Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario)
REGIONE LIGURIA
DELIBERAZIONE 11 ottobre 2000
Proroga della concessione dell'acqua minerale denominata "S. Niccolo'", in Bardineto, alla ditta Terme di Vallechiara S.p.a., in Altare. (Deliberazione n. 1123).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5919 del 6 novembre 1980, con la quale e' stata rilasciata la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata"S. Niccolo'" nel territorio del comune di Bardineto (Savona), per la durata di anni venti, su una superficie di ettari 77 alla ditta Alfa Sirio S.p.a., con sede in Imperia, via A. Saffi, 1/4;
Visto il decreto del dirigente dell'ufficio attivita' estrattive n. 1832 del 23 dicembre 1998, con il quale e' stato preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della ditta Alfa Sirio S.p.a. nella ditta Terme Vallechiara S.p.a., con sede in Altare (Savona) - regione Lipiani (Cod. Fisc. 00123140097);
Vista l'istanza 28 aprile 2000, con la quale la ditta Terme Vallechiara S.p.a. ha richiesto alla regione Liguria la proroga della concessione anzidetta;
Premesso che, come risulta dalla documentazione agli atti di questo ufficio, la ditta Terme Vallechiara S.p.a., non appena subentrata nella titolarita' della concessione in oggetto, ha richiesto al Ministero della sanita' il riconoscimento dell'acqua minerale naturale di cui al decreto legislativo n. 105/1992, ed e' tutt'ora in attesa del relativo decreto ministeriale;
Dato atto che la domanda di riconoscimento di cui sopra si e' resa necessaria in quanto la ditta Alfa Sirio S.p.a. precedente concessionaria, non aveva provveduto a presentare la domanda di revisione del riconoscimento ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 105/1992 entro il termine previsto dallo stesso articolo, termine successivamente differito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 542/1996;
Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di proroga, dal quale emerge che la societa' Terme Vallechiara S.p.a., una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale di cui sopra, intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento di acqua minerale oggetto della concessione;
Considerato che l'istanza di proroga presentata dalla ditta Terme Vallechiara S.p.a. risulta pertanto motivata dalla necessita' di attendere l'ottenimento del riconoscimento ministeriale suddetto, presupposto indispensabile, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 33/1977, per lo svolgimento dell'attivita' di sfruttamento del giacimento;
Ritenuto congruo prorogare la concessione in oggetto per un periodo di anni tre, allo scopo di consentire alla ditta richiedente di ottenere il riconoscimento ministeriale di cui sopra e di presentare alla regione domanda di rinnovo della concessione, nonche' contestuale domanda di autorizzazione sanitaria concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge regionale citata;
Vista la relazione del 15 settembre 2000, redatta da dipendente regionale a seguito di accertamenti effettuati in sito, dalla quale risulta che la ditta Terme Vallechiara S.p.a. non svolge attualmente alcuna attivita' di sfruttamento del giacimento oggetto della concessione di cui e' titolare;
Dato atto che la ditta Terme Vallechiara S.p.a., e prima di essa la ditta Alfa Sirio S.p.a.. hanno sempre corrisposto regolarmente alla regione il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/1977;
Dato atto che e' stata espletata la procedura di cui all'art. 16, sesto e settimo comma della legge regionale n. 33/1977, ed in particolare: ai sensi del sesto comma e' stata data comunicazione, con nota protocollo n. 102588/3205 del 12 luglio 2000, alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Savona, al distretto minerario di Carrara alla Comunita' Montana Alta Val Bormida ed al comune di Bardineto, della presentazione, da parte della ditta Terme Vallechiara S.p.a., dell'istanza di proroga in argomento, e ai sensi del settimo comma la medesima istanza e' stata pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'albo pretorio del comune di Bardineto;
Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del sesto comma dell'art. 16 citato;
Ritenuto che sussistono, nei confronti della ditta richiedente, i requisiti di capacita' tecnico-economica in relazione alla possibilita' di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale "S. Niccolo'", in quanto la stessa e' gia' titolare di altra concessione per lo sfruttamento di acque minerali denominata "Lipiani Fonti del Lupo";
Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che in data 29 marzo 1995 la prefettura di Genova ha comunicato a norma dell'art. 4, del decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994 - che a carico sia della ditta Terme Vallechiara S.p.a., sia dei componenti l'organo di amministrazione e persone conviventi, non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti di cui alla normativa antimafia;
Su proposta del presidente della giunta regionale, sig. Sandro Biasotti, ad interim assessore allo sviluppo economico;
Delibera:
1. Di concedere alla ditta Terme Vallechiara S.p.a., indicata nelle premesse, in considerazione del programma di sfruttamento minerario e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, una proroga di anni tre, a decorrere dal 6 novembre 2000, della concessione di acqua minerale "S. Niccolo'" sita nel territorio del comune di Bardineto (Savona); la superficie della concessione suddetta di ettari 77 e' indicata con linea verde continua sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in scala 1:5.000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.
2. La predetta ditta e' tenuta:
a) corrispondere alla regione Liguria il canone annuo anticipato di L. 2.753.190, pari al diritto proporzionale annuo stabilito dall'art. 12 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, cosi' come adeguato con propria deliberazione della giunta regionale n. 3006 del 13 maggio 1994, nonche' la relativa tassa sulle concessioni regionali pari a L. 3.226.000;
b) a far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale n. 33/1977;
c) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso.
3. Restano ferme inoltre, a carico della ditta concessionaria, le prescrizioni a suo tempo impartite con deliberazione della giunta regionale n. 5919 del 6 novembre 1980.
Il presente provvedimento sara' pubblicato, per esteso, nel bollettino ufficiale della regione Liguria e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Genova, 11 ottobre 2000
Il dirigente: Ghio
 
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