IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 24 che prevede l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra; Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varieta' di specie agricole, le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo; Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali; Considerato che le varieta' delle quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale; Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varieta' indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa; Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate; Decreta: Art. 1. A norma dell'art. 17 bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante agrarie con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi: ----> vedere tabella a pag. 21 della G.U. <---- Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 ottobre 2000 Il direttore generale: Ambrosio
Il decreto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. |