Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 10 ottobre 2000 |
Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 113/1985 che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'impiego
Visto l'art. 10, ultimo comma della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dallo Istituto centrale di statistica"; Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale attribuisce alla competenza dei dirigenti l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 3055 del 5 luglio 2000, da cui risulta che la suddetta variazione e' stata pari a + 5,7% nel periodo maggio 1997-maggio 2000; Decreta: Art. 1. 1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 179.394 a L. 189.619 e da L. 3.587.930 a L. 3.792.442. 2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettamente da L. 35.867 a L. 37.911 e da L. 143.512 a L. 151.692. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore i quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 ottobre 2000 Il direttore generale: Carla' |
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