Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 1 settembre 2000, n. 318
Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visti gli articoli 26, 26-bis e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuta la necessita' di disciplinare i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5;
Visto l'articolo 1, comma 164, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2000;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ripartizione dei contributi complessivi
1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e' disciplinata dalle disposizioni del presente decreto.
2. Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a cio' destinati in base alle disposizioni di legge vigenti.
3. Le risorse annualmente non utilizzate risultanti dalla partizione di cui al comma 1 possono essere utilizzate nel caso di insufficienza dei fondi per l'una o l'altra delle destinazioni previste.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti, ministeriali ed interministeriali non
possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti
emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al
Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro
emanazione".
- Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto
1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e
ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge
8 giugno 1990, n. 142), e' il seguente:
"8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la
conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio
decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n.
448".
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca "Ordinamento
delle autonomie locali".
- Si riporta il testo degli articoli 26, 26-bis e 28
della suddetta legge:
"Art. 26 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni
sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma
contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una
pluralita' di funzioni di loro competenza.
2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e la maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e
le modalita' per la loro costituzione e individua altresi'
le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.
3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e
deve prevedere che altri organi siano formati da componenti
delle giunte e dei consigli dei comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari
con i comuni.
5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle
tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse
affidati".
"Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni). - 1.
Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle
strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con
proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di
cui all'art. 11, comma 2, le forme di incentivazione
dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei
comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di
un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito
dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai
seguenti principi fondamentali:
a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra
i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in
relazione al livello di unificazione, rilevato mediante
specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o
trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei
contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei
contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto
alle altre forme di gestione sovracomunale;
b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun
vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque
ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che
autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli
comunali interessati, di procedere alla fusione".
"Art. 28 (Comunita' montane). - 1. Le comunita' montane
sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni
montani e parzialmente montani, anche appartenenti a
province diverse, per la valorizzazione delle zone montane
per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e
per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e
un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o
consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo'
cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni
della comunita'. I rappresentanti dei comuni della
comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti con il sistema del voto limitato.
3. La regione individua, concordandoli nelle sedi
concertative di cui all'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone
omogenee per la costituzione delle comunita' montane, in
modo da consentire gli interventi per la valorizzazione
della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali. La costituzione della comunita' montana avviene
con provvedimento del presidente della giunta regionale.
4. La legge regionale disciplina le comunita' montane
stabilendo:
a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi
annuali;
d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane
dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione
europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel
territorio.
5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita'
montana i comuni parzialmente montani nei quali la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore
al 15 per cento della popolazione complessiva, restando
sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con
popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e
regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi', per
un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi
svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni
confinanti, con popolazione non superiore a 20.000
abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico
e socio-economico della comunita'.
6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il
cui territorio coincide con quello di una comunita' montana
sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla
stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali.
Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune
sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la
legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede
allo scioglimento della comunita' montana.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 possono essere
applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati,
anche all'unione di comuni il cui territorio coincide con
quello di una comunita' montana.
8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli
interventi di competenza delle regioni e delle comunita'
montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere
ad individuare nell'ambito territoriale delle singole
comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo
conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola
del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi
ambientali e della realta' socio-economica.
9. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana
vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti
spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti
all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri
stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni".
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), del
decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 (Misure urgenti per
assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro
dei trasferimenti erariali per l'anno 1996), convertito
dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, e' il seguente:
"2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come
rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle
comunita' montane sono attribuiti a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, per la parte
residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno
spettanti e non ancora corrisposti relativi a:
a)-d) (Omissis);
e) contributo straordinario, a valere sul fondo
ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per
l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di
comuni, previa determinazione di criteri e modalita' della
concessione da stabilire con decreto del Ministro
dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita'
ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 164, lettera
d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"164. I contributi erariali ordinari e perequativi per
gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni,
alle province ed alle comunita' montane sulla base della
legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con
le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti
ulteriori variazioni:
a)-c) (Omissis);
d) incremento del fondo ordinario dell'importo di
lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la
fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le
modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il
1996;".
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 12, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo):
"12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai
sensi dell'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e
delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999,
20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per
il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi' destinate
risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del
triennio 1999-2001".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 25 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
in cui il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".



 
Art. 2
Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali

1. Alle unioni di comuni e' attribuito un contributo in base: a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto
dall'articolo 3; b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto
previsto dall'articolo 4; c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto
dall'articolo 5.
2. Nel caso in cui tutti i comuni costituenti una unione facciano parte della medesima comunita' montana, i contributi determinati ai sensi del comma 1, lettera c), sono diminuiti del 10 per cento.
3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 e' aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e' attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle comunita' montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto e' proporzionalmente ridotto.
6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo e' attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito sia per lo stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilita' di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.
7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che gia' percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato in base ai criteri del presente decreto.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59), e' il seguente:
"2. La generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e
alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art.
4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative,
con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni,
nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente
articolo, attuano il trasferimento dellefunzioni nei
confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire
l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore
dimensione demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle
sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
le funzioni in forma associata, individuando autonomamente
i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine
temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge
stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi
strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio
associato delle funzioni".
- Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si
rimanda alle note alle premesse.



 
Art. 3
Determinazione dei contributi per le unioni
dei comuni in base alla popolazione

1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti: a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva
sino a 3.000 abitanti; b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
3.001 a 5.000 abitanti; c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
5.001 a 10.000 abitanti; d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
10.001 a 15.000 abitanti; e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
15.001 a 20.000 abitanti; f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da
20.001 a 30.000 abitanti; g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva
superiore a 30.000 abitanti.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato ogni dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.
 
Art. 4. Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al
numero degli enti associati
1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:
a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;
b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni;
c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni;
d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.
 
Art. 5
Determinazione dei contributi per le unioni
dei comuni e le comunita' montane in base ai servizi esercitati in forma associata

1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane entro il termine di cui all'articolo 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi.
2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al commna 1.
3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita' montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari: a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in
forma associata un servizio; b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in
forma associata 2 servizi; c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in
forma associata da 3 a 5 servizi; d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in
forma associata piu' di 5 servizi.
4. La percentuale di cui al comma 3 e' elevata del 5 per cento per le spese certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5 per cento per le spese certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.
5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1, e' rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane, nonche' in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo e' comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata.
6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma 5 e le modalita' relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo.
 
Art. 6.
Contributi per le fusioni di comuni
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni scaturenti dalla fusione di comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente.
2. In caso di allargamento del nuovo ente, mediante la fusione di altri comuni, si applica il comma 1 con riferimento ai trasferimenti attribuiti a tali comuni.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione e' proporzionalmente ridotto.
4. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni inviano la richiesta di contributo entro il 30 settembre dell'anno di costituzione per la relativa attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo e' attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ai nuovi enti che inviano la richiesta di contributo successivamente al termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre dell'anno di costituzione sara' attribuito per lo stesso anno e per l'anno successivo un contributo nei limiti delle disponibilita' di fondi esistenti a seguito degli avvenuti riparti.
5. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni alla data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 spetta il contributo in applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 11, comma 4, della citata legge
8 giugno 1990, n. 142, e' il seguente:
"4. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni
successivi alla fusione stessa, appositi contributi
straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti
spettanti ai singoli comuni che si fondono".
- Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si
rimanda alle note dell'art. 2.



 
Art. 7.
Disposizioni finali e transitorie
1. Alle unioni di comuni istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spetta un contributo per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono apposita richiesta di contributo unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1.
2. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, spetta dall'anno 2000 un contributo da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono richiesta di contributo unitamente ad apposita certificazione attestante i servizi esercitati in forma associata, nonche' l'ammontare complessivo delle spese correnti ed in conto capitale impegnate relative a tali servizi, desunto dall'ultimo rendiconto approvato.
3. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2000 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. I comuni istituiti a seguito di fusione avvenuta successivamente alla entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 viene attribuito un contributo a decorrere dall'anno 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. Per l'attribuzione del contributo trasmettono apposita richiesta entro il termine del 15 novembre 2000.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1 settembre 2000
Il Ministro: Bianco Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 272



Nota all'art. 7:
- Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si
rimanda alle note alle premesse.



 
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