Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 13 ottobre 2000
Cancellazione di alcune varieta' di specie ortive dal relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole
ed agroindustriali nazionali

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina dell'attivita' sementiera ed in particolare l'art. 19 che prevede l'istituzione, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;
Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri delle varieta' di specie di piante ortive;
Visti i registri predetti nei quali sono state iscritte, ai sensi del citato art. 19 della legge n. 1096/1971, le varieta' di specie di piante ortive le cui denominazioni e relativi decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, che modifica il regolamento d'esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, ed in particolare l'art. 12, di cui l'art. 17-bis, che prevede la cancellazione di una varieta' su richiesta del responsabile della conservazione in purezza;
Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti alla razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Viste le richieste dei responsabili della conservazione in purezza delle varieta' indicate nel dispositivo, volte ad ottenere la cancellazione delle varieta' medesime dai registri nazionali;
Considerato che le varieta' delle quali e' stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 4 ottobre 2000 ha espresso parere favorevole alla cancellazione dai relativi registri delle varieta' indicate nel dispositivo, come risulta dal verbale della riunione stessa;
Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;
Decreta:
Art. 1.
A norma dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, inserito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1984, n. 27, le sotto elencate varieta', iscritte nei registri nazionali delle varieta' di specie di piante ortive con i decreti a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi:

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| | | D.M. di rinnovo
Specie | Varietà |D.M. di iscrizione| dell'iscrizione ===================================================================== anguria |Samos |11 giugno 1988 |4 febbraio 1999 --------------------------------------------------------------------- fagiolo nano|Rubino |22 ottobre 1980 |5 ottobre 1991 --------------------------------------------------------------------- pomodoro |Extradurmande |21 novembre 1990 | --------------------------------------------------------------------- pomodoro |Marzanpeel |5 ottobre 1989 | ---------------------------------------------------------------------
|Gigante d'inverno | | porro |2 |22 giugno 1991 |

Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 ottobre 2000
Il direttore generale: Ambrosio

Il decreto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
 
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