Gazzetta n. 255 del 31 ottobre 2000 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2000
Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Vitasi assicurazioni S.p.a. a S.A.I. Societa' assicuratrice industriale S.p.a. (Provvedimento n. 1720).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, comma 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni regolanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il consiglio dell'istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafogli;
Visto il decreto ministeriale del 14 giugno 1993, di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata alla Vitasi assicurazioni S.p.a. con sede in Torino, via Carlo Marenco n. 25, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla S.A.I. Societa' assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, corso Galileo Galilei n. 12;
Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Vitasi assicurazioni S.p.a, e del comitato esecutivo di S.A.I. Societa' assicuratrice industriale S.p.a., rispettivamente in data 12 maggio e 20 giugno 2000, concernenti il trasferimento da Vitasi assicurazioni S.p.a. a S.A.I. Societa' assicuratrice industriale S.p.a. di parte del portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ad eccezione di quelli stipulati dai dipendenti della societa' cedente;
Vista la convenzione regolante il predetto trasferimento di portafoglio stipulata in data 3 luglio 2000, fra le citate societa';
Vista l'istanza del 4 luglio 2000, con la quale Vitasi assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento a S.A.I. Societa' assicuratrice industriale S.p.a. del predetto portafoglio assicurativo;
Rilevato che S.A.I. Societa' assicuratrice industriale S.p.a., e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa negli stessi rami nei quali sono comprese le polizze ad essa trasferite e dispone del margine di solvibilita' tenuto conto del trasferimento;
Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 17 ottobre 2000, si e' espresso favorevolmente in merito all'accoglimento dell'istanza soprarichiamata presentata da Vitasi assicurazioni S.p.a.;
Dispone:
Art. 1.
Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni regolanti il trasferimento da Vitasi assicurazioni S.p.a. a S.A.I. Societa' assicuratrice industriale S.p.a. di parte del portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I e V di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ad eccezione di quelli stipulati dai dipendenti della societa' cedente;
 
Art. 2.
Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 decorrera' dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente provvedimento.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2000
Il presidente: Manghetti
 
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