Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 11 ottobre 2000
Autorizzazione all'organismo "Consorzio DNV - Modulo uno", in Agrate Brianza, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
del Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato
e
IL DIRETTORE GENERALE
dei rapporti di lavoro
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Viste le direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996, di attuazione delle direttive n. 89/392/CEE, n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;
Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;
Visti i decreti dell'8 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 1994 e del 10 maggio 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995 con cui l'organismo e' stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392 e successive modifiche;
Vista l'istanza presentata dall'organismo "Consorzio DNV - Modulo uno", con sede legale in via Paracelso n. 20 - Palazzo Andromeda Ingr. 3 - 20041 Agrate Brianza (Milano);
Vista l'istanza di estensione dell'autorizzazione ai settori 15 e 16 dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1969, n. 459;
Visto il verbale di accertamento del 21 settembre 1999, prot. n. 5112 dell'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato di Milano;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo "Consorzio DNV - Modulo uno", ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato altresi' che l'organismo "Consorzio DNV - Modulo uno", ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;
Decretano:
Art. 1.
1. L'organismo "Consorzio DNV - Modulo uno" e' autorizzato ad emettere certificazione CE di conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere A) e B) della direttiva n. 89/392/CEE:
A) Macchine:
1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
1.1) seghe ad utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2) seghe ad utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola-cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
1.3) seghe ad utensile a posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;
2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;
4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;
5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;
7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;
8) seghe a catena portatili da legno;
9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocita' superiore a 30 mm/s;
10) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;
11) formatrici della gonna a iniezione e compressione a carico o scarico manuale;
14) dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7;
15) ponti elevatori per veicoli;
16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 m;
B) Componenti di sicurezza:
4) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);
5) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).
2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della direttiva n. 89/392/CEE e delle successive direttive n. 91/368/CEE, n. 93/44/CEE e n. 93/68/CEE recanti modifiche ed aggiornamenti;
3. Con periodicita' trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, e' inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico.
 
Art. 2.
1. La presente autorizzazione ha validita' triennale.
2. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitivita' - Ispettorato tecnico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche.
3. Ove nel corso dell'attivita', anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacita' tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto organismo non soddisfa piu' i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione.
4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Tutti gli atti relativi all'attivita' di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro
Ferraro
 
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