Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 22 settembre 2000, n. 310
Regolamento relativo alla definizione delle condizioni e dei criteri per la concessione di un credito d'imposta per gli esercenti le sale cinematografiche, da adottarsi ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 60 del 1999.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 288, recante delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e n. 640;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti in attuazione della legge n. 288 del 1998, nonche' modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli, intrattenimenti e giochi;
Visto, in particolare, l'articolo 20, comma 2, del citato decreto legislativo n. 60 del 1999, che demanda al Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per i beni e le attivita' culturali, la determinazione dell'ammontare di un credito d'imposta per gli esercenti delle sale cinematografiche, le condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonche' le modalita' dei controlli;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre
1999; Vista la comunicazione n. 3-8098 del 20 aprile 2000 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Presupposti e modalita' per l'erogazione del credito d'imposta
1. Agli esercenti sale cinematografiche spetta, in sostituzione degli abbuoni previsti ai fini dell'imposta sugli spettacoli, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, un credito d'imposta che non concorre alla formazione del reddito imponibile e che puo' essere detratto in sede di liquidazioni e versamenti dell'imposta sul valore aggiunto o compensato ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa annotazione del relativo ammontare nel registro di cui all'articolo 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Il credito di cui al comma 1 compete a favore delle seguenti categorie di soggetti e nella misura indicata a fianco di ciascuna di esse, da commisurare ai corrispettivi del periodo di riferimento, al netto dell'I.V.A., risultanti dalle annotazioni nel registro di cui all'articolo 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
a) esercenti sale cinematografiche in genere: 1%;
b) esercenti sale cinematografiche d'essai e delle comunita' religiose: 7%;
c) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film di produzione nazionale e dell'Unione europea: 3,5%;
d) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni di film d'interesse culturale nazionale: 7%;
e) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazioni:
1) di soli cortometraggi: 7%;
2) di cortometraggi abbinati a lungometraggi come completamento di programma: 0,5%;
f) esercenti sale cinematografiche che effettuano programmazione di film per ragazzi:
1) nazionali e/o dell'Unione europea: 6,5%;
2) di qualunque nazionalita': 1%.
3. La percentuale di credito di cui al comma 2, lettera b), non e' cumulabile con le altre. Agli esercenti che in ciascun trimestre solare e, comunque, nell'arco di ogni semestre solare dell' anno, eccetto i mesi di luglio e agosto, abbiano destinato complessivamente almeno il venticinque per cento delle giornate di proiezione, nelle sale di cui sono titolari, ai film di produzione nazionale e dell'Unione europea nonche' a quelli di interesse culturale nazionale, il credito di cui al comma 2, lettera a), compete nella misura del 2 per cento. Il credito puo' essere utilizzato nei periodi successivi al trimestre o semestre solare di riferimento.
4. Il beneficio predetto e' subordinato alla registrazione dei corrispettivi nel registro di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, all'effettiva esecuzione dello spettacolo cinematografico, all'emissione del titolo di accesso mediante misuratori fiscali, aventi le caratteristiche di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, o biglietterie automatizzate gestite anche da terzi ovvero, per i contribuenti minori, al rilascio dello scontrino fiscale manuale o prestampato a tagli fissi, o della ricevuta fiscale.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 60, vedasi nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- La legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente "Nuovo
ordinamento dei provvedimenti a favore della
cinematografia", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 282 del 12 novembre 1965.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necesita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
dei Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
- La legge 3 agosto 1992, n. 288, recante "Delega al
Governo per la revisione della disciplina concernente
l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla
legge 22 dicembre 1951, n. 1379", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 19 agosto 1998.
- La legge 22 dicembre 1951, n. 1379, recante
"Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilita' e
sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto
legislativo 14 aprile 1948, n. 496", e' stata abrogata dal
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1999.
- Il testo del decreto-legge 14 gennaio 1995, n. 26,
recante "Interventi urgenti in favore del cinema",
coordinato con la legge di conversione 1 marzo 1994, n.
153, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
marzo 1994, n. 55.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, concernente "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto" e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640, reca: "Imposta sugli spettacoli" ed e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 dell'11 novembre
1972.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
174 del 28 luglio 1997.
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492,
concernente: "Disposizioni correttive ed integrative dei
decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio
1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile
1998, n. 134" e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
18/L alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1999.
- Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 reca:
"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti in
attuazione della legge 3 agosto 1999, n. 288, nonche'
modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di
cui ai decreti del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore
dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi" ed e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
12 marzo 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 20, come modificato
dall'art. 2, comma 1, lettera a), dal decreto legislativo
2 dicembre 1999, n. 464, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 3 dicembre 1999:
"Art. 20 (Credito di imposta per esercenti sale
cinematografiche). - 1. Agli esercenti sale
cinematografiche e' riconosciuto un credito d'imposta in
sostituzione degli abbuoni previsti ai fini del versamento
dell'imposta sugli spettacoli che non concorre alla
formazione del reddito imponibile e puo' essere compensato
ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1977, n. 241.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per i beni e le attivita'
culturali, sono determinati l'ammontare del credito, le
condizioni ed i criteri per la sua concessione, nonche' le
modalita' dei controlli.
3. All'art. 17, comma 2, del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, dopo la lettera h-bis), e' aggiunta,
in fine, la seguente: "h-quater) al credito d'imposta
spettante agli esercenti sale cinematografiche. ".
Note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo n.
60 del 1999, vedasi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 17. - 1. I contribuenti eseguono versamenti
unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e
delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e
degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei
crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi
soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce
periodiche presentate successivamente alla data di entrata
in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la data di presentazione della
dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3
resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli arti-coli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni
individuate con decreto del Ministro delle finanze;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
- Si riporta il testo degli articoli 23 e 24 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture
emesse, nell'ordine della loro numerazione e con
riferimento alla data della loro emissione, in apposito
registro. Le fatture di cui al quarto comma, seconda parte
dell'art. 21, devono essere registrate entro il termine di
emissione e con riferimento al mese di consegna o
spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare
imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare
dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la
ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi
di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del
prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o
ente devono essere indicati, il luogo della ditta,
denominazione o ragione sociale, il nome e il cognome. Per
le fatture relative alle operazioni non imponibili o esente
di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati
in luogo dell'ammontare dell'imposta, il titolo di
inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto
destinatario in apposito registro, bollato e numerato ai
sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale.
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui
all'art. 22, in luogo di quanto stabilito nell'articolo
precedente, possono annotare in apposito registro,
relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni
imponibili e delle relative imposte, distinto secondo
l'aliquota applicabile, nonche' l'ammontare globale dei
corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma e, distintamente, all'art.
38-quater e quello delle operazioni esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con referiemnto al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il
giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi
delle operazioni effettuate con emissione di fattura,
comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e
quelle indicate nel terzo comma dell'art. 17, includendo
nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto,
che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti
ad aliquote d'imposta diverse, il Ministro per le finanze
puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che
la registrazione dei corrispettivi delle operazioni
imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che
la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in
proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui
al primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono
l'attivita' di vendita devono eseguire le annotazioni
prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche
in un registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo
o in ciascuno dei luoghi in cui svolgono l'attivita' di
vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto
del Ministro delle finanze".
- La legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente "Obbligo
da parte di determinate categorie di contribuenti
dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno
scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori
di cassa" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
29 del 31 gennaio 1983.



 
Art. 2.
Modalita' di controllo
1. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria, la Guardia di finanza e il concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, con personale avente i requisiti previsti dall'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri selettivi stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti sale cinematografiche, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi e al numero dei titoli di accesso rilasciati.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come
modificato dall'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 60:
"Art. 17 (Concessione del servizio). - Il Ministro per
le finanze puo' affidare, per il tempo e alle condizioni di
cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio
decreto di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e
la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla
Societa' italiana degli autori ed editori.
I tributi riscossi dalla Societa' sono versati allo
Stato al netto del corrispettivo ad essa riconosciuto con
la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il
Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione
contabile".
- Si riporta il testo dell'art. 74-quater, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633:
"6. Per le attivita' indicate nella tabella C, nonche'
per le attivita' svolte dai soggetti che optano per
l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge
16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, il concessionario di cui all'art. 17 del medesimo
decreto coopera, ai sensi dell'art. 52, con gli uffici
delle entrate anche attraverso il controllo contestuale
delle modalita' di svolgimento delle manifestazioni, ivi
compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli
d'ingresso, nonche' delle prestazioni di servizi accessori,
al fine di acquisire e reperire elementi utili
all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle
violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta
dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle
operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le
norme e con le facolta' di cui all'art. 52, trasmettendo
agli uffici stessi i relativi processi verbali di
constatazione. Si rendono applicabili le norme di
coordinamento di cui all'art. 63, commi secondo e terzo. Le
facolta' di cui all'art. 52 sono esercitate dal personale
del concessionario di cui all'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con
rapporto professionale esclusivo, previamente individuato
in base al possesso di una adeguata qualificazione e
inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle
finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle
finanze sono stabilite le modalita' per la fornitura dei
dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche,
il Ministero per i beni e le attivita' culturali il
concessionario di cui al predetto art. 17 del decreto n.
640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresi'
le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello
stesso decreto n. 640 del l972".



 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 settembre 2000

Il Ministro delle finanze
Del Turco

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Visco

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Melandri

Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2000
Registro n. 4 Finanze, foglio n. 242
 
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