Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 19 settembre 2000 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex, unita' di Frosinone e Pistoia. (Decreto n. 28832). |
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IL DIRETTORE GENERALE della previdenza e assistenza sociale Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni nella legge 31 gennaio 1986, n. 11; Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236; Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451; Vista la direttiva ministeriale n. 91 del 19 luglio 1995, in merito alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1, comma 9, della citata legge n. 223/1991; Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; Vista l'istanza presentata dal commissario giudiziale della S.p.a. Flex per l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991; Visto il decreto ministeriale datato 1o marzo 2000, n. 27895, con il quale e' stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al sopracitato art. 3, comma 1, della legge n. 223/1991; Vista la successiva istanza del commissario giudiziale presentata in data 13 settembre 2000, che costituisce parte integrante della precedente istanza e che, comunque, viene posta in allegato al presente provvedimento, con la quale da un lato si richiede la deroga al limite massimo di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991 e dall'altro si dichiara che sono stati accertati dallo stesso commissario i presupposti di cui alla delibera CIPI sopra indicata; Ritenuto, per quanto sopra rappresentato, di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della societa' in questione e di annullare e sostituire il decreto ministeriale del 1o marzo 2000, privo della sopra citata istanza di deroga; Decreta: Art. 1. E' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo cessio bonorum, per il periodo dal 27 luglio 1999 al 26 gennaio 2000 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Flex, sede in Latina, unita' di Frosinone per un massimo di 226 unita' lavorative, Pistoia per un massimo di 62 unita' lavorative. |
| Art. 2. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 27 gennaio 2000 al 26 luglio 2000. |
| Art. 3. I periodi di cui ai precedenti articoli sono autorizzati, ove necessario, anche in deroga al limite massimo di fruizione dei 36 mesi di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 223/1991. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 27895 del 1o marzo 2000 e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 settembre 2000 Il direttore generale: Daddi |
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