Gazzetta n. 257 del 3 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 10 ottobre 2000
Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 113/1985 che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'impiego

Visto l'art. 10, ultimo comma della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: "gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dallo Istituto centrale di statistica";
Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale attribuisce alla competenza dei dirigenti l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 3055 del 5 luglio 2000, da cui risulta che la suddetta variazione e' stata pari a + 5,7% nel periodo maggio 1997-maggio 2000;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 179.394 a L. 189.619 e da L. 3.587.930 a L. 3.792.442.
2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettamente da L. 35.867 a L. 37.911 e da L. 143.512 a L. 151.692.
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore i quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 ottobre 2000
Il direttore generale: Carla'
 
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