codice venga recepito
nei contratti, in allegato, e perche' i suoi principi
vengano coordinati con le previsioni contrattuali in
materia di responsabilita' disciplinare.
4. Per ciascuna magistratura e per l'Avvocatura dello
Stato, gli organi delle associazioni di categoria adottano,
entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, un codice etico che viene
sottoposto all'adesione degli appartenenti alla
magistratura interessata. Decorso inutilmente detto
termine, il codice e' adottato dall'organo di autogoverno.
5. Entro il 31 dicembre 1998, l'organo di vertice di
ciascuna pubblica amministrazione verifica, sentite le
organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art.
47-bis e le associazioni di utenti e consumatori,
l'applicabilita' del codice di cui al comma 1, anche per
apportare eventuali integrazioni e specificazioni al fine
della pubblicazione e dell'adozione di uno specifico codice
di comportamento per ogni singola amministrazione.
6. Sull'applicazione dei codici di cui al presente
articolo vigilano i dirigenti responsabili di ciascuna
struttura.
7. Le pubbliche amministrazioni organizzano attivita'
di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
applicazione dei codici di cui al presente articolo".



 
Art. 4.
Programmazione delle attivita'
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'Osservatorio delibera il programma annuale di attivita' per l'anno seguente, corredato delle indicazioni finanziarie per la sua attuazione. Tale programma e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. L'approvazione del programma di cui al comma 1 costituisce il presupposto per l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, da parte del dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente cui e' attribuita la funzione di supporto organizzativo e contabile dell'Osservatorio, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'Osservatorio approva e trasmette ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una relazione sulle attivita' svolte, i risultati conseguiti e le risorse impegnate nel corso dell'anno precedente, sulla base dei dati forniti dal dirigente della struttura del Ministero dell'ambiente competente al supporto amministrativo e contabile all'Osservatorio stesso.



Note all'art. 4:
- Il testo del comma 5 dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421".



 
Art. 5.
Segreteria tecnica
1. Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio si avvale del supporto tecnico, giuridico-amministrativo e gestionale di una segreteria tecnica istituita ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997.
2. La segreteria tecnica di cui al precedente comma 1 e' composta da un massimo di sette membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Osservatorio, scelti tra i dipendenti di amministrazioni pubbliche, di enti pubblici, anche economici, o di societa' a partecipazione pubblica, che a tal fine sono collocati in posizione di comando presso l'Osservatorio stesso, o in analoga posizione prevista ai fini della messa a disposizione del personale dagli ordinamenti degli enti di appartenenza.
3. Nell'ambito di tale contingente di personale l'Osservatorio puo' avvalersi di personale estraneo alle tipologie di cui al precedente comma 2, nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie e in misura comunque non superiore alle tre unita'. L'inserimento di tale personale nella segreteria tecnica avviene, previo concorso pubblico per titoli ed esami, mediante il conferimento di specifico incarico di durata non superiore a due anni, rinnovabile. Alla formalizzazione dell'incarico nei modi previsti dalla normativa vigente provvede, previa formale delibera dell'Osservatorio e su autorizzazione del presidente, il dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.
4. L'incarico di cui ai commi 2 e 3 e' incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi forma di attivita' lavorativa, economica e professionale nei settori di competenza dell'Osservatorio. I componenti della segreteria tecnica cosi' individuati sono tenuti a rilasciare esplicita dichiarazione, valida ad ogni effetto di legge, che non sussistano situazioni di incompatibilita' o conflitti di interesse all'atto del conferimento dell'incarico nonche' a comunicare la sopravvenienza di eventuali analoghe situazioni entro i quindici giorni dal loro verificarsi. Il provvedimento di decadenza e' adottato secondo le modalita' e il procedimento di cui al comma 2, dell'articolo 2, dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Il trattamento economico spettante ai membri della segreteria tecnica e' determinato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 22/1997. Al relativo onere, ivi incluse le spese relative al personale di amministrazioni non statali in posizione di comando di cui al comma 2, si provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 7.



Note all'art. 5:
- Il testo del comma 3 dell'art. 26 del decreto
legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle
premesse.



 
Art. 6.
Supporto tecnico-scientifico
1. Per l'esercizio delle sue funzioni istituzionali, l'Osservatorio puo' avvalersi, nei limiti delle risorse all'uopo destinate nel programma di attivita' di cui al precedente articolo 4, del supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e di altre istituzioni ed enti pubblici o privati, competenti nelle materie sulle quali l'Osservatorio opera.
2. Per specifiche esigenze inerenti ad attivita' comprese nel programma di cui al precedente articolo 4, l'Osservatorio puo' inoltre procedere all'affidamento di incarichi a singoli esperti di comprovata esperienza, nei modi e nelle forme previsti dalla vigente normativa in materia. L'affidamento di tali incarichi deve essere previsto nell'ambito della programmazione annuale delle attivita', assieme alla quantificazione della spesa a tal fine prevista. Al relativo onere si provvede nei limiti delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 7.
 
Art. 7.
Gestione delle risorse e copertura finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio e della segreteria tecnica, si provvede mediante le risorse previste dall'articolo 26, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Queste ultime sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dal Consorzio nazionale imballaggi entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento, per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione all'unita' previsionale di base a tal fine individuata.
2. Le spese di funzionamento dell'Osservatorio, che sono subordinate alle entrate ai sensi dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 22/1997, sono autorizzate dal presidente e disposte nei limiti delle risorse concretamente disponibili dal dirigente della competente struttura ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro dell'ambiente
Ronchi

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
Letta

Il Ministro della sanita'
Bindi

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 355



Note all'art. 7:
- Il testo dei commi 5, 5-bis e 6 del decreto
legislativo n. 22/1997 e' riportato nelle note alle
premesse.



 
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