Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
COMUNICATO |
Accordo sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 integrativo, relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 agosto 1997. |
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L'AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
A seguito dell'assenso del comitato di settore sul testo dell'accordo relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 integrativo - area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 agosto 1997, nonche' della certificazione positiva della Corte dei conti, in data 29 settembre 2000, il giorno 17 ottobre 2000, alle ore 15,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran e le organizzazioni sindacali di categoria e le confederazioni sindacali. Al termine della riunione, avvenuta alle ore 16, le parti suindicate hanno sottoscritto l'allegato accordo sulla interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 5 agosto 1997 nel testo che segue:
Contratto collettivo nazionale di lavoro sull'interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale del 5 agosto 1997.
Premesso che il tribunale ordinario di Torino, sezione del lavoro in relazione alla causa iscritta ai R.G.L. n. 2683/2000, nella seduta del 5 giugno 2000 ha ritenuto che per poter definire la controversia di cui al giudizio e' necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente l'interpretazione del combinato disposto degli articoli 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo relativo all'area dirigenziale medica e veterinaria stipulato il 5 agosto 1997 ed articoli 34 e 36 del contratto collettivo nazionale di lavorodel 5 dicembre 1996 (e non del 22 luglio l996, come indicato nell'ordinanza) al fine di stabilire "se la disciplina dettata dall'art. 36 in tema di recesso dell'azienda o ente e, in particolare, le garanzie procedimentali previste dall'art. 36, terzo comma, che prevede l'obbligo dell'amministrazione di contestare per iscritto l'addebito al dirigente e di sentirlo a sua difesa non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione con facolta' del dirigente di farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un procuratore di sua fiducia, sia applicabile anche al recesso intimato dall'amministrazione per giusta causa ad un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato"; Considerato che l'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1997 espressamente prevede al comma 5 che "ai dirigenti assunti a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per le relative posizioni a tempo indeterminato, con le seguenti precisazioni" che vengono puntualmente elencate; Considerato che tra gli istituti puntualmente elencati dal comma 5, per i quali l'art. 1 citato detta una diversa disciplina per il personale a tempo determinato, non figurano le procedure per il recesso previste dall'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996; Ritenuto pertanto che le parti all'atto della stipula del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 agosto 1997 hanno esplicitamente individuato gli istituti del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non applicabili ai dirigenti con rapporto di lavoro tempo determinato e che tra di essi non figurano norme derogatorie alle garanzie procedimentali previste dall'art. 36 sicche' esse sono applicabili anche al recesso intimato dall'amministrazione per giusta causa ad un dirigente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato; Tutto quanto sopra valutato, le parti indicate in premessa concordano l'interpretazione autentica dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 5 agosto 1997 nel testo che segue: Art. 1. Clausola di interpretazione autentica 1. Ai dirigenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo stipulato il 5 agosto 1997 si applicano tutte le clausole previste dagli articoli 34 e 36 (in particolare il comma 3) del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, che regolano il recesso per i dirigenti a tempo indeterminato. |
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