Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI SAN PROSPERO
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di San Prospero (Modena) ha adottato il 20 dicembre 1999 e il 18 gennaio 2000 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis). di determinare per l'anno 2000 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di San Prospero, nelle seguenti misure:
1) aliquota ordinaria 7 per mille;
2) aliquota ridotta del 5,3 per mille per:
a) unita' immobiliari adibite ad abitazione principale;
b) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli);
c) pertinenza dell'abitazione principale (categoria catastale C/6 o C/7), nel numero di uno per ogni categoria catastale, anche se non appartenente allo stesso fabbricato, purche' durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;
d) abitazione principale posseduta da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito residenza presso istituti di ricovero o sanitari, cosi' come previsto dall'art. 3, comma 56, legge n. 662 del 23 dicembre 1996;
3) aliquota ridotta del 6,3 per mille per gli immobili adibiti ad attivita' produttive utilizzati direttamente dal proprietario compresi i terreni agricoli coltivati direttamente dal proprietario;
4) aliquota ridotta del 4 per mille per l'anno d'imposta 2000, relativamente ai fabbricati non utilizzati, realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili, limitatamente ai fabbricati ultimati nel 1999 e per quelli ultimati nel 2000 per la frazione d'anno corrispondente, fermi restando i suddetti presupposti; di stabilire la detrazione per abitazione principale e pertinenze di cui alla lettera c) del punto 2), in L. 200.000 come previsto dal comma 2, art. 8, decreto legislativo n. 504/1992 cosi' come modificato dalla legge 662 del 23 dicembre 1996; di estendere l'aliquota ridotta del 5,3 per mille e la detrazione di L. 200.000, previste per l'abitazione principale alle seguenti tipologie di immobili:
a) abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado. La detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
b) pertinenze dell'abitazione principale, anche se non appartenenti allo stesso fabbricato, purche' durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione.
 
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