Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2000, n. 312
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;
Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consialio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Trasferimento di funzioni amministrative in materia di impianti
autostradali
l. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, numero 6), e dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materie ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di
leggi e regolamenti.
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del
1o febbraio 1963.
- L'art. 65 dello statuto speciale per la regione
Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale
31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato:
"Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
statuto e quelle relative al trasferimento
all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
regione.".
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 8 dello
statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia:
"Art. 4. - In armonia con la Costituzione, con i
principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato,
con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e
con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel
rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre
regioni, la regione ha potesta' legislativa nelle seguenti
materie:
1) ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti
dalla regione e stato giuridico ed economico del personale
ad essi addetto:
1-bis) ordinamento degli enti locali e delle
relative circoscrizioni;
2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento
delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria,
irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario,
zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
3) caccia e pesca;
4) usi civici;
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
6) industria e commercio;
7) artigianato;
8) mercati e fiere;
9) viabilita', acquedotti e lavori pubblici di
interesse locale e regionale;
10) turismo e industria alberghiera;
11) trasporti su funivie e linee automobilistiche,
tranviarie, di interesse regionale;
12) urbanistica;
13) acque minerali e termali;
14) istituzioni culturali, ricreative e sportive;
musei e biblioteche di interesse locale e regionale".
"Art. 8. - La regione esercita le funzioni
amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa
a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli
enti locali dalle leggi della Repubblica"



 
Art. 2.
Decorrenza dell'esercizio delle competenze
1. Il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale vigente.
3. I provvedimenti gia' iniziati alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dalla regione. Le amministrazioni dello Stato competenti consegnano alla regione gli atti concernenti i procedimenti pendenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 ottobre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero Visto, il Guardasigilli: Fassino
 
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