L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI .sp, Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 18 ottobre 2000; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante "Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni"; Vista la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti"; Vista la propria delibera n. 3/CIR/1999, recante: "Regole per la fornitura della Carrier Selection Equal Access in modalita' di preselezione (Carrier Preselection)", e, in particolare, l'art. 6 della suddetta delibera che disciplina gli obblighi dell'operatore d'accesso; Vista la propria delibera n. 4/00/CIR, recante: "Disposizioni sulle modalita' relative alla prestazione di Carrier Preselection (CPS) e sui contenuti degli accordi di interconnessione"; Vista la propria delibera n. 5/00/CIR recante norme per il "Monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale, portabilita' del numero e Carrier Preselection"; Considerato che le disposizioni contenute nelle proprie delibere n. 3/CIR/99 e 4/00/CIR individuano i principi di riferimento per la definizione degli accordi tra gli operatori e disciplinano le condizioni per l'attivazione del servizio di Carrier Preselection allo scopo, tra l'altro, di garantire condizioni di fornitura eque, non discriminatorie, trasparenti e obiettive nella prestazione del servizio stesso; Considerate le indicazioni emerse nell'ambito delle attivita' svolte dalla apposita unita' per il monitoraggio, istituita con la richiamata delibera n. 5/00/CIR; Ritenuto di dovere assicurare, nell'interesse dell'utente, il rispetto dei principi di trasparenza nell'ambito delle procedure relative all'attuazione dei contratti di Carrier Preselection; Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: Articolo unico 1. La data di sottoscrizione del contratto tra l'utente e l'operatore preselezionato, richiamata dall'art. 3, comma 1, della delibera n. 4/00/CIR, e' l'elemento temporale certo cui fanno riferimento le disposizioni concernenti i rapporti tra l'operatore d'accesso e lo stesso operatore preselezionato che in qualsiasi modo incidano sull'utente finale, con particolare riferimento alla gestione degli ordinativi di preselezione e all'attivazione del servizio stesso. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'. Napoli, 18 ottobre 2000 Il presidente: Cheli |