Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 20 ottobre 2000 |
Disposizioni urgenti relative alle gestioni commissariali di cui alle ordinanze di protezione civile numeri 2454, 2544 e 2622, nonche' revoca e rassegnazione di economie accertate sugli stanziamenti disposti con l'ordinanza n. 2883. (Ordinanza n. 3091). |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti; Viste le ordinanze n. 2454 del 5 agosto 1996, n. 2544 del 27 marzo 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997 e n. 2883 del 30 novembre 1998; Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 6 ottobre 2000 presso il Dipartimento della protezione civile, nel corso della quale i rappresentanti della regione Lombardia hanno richiesto l'adozione di una nuova ordinanza per razionalizzare le gestioni commissariali in atto a seguito delle ordinanze sopra richiamate; Vista la nota del 17 ottobre 2000, con la quale la regione Lombardia rappresenta di aver accertato un residuo pari a lire 250 milioni a valere sugli stanziamenti disposti con l'ordinanza n. 2883 del 30 novembre 1998; Ravvisata l'opportunita' di accogliere la richiesta di razionalizzazione delle gestioni commissariali rappresentata dalla regione Lombardia; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Per assicurare un razionale ed unitario coordinamento degli interventi e del completamento delle connesse procedure amministrative, il presidente della regione Lombardia, commissario delegato per l'attuazione delle ordinanze numeri 2454, 2544 e 2622 puo' nominare un unico sub-commissario, stabilendone, con proprio provvedimento, il compenso, a valere sulle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione delle medesime ordinanze. |
| Art. 2. 1. Per il completamento degli interventi di cui all'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997, il presidente della regione Lombardia, commissario delegato, e' autorizzato ad utilizzare la somma di L. 250.000.000, economizzata a valere sugli stanziamenti di cui all'ordinanza n. 2883 del 30 novembre 1998. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 ottobre 2000 Il Ministro: Bianco |
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