Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 11 ottobre 2000
Autorizzazione all'organismo "Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.", in Abbadia Lariana, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE per lo sviluppo produttivo e la competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e
IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visti i decreti del 9 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, del 14 febbraio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1996, con cui l'organismo Novicon S.a.s. di R. Castelli & C. e' stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392 e successive modifiche;
Vista l'istanza presentata dall'organismo "Novicon Sas di R. Casteli & C.", con sede legale in via Pier Linzanico, 9 - 23821 Abbadia Lariana (Lecco);
Vista l'istanza di conferma dell'autorizzazione provvisoria e di estensione dell'autorizzazione a tutti i rimanenti settori dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1969, n. 459;
Visto il verbale di accertamento del 19 ottobre 1999, prot. n. 651 dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Lecco;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo "Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.", ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che l'organismo "Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.", ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Decretano:
Art. 1.
1. L'organismo "Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.", e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B), della direttiva 89/392/CEE:
A) Macchine:
1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;
4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s;
10) formatrici di materia plastica per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.
2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della direttiva 89/392/CEE e delle successive direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, recanti modifiche ed aggiornamenti;
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro
Ferraro
 
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