Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2000 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 agosto 2000
Approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree del centro-nord (obiettivo 2). Periodo 2000-2006. (Deliberazione n. 95/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183 che, agli articoli 2 e 3, individua le competenze di questo comitato in tema di coordinamento delle politiche comunitarie, tra le quali l'elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative delle varie amministrazioni interessate, nonche' l'adozione di direttive generali per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari, sia comunitari che nazionali;
Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che dispone l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica e reca delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti alla ridefinizione delle competenze di questo comitato e del Ministero come sopra unificato;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, con il quale e' stata data attuazione al disposto dell'art. 7 della legge n. 94/1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con il quale - come previsto all'art. 2, comma 2, del citato decreto legislativo n. 430/1997 - sono state, tra l'altro, definite le attribuzioni dei dipartimenti in cui e' articolato il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visti i regolamenti emanati dall'Unione europea concernenti la disciplina dei fondi strutturali;
Vista la decisione della Commissione europea del 1o luglio 1999, n. 1771, che stabilisce un massimale di popolazione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo 2, dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, indicato per l'Italia in 7.402.000 abitanti;
Vista la decisione della Commissione europea del 1o luglio 1999, n. 1772, che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo 2, dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, indicati in 2.145 Meuro, pari a circa 4.153 miliardi di lire e, a titolo del sostegno transitorio (c.d. phasing-out) dell'obiettivo 2, dei fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2005, indicati in 377 Meuro, pari a circa 730 miliardi di lire;
Tenuto conto che in data 26 luglio 1999, la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome ha proposto una ripartizione delle quote di popolazione per l'obiettivo 2, in base alla quale il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica ha presentato la prima proposta di zonizzazione per l'obiettivo 2;
Considerato che, al fine di soddisfare le richieste della Commissione europea sul rispetto delle disposizioni del regolamento n. 1260/99 emerse nel corso del negoziato sull'obiettivo 2, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, nella riunione con i presidenti delle regioni del centro nord, tenutasi in data 2 marzo 2000, ha proposto una diversa ripartizione delle predette quote di popolazione, che e' stata condivisa da tutte le regioni e province autonome interessate, ad esclusione del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta che si sono riservate di esprimersi in proposito;
Considerato altresi' che le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, rispettivamente in data 14 giugno 2000 e 15 giugno 2000, hanno sciolto la propria riserva permettendo di raggiungere l'intesa definitiva sulla ripartizione della popolazione dell'obiettivo 2, in base alla quale e' stato possibile presentare alla commissione europea la relativa proposta di zonizzazione;
Tenuto conto che nel corso dell'incontro del 15 giugno 2000, dei presidenti delle regioni e delle province autonome del centro-nord con il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro del tesoro e' stata confermata la proposta di riallocazione della popolazione ricadente in obiettivo 2 fra le regioni Liguria, Piemonte e Lombardia, come concordato tra le stesse regioni in data 9 giugno 2000, a compensazione anche di quella ricadente nelle aree di cui all'art. 87, punto 3, lettera c, del trattato;
Vista la decisione della Commissione europea C (2000) 2327 del 27 luglio 2000, con la quale e' stato definito l'elenco delle zone cui si applica l'obiettivo 2, con relativa popolazione;
Vista la proposta del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, di assegnare alle regioni e alle province autonome del centro-nord le risorse relative al sostegno transitorio delle aree in phasing-out, attribuendo il 40% delle stesse sulla base della ricaduta proporzionale tra le regioni degli effetti della riduzione di popolazione dell'obiettivo 2, intervenuta nel periodo 2000-2006 a seguito del regolamento comunitario n. 1260/99 rispetto al precedente periodo di programmazione (phasing-out teorico), ed il rimanente 60% in proporzione alla popolazione regionale ricadente nelle aree che beneficiano del sostegno transitorio (phasing-out effettivo), ai fini di una equitativa attribuzione delle risorse disponibili;
Considerato che l'indicizzazione sia delle risorse destinate all'obiettivo 2, sia delle risorse spettanti alle aree in sostegno transitorio, sara' assegnata successivamente, previa quantificazione da definire di concerto con la Commissione europea;
Vista la propria delibera n. 140 del 22 dicembre 1998, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per l'avvio della programmazione dei Fondi strutturali comunitari 2000-2006;
Considerato che, in base alla normativa richiamata e nell'ambito degli indirizzi fissati dal Governo, compete a questo Comitato definire le linee di politica economica da perseguire in ambito nazionale, comunitario ed internazionale, nonche' gli indirizzi generali di politica economica per la valorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle aree depresse;
Considerato che il decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 affida al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, tra l'altro, il compito di provvedere alle iniziative in materia di utilizzazione dei Fondi strutturali comunitari secondo le direttive generali di questo Comitato e di curare l'inoltro delle richieste di cofinanziamento agli organismi comunitari;
Tenuto conto del rafforzamento delle tendenze in atto in tema di programmazione, riconducibili:
a) al decentramento delle responsabilita' ai livelli locali di governo e alla valorizzazione del partenariato istituzionale ed economico sociale;
b) all'integrazione dei fondi pubblici per investimento, mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio per le diverse linee d'intervento; gli stanziamenti nazionali di carattere aggiuntivo, specificamente destinati alle aree depresse; il cofinanziamento nazionale dei Fondi strutturali comunitari e, nello spirito del partenariato, le risorse pubbliche locali e le risorse private;
c) alla piena armonizzazione delle politiche settoriali - trasversali e territoriali - finalizzandole al conseguimento di obiettivi fissati dalla programmazione nazionale;
d) all'integrazione delle politiche ambientali nella programmazione e nella realizzazione delle politiche territoriali e settoriali, al fine di garantire la sostenibilita' dello sviluppo;
Considerata l'importanza del rispetto dei principi di:
a) integrazione della programmazione 2000-2006 con le seguenti politiche di carattere trasversale: politiche attive del lavoro, di sostenibilita' ambientale, delle pari opportunita' tra uomini e donne, per le categorie svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, politiche dell'agricoltura e dello sviluppo rurale e per l'internazionalizzazione economica e culturale;
b) riconoscimento di un ruolo centrale all'integrazione sociale ed al miglioramento della partecipazione femminile, in coerenza con il quarto pilastro della strategia europea per l'occupazione, dedicato alle pari opportunita';
c) programmazione integrata e verificabile in itinere da parte di tutti i soggetti responsabili dell'attuazione;
d) impostazione di un sistema efficiente e di metodologie condivise di valutazione ex ante, in itinere ed ex post;
Tenuto conto che la predetta proposta e' stata valutata favorevolmente, nella seduta del 1o agosto 2000, dalla prima commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita ai sensi delle delibere di questo Comitato n. 63 del 9 luglio 1998 e n. 79 del 5 agosto 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 2000;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera: 1. Risorse comunitarie complessive.
Le risorse comunitarie complessivamente programmabili, per il periodo 2000-2006 a favore delle regioni dell'obiettivo 2 assommano a lire 4.153 miliardi (2.145 Meuro) a cui si aggiungono, a titolo di sostegno transitorio, lire 730 miliardi (377 Meuro) per un totale di lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro). Tali risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome del centro-nord secondo le tabelle A e B allegate alla presente delibera della quale costituiscono parte integrante.
Le risorse finanziarie dell'indicizzazione saranno quantificate successivamente di concerto con la Commissione europea.
La copertura del predetto importo di lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro) nonche' quello derivante dall'indicizzazione, sara' posta a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). 2. Risorse di cofinanziamento nazionale.
Il finanziamento pubblico nazionale da destinare al sostegno dei programmi d'intervento, commisurato alla quota comunitaria di finanziamento, e' provvisoriamente quantificato in lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro), ivi comprese le risorse finalizzate al sostegno transitorio.
La quota nazionale pubblica di cofinanziamento a copertura dei documenti unici di programmazione (DOCUP) e' stabilita secondo le modalita' di seguito indicate:
per le misure a gestione regionale il 70% della quota nazionale pubblica prevista da ciascun piano finanziario fa carico alle disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, mentre il restante 30%, rimane a carico delle disponibilita' delle regioni e province autonome, e/o degli enti locali titolari delle azioni in esse previste;
per le misure gestite dalle amministrazioni centrali dello Stato il 100% della quota nazionale pubblica fa carico alle disponibilita' del predetto Fondo di rotazione.
All'adeguamento dell'importo sopra indicato di lire 4.883 miliardi (2.522 Meuro), in conseguenza dell'approvazione dei piani finanziari dei singoli DOCUP, si provvedera' secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999 e dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica del 15 maggio 2000 "Attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria". Con la stessa procedura si provvedera' ad attribuire le risorse finanziarie nazionali a fronte dell'indicizzazione, a seguito della relativa ripartizione della corrispondente quota comunitaria per l'obiettivo 2 e per il phasing-out. 3. Premialita'.
La riserva di performance, prevista dall'art. 7 del regolamento comunitario n. 1260/99, sara' assegnata a ciascun DOCUP, secondo le modalita' dell'art. 44 del citato regolamento, in stretta concertazione con la Commissione europea, e, in particolare, sulla base di un limitato numero di indicatori di sorveglianza che riflettano l'efficacia, la gestione, e l'attuazione finanziaria e che misurano i risultati delle misure a meta' percorso in relazione ai loro obiettivi specifici inizialmente individuati. 4. Complementi di programmazione.
Le singole amministrazioni regionali e le province autonome titolari di DOCUP dovranno presentare, entro tre mesi dalla data di approvazione dei relativi documenti, il complemento di programmazione di cui agli articoli 9 e 18 del regolamento comunitario n. 1260/99, con la specifica delle singole misure d'intervento in esso contenute. 5. Inoltro dei DOCUP alla Commissione europea.
Il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica e' autorizzato a inoltrare alla Commissione europea i DOCUP delle regioni del centro-nord, ed a concertare, nel rispetto dei principi del partenariato istituzionale, le necessarie integrazioni e modifiche che ne consentano la ricevibilita', la negoziazione e l'approvazione finale da parte della Commissione europea.
Roma, 4 agosto 2000
Il Presidente delegato: Visco Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 172
 
----> Vedere Tabella A da pag. 8 a pag. 9 della G.U. <----
 
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