Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 11 ottobre 2000
Autorizzazione alla societa' "Centrocot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.", in Busto Arsizio, al rilascio di certificazioni CE, ai sensi della direttiva n. 89/686/CEE.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E COMPETITIVITA'
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva n. 89/686/CEE del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione individuale;
Visto il decreto 14 febbraio 1996, con cui la societa' "Centrocot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.", con sede in Busto Arsizio (Varese), piazza Sant'Anna n. 2, e' stata autorizzata a certificare taluni dispositivi di protezione individuale di cui alla direttiva n. 89/686/CEE;
Vista l'istanza con la quale la societa' "Centrocot S.p.a." in forza del citato decreto legislativo ha richiesto il rinnovo dell'autorizzazione di cui al decreto 14 febbraio 1996, e l'estensione ad altre categorie di dispositivi individuali di protezione;
Rilevato che la documentazione allegata all'istanza e' conforme alla direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;
Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dalla societa' "Centrocot S.p.a." ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio della autorizzazione alla certificazione CE;
Considerato che la societa' "Centrocot S.p.a.", ha ottenuto l'accreditamento SINAL 0033;
Decretano:
Articolo unico
1. La societa' "Centrocot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a." e' autorizzata al rilascio di certificazioni ed attestati per i prodotti e le categorie a fianco indicate:
Cat. 2
indumenti di segnalazione ad alta visibilita';
indumenti di protezione, guanti ed accessori, contro il freddo (fino a -- 50oC);
indumenti di protezione, guanti ed accessori, per operazioni di saldatura e similari;
indumenti di protezione da utilizzarsi in presenza di rischi di impigliamento con parti in movimento;
guanti di protezione contro rischi meccanici;
indumenti di protezione, guanti e accessori con caratteristiche di antistaticita';
indumenti di protezione, guanti ed accessori per uso sportivo;
indumenti di protezione, guanti ed accessori contro rischi biologici;
indumenti di protezione, guanti ed accessori contro rischi chimici;
indumenti di protezione contro rischi meccanici.
Cat. 3
indumenti di protezione, guanti ed accessori, contro il freddo (oltre -- 50oC);
indumenti di protezione, guanti ed accessori, per lavoratori esposti al calore;
indumenti di protezione per vigili del fuoco;
indumenti di protezione contro rischi meccanici;
indumenti di protezione, guanti ed accessori contro rischi chimici;
indumenti di protezione, guanti ed accessori contro rischi biologici;
indumenti di protezione, guanti ed accessori per uso sportivo.
2. La "Societa' Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a." e' altresi' autorizzata ad attestare la conformita' del sistema di qualita' delle aziende produttrici dei dispositivi di protezione elencati al precedente punto 1 ai sensi dell'art. 11, lettera A), della direttiva citata.
3. Le certificazioni e gli attestati devono essere effettuati secondo le forme, modalita' e procedure stabilite nei pertinenti articoli della direttiva n. 89/686/CEE e del relativo decreto legislativo di attuazione 4 dicembre 1992, n. 475. Con periodicita' trimestrale, copia delle certificazioni rilasciate dovra' essere inviata, su supporto magnetico, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del mantenimento dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 22 marzo 1993, l'autorizzazione puo' essere rinnovata su specifica istanza dell'organismo.
5. Entro il periodo di validita' della presente autorizzazione, l'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro possono procedere a verificare in concreto lo svolgimento delle procedure di certificazione.
6. Nel caso di accertata inadeguatezza sia tecnica che procedurale, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attivita' certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravita' si procede alla revoca.
7. La presente autorizzazione ha validita' triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
8. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione sono a carico del "Centrocot - Centro tessile cotoniero e abbigliamento S.p.a.".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2000
Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita'
Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro
Ferraro
 
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