Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA
DECRETO RETTORALE 10 ottobre 2000
Modificazioni allo statuto dell'Universita'.

IL RETTORE

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, sull'autonomia delle universita', in particolare il comma 6;
Visto l'art. 6 della legge 21 giugno 1995, n. 236;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla riforma della Pubblica amministrazione, in particolare l'art. 20;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sullo snellimento delle attivita' amministrative, in particolare l'art. 17, comma 25 e seguenti;
Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia;
Visto in particolare l'art. 60 dello statuto che dispone circa le modalita' di revisione dello stesso;
Vista la deliberazione assunta da senato accademico, consiglio di amministrazione e commissione permanente affari costituzionali, riuniti in seduta congiunta in data 19 luglio 2000, relativa alle modifiche dello statuto di autonomia a seguito dell'emanazione di leggi statali settoriali sulle universita';
Rilevato che e' ormai decorso inutilmente il termine di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989 e che non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per le modifiche dello statuto;
Decreta:
Art. 1.
1. Lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia e' modificato come segue.
2. Dopo l'art. 20 e' inserito un art. 20-bis del seguente tenore:
"Art. 20-bis (Scuola di specializzazione per le professioni legali). - 1. Presso la facolta' di giurisprudenza dell'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia e' istituita la scuola biennale di specializzazione per le professioni legali.
2. La scuola provvede alla formazione dei laureati in giurisprudenza attraverso l'approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, finalizzato all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o notaio.
3. L'individuazione dei contenuti minimi quantificanti comuni ai due indirizzi stessi sono quelli contenuti nell'allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 21 dicembre 1999, n. 537, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000.
4. Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esami. Le modalita' e lo svolgimento del concorso di ammissione, l'organizzazione e l'ordinamento didattico della scuola sono regolati dal decreto ministeriale n. 537 del 21 dicembre 1999 e dal regolamento che in materia sara' emanato dall'Universita' degli studi di Modena e Reggio Emilia".
3. Il primo comma dell'art. 44 "Direttore amministrativo", e' cosi' modificato:
"1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente dell'Universita' che ne abbia titolo ovvero, previo avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria o di altra amministrazione pubblica o anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile.".
4. Il titolo dell'art. 49 e' cosi' modificato:
"Copertura assicurativa a favore del direttore di dipartimento e del preside di facolta' e patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento di compiti d'ufficio.".
5. Il primo comma dell'art. 49 e' cosi' modificato:
"1. L'Universita' assume a proprio carico iniziative per la copertura assicurativa riguardo ai rischi di responsabilita' gravante sui direttori di dipartimento e strutture assimilate, sui presidi di facolta' e sui componenti il consiglio d'amministrazione, per danni causati a terzi in conseguenza di fatti, atti od omissioni posti in essere nell'esercizio delle proprie funzioni. Il regolamento generale di Ateneo fissa limiti e modalita' di detta copertura assicurativa.".
6. Il titolo dell'art. 53 "Ufficio di valutazione" e cosi' modificato:
"Nucleo di valutazione di ateneo.".
7. L'art. 53 e' cosi' modificato:
"1. L'Universita' di Modena e Reggio Emilia, nell'ambito dell'amministrazione centrale, istituisce un nucleo di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, nonche' l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione di cui al comma 1 sono svolte da un organo collegiale denominato "Nucleo di valutazione dell'Ateneo", composto da 7 membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.
3. l'Universita' assicura al nucleo l'autonomia operativa e mezzi adeguati, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo acquisira' periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmetteranno un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ed al Comitato per la valutazione del sistema universitario unitamente alle informazioni e ai dati richiesti dal comitato stesso.".
 
Art. 2.
1. Ai sensi dell'art. 62 dello statuto di autonomia le modifiche di cui al presente decreto entreranno in vigore quindici giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Modena, 10 ottobre 2000
Il rettore: Pellacani
 
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