Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 1 settembre 2000, n. 318 |
Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265; Visti gli articoli 26, 26-bis e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni; Ritenuta la necessita' di disciplinare i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni; Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5; Visto l'articolo 1, comma 164, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2000; Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Ripartizione dei contributi complessivi 1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e' disciplinata dalle disposizioni del presente decreto. 2. Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a cio' destinati in base alle disposizioni di legge vigenti. 3. Le risorse annualmente non utilizzate risultanti dalla partizione di cui al comma 1 possono essere utilizzate nel caso di insufficienza dei fondi per l'una o l'altra delle destinazioni previste.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti, ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), e' il seguente: "8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448". - La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca "Ordinamento delle autonomie locali". - Si riporta il testo degli articoli 26, 26-bis e 28 della suddetta legge: "Art. 26 (Unioni di comuni). - 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di funzioni di loro competenza. 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita' per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse. 3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze. 4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni. 5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati". "Art. 26-bis (Esercizio associato delle funzioni). - 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'art. 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali: a) nella disciplina delle incentivazioni: 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione; 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale; b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione". "Art. 28 (Comunita' montane). - 1. Le comunita' montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali. 2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato. 3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunita' montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale. 4. La legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo: a) le modalita' di approvazione dello statuto; b) le procedure di concertazione; c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio. 5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunita'. 6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunita' montana. 7. Le disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di una comunita' montana. 8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita' montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio-economica. 9. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera e), del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 (Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996), convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, e' il seguente: "2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunita' montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a: a)-d) (Omissis); e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalita' della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);". - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 164, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): "164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalita' locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunita' montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni: a)-c) (Omissis); d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalita' ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;". - Si riporta il testo dell'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo): "12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi' destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001". - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
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| Art. 2 Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali
1. Alle unioni di comuni e' attribuito un contributo in base: a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall'articolo 3; b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto previsto dall'articolo 4; c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5. 2. Nel caso in cui tutti i comuni costituenti una unione facciano parte della medesima comunita' montana, i contributi determinati ai sensi del comma 1, lettera c), sono diminuiti del 10 per cento. 3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 e' aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5, comma 2. 4. Alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali e' attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle comunita' montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto e' proporzionalmente ridotto. 6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunita' montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo e' attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre viene attribuito sia per lo stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilita' di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti. 7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che gia' percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato in base ai criteri del presente decreto.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' il seguente: "2. La generalita' dei compiti e delle funzioni amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento dellefunzioni nei confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni". - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note alle premesse.
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| Art. 3 Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione
1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti: a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti; b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti; c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti; d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti; e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti; f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti; g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato ogni dieci anni. Il contributo e' comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione. |
| Art. 4. Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al numero degli enti associati 1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti: a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni; b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni; c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni; d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione. |
| Art. 5 Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunita' montane in base ai servizi esercitati in forma associata
1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunita' montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunita' montane entro il termine di cui all'articolo 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi. 2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al commna 1. 3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita' montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari: a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata un servizio; b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata 2 servizi; c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi; d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata piu' di 5 servizi. 4. La percentuale di cui al comma 3 e' elevata del 5 per cento per le spese certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5 per cento per le spese certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi. 5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1, e' rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane, nonche' in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo e' comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata. 6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma 5 e le modalita' relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo. |
| Art. 6. Contributi per le fusioni di comuni 1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, ai comuni scaturenti dalla fusione di comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente. 2. In caso di allargamento del nuovo ente, mediante la fusione di altri comuni, si applica il comma 1 con riferimento ai trasferimenti attribuiti a tali comuni. 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione e' proporzionalmente ridotto. 4. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni inviano la richiesta di contributo entro il 30 settembre dell'anno di costituzione per la relativa attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo e' attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ai nuovi enti che inviano la richiesta di contributo successivamente al termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre dell'anno di costituzione sara' attribuito per lo stesso anno e per l'anno successivo un contributo nei limiti delle disponibilita' di fondi esistenti a seguito degli avvenuti riparti. 5. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni alla data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 spetta il contributo in applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 11, comma 4, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e' il seguente: "4. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono". - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note dell'art. 2.
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| Art. 7. Disposizioni finali e transitorie 1. Alle unioni di comuni istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 ed alle comunita' montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spetta un contributo per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono apposita richiesta di contributo unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1. 2. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, spetta dall'anno 2000 un contributo da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono richiesta di contributo unitamente ad apposita certificazione attestante i servizi esercitati in forma associata, nonche' l'ammontare complessivo delle spese correnti ed in conto capitale impegnate relative a tali servizi, desunto dall'ultimo rendiconto approvato. 3. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2000 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 1 e 2. 4. I comuni istituiti a seguito di fusione avvenuta successivamente alla entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 viene attribuito un contributo a decorrere dall'anno 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. Per l'attribuzione del contributo trasmettono apposita richiesta entro il termine del 15 novembre 2000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1 settembre 2000 Il Ministro: Bianco Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 Registro n. 2 Interno, foglio n. 272
Nota all'art. 7: - Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note alle premesse.
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