Gazzetta n. 260 del 7 novembre 2000 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2000
Autorizzazione alla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati rilasciata alla societa' Monte Titoli S.p.a.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria;
Visto l'art. 2, comma 1, del provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 settembre 2000 sulla gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati adottato d'intesa con la Consob ("provvedimento della Banca d'Italia");
Visto che entro il termine previsto dall'art. 11, comma 1, del provvedimento della Banca d'Italia e' pervenuta la sola domanda della Monte Titoli S.p.a.;
Verificata la completezza della documentazione presentata;
Considerato che in particolare sono stati accertati il possesso dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, del provvedimento della Banca d'Italia nonche' l'adozione di adeguate misure di contenimento del rischio anche a fronte dello svolgimento di attivita' accessorie e dell'eventuale svolgimento di attivita' diverse da quelle di gestione dei servizi di liquidazione;
Considerato che e' stata altresi' accertata la conformita' alle disposizioni del cennato provvedimento del regolamento operativo del servizio di liquidazione su base lorda denominato Express, allegato alla presente autorizzazione;
Considerato che sino all'avvio dell'esercizio, da parte della societa' autorizzata, del servizio di compensazione e liquidazione su base netta restano in vigore le disposizioni relative al servizio di compensazione di strumenti finanziari contenute nel provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 9 aprile 1997;
Valutata positivamente la proposta nel suo complesso;
D'intesa con la Commissione nazionale per le societa' e la Borsa (Consob);
Autorizza la Monte Titoli S.p.a. alla gestione dei servizi di liqui-dazione.
La Monte Titoli S.p.a. entro dodici mesi dalla data del provvedimento di autorizzazione deve presentare alla Banca d'Italia e alla Consob, per l'approvazione, il regolamento operativo del servizio di compensazione e di liquidazione su base netta.
Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 ottobre 2000
Il Governatore: Fazio
 
Allegato
REGOLAMENTO OPERATIVO CONCERNENTE IL SERVIZIO
DI LIQUIDAZIONE SU BASE LORDA EXPRESS

Titolo I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI
Art. 1.
Fonti normative
1. Il presente regolamento, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del servizio di liquidazione su base lorda, e' adottato ai sensi dell'art. 4 del Provvedimento emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ex art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").
Art. 2.
Definizioni
1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) "Provvedimento Banca d'Italia": il provvedimento del-l'8 settembre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del-l'11 settembre 2000 - e sue eventuali modifiche e/o integrazioni - emanato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, ai sensi dell'art. 69, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) "Regolamento Consob": il regolamento emanato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche e/o integrazioni;
c) "Servizio": il servizio Express di liquidazione su base lorda su strumenti finanziari non derivati gestito dal Monte;
d) "Sistemi RRG": i sistemi di riscontro e rettifica giornalieri delle transazioni riconosciuti dal Monte al fine dell'acquisizione delle transazioni da regolare;
e) "Sistema BI-REL": sistema di regolamento lordo dei pagamenti nei conti degli intermediari presso la Banca d'Italia;
f) "partecipante": il soggetto che aderisce al Servizio in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi;
g) "banca tramite": l'intermediario incaricato del regolamento del contante da parte di uno o piu' partecipanti (c.d. tramitati) che non dispongono di conti per il regolamento del contante ovvero non intendano avvalersene;
h) "venditore": il partecipante in consegna di titoli;
i) "acquirente": il partecipante in ritiro di titoli;
j) "negoziatore": utente dei sistemi RRG non partecipante al Servizio.

Titolo II
CRITERI GENERALI DEL SERVIZIO
Principi generali
Art. 3.
Caratteristiche
1. Il Servizio ha per oggetto l'attivita' di liquidazione su base lorda intesa a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 22 del regolamento Consob, singolarmente considerate. Il Servizio non consente il regolamento parziale delle transazioni.
2. Per fornire il Servizio, Monte Titoli (di seguito, "Monte") si avvale dei sistemi di riscontro e rettifica delle transazioni che rispondano ai requisiti tecnici di cui all'art. 21.
3. Il regolamento dei titoli avviene sui conti di pertinenza dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, aperti presso il Monte nonche' presso gli organismi di deposito accentrato con i quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.
4. Il regolamento del contante in euro avviene sui conti dei partecipanti ammessi al sistema di regolamento lordo gestito dalla Banca d'Italia (BI-REL).
5. Il regolamento del contante in valute diverse dall'euro avviene sui conti di pertinenza dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, aperti presso il Monte o presso banche autorizzate in Italia o banche comunitarie che garantiscano la definitivita' del regolamento e con le quali il Monte abbia stipulato apposite convenzioni.
Art. 4.
Partecipanti e modalita' di partecipazione
1. Possono partecipare al Servizio i soggetti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del provvedimento Banca d'Italia. Il Monte comunica alla Banca d'Italia e alla Consob le domande di adesione dei soggetti di cui all'art. 6, comma 2, del citato provvedimento ai fini della verifica delle condizioni ivi previste.
2. La partecipazione puo' avvenire in nome e per conto proprio ovvero in nome proprio e per conto di terzi.
3. Ai fini del regolamento del contante i partecipanti che non dispongono di conti di cui all'art. 3, commi 4 e 5, si devono avvalere di un banca tramite conferendole apposito incarico. Anche i partecipanti che dispongano di detti conti possono avvalersi di tale facolta'.
4. Nel caso di regolamento del contante mediante banca tramite, questa deve:
a) per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per il regolamento telematico delle operazioni;
b) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione;
c) dare conferma al Monte dell'accettazione dell'incarico conferitole dal partecipante, mediante lettera, con la quale essa si obbliga contestualmente a comunicare l'eventuale recesso con un preavviso non inferiore ad un giorno;
d) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle transazioni da liquidare;
e) stabilire i limiti di esposizione ("CAPS") per i partecipanti (c.d. "tramitati") che si avvalgono della stessa per il regolamento del contante;
f) comunicare al Monte in via telematica tali limiti di esposizione ed i loro eventuali aggiornamenti.
Art. 5.
Casi di esclusione e di sospensione
1. Il Monte esclude dal Servizio:
a) i partecipanti dichiarati insolventi con provvedimento emanato dalla Consob ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) i partecipanti non piu' appartenenti alle categorie di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del provvedimento Banca d'Italia.
2. Il Monte sospende con effetto immediato dal servizio il partecipante oggetto di un provvedimento di sospensione dei pagamenti da parte della Banca d'Italia.
3. Il Monte puo', altresi', sospendere dal servizio i partecipanti, diversi dalla Banca d'Italia e dal Ministero del tesoro, qualora:
a) non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 7;
b) non si attengano alle modalita' operative previste nel presente regolamento o comunque tengano comportamenti incompatibili con il regolare funzionamento del Servizio.
4. Nei casi indicati nei commi precedenti il Monte provvede a informare immediatamente i partecipanti al Servizio.
Art. 6.
Informativa
1. Il Servizio fornisce periodicamente ai partecipanti, in via telematica, informativa di carattere anagrafico relativa a:
a) strumenti finanziari;
b) soggetti partecipanti;
c) valute diverse dall'euro in cui e' possibile effettuare il regolamento del contante;
d) organismi di deposito accentrato presso i quali puo' avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
e) banche di regolamento presso le quali puo' avvenire il regolamento del contante in valute diverse dall'euro;
f) calendario e orario.
2. Il Servizio fornisce inoltre, sempre in via telematica, la seguente informativa sullo svolgimento del processo:
a) ai partecipanti, ai Sistemi RRG ed ai servizi che effettuano il regolamento del contante, il numero identificativo di ogni transazione (NOR) di cui all'art. 11, comma 2, lettera a);
b) ai partecipanti, tutti gli eventi che modifichino la disponibilita' del conto titoli degli stessi, con messaggi che forniscono in tempo reale lo stato di regolamento di ogni transazione in corso di elaborazione, ogni altra informazione utile al suo monitoraggio, nonche' l'avvenuto regolamento della transazione stessa;
c) alle banche tramite e ai partecipanti che si avvalgono delle stesse, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lo stato dei limiti di esposizione;
d) ai Sistemi RRG, le diverse fasi del processo e l'avvenuto regolamento delle transazioni.

Capo II
Requisiti e modalita' di adesione
Art. 7.
Requisiti di adesione
1. Per poter partecipare al Servizio i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono:
a) disporre di un conto titoli presso il Monte e/o presso gli organismi di deposito accentrato mediante i quali puo' avvenire il regolamento degli strumenti finanziari;
b) per il regolamento del contante in euro, disporre di un conto nel Sistema BI-REL, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per il regolamento telematico delle operazioni, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4;
c) per il regolamento del contante in valute diverse dall'euro, disporre di un apposito conto presso il Monte o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulato apposita convenzione, ovvero avvalersi di una banca tramite ai sensi dell'art. 4, commi 3 e 4;
d) utilizzare Sistemi RRG;
e) utilizzare i protocolli e gli standard tecnici predisposti dal Monte per l'invio delle comunicazioni relative alle transazioni da liquidare.
2. I partecipanti che si avvalgono, ai sensi dell'art. 4, comma 3, di una banca tramite per il regolamento del contante devono, in caso di recesso della stessa o in caso di esclusione o sospensione dal Sistema BI-REL, provvedere alla pronta sostituzione dandone comunicazione al Monte.
3. I soggetti che, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, partecipano al Servizio anche per conto di terzi possono richiedere l'apertura di appositi conti titoli, ciascuno per ogni intermediario per conto del quale essi agiscono. Lo scambio di disposizioni e di istruzioni tra il partecipante e gli intermediari per conto dei quali esso agisce deve avvenire mediante collegamento telematico.
Art. 8.
A d e s i o n e
1. L'adesione avviene su richiesta dei soggetti di cui all'art. 4, comma 1, mediante stipulazione di apposito contratto predisposto dal Monte.
2. Il contratto di cui al comma precedente contiene almeno i seguenti elementi principali:
a) l'esplicito riferimento al presente regolamento operativo, che costituisce parte integrante del contratto;
b) gli obblighi e le responsabilita' delle parti contraenti, avuta particolare considerazione alla disciplina dei casi di sospensione ed esclusione;
c) il periodo di validita' del contratto, nonche' le modalita' di rinnovo del contratto medesimo;
d) la disciplina dell'adesione al Servizio per conto terzi;
e) le modalita' e i termini di recesso dal contratto;
f) le commissioni per il servizio reso da corrispondere al Monte.
3. I soggetti di cui alle lettere f) e g) del comma 1 e a), b) e c) del comma 2, dell'art. 6 del provvedimento Banca d'Italia stipulano con il Monte apposite convenzioni. Limitatamente ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 6 del provvedimento Banca d'Italia le convenzioni stipulate devono essere, altresi', basate su criteri di reciprocita'.

Capo III
Struttura del servizio
Art. 9.
Articolazione
1. Il servizio si articola nel seguente modo:
a) acquisizione degli ordini riscontrati da parte dei Sistemi RRG;
b) liquidazione;
c) regolamento.
Art. 10.
Calendario e orari del servizio
1. Il Servizio segue il calendario e l'orario del sistema di regolamento lordo del contante gestito dalla Banca d'Italia (BI-REL) e le eventuali modifiche concernenti lo stesso.
2. Il Monte consente, laddove necessario, un'estensione del calendario e dell'orario.

Sezione I
Acquisizione delle transazioni
Art. 11.
Controllo e acquisizione delle transazioni
1. Il Servizio riceve dai Sistemi RRG i dati sulle transazioni da liquidare il giorno di regolamento.
2. Effettuati i controlli sulla correttezza e completezza dei dati pervenuti, il Servizio procede all'acquisizione delle transazioni mediante assegnazione di un apposito numero identificativo, chiamato NOR (Numero operazione regolamento), volto a consentire ai soggetti destinatari dell'informativa di cui all'art. 6, comma 2, di abbinare le informazioni ricevute alla transazione che le ha originate.
3. Qualora il Servizio riscontri irregolarita' nella transazione, non assegna il NOR e fornisce ai Sistemi RRG la segnalazione dell'errore per la conseguente rettifica.
4. Le transazioni pervenute oltre i limiti di orario del Servizio vengono acquisite solo dal giorno successivo, compatibilmente con la data di fine validita' dichiarata dai partecipanti, secondo quanto previsto dall'art. 19, commi 5 e 6.
Art. 12.
Irrevocabilita' delle transazioni
1. Le transazioni sono immesse nel Servizio e diventano irrevocabili a partire dal momento in cui le stesse vengono acquisite secondo le modalita' di cui all'art. 11, salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, per le operazioni di politica monetaria.

Sezione II
Liquidazione
Art. 13.
Elaborazione dei dati
1. Il servizio, assegnato il NOR, procede alla elaborazione della transazione secondo le seguenti modalita':
a) verifica la capienza sul conto titoli del venditore interessato e, in caso positivo, opera un blocco contabile pari alla quantita' negoziata in attesa del regolamento del contante;
b) qualora non vi sia capienza sul conto titoli del venditore la transazione viene immessa nel processo di gestione delle code secondo i criteri contenuti nell'art. 14.
Art. 14.
Criteri di priorita' nella gestione delle code
1. Il processo di gestione delle code verifica iterativamente, per l'intero periodo di attivita' giornaliera del servizio, il costituirsi delle disponibilita' in titoli e, in caso positivo, procede alle successive fasi di elaborazione dei dati. Per le operazioni di politica monetaria, in caso di necessita', la Banca d'Italia puo' richiedere lo storno di operazioni in coda.
2. Nel caso piu' transazioni concorrano all'utilizzo della disponibilita' del medesimo conto titoli del venditore, il processo di gestione delle code si basa sul seguente ordine di priorita':
a) operazioni di politica monetaria e di finanziamento infragiornaliero disposte dalla Banca d'Italia;
b) parametro di priorita' impostato dal venditore nei Sistemi RRG;
c) a parita' di priorita', numero progressivo di transazione assegnato dal Sistema RRG, che rispecchia l'ordine temporale di riscontro delle transazioni (criterio First in, First out);
d) qualora la transazione a maggiore priorita', sulla base del criterio di cui alla lettera precedente, risulti ancora priva della necessaria copertura, si procede all'esame della successiva transazione secondo il criterio di disponibilita' del conto titoli (criterio First available, First out).
3. Alla chiusura giornaliera, il Servizio non da' corso alle transazioni non elaborate, salvo quanto previsto dall'art. 19, commi 5 e 6.

Sezione III
Regolamento
Art. 15.
Regolamento del contante in euro
1. Salvo quanto previsto all'art. 17, comma 6, lettera a), il regolamento del contante, per le transazioni in euro, viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti presso il sistema di regolamento lordo gestito dalla Banca d'Italia.
2. Effettuato il blocco sul conto titoli indicato all'art. 13, comma 1, lettera a), il Servizio attiva la procedura di regolamento del contante mediante l'invio, in forma telematica, di apposita richiesta.
3. Qualora non vi sia capienza sul conto presso la Banca d'Italia, l'operazione viene immessa nelle liste di attesa del Sistema BI-REL il cui funzionamento e' disciplinato dalla Banca d'Italia. Nel caso di cancellazione dell'operazione dalle liste di attesa del Sistema BI-REL, il Servizio non da' corso alla transazione ed elimina il blocco precedentemente apposto sul conto titoli del venditore.
Art. 16.
Regolamento del contante in valuta diversa dall'euro
1. Salvo quanto previsto all'art. 17, comma 6, lettera a), il regolamento del contante, per le transazioni in valuta diversa dall'euro, viene effettuato sui conti aperti dai partecipanti presso il Monte e/o banche autorizzate in Italia o banche comunitarie con le quali il Monte abbia stipulata apposita convenzione.
2. Il regolamento del contante presso le banche convenzionate avviene secondo la procedura indicata nell'art. 15. Nel caso di regolamento diretto da parte del Monte, il regolamento avviene mediante movimentazione diretta sui conti gestiti dallo stesso.
Art. 17.
Regolamento del contante mediante banca tramite
1. In caso di regolamento del contante mediante banca tramite il Servizio gestisce la procedura di utilizzo dei limiti di esposizione, che si basa sui dati contenuti in apposito archivio.
2. L'archivio di cui al comma precedente contiene i seguenti dati:
a) la disponibilita' ordinaria assegnata dalla banca tramite ad ogni proprio tramitato. Questo dato puo' essere variato in qualunque momento ad iniziativa della banca tramite;
b) la disponibilita' giornaliera, inizialmente coincidente con quella ordinaria, salvo diversa indicazione della banca tramite. Questo dato viene successivamente variato dal Servizio in base alle transazioni effettuate nella giornata e, comunque, puo' essere variato in qualunque momento ad iniziativa della banca tramite.
3. Effettuato il blocco sul conto titoli di cui all'art. 13, comma 1, lettera a), il Servizio procede ad effettuare le verifiche ed espletare le attivita' sotto indicate:
a) identificare per ogni partecipante la banca tramite;
b) verificare i limiti di esposizione giornalieri dell'acquirente ed aggiornarli in diminuzione;
c) inviare l'informativa alle banche tramite del venditore e dell'acquirente.
4. Qualora il limite di esposizione giornaliero risulti insufficiente, il servizio pone in sospeso la transazione in attesa della formazione della disponibilita' del contante, dandone informativa ai soggetti interessati.
5. Se entro la fine della giornata o entro la limitazione d'orario stabilita non viene creata la disponibilita' di cui al comma precedente, il servizio non da' corso alla transazione per superamento dei limiti di esposizione e rimuove il blocco sul conto titoli del venditore.
6. Terminate positivamente le suddette verifiche e attivita':
a) qualora il creditore e il debitore del contante si avvalgano della stessa banca tramite, il Servizio non attiva la procedura di regolamento del contante di cui agli articoli 15 e 16 e aggiorna in aumento i limiti di esposizione del venditore;
b) in tutti gli altri casi, il Servizio attiva la procedura di regolamento del contante secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16.
7. Nel caso il regolamento di cui alla lettera b) del comma 6, abbia avuto esito positivo, il Servizio provvede a:
a) comunicare l'esito del regolamento sia all'acquirente che al venditore;
b) aggiornare in aumento i limiti di esposizione del venditore.
8. Nel caso il regolamento di cui alla lettera b) del comma 6 abbia avuto esito negativo, il servizio provvede a:
a) comunicare l'esito del regolamento sia all'acquirente che al venditore;
b) ripristinare i limiti di esposizione dell'acquirente precedentemente variati in diminuzione.
Art. 18.
Regolamento titoli
1. Il Servizio, immediatamente dopo avere acquisito l'esito del regolamento del contante:
a) rimuove il blocco apposto sul conto titoli del venditore;
b) esegue il regolamento titoli, addebitando il venditore ed accreditando l'acquirente del quantitativo della transazione;
c) fornisce l'esito del regolamento alle parti interessate e ai Sistemi RRG.
2. Qualora un partecipante regoli una transazione sul medesimo titolo per conto di due negoziatori rispettivamente in acquisto e in vendita il Servizio acquisisce la transazione secondo le modalita' degli articoli 11 e 12 ma non procede alle operazioni previste dagli articoli 13, comma 1, lettera a), e seguenti.

Capo IV
Misure di contenimento dei rischi
Art. 19.
Misure di contenimento dei rischi di regolamento
1. Il Servizio consente ai partecipanti l'apposizione, nei Sistemi RRG, di una limitazione di orario entro cui la transazione deve essere regolata. Qualora non specificato, la transazione rimane nelle code di esecuzione fino all'orario di chiusura del Servizio.
2. Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento della transazione per mancanza di titoli, la transazione viene annullata.
Nel caso alla scadenza della limitazione di orario non si sia provveduto al regolamento della transazione per mancanza di contante, la transazione viene annullata e viene rimosso il blocco di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
3. Le transazioni per le quali non vi sia capienza sul conto titoli del venditore, vengono immesse nel processo di gestione delle code che opera sulla base dei criteri indicati all'art. 14.
4. Il Servizio prevede il monitoraggio costante del sistema di gestione delle code mediante una attivita' di presidio volta a garantire la regolarita' del Servizio stesso.
5. Nel caso la transazione non possa essere regolata nel termine prefissato, la stessa viene riproposta automaticamente al regolamento, se indicato dalle parti nell'ambito dei Sistemi RRG, per piu' giornate consecutive fino alla decorrenza di una data di validita'.
6. La data di validita' di cui al comma 5 puo' essere stabilita dai partecipanti, per le transazioni concluse al di fuori dei mercati regolamentati, ovvero, negli altri casi, dalle societa' di gestione dei mercati.
7. Le transazioni riproposte mantengono inalterati i dati originari dichiarati dai partecipanti, ad eccezione della priorita', che puo' essere variata a cura del venditore per tutto il periodo di validita' della transazione.
8. Al fine del monitoraggio dei rischi assunti, i partecipanti comunicano al Monte i dati identificativi dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), e comma 2 del provvedimento Banca d'Italia, per conto dei quali essi regolano.
Art. 20. Misure tecniche di sicurezza informatica e di continuita' elaborativa
1. Il Monte, allo scopo di assicurare la sicurezza informatica dei dati e la continuita' elaborativa, dota i propri sistemi elaborativi di idonee misure tecniche consistenti in:
a) procedure e sistemi di sicurezza dei dati volti a garantire la riservatezza delle informazioni e la loro integrita';
b) misure finalizzate a garantire la continuita' elaborativa dei processi, assicurando:
1) adeguate procedure di back-up;
2) la riattivazione entro quaranta minuti dell'operativita' in caso di indisponibilita' temporanea dell'ambiente elaboratore;
3) il ripristino dei processi di trattamento entro quattro ore dalla dichiarazione della situazione disastrosa o dell'evento disastroso interessante il sito elaborativo;
c) adeguati sistemi di controllo interno.
2. Al fine di assicurare l'ordinato e continuo svolgimento del Servizio, il Monte prevede un presidio continuativo sui processi elaborativi in corso e un servizio di supporto ai partecipanti per eventuali necessita' informative.
Art. 21.
Modalita' tecniche per la trasmissione dei dati dai Sistemi RRG
1. Il Servizio richiede ai Sistemi RRG l'adozione di idonee misure tecniche al fine di garantire la corretta e completa acquisizione delle informazioni relative alle transazioni da regolare.
2. I Sistemi RRG devono prevedere che:
a) le singole operazioni inviate al Servizio siano identificate in modo tale da poterne verificare il mercato di provenienza, l'univocita' ed il corretto ordinamento;
b) siano utilizzate modalita' di autenticazione tramite cifra di controllo delle transazioni tali da assicurare la corretta provenienza ed integrita' dei dati ricevuti;
c) siano adottate procedure di quadratura con il Servizio atte ad assicurare il completo e corretto trattamento del flusso delle operazioni effettuate.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 i Sistemi RRG devono conservare, tutelandone l'integrita', i dati relativi alle transazioni da liquidare, per un periodo di dieci anni secondo quanto previsto dall'art. 2946 del codice civile per il termine di prescrizione ordinaria, e a mettere a disposizione del Servizio i dati costituenti chiave di riscontro.
Art. 22.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di efficacia del provvedimento, emanato dalla Banca d'Italia d'intesa con la Consob, con il quale si autorizza il Monte alla gestione del servizio di liquidazione lorda degli strumenti finanziari non derivati.
 
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