Gazzetta n. 254 del 30 ottobre 2000 (vai al sommario)
COMUNE DI TRESIGALLO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000

Il comune di Tresigallo (Ferrara) ha adottato il 10 febbraio 2000 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2000:
(Omissis).
1) di applicare, per l'anno 2000, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I , capo I, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aliquota unica del sette per mille;
2) di modificare il dispositivo della propria deliberazione n. 5 del 20 gennaio 1999 sostituendolo con il seguente:
di riconoscere, a norma del vigente art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, la detrazione per abitazione principale di L. 500.000 a richiesta documentata dei contribuenti in particolari condizioni di disagio economico come di seguito specificate:
a) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa single (nucleo familiare monocomposto), con reddito complessivo 1999 non superiore a L. 15.050.000, proprietario o titolare di altro diritto reale sulla sola unita' immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, rimesse, autorimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;
b) pensionati o portatori di handicap con attestato di invalidita' civile, in condizione non lavorativa con reddito complessivo 1999 di tutto il nucleo familiare non superiore a L. 24.303.000 piu' L. 1.860.000 per ogni persona a carico, proprietario o titolare di altro diritto reale della sola abitazione principale e relative pertinenze classificabili nel gruppo catastale C/6 (garage, autorimesse, rimesse) non piu' di due. La maggiore detrazione non si applica pertanto se il soggetto o i componenti il nucleo familiare possiedono a titolo di proprieta' o altro diritto reale altre proprieta' immobiliari in aggiunta all'abitazione principale e relative pertinenze. La detrazione non si estende in ogni caso alle pertinenze;
c) disoccupati, lavoratori in cassa integrazione, in mobilita', con reddito annuo e situazione conforme a quanto indicato ai precedenti punti a) e b);
d) titolari di assistenza sociale a norma dei vigenti regolamenti, se non gia' beneficiari secondo a quanto previsto ai punti precedenti.
Allo scopo di cui ai punti a), b), e c) del comma 1, si precisa:
1) per il reddito complessivo si intende:
redditi assoggettabili a I.R.P.E.F. (imponibile al lordo delle detrazioni e riduzioni di legge);
interessi sui depositi bancari, postali, ecc.;
rendite di capitali, titoli di Stato, obbligazioni;
somme e contributi erogati da enti pubblici e privati.
2) per nucleo familiare si intende:
il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinita'.
3) per abitazione principale si intende:
quella nella quale il soggetto passivo, che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Per gli scopi di cui ai punti a), b) e c) del comma 1, nei confronti delle categorie di soggetti individuate si fa riferimento alla situazione esistente al 1 gennaio 2000.
Si subordinano le agevolazioni di cui sopra al riconoscimento dei requisiti da parte del funzionario responsabile, con le seguenti modalita':
entro il 31 maggio 2000 e' fissato il termine per la presentazione da parte degli interessati delle domande ai fini del riconoscimento del diritto. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'ufficio protocollo comunale o a mezzo raccomandata e dovranno essere corredate di documentazione probatoria;
la domanda si intende accolta qualora non venga adottato un provvedimento di diniego entro il termine del 20 giugno 2000 da parte del funzionario responsabile.
 
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