Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 24 ottobre 2000, n. 12
Determinazione del trattamento economico di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per il personale rivestente le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione (art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

Alle amministrazioni centrali dello
Stato - Direzioni generali AA.GG. e
personale
AIl'INPDAP - Direzione centrale
prestazioni previdenziali
All'Istituto postelegrafonici
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale
Al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica - Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato -
IGOP

L'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevede che, a partire dal 1 dicembre 1972, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari dei ruoli ad esaurimento siano liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 che, da un lato (art. 25), ha soppresso i ruoli ad esaurimento pur conservando le qualifiche ad personam e, dall'altro (art. 15), ha introdotto la qualifica unica di dirigente, unificando le pregresse due qualifiche dirigenziali, si e' posto il problema della ulteriore efficacia della norma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e, quindi, del relativo diritto riconosciuto al personale ad esaurimento.
Al mutato quadro legislativo di riferimento e' seguita la diversificazione delle fonti contrattuali disciplinatrici della struttura delle retribuzioni per il personale dei ruoli ad esaurimento e per i dirigenti.
Per il personale dei ruoli ad esaurimento il C.C.N.L., comparto Ministeri del 16 maggio 1995, prevede la cessazione, dal 1 dicembre 1995, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali. Lo stesso contratto prevede altresi' la nuova composizione della retribuzione costituita dal trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianita', indennita' integrativa speciale) e da quello accessorio (indennita' di amministrazione ed altri compensi).
Per i dirigenti la nuova struttura della retribuzione prevista dal C.C.N.L. area dirigenza del 9 gennaio 1997, comprende il trattamento fondamentale ed accessorio costituito, quest'ultimo, da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
La diversificazione della struttura delle retribuzioni operata dalla contrattazione collettiva non e' di per se' idonea a rendere inoperante la norma dell'art. 73, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, che peraltro, riguardando materia pensionistica, non avrebbe potuto subire abrogazioni dal sopravvenuto decreto legislativo n. 29/1993. Tuttavia, allo scopo di rendere applicabile il citato art. 73 occorre ripristinare elementi di omogeneita' tra le strutture retributive operando la sostituzione del trattamento stipendiale tabellare del personale in possesso della qualifica ad esaurimento con il corrispondente analogo trattamento della correlativa qualifica dirigenziale.
A tal fine, tenuto conto delle sollecitazioni pervenute dalle amministrazioni interessate nonche' delle indicazioni fornite dal Ministero del tesoro con la nota n. 137632 del 24 maggio 2000, si forniscono, d'intesa con il suddetto Ministero, le seguenti istruzioni per una corretta applicazione del piu' volte citato art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, con la conseguente cessazione del contenzioso instauratosi sulla questione.
Per il personale in oggetto collocato a riposto a partire dal 1 dicembre 1995 il meccanismo operativo dell'art. 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 va garantito, ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianita' (stipendio tabellare, indennita' integrativa speciale) nonche' la retribuzione individuale di anzianita' maturata al 30 novembre 1995 ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali.
Alla retribuzione cosi' individuata vanno aggiunti gli eventuali benefici economici contrattualmente previsti per il personale ad esaurimento ed utili a pensione percepiti all'atto del pensionamento.
I sistemi di calcolo effettuati in maniera difforme vanno quindi rideterminati secondo le suddette indicazioni.
Roma, 24 ottobre 2000
Il Ministro: Bassanini
 
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