Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 23 ottobre 2000, n. 317
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle Amministrazioni autonome, approvati con legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte, per l'anno finanziario 2000, le variazioni di cui alle annesse tabelle.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate a alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
- Il titolo della legge 23 dicembre 1999, n. 489 e' il
seguente: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio
2000-2002".



 
Art. 2. Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente:
"4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire 41.000 miliardi".
2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente:
"6. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, concernente gli impegni assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata superiore ai ventiquattro mesi e' fissato per l'anno finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi".
3. Il comma 9 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' sostituito dal seguente:
"9. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base "Fondi di riserva" (oneri comuni) e "Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale" (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.630 miliardi, lire 1.200 miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 miliardi".
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 489, e' aggiunto il seguente comma:
"31-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato", dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle competenti unita' previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali".



Nota all'art. 2:
- Il nuovo testo dell'art. 2 (Stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e disposizioni relative), della gia' citata legge
n. 489/99, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge
qui pubblicata, e' il seguente:
1. Sono autorizzati l'iimpegno e il pagamento delle
spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000, in
conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n.
2). Per l'anno 2000 e' confermata la competenza gestionale
degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti
la gestione transitoria delle spese gia' attribuite alla
Presidenza del Consiglio del ministri. Sono parimenti
confermate le competenze relative all'attivita' di
controllo.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio a della
programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli Stati di previsione delle varie
Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da
ripartire di pertinena del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato", dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000: Fondo
da ripartire per fronteggiare spese derivanti da
eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da
ripartire per l'attuazione dei contratti delle
Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo,
Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali
e per le polizze assicurative degli incaricati della
progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per
l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare
iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unita'
previsionali di base "Personale" (oneri comuni); Fondo
occorrente per il funzionamento dei programmi di
infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di
comune difesa iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito
delle unita' previsionali di base "Accordi e organismi
internazionali" (interventi); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
statuto speciale iscritto, per competenza e cassa,
nell'ambito dell'unita' previsionali di base "Fondo
attuazione ordinamento regioni a statuto speciale"
(interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari
infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei
loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti
a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Interventi diversi" (interventi); Fondo da ripartire
per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della
legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritto, per competenza e
cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Difesa
del suolo" (investimenti), Il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e', altresi',
autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci
delle aziende autonome le variazioni connesse con le
ripartizioni di cui al presente comma.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti
e della navigazione e della difesa, e' autorizzato a
provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle
unita' previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2000, dello
specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Ente
nazionale di assistenza al volo" (interventi) di pertinenza
del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in relazione all'effettivo
fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto
Ministero della difesa all'"Ente nazionale di assistenza al
volo", delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n.
145.
4. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e
di quelli per regolazioni debitorie, e' stabilito in lire
41.000 miliardi".
5. Il limite di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, concernente gli
impegni assumibili dall'istituto per i servizi assicurativi
del commercio estero (S.A.C.E.) ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, dello stesso decreto legislativo per le garanzie
di durata sino a ventiquattro mesi, e' fissato per l'anno
finanziario 2000 in lire 10.000 miliardi.
6. Il limite di cui all'articolo 8 comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 142, concernente gli impegni
assumibili dal SACE ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del
medesimo decreto legislativo per le garanzie di durata
superiore ai ventiquattro mesi e' fissato per l'anno
finanziario 2000 in lire 9.500 miliardi".
7. Il S.A.C.E. e' altresi' autorizzato, per l'anno
finanziario 2000, a rilasciare garanzie entro una quota
massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati ai
commi 5 e 6.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, al trasferimento ad altre unita'
previsionali di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000 delle somme iscritte,
per competenza e cassa, nell'ambito della unita'
previsionale di base "Interessi sui titoli del debito
pubblico" (oneri del debito pubblico) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" del medesimo stato di
previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni
di ricorso al mercato.
9. "Gli importi dei fondi previsti dagli aticoli 7, 8,
9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, inseriti nelle unita' previsionali di base
"Fondi di riserva (oneri comuni) e "Fondo per la
riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in
conto capitale (investimenti), di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione econonica, sono stabiliti,
rispettivamente, in lire 3,630 miliardi, lire 1,200
miliardi, lire 1.400 miliardi e lire 18.300 miliardi".
10. Per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5
agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie
ed'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo
stato di previsione del Minstero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
11. Con decreti del Ministro del tesoro, dal bilancio e
della pragrammazione economica, da emanare in applicazione
del disposto dell'art. 12, commi primo e secondo, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni,
sono iscritte, nell'ambito delle unita' previsionali di
base di pertinenza dei centri di responsabilita' delle
amministrazione interessate le spese descritte,
rispettivamente, negli elenchi n. 2 e n. 3, annessi allo
stato di previsione del Ministero del tesoro e della
programmazione economica.
12. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta'
prevista dall'art. 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468. e
successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4,
annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della propammazione ecocomica.
13. Gli importi di compensazIone monetaria riscossi
negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono
versati nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti"
(Entrate derivanti dall'attivita' di accertamento e
controllo) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Dogane e imposte indirette" dello stato di previsione
dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi
da corrispondere all'Unione europea in applicazione del
regime delle "risorse proprie" (decisione del Consiglio
delle Comunita' europee del 21 aprile 1970) nonche' per
importi di compensazione monetaria, e' imputata nell'ambito
dell'unita' previsionale di base "Risorse proprie Unione
europea" (interventi) di pertinenra del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della progammazione econanica per l'anno finanzIario
2000, sul conto di tesoreria denominato: "Ministero del
tesoro - FEOGA, Sezione garanzia".
14. Gli importi di compensazione monetaria accertati
nei mesi di novembre e dicembre 1999 sono riferiti alla
competenza dell'anno 2000 ai fini della correlaliva spesa
da imputare nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
cui al comma 13 "Risorse proprie Unione europea"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria, generale dello Stato" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
15. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio in termini. di residui, competenza e
cassa, per la ripartizione tra le amministrazioni
competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Aree depresse" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato dI previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000.
16. Le somme di pertinenza del centro di
responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario
2000, relative ai seguenti fondi da ripartire non
utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel
conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo; Fondo da ripartire per l'attivazione dei
contratti, iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Personale" (oneri comuni); Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a
stqatuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Fondo attuazione ordinamento regioni
a statuto speciale" (interventi); Fondo da ripartire per
l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Interventi
diversi" (interventi); Fondo da ripartire per interventi
nelle aree depresse e Fondo da ripartire per la concessione
di borse di lavoro, di prestiti d'onore e per la promozione
d'impresa, iscritti nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Aree depresse" (investimenti); Fondo da ripartire in
relazione alle intese istituzionali di programma, isritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Intese
istituzionali di programma" (investimenti). Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unita'
previsionali di base delle amministrazioni interessate, con
proprri decreti, le somme conservate nel conto dei residui
dei predetti fondi.
17. Ai fini dell'attuazione dell'art. 48 della legge 20
maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento
dell'unita' previsionale di base "8 per mille IRPEF Stato"
(interventi) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmzione economica per l'anno 2000 e' stabilita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economia e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale
di base "Interventi diversi" (interventi) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata per
essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'art. 24
della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e',
altresi' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'art. 24
della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.
19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale
di base "Acquedotti e fognature" (investimenti) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Ragioneria
generale dello Stato" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000 delle somme affluite
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate
ad alimentare il fondo di cui all'art. 18, comma 3, della
legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e', altresi',
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo
art. 18 della citata legge n. 36 del 1994.
20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provedere, con
propri decreti, alla riassegnazione all'unita' previsionale
di base "Ammortamento titoli di Stato" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanzario
2000, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello
Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per
l'ammortamento dei titoli di Stato.
21. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per
la mobilita' sanitaria in attuazione dell'art. 12 comma 3,
lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione all'unita' previsionale di base "Fondo
sanitario nazionale" (interventi) di pertinenza del centro
di responsabilita' "Ragioneria generale dello Stato" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno finanziario
2000 delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dalle regioni e dalle provincie autonome di Trento e
di Bolzano.
22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare il
riparto tra le amministrazioni interessate, nonche' le
eventuali successive variazioni, dello specifico
stanziamento concernente la somma da ripartire tra le
amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai
minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli
investimenti relativamente ai progetti immediatamente
eseguibili di cui all'art. 21 della legge 26 aprile 1983,
n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa
nell'ambito dell'unita' previsionale di base "Progetti
immediatamente eseguibili" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Politiche di sviluppo e di
coesione" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
23. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 36
del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di
residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione
tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto
nell'unita' previsionale di base "Calamita' naturali e
danni bellici" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Politiche di sviluppo e di coesione" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, in relazione alle
disposizioni di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1990,
n. 102.
24. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi
dell'art. 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono
versate nell'ambito della unita' previsionale di base
"Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni,
rimborsi, recuperi e concorsi vari" di pertinenza del
centro di responsabilita' "Tesoro" (Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica) dello stato
di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere
correlativamente iscritte, in termini di competenza e
cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei
Ministri" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della pragrammazione economica.
25. II Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa,
le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
l'attuazione dell'art. 127 del testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
26. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre
1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a ripartire, con
propri decreti in termini di residui, competenza e cassa,
su altre unita' previsionali di base, delle amministrazioni
interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale
iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
"Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del
centro di responsabilita' "Roma capitale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
27. In attuazione di quanto disposto dall'art. 19 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio
nazionale della protezione civile, le somme iscritte
nell'unita' previsionale di base "Fondo per la protezione
civile" (investimenti) di pertinenza del centro di
responsabilita' "Protezione civile" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000,
possono essere ripartite in relazione al tipo di intervento
previsto, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, tra altre unita'
previsionali di base del medesimo centro di
responsabilita'.
28. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unita'
previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei
Ministri" di pertinenza del centro di responsabilita'
"Tesoro" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
l'anno finanziario 2000, delle somme affluite all'entrata
del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attivita' poste in essere dalla
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.
29. In relazione all'accertamento dei residui nella
gestione delle spese gia' attribuite alla Presidenza del
Consiglio del Ministri e confluite nell'unita' previsionale
di base "Presidenza del Consiglio dei Ministri" nell'ambito
del centro di responsabilita' "Tesoro", cap. 2710, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica su proposta del Presidente del Consiglio del
Ministri, e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
variazioni compensative in termini di cassa dalla citata
unita' previsionale di base "Presidenza del Consiglio dei
Ministri" alle competenti unita' previsionali di base anche
di nuova istituzione, nell'ambito del centro di
responsabilita' n. 16 "Gestione transitoria delle spese
gia' attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri".
30. Ai fini dell'attuazione del decreto-legge 11 giugno
1998, n 180, convertito, con modificazioni dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, su altre unita' previsionali
di base, le somme iscritte nell'unita' previsionale di base
"Potenziamento servizi e strutture" (oneri comuni) di
pertinenza del centro di responsabilita' "Servizi tecnici"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
31. II Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere, con
propri decreti, a trasferire per l'anno 2000 alle unita'
previsionali di base del titolo III (Rimborso di passivita'
finanziarie) degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le somme iscritte, per
competenza e cassa, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base "Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passivita'"
di pertinenza del centro di responsabilita' "Tesoro" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della pragammazione economica, in relazione agli oneri
connessi alle operazioni di rimborso anticipato a di
rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
31-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato a provvedere con
propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per
l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e
del Parlamento europeo e per l' attuazione dei referendum,
dall'unita' previsionale di base "Spese elettorali" (oneri
comuni) di pertinenza del centro di responsabilita'
"Ragioneria generale dello Stato", dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 2000 alle
competenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dei Ministeri delle
finanze, della giustizia, degli affari esteri e
dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze ai
componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei
presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario,
a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a
premi, e indennita' e competenze varie alle Forze di
polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a
rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a
spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a
fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed
acquisto di materiale elettorale, a servizio
automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni
elettorali".



 
Art. 3.
Allegati
1. Le modifiche alle unita' previsionali di base e alle funzioni obiettivo individuate per il 2000 negli allegati 1 e 2 alla legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono riportate negli allegati 1 e 2 alla presente legge.



Note all'art. 3:
- L'allegato 1 della gia' citata legge n. 489/1999,
contiene le unita' previsionali di base per il 2000.
- L'allegato 2 della gia' citata legge n. 489/1999,
reca le funzioni obiettivo per il 2000.



 
Art. 4. Modifiche alla tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 489
1. Nella Tabella A allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 489, sono introdotte le modifiche riportate nell'allegato 3 alla presente legge.
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ELENCO DELLE UNITA' PREVISIONALI VARIATE

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

7 RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Spese correnti
INTERVENTI
Restituzioni e rimborsi (Nuova istituzione)
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica Visto, Il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7156):
Presentato dal Ministro del tesoro, del bilancio e
programmazione economica (Visco) il 30 giugno 2000.
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 3 luglio 2000, con pareri delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, 13, 18, 19 e 20 luglio
2000.
Relazione scritta annunciata il 20 luglio 2000 (atto n.
7155-7156/A - relatore on Casilli).
Esaminato in aula il 24 luglio 2000 ed approvato il 25
luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4761):
Assegnato alla 5a commissione (Bilancio), in sede
referente, l'8 settembre 2000 con pareri delle commissioni
1a, 2a, 3a, 4a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, della
Giunta per gli affari delle Comunita' europee e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5a commissione il 12, 13, 19, 20, 21 e
28 settembre 2000.
Esaminato in aula il 26, 27, 28 settembre 2000, ed
approvato, con modificazioni, il 4 ottobre 2000.
Camera dei deputati (atto n. 7156-B):
Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede
referente, il 5 ottobre 2000, con parere delle commissioni
VI, X, XII, e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione il 12 ottobre 2000.
Esaminato in aula il 16 ottobre 2000 ed approvato il 17
ottobre 2000.



Nota all'art. 4:
- La tabella A della gia' citata legge n. 489/1999,
contiene le unita' previsionali di base del bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 per le
quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad effettuare
variazioni tra loro compensative.



 
ALLEGATO 1
----> Vedere Allegato da pag. 19 a pag. 31 del S.O. <----
 
ALLEGATO 2
----> Vedere Allegato da pag. 35 a pag. 130 del S.O. <----
----> Vedere Allegato da pag. 131 a pag. 229 del S.O. <----
 
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