Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 20 ottobre 2000
Disposizioni urgenti relative alle gestioni commissariali di cui alle ordinanze di protezione civile numeri 2454, 2544 e 2622, nonche' revoca e rassegnazione di economie accertate sugli stanziamenti disposti con l'ordinanza n. 2883. (Ordinanza n. 3091).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
Viste le ordinanze n. 2454 del 5 agosto 1996, n. 2544 del 27 marzo 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997 e n. 2883 del 30 novembre 1998;
Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 6 ottobre 2000 presso il Dipartimento della protezione civile, nel corso della quale i rappresentanti della regione Lombardia hanno richiesto l'adozione di una nuova ordinanza per razionalizzare le gestioni commissariali in atto a seguito delle ordinanze sopra richiamate;
Vista la nota del 17 ottobre 2000, con la quale la regione Lombardia rappresenta di aver accertato un residuo pari a lire 250 milioni a valere sugli stanziamenti disposti con l'ordinanza n. 2883 del 30 novembre 1998;
Ravvisata l'opportunita' di accogliere la richiesta di razionalizzazione delle gestioni commissariali rappresentata dalla regione Lombardia;
Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;
Dispone:
Art. 1.
1. Per assicurare un razionale ed unitario coordinamento degli interventi e del completamento delle connesse procedure amministrative, il presidente della regione Lombardia, commissario delegato per l'attuazione delle ordinanze numeri 2454, 2544 e 2622 puo' nominare un unico sub-commissario, stabilendone, con proprio provvedimento, il compenso, a valere sulle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione delle medesime ordinanze.
 
Art. 2.
1. Per il completamento degli interventi di cui all'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997, il presidente della regione Lombardia, commissario delegato, e' autorizzato ad utilizzare la somma di L. 250.000.000, economizzata a valere sugli stanziamenti di cui all'ordinanza n. 2883 del 30 novembre 1998.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2000
Il Ministro: Bianco
 
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