Gazzetta n. 258 del 4 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CIRCOLARE 20 settembre 2000, n. 64
Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, art. 3, e decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, recanti, rispettivamente, norme relative all'attivita' in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali e di semplificazione dei procedimenti di concessione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta'.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
(per il tramite delle D.R.L.)
Agli assessorati regionali per il
lavoro e politiche per l'occupazione
Alla segreteria dell'onorevole Ministro
Al Gabinetto dell'onorevole Ministro
Al Sottosegretario di Stato dott.
Raffaele Morese
Al Sottosegretario di Stato sen.
Ornella Piloni
Al Sottosegretario di Stato onorevole
Paolo Guerrini
Alle divisioni I delle D. G.
Al presidente del comitato istruttoria
tecnica intervento straordinario
integrazione salariale
Al S.E.C.I.N.
All'ufficio della consigliera nazionale
di parita'
Al comando Carabinieri dell'ispettorato
del lavoro
Alle organizzazioni sindacali dei
lavoratori
Alle associazioni datoriali
Agli enti previdenziali

L'art. 3 del decreto legislativo n. 469/1997 - nel confermare, al comma 1, la competenza di questo Ministero in materia di eccedenze di personale temporanee e strutturali - ha stabilito che presso le regioni venga svolto l'esame congiunto previsto, in fase propedeutica,nel procedimento relativo all'intervento straordinario di integrazione salariale, nonche' quello previsto nelle procedure per la dichiarazione di mobilita' del personale; alle regioni compete, altresi', promuovere gli accordi finalizzati all'applicazione dei contratti di solidarieta' (comma 2).
Il successivo comma 3 ha disposto, infine, che nell'ambito delle procedure di cui al precedente comma 2, le regioni esprimano motivato parere.
In data 19 agosto u.s. e' entrato in vigore il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, relativamente al quale, con circolare n. 61 del 23 agosto u.s., la Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale ha fornito le prime e piu' urgenti disposizioni per la sua applicazione.
L'interrelazione tra alcune disposizioni dei provvedimenti legislativi in esame si evidenzia, in particolare, per quel che concerne la fase dell'esame congiunto: l'art. 2 del regolamento di semplificazione del procedimento di CIGS ha recepito, infatti, quanto stabilito, in materia, dal sopra richiamato art. 3 del decreto legislativo n. 469, regolando lo svolgimento della consultazione sindacale.
La presente circolare e' finalizzata, pertanto, ad esaminare nel dettaglio, e a definire, le problematiche poste dalle suddette normative - sia in caso di combinato disposto tra gli articoli delle stesse, sia nella loro specifica autonomia - nonche' ad approfondirne taluni profili operativi. Procedimenti di concessione del trattamento CIGS e di solidarieta'.
Si ritiene opportuno, preliminarmente - in considerazione della sua rilevante novita' - illustrare il contenuto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, ponendo in rilievo gli elementi di semplificazione introdotti, dal regolamento, nei procedimenti di Cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta'. Testo del regolamento: elementi di semplificazione.
Nulla essendovi da esplicitare in ordine all'art. 1 del regolamento, che individua l'oggetto del provvedimento motivato, si illustrano qui di seguito le disposizioni successive.
 
Art. 2.
Esame congiunto
Come gia' sottolineato, in tale articolo si pone in rilievo la realizzazione intercorrente tra il regolamento di semplificazione e l'art. 3 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in materia di eccedenze strutturali di personale.
In merito alla disposizione regolamentare in esame si evidenzia che i commi 1, 2, 5 e 6 disciplinano le modalita', l'oggetto ed i termini di conclusione dell'esame congiunto, mutando parte del contenuto dell'art. 5 della legge n. 164/1975, nonche' dell'art. 1, comma 7, della legge n. 223/1991, per cio' che concerne i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e le modalita' delle rotazioni delle unita' sospese.
Il comma 3 stabilisce che la richiesta di esame congiunto va presentata (lettera a) al competente ufficio - individuato o da individuarsi - della regione nel cui territorio insistono le unita' aziendali interessate all'intervento straordinario di integrazione salariale.
La predetta richiesta va, invece, presentata a questo Ministero - Direzione generale dei rapporti di lavoro (lettera b) - qualora l'intervento CIGS si attui in piu' unita' aziendali, dislocate in diverse regioni sul territorio nazionale.
L'ufficio ministeriale, competente allo svolgimento dell'esame congiunto, richiede il prescritto parere delle regioni interessate.
In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 218 - che mantiene ferma la previsione dell'art. 3 del decreto legislativo n. 469 - nonche' alla previsione dell'art. 2, comma 3, del regolamento, le regioni esprimono motivato parere in entrambe le fattispecie sub a) e sub b).
Il comma 4, infine - nel prevedere la partecipazione agli incontri per l'esame congiunto di funzionari della direzione del lavoro, provinciale ovvero regionale secondo l'ubicazione territoriale delle unita' aziendali coinvolte nella CIGS - persegue l'obiettivo di garantire, nel passaggio della competenza in materia, la continuita' dell'azione amministrativa.
 
Art. 3.
Domanda di intervento straordinario di integrazione salariale
Tale articolo opera, rispetto alla previgente disciplina, una duplice semplificazione:
sotto il profilo della validita' temporale della domanda, che puo' riferirsi a dodici mesi, anziche' al semestre (comma 1);
sotto il profilo dell'organo che deve ricevere la domanda, individuato, all'art. 11 del regolamento, nell'ufficio che, a livello ministeriale, ha competenza in materia di interventi a sostegno del reddito, e, quindi, nella divisione XI della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale di questo Ministero (comma 4).
Nella presente circolare, pertanto, ogni qualvolta nelle norme del regolamento si faccia riferimento al "competente ufficio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale indicato nell'art. 11", verra' citata direttamente la "divisione XI".
I commi 2, 3 e 6 ripropongono l'obbligo della presentazione della domanda negli stessi termini stabiliti fissati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991, come sostituito dall'art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993, nonche' le sanzioni derivanti dall'omessa o tardiva presentazione della domanda stessa.
Trova, altresi', sede nella norma regolamentare la prassi, instaurata sin dall'entrata in vigore della legge n. 223/1991 con la direttiva ministeriale n. 68529 del 28 maggio 1992, in base alla quale il rispetto dei termini di presentazione della richiesta di CIGS non trova applicazione nei confronti delle aziende assoggettate alle procedure concorsuali di cui all'art. 3 della stessa legge n. 223 e all'amministrazione straordinaria con esercizio di impresa, disciplinate dal successivo art. 6 del regolamento; viene, al contrario, sancita la peren-torieta' del rispetto dei termini di presentazione per ciascuna domanda di proroga del trattamento, dove "proroga" e' da intendersi nell'accezione statuita dall'art. 81, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ovviamente ora riferita anche a periodi di dodici mesi.
Il comma 5 prevede, infine, che, nel caso di domanda intesa ad ottenere l'approvazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, la stessa vada contestualmente presentata al servizio ispezione delle direzioni provinciali territorialmente competenti, che, ricevuta la domanda, procede alla necessaria verifica in ordine alla regolare attuazione del programma predisposto dall'impresa.
Appare evidente che, nell'ambito della procedura semplificata dal regolamento in questione, in cui la richiesta viene presentata a livello centrale, la contestuale presentazione della richiesta stessa all'organo ispettivo periferico consente che tale organo possa eseguire, nei termini fissati dalle successive norme del provvedimento, gli accertamenti previsti, trasmettendone gli esiti all'ufficio ministeriale, che deve istruire l'istanza.
 
Art. 4.
Accertamenti ispettivi
Come soltanto accennato nel precedente paragrafo, la disposizione in parola fissa la cadenza temporale con la quale il servizio ispezione, competente per territorio, deve provvedere ad esperire gli accertamenti previsti nei casi di di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.
Il comma 1 stabilisce che il primo accesso dell'organo ispettivo deve avvenire non prima che siano trascorsi tre mesi dall'inizio dell'intervento CIGS: gli esiti degli accertamenti devono, tuttavia, essere trasmessi al competente ufficio ministeriale antecedentemente alla scadenza del primo semestre di fruizione della CIGS.
La tempistica appena esposta e' stata individuata dall'essersi constatato come, in occasione della presentazione della prima istanza di intervento, le verifiche ispettive - svolte, sovente, pressoche' all'inizio della realizzazione del piano - sostanzialmente non possano che riferire quanto dichiarato dall'impresa nella propria richiesta.
Il comma 1 ha, invece, lo scopo di consentire al servizio ispettivo di poter verificare l'effettivo e concreto inizio dell'attuazione del programma aziendale, stante il lasso di tempo trascorso dalla decorrenza dell'intervento straordinario di integrazione salariale, cosi' da permettere, in fase istruttoria, una piu' circostanziata valutazione del programma stesso.
Successivamente ai primi dodici mesi, gli accertamenti a conferma della regolare attuazione del programma devono essere svolti, ai sensi del comma 2, entro venti giorni dalla presentazione, da parte dell'azienda, dell'eventuale domanda di proroga dell'intervento.
 
Art. 5.
Comitato tecnico
Non appare inutile rammentare che l'art. 1-sexies del decreto-legge n. 78/1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 176/1998, ha limitato - gia' nell'ottica di una semplificazione delle procedure istruttorie per la concessione del trattamento CIGS - la formulazione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986 ai soli programmi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, riguardanti imprese con un organico superiore ai mille dipendenti ed unita' aziendali dislocate in due o piu' regioni.
La norma del regolamento ha fissato in venti giorni - decorrenti dalla data di ricezione della documentazione istruttoria inerente la domanda di intervento straordinario di integrazione salariale, trasmessa dalla divisione XI - il termine per la formulazione del prescritto parere dell'organo collegiale.
 
Art. 6.
Amministrazione straordinaria e procedure concorsuali
La disposizione ha lo scopo di uniformare a quanto stabilito dal precedente art. 3, commi 1 e 4 del regolamento, la procedura di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dall'art. 7, comma 10-ter, del decreto-legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, nella legge n. 236/1993 (amministrazione straordinaria con prosecuzione dell'esercizio di impresa), nonche' di quello di cui all'art. 3 della legge n. 223/1991 (fallimento, concordato preventivo cessio bonorum, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio di impresa).
La disposizione conferma che la domanda del trattamento CIGS deve essere preceduta dalla consultazione sindacale, da svolgersi con le modalita' di cui al sopra illustrato art. 2 del regolamento.
 
Art. 7.
Contratti di solidarieta'
L'articolo - che semplifica il procedimento n. 91, allegato 1, legge n. 59/1997, art. 20 - dispone, al comma 1, che la domanda intesa ad ottenere la concessione del trattamento di integrazione salariale va trasmessa o presentata alla divisione XI, eliminandosi, anche per tale fattispecie, la fase procedimentale prima svolta, a livello periferico, dalla direzione regionale del lavoro.
Al comma 2 - a fini prudenziali di verifica della reale efficacia del contratto di solidarieta' in ordine al contenimento degli effetti di espulsione traumatica del personale dichiarato esuberante - si sancisce che, nell'ambito della durata massima normativamente prevista per tale istituto e come, peraltro, da prassi consolidata, l'accordo di solidarieta' non puo' avere una validita' temporale superiore ai ventiquattro mesi e deve, pertanto, essere rinnovato, qualora vi sia la necessita' di richiedere un ulteriore periodo di trattamento: nell'ambito della durata del contratto di solidarieta' concordata tra le parti, ciascuna domanda di concessione non puo' riferirsi ad un periodo superiore ai dodici mesi.
 
Art. 8.
Termini di conclusione del procedimento
Rispetto ai termini di conclusione del procedimento di concessione dei trattamenti di CIGS e di solidarieta', vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del regolamento (quaranta giorni per la crisi aziendale; centoventi giorni per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, prolungabili fino a centosessanta giorni in caso di obbligo del parere del comitato tecnico; novanta/centoventi giorni nei restanti casi di concessione della CIGS), la semplificazione operata con le precedenti disposizioni regolamentari ha comportato la ridefinizione dei suddetti termini di conclusione dei procedimenti sopra elencati nel modo che segue. Commi 1, 3, 4.
Trenta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (commi 1, lettera a), 3 e 4):
crisi aziendale;
primo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, che viene concesso senza acquisire la verifica ispettiva;
fallimento; concordato preventivo cessio bonorum; liquidazione coatta amministrativa; amministrazione straordinaria con o senza prosecuzione dell'esercizio di impresa;
contratto di solidarieta'.
Trenta giorni (decorrenza: data di ricezione della relazione ispettiva da parte della divisione XI) (comma 1, lettera b):
secondo semestre per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
In tale caso, infatti, come previsto dal sopra richiamato art. 4, comma 1, del regolamento, occorre acquisire la relazione sugli esiti degli accertamenti del competente organo ispettivo in ordine all'effettivo inizio della realizzazione del programma predisposto dall'impresa.
Ai fini del rispetto dei tempi come sopra determinati, la norma ha, altresi', precisato che, qualora l'intervento straordinario di integrazione salariale riguardi piu' unita' aziendali dislocate sul territorio nazionale e pertanto risultino interessati diversi organi ispettivi, il termine di conclusione del procedimento decorre dalla ricezione dell'ultima relazione ispettiva.
Sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (comma 1, lettera c):
periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento CIGS, nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale.
In tale caso, occorre tenere conto dei termini, previsti dall'art. 4, comma 2, del regolamento, affinche' il competente servizio ispezione svolga le verifiche sulla regolare attuazione del programma (venti giorni dalla presentazione della domanda di proroga): la relazione in merito alle suddette verifiche deve, poi, pervenire alla divisione XI ed essere valutata ai fini della concessione del trattamento CIGS. Comma 2.
Tale comma - che disciplina i termini di conclusione del procedimento con riguardo alle fattispecie per le quali la legge stabilisce l'obbligatoria acquisizione del parere del comitato tecnico di cui all'art. 19, comma 5, della legge n. 41/1986 - ha fissato i suddetti termini sulla base di quanto stabilito dal sopra citato art. 5 del regolamento, che accorda all'organo collegiale venti giorni per esprimere il prescritto parere.
Ne consegue la seguente tempistica:
sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della domanda da parte della divisione XI) (lettera a):
come gia' rappresentato, la divisione XI, ricevuta la domanda relativa al primo semestre dell'intervento CIGS, deve svolgere l'iter istruttorio ai fini della redazione di una relazione tecnica, illustrativa del programma predisposto dall'azienda, da trasmettersi al comitato tecnico ai fini della formulazione del parere sul programma stesso.
L'esito dell'istruttoria tecnica selettiva, effettuata dall'organo collegiale, deve poi essere ufficialmente comunicato alla stessa divisione XI, che predisporra' il decreto di concessione ovvero di reiezione del trattamento richiesto.
Si sottolinea che, in analogia a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera a), non occorre, in tal caso, la relazione ispettiva.
Trenta o sessanta giorni (decorrenza: data di ricezione della relazione ispettiva da parte della divisione XI) (lettera b):
l'alternativita' dei termini sopra indicati e' correlata alla necessita' o meno - da valutarsi sulla base degli esiti degli accertamenti svolti dall'organo ispettivo - di sottoporre al comitato tecnico tali esiti.
Novanta giorni (decorrenza: data di ricezione, da parte della divisione XI, della domanda relativa ai periodi successivi ai primi dodici mesi di intervento CIGS) (lettera c):
come gia' rappresentato, per tale fattispecie, la relazione ispettiva e' obbligatoria e gli esiti della stessa devono essere comunicati al comitato tecnico, affinche' esprima nuovamente, o confermi, il parere precedentemente espresso.
Conseguentemente, i termini di conclusione del procedimento sono stati fissati tenendo conto dei venti giorni, accordati al servizio ispezione per le verifiche richieste, nonche' degli ulteriori venti giorni, entro i quali il comitato tecnico deve formulare il prescritto parere.
Il comma 5, infine, fissa, ad almeno dieci giorni prima dei termini di conclusione del procedimento sopra indicati, l'adozione del provvedimento con il quale viene approvato il programma predisposto dall'impresa, che costituisce atto propedeutico ed indispensabile al decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
 
Art. 9.
Validita' ed efficacia del provvedimento di concessione
A modifica di quanto stabilito dalla previgente normativa - in base alla quale il decreto di concessione del trattamento CIGS aveva, in via generale, validita' semestrale - ed in armonia con la previsione dell'art. 3, comma 1, del regolamento, per cui, nell'ambito della prevista durata del programma predisposto dall'impresa, la domanda di cassa integrazione guadagni puo' essere riferita a periodi di dodici mesi, il provvedimento concessivo del beneficio CIGS puo' conseguentemente avere validita' annuale (comma 1).
Unica eccezione e' costituita - si torna ad evidenziare - dai primi dodici mesi, relativi alle causali di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, necessariamente suddivisi in due decreti di concessione, a valenza semestrale, in osservanza delle esigenze di verifica ispettiva, di cui si e' piu' sopra ampiamente detto (comma 2), ed al cui positivo esito e', peraltro, subordinata la concessione della prestazione per i periodi successivi al primo semestre (comma 3).
 
Art. 10.
Interruzione dei termini
Trattasi di una norma di salvaguardia, tesa a sottolineare che il rispetto dei termini del procedimento, fissati dai precedenti articoli 4, 5 e 8, presuppone un iter procedimentale che non richieda ulteriori e motivate esigenze istruttorie, cui e' necessariamente connessa un'attivita' finalizzata al soddisfacimento di tali esigenze.
Tale necessita' - sulla base della competenza ad istruire l'istanza - viene ravvisata dalla divisione XI ovvero dal comitato tecnico.
Sono fissati, tuttavia, anche in questo caso, termini certi per l'espletamento dell'ulteriore attivita' di verifica, da esaurirsi in un periodo non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci per difficolta' tecniche in ordine allo svolgimento della suddetta attivita' (si pensi, ad esempio e come piu' di una volta si e' verificato, ad un'unita' produttiva che venga trovata chiusa dal competente servizio ispezione ed all'esigenza di reperire, quindi, eventuali referenti che possano fornire i necessari elementi informativi).
 
Art. 11.
Ufficio competente alla ricezione delle domande
In ordine a tale disposizione, si e' gia' ampiamente detto nell'ambito della presente circolare.
 
Art. 12.
Operazioni di conguaglio
A fini di completezza di trattazione del testo regolamentare, si illustra brevemente tale disposizione, che, di tutta evidenza, si colloca in una fase successiva all'adozione del provvedimento di CIGS o di solidarieta', e che riguarda adempimenti di esclusiva competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - I.N.P.S.
La norma ha la finalita' di evitare il pagamento di interessi passivi a carico della gestione degli interventi assistenziali di sostegno alle gestioni previdenziali, che ha sede presso il citato Istituto, in occasione delle operazioni di conguaglio del trattamento CIGS tra l'azienda e l'Istituto stesso, il cui consiglio di amministrazione deve adottare, allo scopo ed entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, specifica delibera.
 
Art. 13.
Abrogazioni
Tale articolo sancisce l'abrogazione - in data coincidente con quella dell'entrata in vigore delle norme regolamentari (19 agosto 2000) - delle disposizioni in materia di procedimenti di integrazione salariale straordinaria e di contratto di solidarieta' e quindi:
l'art. 5, comma 1, lettera f), della legge n. 56/1987, concernente la competenza della commissione regionale ad esprimere parere sulle richieste di CIGS;
l'art. 1, comma 3, della legge n. 451/1994, concernente la previgente disciplina relativa alle domande di intervento straordinario di integrazione salariale;
l'art. 1, comma 3, della legge n. 863/1984, relativo alla precedente normativa in materia di contratti di solidarieta'. Procedimenti di CIGS e di solidarieta': profili applicativi.
Come gia' rappresentato, con la circolare n. 61/2000 della Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale sono state fornite le prime indicazioni per l'immediata applicazione delle norme regolamentari che hanno semplificato i procedimenti di CIGS e di solidarieta'.
Ferme restando, pertanto, le suddette disposizioni, si ritiene opportuno approfondire, in questa sede, alcuni aspetti procedurali, provvedendo a regolare, altresi', alcune fasi dell'iter procedimentale che - pur non essendo direttamente disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000 - possono, in linea con la semplificazione perseguita dal provvedimento in questione, adeguarsi, in via analogica, a talune delle disposizioni del regolamento stesso. Esame congiunto.
Si tiene, in primo luogo, ad evidenziare che il termine per il computo dei venticinque giorni, prescritti per l'esaurimento della consultazione sindacale, decorre dalla data di ricezione, da parte del competente ufficio, della richiesta di esame congiunto.
Al riguardo, non appare superfluo ribadire che l'esame congiunto deve, di norma, concludersi prima che l'impresa istante possa attuare le previste sospensioni dei lavoratori interessati al trattamento CIGS: cio', con esclusione delle fattispecie contemplate dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, ovvero di casi eccezionali (ad esempio, incendio dello stabilimento, eventi calamitosi, improvviso blocco di commesse, etc.) nei quali appare giustificata, da parte dell'azienda, la collocazione in CIGS del personale interessato prima che sia conclusa la suddetta consultazione.
Per quanto, poi, riguarda, in particolare, l'ipotesi sub-b), dell'art. 2, comma 3, del regolamento, risulta, di tutta evidenza, in tal caso, l'esigenza che, in fase di consultazione sindacale, il programma che l'impresa intende attuare sia valutato nella sua completezza, anziche' nell'ambito piu' riduttivo delle singole unita' produttive.
Al fine di assicurare che, anche nella suddetta ipotesi, il procedimento si svolga secondo i criteri della snellezza e celerita', questo Ministero provvedera' a convocare sollecitamente l'imprenditore e, per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali o di vertice, le quali cureranno il coinvolgimento ed il coordinamento delle rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie.
A conclusione della consultazione sindacale tra le parti, il competente ufficio della Direzione generale dei rapporti di lavoro richiedera' alle regioni interessate il prescritto parere, che dovra' pervenire alla divisione XI, ai fini dell'avvio del procedimento, come sara' successivamente, e piu' dettagliatamente, specificato nella presente circolare.
Si precisa, infine, che l'esame congiunto ha validita' corrispondente alla prevista durata del programma aziendale: in caso di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a valenza superiore al biennio, l'esame congiunto verra' esperito in occasione di ogni singola proroga complessa. Domanda di intervento straordinario di integrazione salariale. Domanda per la concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarieta'.
La domanda di intervento straordinario di integrazione salariale va inviata o presentata - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del regolamento - corredata della documentazione richiesta.
Tale documentazione, oltre alla modulistica prevista (modello CIGS/97 e, quindi, modulo della domanda, modello del programma di intervento e scheda relativa alla causale invocata), ricomprende copia del verbale di esame congiunto, esperito nei termini e con le modalita' di cui all'art. 2 del regolamento, in quanto il suddetto verbale, che recepisce gli esiti della consultazione sindacale, costituisce atto propedeutico ed indispensabile per la domanda di CIGS, presentata dall'impresa.
Ai fini della completezza degli atti istruttori, a corredo dell'istanza, la divisione XI deve, altresi', acquisire il motivato parere della regione - o regioni - competente, di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 469/1997.
Come piu' sopra accennato, una volta che l'ufficio ministeriale sia in possesso di tutta la documentazione sopra indicata, potra' darsi luogo all'avvio del procedimento.
Relativamente alla compilazione del modello CIGS/97 - tuttora da utilizzare - si richiamano le disposizioni di cui alla circolare n. 97 del 15 luglio 1997, rammentando l'obbligo dell'azienda istante di compilare debitamente il suddetto modello in tutte le sue parti, pena l'improcedibilita' della domanda (art. 2, decreto ministeriale n. 22857 del 6 giugno 1997).
Il modulo "scheda", specifico per le diverse causali di intervento, deve essere redatto, oltre che in ogni sua parte, in forma chiara ed esaustiva, in particolar modo nelle fattispecie ristrutturazione aziendale e similari, per le quali - si rammenta ancora una volta - in fase di prima istanza, e quindi di approvazione del programma e di concessione del trattamento CIGS per il primo semestre, non si puo' piu' fare riferimento, secondo la nuova procedura, anche alle notizie fornite dal locale organo ispettivo.
La carenza dei necessari elementi cognitivi, o la scarsa chiarezza degli stessi, daranno luogo alle motivate esigenze istruttorie di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218, e quindi alla sospensione dei termini di conclusione del procedimento.
Ancora in relazione all'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e' appena il caso di evidenziare che:
la prima richiesta puo' essere presentata per l'intero periodo dei primi dodici mesi, anche se dara' luogo - ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere a) e b), successivamente agli accertamenti ispettivi di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento di semplificazione - all'adozione di due decreti concessivi a valenza semestrale;
ciascuna istanza deve recare l'indirizzo sia della divisione XI, sia del servizio ispezione della direzione provinciale del lavoro, competente per territorio, onde fornire certezza circa la contestuale presentazione dell'istanza stessa;
qualora il programma aziendale riguardi piu' unita' sul territorio nazionale, la domanda deve essere contemporaneamente avanzata al competente organo ispettivo di ciascuna provincia in cui sono dislocate le unita' aziendali interessate all'intervento CIGS: anche in tal caso, la plurima presentazione deve risultare dalla richiesta inviata o presentata alla divisione XI.
La domanda intesa ad ottenere il trattamento di integrazione salariale a seguito dell'applicazione di un contratto di solidarieta' e' corredata dal verbale di accordo tra le parti, nonche' dai modelli CDS/1 e CDS/2.
In ordine all'invio, anche in via telematica, della domanda di intervento CIGS o di trattamento di integrazione salariale per contratto di solidarieta', previsto dall'art. 11 del regolamento, si ribadisce che l'invio delle stesse - nelle more della definizione delle inerenti procedure informatiche - deve avvenire, allo stato, soltanto in forma cartacea.
La domanda, se non presentata direttamente, deve essere inviata con raccomandata a/r: ai fini del computo dei termini di conclusione del procedimento, fa fede la data di ricezione dell'istanza da parte della divisione XI, sempre che l'istanza stessa risulti, all'atto della sua disamina in fase istruttoria, completa della documentazione richiesta, come stabilito dall'art. 3, comma 2, del regolamento, piu' sopra dettagliatamente elencata. Pagamento diretto.
L'erogazione diretta della prestazione e' tuttora subordinata alla verifica, da parte del competente organo ispettivo, delle comprovate difficolta' di carattere finanziario dell'azienda istante (art. 2, comma 6, legge n. 223/1991).
Come si e' gia' avuto modo di rappresentare, uno degli elementi di semplificazione introdotti, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 218, dal legislatore si e' fondata sulla contestuale acquisizione, da parte del servizio ispezione, della domanda aziendale, ogni qualvolta si richieda l'intervento del suddetto servizio, al fine di consentire lo svolgimento dei prescritti accertamenti nei tempi previsti dal regolamento.
Analogamente, pertanto, vertendosi in uno dei casi in cui la verifica ispettiva e' normativamente statuita, l'istanza sara' trasmessa o presentata al competente servizio ispezione - anche nei casi di crisi aziendale, in cui non vige l'obbligo degli accertamenti dell'organo ispettivo - qualora l'impresa richieda il pagamento diretto del trattamento CIGS: il suddetto servizio potra' cosi' procedere tempestivamente alla verifica di cui al sopra richiamato art. 2, comma 6, della legge n. 223, trasmettendone gli esiti alla divisione XI, in tempo utile ad autorizzare tale beneficio con lo stesso decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale.
Giova, infine, rammentare quanto stabilito, in materia, con circolare n. 71 del 5 giugno 1995, punti 2 e 3, relativamente alle istanze delle imprese assoggettate alle procedure di cui all'art. 6 del regolamento n. 218 (pagamento diretto a richiesta). Amministrazione straordinaria.
Si coglie l'occasione per rammentare che il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ha introdotto la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
La direzione generale della previdenza ed assistenza sociale ha provveduto, con direttiva del 12 giugno 2000, e successiva circolare n. 48 del 13 luglio 2000, inviata a tutti i destinatari della presente circolare, a fornire direttive in ordine all'applicazione dell'art. 7, comma 10-ter, della legge n. 236/1993, vigente la nuova normativa.
Gli adempimenti, a suo tempo demandati alle direzioni provinciali del lavoro saranno, ovviamente, a cura della divisione XI della sopra citata direzione generale.
Si richiama, altresi', l'attenzione degli interessati sulla disciplina transitoria prevista, in materia di CIGS, dall'art. 108 del sopra citato decreto legislativo n. 270. Editoria.
Le istanze di cassa integrazione guadagni straordinaria e di solidarieta' inviate o presentate ai sensi della legge n. 416/1981 e della legge n. 67/1987, e successive modificazioni ed integrazioni, soggiacciono, sotto il profilo procedimentale, alle norme del regolamento di semplificazione, come illustrato nella presente circolare. Normative speciali.
Onde garantire l'uniformita' della procedura introdotta dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218, anche le domande di CIGS, avanzate ai sensi delle normative speciali attualmente in vigore, devono essere inviate o presentate alla divisione XI. Sospensione dei termini.
Si e' gia' detto di come l'art. 10 del regolamento preveda la sospensione dei termini di conclusione del procedimento, sussistendo motivate esigenze istruttorie, per un periodo comunque non superiore a venti giorni, prorogabili di altri dieci, in presenza di difficolta' tecniche nell'espletamento dell'istruttoria.
Cio' premesso, si ritiene opportuno evidenziare che qualora il competente organo ispettivo - ricorrendo le suddette difficolta' tecniche - si avvalga della proroga degli ulteriori dieci giorni, dovra' - in sede di relazione alla divisione XI - fornire adeguata motivazione in ordine alla natura delle difficolta' stesse. Contratto di solidarieta'.
Relativamente, infine, al procedimento di concessione del trattamento di integrazione salariale a seguito di stipula di contratti di solidarieta', si ritiene opportuno evidenziare che l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 affida alle regioni la competenza a promuovere, nel proprio ambito territoriale, gli accordi ed i contratti collettivi per l'applicazione dell'istituto della solidarieta'.
Poiche' la disposizione citata non fa obbligo alle parti di stipulare il contratto di solidarieta' in sede regionale, sono, pertanto, da considerarsi validi, ai fini della concessione del relativo trattamento di integrazione salariale, gli accordi che secondo la volonta' delle parti stesse, siano intervenuti in sedi diverse.
Posto quanto sopra, si confermano - ad eccezione, ovviamente, di quanto disposto in materia di adempimenti procedurali e sottolineando come le agevolazioni ex lege n. 236/1993 siano ormai decadute - le direttive impartite con circolare n. 33 del 14 marzo 1994 e successive integrazioni. Disciplina transitoria.
Come piu' volte sottolineato, le norme regolamentari trovano applicazione per le istanze, di prima concessione o di proroga, di cassa integrazione guadagni straordinaria che siano state presentate o trasmesse dal 19 agosto 2000, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 218.
Conseguentemente, le domande semestrali di proroga da 6 a 12 mesi, da 18 a 24 mesi, da 30 a 36 mesi e da 42 a 48 mesi per ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, che sono state avanzate dalla suddetta data, rientrano nel campo di applicazione del regolamento.
Per tali fattispecie, si ritiene necessario - onde porre in grado l'ufficio deputato alla valutazione delle suddette istanze di acquisire i necessari elementi di conoscenza circa la regolare attuazione del programma predisposto dall'impresa - che, a decorrere dalla data della presente circolare, la richiesta relativa ai predetti semestri sia trasmessa o presentata, oltre che alla divisione XI, contestualmente anche all'organo ispettivo competente per territorio.
Per le domande rientranti nella stessa casistica, inviate o presentate dalla data del 19 agosto 2000, ma antecedentemente alla data della presente circolare, sara' la divisione XI ad attivare la verifica ispettiva. Art. 11, legge n. 223/1991.
E' di tutta evidenza - stante che il decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000 concerne la semplificazione dei procedimenti di CIGS e di solidarieta' - che le istanze intese ad ottenere la concessione del trattamento speciale di disoccupazione, ricorrendo le condizioni stabilite dalla norma in questione, continuano ad essere trasmesse o inviate secondo la normale procedura, e cioe' per il tramite delle direzioni regionali del lavoro. Licenziamenti collettivi e relative procedure.
L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 469/1997 ha stabilito che presso le regioni si svolga l'esame congiunto previsto nelle procedure per la dichiarazione della mobilita' del personale.
Come e' noto, le procedure concernenti la determinazione delle eccedenze strutturali di personale - come gia' rilevato nella precedente circolare n. 155/1991 - sono caratterizzate da un alto grado di omogeneita'.
In effetti, quale sia la procedura di licenziamento collettivo, in concreto, avviata - il cui discrimine e' costituito dall'intervento o meno dell'integrazione salariale straordinaria - la fase di consultazione tanto nelle sedi sindacali quanto in quelle pubbliche e' identica.
Anche dopo le modifiche apportate a talune norme della legge n. 223/1991 dal decreto legislativo n. 151/1997 - che ha attuato la direttiva n. 92/56/CEE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi - sussiste una perfetta simmetria procedurale tra il collocamento in mobilita' ex art. 4 ed il licenziamento per riduzione di personale di cui al successivo art. 24 della legge n. 223/1991.
Conseguentemente, la mediazione pubblica non puo' che essere accentrata presso il medesimo organo in entrambi i casi di licenziamento collettivo.
L'individuazione della sede presso la quale si svolgera' la fase di mediazione pubblica, quale si desume dal sopra richiamato art. 3 del decreto legislativo n. 469, determina l'individuazione di una differente sede pubblica, in vista della conclusione dell'accordo gestionale tra le parti sociali, nel caso in cui sia stata vanamente esperita la fase sindacale della procedura.
Per effetto del combinato disposto degli articoli 1, comma 3, lettera c), e 3, del decreto legislativo n. 469, ora, nel caso in cui l'eccedenza strutturale di personale riguardi unita' produttive ubicate in diverse province della stessa regione, sara' presso l'amministrazione regionale - e non piu' presso l'organo periferico del Ministero del lavoro - la sede nella quale sara' svolto l'esame congiunto.
Resta confermata la competenza di questo Ministero nel caso in cui l'eccedenza riguardi, invece, unita' aziendali in piu' regioni.
Anche in tale ipotesi - al fine di assicurare che il procedimento si svolga secondo criteri di snellezza e di celerita', come ritenuto per l'esame congiunto finalizzato alla richiesta di CIGS - questo Ministero provvedera' a convocare sollecitamente l'imprenditore e, per la parte sindacale, le organizzazioni nazionali o di vertice, le quali cureranno il coinvolgimento ed il coordinamento delle rappresentanze sindacali territoriali, aziendali e/o unitarie.
Gli uffici, le organizzazioni e gli enti in indirizzo, oltre ad adoperarsi per la massima diffusione delle disposizioni di cui alla presente circolare - in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - si atterranno alle stesse per quel che concerne le istanze intese ad ottenere la concessione dei trattamenti di CIGS e di solidarieta'.
Roma, 20 settembre 2000
Il Sottosegretario di Stato: Morese
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone