Gazzetta n. 256 del 2 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2000, n. 315
Regolamento in materia di adempimenti contabili degli odontotecnici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, richiamato dall'articolo 3, comma 12, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, il quale stabilisce la possibilita' di disciplinare con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, concernente la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni adempimenti contabili in materia di imposta sul valore aggiunto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente la presentazione della dichiarazioni in materia di imposte sui redditi, I.R.A.P. ed I.V.A.;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.;
Visto l'articolo 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, concernente la nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998;
Considerata la necessita' di disciplinare gli adempimenti contabili, nonche' le modalita' e i termini di pagamento delle imposte alla luce della nuova disciplina in materia di cessioni di materiale d'oro prevista dall'articolo 3, comma 4, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, che ha modificato l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie, che effettuano esclusivamente le operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto, previste dall'articolo 10, n. 18) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, tenuti ai sensi del comma 5, dell'articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 3, comma 4 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, al pagamento dell'imposta per gli acquisti, inerenti l'attivita' svolta, di materiale d'oro e di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, sono autorizzati ad eseguire le liquidazioni periodiche e i relativi versamenti dell'imposta sul valore aggiunto trimestralmente, cosi' come prescritto dall'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
2. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano anche agli acquisti di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 3, commi 4 e 12, della legge 17
gennaio 2000, n. 7, e' riportato nelle note alle premesse.
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1998, n. 400, che disciplina l'attivita' di
Governo o ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".
- Si riporta il testo dell'art. 3 (Disposizioni in
materia di entrata), comma 136, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica.
"136. Al fine della razionalizzazione e della
tempestiva semplificazione delle procedure di attuazione
delle norme tributarie, gli adempimenti contabili e formali
dei contribuenti sono discipinati con regolamenti da
emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, tenuto conto dell'adozione di nuove
tecnologie per il trattamento e la conservazione delle
informazioni, e del progressivo sviluppo degli studi di
settore".
- Si riporta il testo dell'art. 3, della legge 17
gennaio 2000, n. 7, recante: "Nuova disciplina del
commercio dell'oro, anche in attuazione della direttiva
98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998".
"Art. 3. - 1. All'art. 4, quinto comma, secondo
periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le
parole:
"di cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio
italiano dei cambi o le banche agenti sono sostituite dalle
seguenti: "effettuate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio
italiano dei cambi .
2. Le operazioni esenti di cui all'art. 10, numero 3),
del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da
considerare in ogni caso prestazioni di servizi. Resta
fermo il trattamento fiscale gia' applicato e non si fa
luogo al rimborso di imposte gia' pagate ne e' consentita
la variazione di cui all'art. 26 del predetto decreto del
presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive
modificazioni.
3. All'art. 10 del decreto del presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 9), le parole: "effettuate in relazione
a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4,
ultimo comma, del presente decreto sono sostituite dalle
seguenti: "effettuate in relazione ad operazioni poste in
essere dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei
cambi, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del presente
decreto ;
b) il numero 11) e' sostituito dal seguente: "11) le
cessioni di oro da investimento, compreso quello
rappresentato da certificati in oro, anche non allocato,
oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle
poste in essere dai soggetti che producono oro da
investimento o che trasformano oro in oro da investimento,
i quali abbiano optato, con le modalita' ed i termini
previsti dal decreto del presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna
cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni
previste dall'art. 81, comma 1, lettere c-quater) e
c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
riferite all'oro da investimento; le intermediazioni
relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha
optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione
puo' essere esercitata per le relative prestazioni di
intermediazione.
Per oro da investimento si intende:
a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso
accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi,
rappresentato o meno da titoli;
b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul
mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse
nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunita'
europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee, serie C, sulla base delle
comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
medesime caratteristiche, anche se non comprese nel
suddetto elenco.
4. All'art. 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "In
deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da
investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche' per le
cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e annotato anche nel registro di cui
all'art. 25 .
5. All'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
"d) cessioni di cui all'art. 10, numero 11),
effettuate da soggetti che producono oro da investimento o
trasformano oro in oro da investimento ;
b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. Per i soggetti diversi da quelli di cui
alla lettera d) del comma 3 la limitazione della detrazione
di cui ai precedenti commi non opera con riferimento
all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti,
anche intracomunitari, di oro da investimento, per gli
acquisti, anche intracomunitari, e per le importazioni di
oro diverso da quello da investimento destinato ad essere
trasformato in oro da investimento a cura degli stessi
soggetti o per loro conto, nonche' per i servizi
consistenti in modifiche della forma, del peso o della
purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento .
6. All'art. 22, primo comma, numero 6), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le parole:
"rientranti nell'attivita' propria delle imprese che
le effettuano sono soppresse.
7. All'art. 30, terzo comma, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, dopo le parole: "e alle
importazioni sono aggiunte le seguenti: "computando a tal
fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17,
quinto comma .
8. All'art. 68 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) le importazioni di campioni gratuiti di modico
valore, appositamente contrassegnati ;
b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) ogni altra importazione definitiva di beni la
cui cessione e esente dall'imposta o non vi e' soggetta a
norma dell'art. 72 .
"Per le operazioni concernenti l'oro da investimento di
cui all'art. 10, numero 11), l'esenzione si applica
allorche' i requisiti ivi indicati risultino da conforme
attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal
soggetto che effettua l'operazione ;
9. All'art. 70 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per l'importazione di materiale d'oro, nonche' dei
prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325
millesimi da parte di soggetti passivi nel territorio dello
Stato l'imposta, accertata e liquidata nella dichiarazione
doganale, in base ad attestazione resa in tale sede, e'
assolta a norma delle disposizioni di cui al titolo II; a
tal fine il documento doganale deve essere annotato, con
riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei
registri di cui agli articoli 23 o 24 nonche', agli effetti
della detrazione, nel registro di cui all'art. 25 .
10. Per le cessioni e le importazioni di argento, in
lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900
millesimi, si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 17, quinto comma, e 70, ultimo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
come modificati dal presente articolo.
11. Le disposizioni di cui agli articoli 10, numero
11), e 68, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi
applicabili alle operazioni aventi per oggetto oro in
lamina anche se effettuate anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
12. Per quanto riguarda gli adempimnenti contabili,
nonche' per le modalita' e i termini di pagamento delle
imposte, si applica l'art. 3, comma 136, della legge
23 dicembre 1996, n. 662".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:"Art.
17(Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto). - L'imposta e' dovuta dai soggetti che
effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
imponibili, i quali devono versarla all'erario,
cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al
netto della detrazione prevista nell'art. 19, nei modi e
nei termini stabiliti nel titolo secondo.
Gli obblighi ed i diritti derivanti dall'applicazione
del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate
nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti
non residenti e senza stabile organizzazione in Italia,
possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari,
da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e
nominato nelle forme di cui al terzo comma dell'art. 53, il
quale risponde in solido con il rappresentato degli
obblighi derivanti dall'applicazione del presente decreto.
La nomina del rappresentante deve essere comunicata
all'altro contraente anteriormente all'effettuazione
dell'operazione. La disposizione si applica anche
relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi
dell'art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da
soggetti domiciliati, residenti o con stabili
organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del
primo comma, lettera a), dello stesso art. 7.
In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del
comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di
beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel
territorio dello Stato da soggetti residenti all'estero,
nonche' gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi
di cui al n. 2) dell'art. 3, rese da soggetti residenti
all'estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere
adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i
beni o utilizzino i servizi nell'esercizio di imprese, arti
o professioni. La disposizione non si applica relativamente
alle operazioni imponibili ai sensi dell'art. 7, quarto
comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o
residenti o con stabili organizzazioni operanti nei
territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
dello stesso articolo.
Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si
applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti
di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti
all'estero.
In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di
oro da investimento di cui all'art. 10, numero 11), nonche'
per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti
semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi,
al pagamento dell'imposta e' tenuto il cessionario, se
soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La
fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con
l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e
seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente
comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24
entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente,
ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con
riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini
della detrazione, e' annotato anche nel registro di cui
all'art. 25.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 10, n. 18) del decreto
del Presidente della Repbblica 26 ottobre 1972, n. 633:
"Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
esenti dall'imposta:
1) - 17) (Omissis);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e
riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle
professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
dell'art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie,
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, ovvero individuate con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
delle finanze.
- Per il testo dell'art. 17, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, vedi
nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3, comma 4 della legge 17
gennaio 2000, n. 7, vedi nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542
(Regolamento recante modificazioni alle disposizioni
relative alla presentazione delle dichiarazioni dei
redditi, dell'I.R.A.P. e dell'I.V.A.):
"Art. 7 (Semplificazioni per i contribuenti minori
relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di
imposta sul valore aggiunto). - 1. I contribuenti che
nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume
d'affari non superiore a trecentosessantamilioni di lire
per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e
per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un
miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita',
possono optare, comunicando la scelta con le modalita' e i
termini di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 442, per:
a) l'annotazione delle liquidazioni periodiche e dei
relativi versamenti entro il giorno 16 del secondo mese
successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;
qualora l'imposta non superi il limite di lire
cinquantamila il versamento dovra' essere effettua'to
insieme a quella dovuta per il trimestre successivo. La
liquidazione dell'imposta relativa al quarto trimestre e'
effettuata entro il 16 febbraio dell'anno di riferimento,
fermo restando il termine per il versamento di cui alla
lettera b);
b) il versamento dell'imposta dovuta entro il 16
marzo di ciascun anno ovvero entro il termine previsto per
il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione
unificata annuale, maggiorando le somme da versare degli
interessi nella misura dello 0,40 per cento per ogni mese o
frazione di mese successivo alla predetta data.
2. Nei confronti dei contribuenti che esercitano
contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre
attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei
corrispettivi resta applicabile il limite di
trecentosessantamilioni di lire relativamente a tutte le
attivita' esercitate.
3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al
comma 1, le somme da versare devono essere maggiorate degli
interessi nella misura dell'1,50 per cento, previa apposita
annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 24, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633. L'opzione vincola il contribuente alla sua concreta
applicazione per almeno un triennio e resta valida per
ciascun anno successivo fino a quando permane la concreta
applicazione della scelta operata, salvo revoca da
comunicare ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 442 del 1997".



 
Art. 2.
1. I soggetti di cui all'articolo 1 sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni periodiche previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Datato a Roma, addi' 27 settembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Del Turco, Ministro delle finanze Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 2000
Atti di governo registro n. 122, foglio n. 7



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera b)
del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1999, n. 542:
"Art. 2 (Dichiarazione e versamenti periodici). - 1.
Nell'art. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23
marzo 1998, n. 100, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) (Omissis);
b) il comma 2, e' sostituito dal seguente: 2 A
decorrere dal periodo d'imposta 1999, i dati contabili
riepilogativi delle liquidazioni periodiche effettuate ai
sensi del comma 1 sono indicati, unitamente agli altri
elementi richesti, in apposito modello di dichiarazione da
approvare con decreto dirigenziale. Tale dichiarazione e'
presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza
a credito. Sono esonerati dalla presentazione delle
dichiarazione periodica i contribuenti non soggetti per
l'anno in corso all'obbligo di presentazione della
dichiarazione annuale IVA o di effettuazione delle
liquidazioni periodiche, sempreche' nel corso dello stesso
anno non vengano meno le predette condizioni di esonero,
nonche' i soggetti di cui all'art. 88 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le persone
fisiche presentano le dichiarazione sempreche' abbiano
realizzato nell'anno precedente un volume d'affari
superiore a cinquanta milioni di lire ".
,in;



 
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