Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario)
LEGGE 10 ottobre 2000, n. 321
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di commercio e di cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Corea, dall'altro, con un allegato, tre dichiarazioni comuni ed una congiunta, un verbale di Firma e tre dichiarazioni unilaterali relative a determinati articoli, fatto a Lussemburgo il 28 ottobre 1996.
 
Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 ottobre 2000

CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri. Visto, il Guardasigilli: FASSINO
 
ACCORDO QUADRO DI COMMERCIO E DI COOPERAZIONE
TRA LA COMUNITA' EUROPEA
E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO,
E LA REPUBBLICA DI COREA, DALL'ALTRO

IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati Stati membri",

LA COMUNITA' EUROPEA,

da una parte,

E LA REPUBBLICA DI COREA,
dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra la Repubblica di Corea, la Comunita' europea e i suoi Stati membri;

RIBADENDO l'impegno delle Parti al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani fondamentali enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo;

CONFERMANDO il loro desiderio di instaurare un dialogo politico regolare tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea in base ai valori e alle aspirazioni comuni;

RICONOSCENDO che l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT} ha contribuito in misura considerevole a promuovere il commercio internazionale in generale e il commercio bilaterale in particolare, e che sia la Repubblica di Corea che la Comunita' europee si sono impegnate ad applicare i principi del libero scambio e dell'economia di mercato alla base di tale accordo:

RIBADENDO che la Repubblica di Corea, la Comunita' europea e i suoi Stati membri si sono impegnati a rispettare pienamente gli impegni assunti con la ratifica dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC);

TENENDO PRESENTE la necessita di contribuire alla piena applicazione dei risultati dell'Uruguay Round del GATT e di applicare tutte le norme che disciplinano il commercio internazionale in modo trasparente e non discriminatorio;

RICONOSCENDO l'importanza di rafforzare le relazioni tra le Parti al fine di intensificare la cooperazione nonche' le comune volonta' di consolidare, approfondire e diversificare dette relazioni nei settori di reciproco interesse su basi di parita', non discriminazione, rispetto dell'ambiente naturale e mutui vantaggi;

DESIDEROSI di creare condizioni favorevoli alla crescita sostenibile e alla diversificazione degli scambi nonche' alla cooperazione economica in vari settori di reciproco interesse;

RITENENDO che alle Parti convenga istituzionalizzare le loro relazioni e avviare una cooperazione economica onde favorire ulteriormente lo sviluppo del commercio e degli investimenti;

CONSAPEVOLI dell'importanza di agevolare la partecipazione alla cooperazione dei singoli e degli organismi direttamente interessati, in particolare gli operatori economici e gli enti che li rappresentano,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

IL REGNO DEL BELGIO:

Erik DERYCKE, Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels HELVEG PETERSEN, Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Werner HOYER, Ministro aggiunto ("Steatsminister") per gli Affari esteri,

LA REPUBBLICA ELLENICA:

Georgios PAPANDREOU, Ministro aggiunto per gli Affari esteri,

IL REGNO DI SPAGNA:

Abel MATUTES, Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA FRANCESE:

Michel BARNIER, Ministro delegato presso il Ministro degli Affari esteri, incaricato degli Affari europei,

L'IRLANDA:

Gay MITCHELL, Ministro aggiunto per gli Affari europei, presso il Gabinetto del Primo Ministro,

LA REPUBBLICA ITALIANA:

Lamberto DINI, Ministro degli Affari esteri,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO:

Jacques F. POOS, Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DEI PAESI BASSI:

Hans VAN MIERLO, Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA:

Wolfgang SCHÜSSEL, Ministro federale degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

Jaime GAMA, Ministro degli Affari esteri,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA:

Tarja HALONEN, Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO DI SVEZIA:

Lena HJELM-WALLEN, Ministro degli Affari esteri,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

David DAVIS, Ministro aggiunto per gli Affari esteri e del Commonwealth,

LA COMUNITA' EUROPEA:

Dick SPRING, Ministro degli Affari esteri (Irlanda), Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea,

Sir Leon BRITTAN, Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee,

LA REPUBBLICA DI COREA:

Ro-Myung GONG, Ministro degli Affari esteri,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1
Fondamenti della cooperazione

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, definiti nella Dichiarazione universale sui diretti dell'uomo, e' alla base delle politiche interna ed internazionale delle Parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

ARTICOLO 2
Obiettivi della cooperazione

Per intensificare la cooperazione tra di esse, le Parti si impegnano a promuovere lo sviluppo delle loro relazioni economiche, mirando in particolare a:

a) incentivare o avviare la cooperazione commerciale e diversificare gli scambi con reciproci vantaggi:

b) avviare una cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, in particolare a livello scientifico, tecnologico e industriale;

c) agevolare la cooperazione tra operatori commerciali e gli investimenti da entrambe le parti nonche' promuovere una migliore comprensione reciproca.

ARTICOLO 3
Dialogo politico

L'Unione europea e la Repubblica di Corea avviano un regolare dialogo politico basato sui valori e sulle aspirazioni comuni. Il dialogo si svolge secondo le procedure concordate nella Dichiarazione congiunta in materia tra l'Unione europea e la Repubblica di Corea.

ARTICOLO 4
Trattamento della nazione piu' favorita

Le Parti si impegnano a concedersi reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in base ai diritti e agli obblighi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 5
Cooperazione commerciale

1. Le Parti si impegnano a favorire il piu' possibile, con reciproco vantaggio, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali.

Le Parti si impegnano a migliorare le condizioni di accesso al mercato. Esse garantiranno l'applicazione di dazi doganali secondo il principio della nazione piu' favorita tenendo conto di vari elementi, tra cui la situazione del mercato interno di una Parte e gli interessi dell'altra Parte in materia di esportazione. Esse si impegnano a collaborare per eliminare gli ostacoli al commercio, in particolare mediante l'abolizione tempestiva degli ostacoli non tariffari e l'adozione di misure volte a migliorare la trasparenza, tenendo conto anche dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali competenti.

2. Le Parti attuano una politica intesa a:

a) cooperare, a livello multilaterale e bilaterale, riguardo alle questioni connesse allo sviluppo degli scambi che interessano entrambe, comprese le future procedure dell'OMC. A tal fine, esse collaborano a livello internazionale e bilaterale onde risolvere i problemi commerciali di comune interesse;

b) promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici e la cooperazione industriale fra le imprese onde diversificare e incrementare i flussi commerciali esistenti;

c) studiare e raccomandare misure di promozione commerciale atte a favorire lo sviluppo degli scambi;

d) agevolare la cooperazione tra le autorita' doganali competenti della Comunita' europea, dei suoi Stati membri e della Corea;

e) migliorare l'accesso al mercato per i prodotti dell'industria, dell'agricoltura e della pesca;

f) migliorare l'accesso al mercato per i servizi, ad esempio nei settori delle finanze e delle telecomunicazioni;

g) intensificare la cooperazione in materia di norme e regolamenti tecnici;

h) tutelare in modo efficace la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale;

i) organizzare visite per il commercio e gli investimenti;

j) organizzare fiere commerciali generali o per un unico settore industriale.

3. Le parti favoriscono una concorrenza leale a livello di attivita' economiche mediante una piena applicazione delle loro leggi e normative in materia.

4. In base agli obblighi dall'accordo OMC sulle commesse governative, le Parti garantiscono una partecipazione agli appalti su base non discriminatoria e reciproca.

Esse proseguiranno i colloqui volti ad una maggiore apertura dei rispettivi mercati delle forniture in altri settori, quali le telecomunicazioni.

ARTICOLO 6
Agricoltura e pesca

1. Le Parti decidono di promuovere la cooperazione dell'agricoltura e della pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura. Dopo aver discusso delle rispettive politiche in materia di agricoltura e di pesca, le Parti studieranno:

a) le possibilita' di incrementare gli scambi di prodotti agricoli e della pesca;

b) l'impano sul commercio delle misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali;

c) il collegamento tra agricoltura e ambiente rurale;

d) la ricerca in materia di agricoltura e di pesca, comprese l'orticoltura e la maricoltura.

2. Se del caso, le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai prodotti e ai servizi dell'industria agroalimentare.

3. Le Parti si impegnano a conformarsi all'accordo OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie e accettano di avviare consultazioni, su richiesta di una di esse, per discutere delle proposte dell'altra Parte in merito all'applicazione e all'armonizzazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, tenendo conto delle norme concordate dalle altre organizzazioni internazionali quali l'UIE, l'IPPC e il Codex Alimentarius.

ARTICOLO 7
Trasporti marittimi

1. Le Parti si Impegnano ad adoperarsi per conseguire l'accesso illimitato al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale e in condizioni di concorrenza leale, in base alle disposizioni del presente articolo.

a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti del Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziata possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale.

b) Le Parti ribadiscono l'impegno a creare un contesto di libera e leale concorrenze per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. In considerazione di tale impegno, la Repubblica di Corea prende le disposizioni necessarie per abolire gradualmente, durante un periodo transitorio che terminera' il 31 dicembre 1998, il sistema di prenotazione dei carichi alla rinfusa per le navi battenti bandiera coreana.

2. Per conseguire l'obiettivo del paragrafo 1, le Parti:

a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa e per il traffico di linea, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle societa' di navigazione di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione;

b) evitano di introdurre, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le misure amministrative, tecniche e legislative che potrebbero introdurre discriminazioni tra i loro cittadini e le loro societa' e quelli dell'altra Parte rispetto alla fornitura di servizi nel trasporto marittimo Internazionale;

c) concedono alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altre Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle loro navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3. Ai fini del presente articolo, l'accesso al mercato marittimo internazionale comprende, tra l'altro, il diritto per i vettori marittimi internazionali di ciascuna Parte di organizzare servizi di trasporto "porta a porta" comprendenti una tratta marittima e di trattare direttamente, a tale scopo, con i fornitori locali di modi di trasporto diversi da quello marittimo sul territorio dell'altra Parte, fatte salve le restrizioni applicabili in materia di nazionalita' riguardanti il trasporto di merci e passeggeri con suddetti altri modi di trasporto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle compagnie della Comunita' europea e della Corea, nonche' alle societa' di navigazione stabilite al di fuori della Comunita' europea e della Repubblica di Corea e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Corea, a condizione che le loro navi siano registrate in detto Stato membro o nella Repubblica di Corea secondo le rispettive legislazioni. 5. Se del caso, si concluderanno accordi specifici per le attivita' delle compagnie di navigazione nella Comunita' europea e nella Repubblica di Corea.

ARTICOLO 8
Costruzione navale

1. Le Parti convengono di collaborare nel settore della costruzione navale onde creare un mercato equo e concorrenziale e prendono atto del grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda nonche' della tendenza del mercato all'origine della crisi dell'industria cantieristica mondiale. Per questi motivi, le Parti evitano di prendere misure o iniziative a favore della loro industria cantieristica tali da falsare la concorrenza o da consentire alla loro industria cantieristica di eludere difficolta' future, in base all'accordo OCSE sulla costruzione navale.

2. Le Parti convengono di avviare, su richiesta di una di esse, consultazioni sull'applicazione dell'accordo OCSE in materia di costruzione navale, nonche' di scambiare informazioni sullo sviluppo del mercato mondiale delle navi e della costruzione navale o su altri problemi relativi a questo settore.

I rappresentanti dell'industria cantieristica possono essere invitati, previo accordo tra le Parti, ad assistere alle consultazioni in veste di osservatori.

ARTICOLO 9
Tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale

1. Le Parti si impegnano a garantire una tutela adeguata ed effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale; prevedendo mezzi adeguati. 2. Le Parti convengono di applicare l'accordo OMC sugli aspetti commerciali dei diritti di proprieta' intellettuale non oltre il 1º luglio 1996 (1).

3. Le Parti confermano l'importanza che attribuiscono agli obblighi previsti dalle convenzioni multilaterali per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale. Esse cercheranno di aderire quanto prima alle convenzioni indicate nell'allegato a cui non hanno ancora aderito. (1) Fatta eccezione, per la Repubblica di Corea, secondo le sue procedure legislative, per la legge di gestione agrochimica, che entrata in vigore il 1º gennaio 1997, nonche' per la legge sull'industria delle piante da seme (e per la legge sulla tutela delle indicazioni geografiche), che entreranno in vigore entro il 1º luglio 1998.)

ARTICOLO 10
Regolamenti tecnici norme e valutazione della conformita'

1. Fatti salvi i loro obblighi internazionali, le Parti promuovono, nell'ambito delle rispettive responsabilita' e secondo le rispettive legislazioni, l'uso delle norme e dei sistemi di valutazione della conformita' riconosciuti a livello internazionale. A tal fine, si privilegieranno:

a) gli scambi di informazioni e di esperti tecnici in materia di standardizzazione, accreditamento, metrologia e certificazione nonche', se del caso, la ricerca congiunta;

b) le promozione dell'interscambio e i contatti tra organismi e istituzioni competenti;

c) le consultazioni settoriali;

d) la cooperazione per le gestione della qualita';

e) il rafforzamento della cooperazione in materia di normative tecniche, in particolare mediante la conclusione di un accordo per il reciproco riconoscimento dei risultati della valutazione della conformita', onde agevolare il commercio ed evitare perturbazioni tali da ostacolarne lo sviluppo;

f) la partecipazione e la cooperazione nel quadro degli accordi internazionali pertinenti al fine di promuovere l'adozione di norme standardizzate.

2. Le Parti si accertano che le attivita' riguardanti le norme e la valutazione delle conformita' non costituiscano inutili ostacoli a commercio.

ARTICOLO 11
Consultazioni

1. Le Parti decidono di incentivare gli scambi di informazioni sulle misure commerciali.

Ciascuna Parte si impegna a informare tempestivamente l'altra dell'applicazione di misure che modifichino i dazi all'importazione per la nazione piu' favorita, incidendo quindi sulle esportazioni dell'altra Parte.

Ciascuna Parte puo' chiedere consultazioni sulle misure commerciali. In tal caso, le consultazioni si svolgono appena possibile onde trovare quanto prima una soluzione costruttiva e accettabile per entrambe le Parti.

2. Ciascuna Parte accetta di informare l'altra dell'apertura di procedimenti antidumping nei confronti dei suoi prodotti.

Nel pieno rispetto degli accordi OMC sulle misure antidumping e antisovvenzioni, ciascuna Parte esamina attentamente, prevedendo adeguate possibilita' di consultazione, le osservazioni dell'altra Parte riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni.

3. Le Parti decidono di consultarsi su tutte le eventuali controversie risultanti dall'applicazione del presente accordo. Se una delle Parti chiede le consultazioni, queste hanno luogo al piu' presto. Le Parte che le ha richieste fornisce all'altra tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione. Attraverso le consultazioni, si cerca di risolvere prima possibile le controversie commerciali.

4. Le disposizioni del presente articolo lasciano del tutto impregiudicate le procedure interne di ciascuna Parte per l'adozione e le modifica delle misure commerciali nonche' i meccanismi di notifica, consultazione e composizione delle controversie previsti dagli accordi OMC.

ARTICOLO 12
Cooperazione economica e industriale

1. Tenendo conto del reciproco interesse e delle rispettive politiche e finalita' economiche, le Parti promuovono la cooperazione economica e industriale in tutti i settori ritenuti adatti.

2. La cooperazione mira in particolare a:

- promuovere gli scambi di informazioni tra operatori economici nonche' sviluppare e migliorare le reti esistenti, garantendo nel contempo un adeguata tutela dei dati personali;

- avviare scambi di informazioni sulle modalita' e condizioni della cooperazione per tutti i servizi e per le infrastrutture di informazione;

- favorire gli investimenti reciprocamente vantaggiosi e creare un clima favorevole agli stessi;

- migliorare il contesto economico e commerciale.

3. Per conseguire tali obiettivi le Parti si sforzano, tra l'altro, di:

a) diversificare e rafforzare i loro vincoli economici,

b) predisporre canali di cooperazione specifici per l'industria;

c) promuovere la cooperazione industriale, in particolare tra le piccole e medie imprese;

d) favorire lo sviluppo sostenibile delle loro economie;

e) diffondere le tecniche di produzione non nocive per l'ambiente;

f) favorire i flussi di investimenti e di tecnologia;

g) migliorare la comprensione e la conoscenza reciproche dei rispettivi contesti commerciali.

ARTICOLO 13
Droga e riciclaggio del denaro

1. Le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, compreso l'uso dei precursori per scopi diversi, e per promuovere la prevenzione e le riduzione della domanda di droga. La Cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su una stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.

2. Le Parti riconoscono la necessita di adoperarsi al meglio e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari servano a riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare.

La Cooperazione nel settore mira a stabilire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro tenendo conto di quelle adottate dai consessi internazionali, in particolare la Task Force Azione finanziaria (FATF).

ARTICOLO 14
Cooperazione in materia di scienza e tecnologia

1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica e tecnologia tenendo conto del reciproco interesse e degli obiettivi delle loro politiche scientifiche. A tal fine, esse cercano di favorire in particolare:

- gli scambi di informazioni e di know-how nei settori della scienza e della tecnologia;

- il dialogo sull'elaborazione e sull'attuazione delle rispettive politiche di ricerca e sviluppo tecnologico;

- la cooperazione nel campo della tecnologia dell'informazione, nonche' delle tecnologie e dell'industria da cui dipende l'interoperativita' con la societa' mondiale dell'informazione;

- la cooperazione in materia di energia e di tutela ambientale;

- la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse.

2. Per conseguire gli obiettivi delle rispettive politiche, le Parti cercano, in particolare, di:

- scambiare informazioni sui progetti di ricerca in materia di energia, tutela dell'ambiente, telecomunicazioni e tecnologia dell'informazione, nonche' sull'industria delle tecnologie dell'informazione;

- perfezionare, con mezzi appropriati, la formazione degli scienziati;

- favorire i trasferimenti di tecnologia in modo reciprocamente vantaggioso;

- organizzare seminati congiunti tra scienziati di alto livello di entrambe le Parti;

- incoraggiare i ricercatori di entrambe le Parti a svolgere attivita' di ricerca congiunta nei settori di reciproco interesse.

3. Le Parti convengono che la cooperazione e tutte le azioni comuni in materia di scienza e tecnologia si svolgano su basi di reciprocita'.

Le Parti convengono di tutelare efficacemente le informazioni e la proprieta' intellettuale risultanti dalla cooperazione contro eventuali abusi o usi non autorizzati da parte di persone che non siano i legittimi proprietari.

Qualora un'istituzione, un organismo o un'impresa di una delle Parti partecipi a programmi specifici di ricerca e sviluppo tecnologico dell'altra Parte, ad esempio quelli avviati nell'ambito del programma quadro generale della Comunita' europea, questa partecipazione, nonche' la divulgazione e la messa a frutto delle nozioni acquisite, avvengono secondo le regole generali stabilite dall'altra Parte.

4. Le Parti si consultano per stabilire le priorita' della cooperazione. Fatto salvo il paragrafo precedente, si incoraggia la partecipazione delle istituzioni, degli organismi e delle imprese del settore privato alle attivita' di cooperazione e ai progetti di ricerca specifici di interesse comune.

ARTICOLO 15
Cooperazione nel settore ambientale

Le Parti avvieranno una cooperazione volta a tutelare e a preservare l'ambiente mediante:

- scambi di informazioni sulle politiche ambientali e sulla loro attuazione tra i competenti funzionari della Commissione delle Comunita' europee e le competenti autorita' della Repubblica di Corea;

scambi di informazioni sulle tecnologie piu' valide dal punto di vista ambientale;

- scambi di personale;

- la promozione della cooperazione sulle questioni ambientali nei consessi internazionali a cui partecipano la Comunita' europea e la Repubblica di Corea, in particolare la commissione dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e altri organismi in cui si discute delle convenzioni internazionali sull'ambiente;

- il dibattito sul proseguimento delle azioni di sviluppo sostenibile, in particolare le cooperazione per l'attuazione dell'Agenda 21 e altre attivita' scaturite della conferenza dell'ONU sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED);

- la cooperazione per i progetti ambientali comuni.

ARTICOLO 16
Energia

Le Parti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e sono disposte a rafforzare la cooperazione in materia nell'ambio delle rispettive competenze. Tale cooperazione si prefigge di:

- attenersi ai principi dell'economia di mercato al momento di fissare i prezzi ai consumo;

- diversificare le fonti energetiche:

- sviluppare le energie nuove e rinnovabili;

- razionalizzare l'uso dell'energia, promuovendo soprattutto la gestione della domanda;

- ottimizzare le condizioni per il trasferimento tecnologico ai fini di un uso razionale dell'energia.

Per conseguire questi obiettivi, le Parti decidono di effettuare studi e ricerche congiunti e di mettere in contatto i responsabili della pianificazione energetica.

ARTICOLO 17 Cooperazione nei settori della cultura, dell'informazione e della
comunicazione

Le Parti si impegnano a avviare una cooperazione in materia di informazione e di comunicazione per migliorare la comprensione reciproca, tenendo conto della dimensione culturale delle loro relazioni.

Si procedera', in particolare, a:

- scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse riguardanti la cultura e l'informazione;

l'organizzazione di manifestazioni culturali;

scambi culturali e

- scambi a livello accademico.

ARTICOLO 18
Cooperazione per lo sviluppo dei paesi terzi

Le Parti decidono di scambiarsi informazioni sulle rispettive politiche di aiuto allo sviluppo onde instaurare un regolare dialogo sogli obiettivi di queste politiche e sui rispettivi programmi di aiuto allo sviluppo nei paesi terzi. Esse valuteranno in che misura sia possibile intensificare la cooperazione, secondo le rispettive legislazioni e le condizioni applicabili all'esecuzione di detti programmi.

ARTICOLO 19
Commissione mista

1. A norma del presente accordo, le Parti istituiscono una commissione mista composta da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea, della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e della Repubblica di Corea, dall'altra. La commissione si consulta onde agevolare l'attuazione del presente accordo e il conseguimento dei suoi obiettivi generali.

2. La commissione mista ha il compito di:

- garantire il corretto funzionamento dell'accordo;

- studiare lo sviluppo del commercio e della cooperazione tra le Parti;

- cercare metodi adatti per prevenire eventuali problemi nei settori contemplati dall'accordo;

- cercare il modo di sviluppare e diversificare il commercio;

- scambiare opinioni e formulare suggerimenti sulle questioni di reciproco interesse inerenti agli scambi e sulla cooperazione, comprese le azioni future e le risorse disponibili per realizzarle;

- formulare adeguate raccomandazioni per promuovere l'espansione del commercio e la cooperazione, tenendo conto della necessita' di coordinare le misure proposte.

3. La commissione mista si riunira' di norma una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e a Seoul. Su richiesta di una delle Parti, vengono indette riunioni straordinarie. La commissione mista e' presieduta, a turno, da ciascuna delle Parti.

4. La commissione mista puo' creare sottocomitati specializzati incaricati di assisterla nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita' in ciascuna delle riunioni della commissione mista.

ARTICOLO 20
Definizione

Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita' europea, i suoi Stati membri o la Comunita' europea le i suoi stati membri, secondo le rispettive competenze, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

ARTICOLO 21
Entrata in vigore e durata

1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data della notifica, ad opera delle Parti, dell'espletamento delle procedure all'uopo necessarie.

2. Il presente accordo e' concluso per un periodo di cinque anni. Esso e' prorogato tacitamente di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci sei mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 22
Notifiche

Le notifiche previste dall'articolo 21 vengono affettate, rispettivamente, presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e il Ministero degli esteri della Repubblica di Corea.

ARTICOLO 23
Mancata esecuzione dell'accordo

Se una Parte ritiene che l'altra sia venuta meno ai suoi obblighi nel quadro del presente accordo puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce all'altra Parte tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del presente accordo. Le misure decise vengono comunicate senza indugio all'altra Parte e, se l'altra Parte lo richiede, si tengono consultazioni.

ARTICOLO 24
Futuri sviluppi

Le Parti possono estendere, di concerto, il campo di applicazione del presente accordo per approfondire la cooperazione o ampliarne la portata mediante accordi su settori o attivita' specifici.

Ciascuna delle Parti puo' formulare, ai fini dell'esecuzione del presente accordo, suggerimenti volti ad estendere la cooperazione in base all'esperienza acquisita con l'applicazione dell'accordo stesso.

ARTICOLO 25
Dichiarazioni e allegati

Le dichiarazioni comuni e l'allegato costituiscono parte integrante del presente accordo.

ARTICOLO 26
Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunita' europea, alle condizioni ivi specificate, da una parte, e al territorio della Repubblica di Corea, dall'altra.

ARTICOLO 27
Testi facenti fede

Il presente accordo e' redatto in duplice copie nelle lingue danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e coreana, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Lussemburgo, addi' ventuno ottobre millenovecentonovantasei.
 
ALLEGATO

Convenzioni sulla proprieta' intellettuale, industriale e commerciale di cui all'articolo 9

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971);

- Convenzione internazionale relative alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961);

- Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato e modificato nel 1979 e nel 1984);

- Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979);

- Protocollo relativo all'Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989);

- Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979);

- Trattato di Budapest sul riconoscimento Internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980);

- Convenzione internazionale per le protezione dei ritrovati vegetali (UPOV) (atto di Ginevra del 1991).

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 7

Ciascuna Parte autorizza la presenza commerciale di societa' di navigazione dell'altra Parte sul suo territorio applicando, per lo stabilimento e l'attivita' di dette societa', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e alle filiali di societa' di paesi terzi.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 9

Le Parti convengono che, a norma dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro le concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know how.

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 23

Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo le Parti convengono che per "casi particolarmente urgenti", di cui all'articolo 23, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una delle Parti. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

a) in una denuncia dell'accordo non sancita delle norme generali del diritto internazionale o

b) nell'inosservanza dell'elemento fondamentale dell'accordo di cui all'articolo 1.

Le Parti convengono che per "misure del caso" di cui all'articolo 23 si intendono le misure adottate a norma del diritto internazionale.

----> Parte del provvedimento riprodotto in formato grafico <----

DICHIARAZIONI UNILATERALI

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITA' EUROPEA RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

La Comunita' europea e' preoccupata per i problemi, cui attribuisce grande importanza, gia' esistenti o che potrebbero sorgere a causa dell'attuale tendenza a moltiplicare gli stabilimenti di costruzione navale sul mercato mondiale.

A tale proposito, essa ricorda i termini della dichiarazione fatta a Parigi il 21 dicembre 1994 in occasione dei negoziati per l'accordo OCSE sulla costruzione navale, che su questo punto rimangono del tutto validi.

La Comunita' europea invita la Repubblica di Corea a collaborare con la Comunita' stessa e con gli altri firmatari dell'accordo OCSE sulla costruzione navale per ridurre, con mezzi appropriati, il grave squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda sul mercato cantieristico mondiale.

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI COREA RELATIVA ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Riferendosi alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) {Trasporti marittimi), la Repubblica di Corea dichiara che autorizzera' l'introduzione delle clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con determinati paesi terzi sul commercio di merci secche e liquide alla rinfusa solo in circostanze eccezionali, quando questo sia l'unico modo per le societa' di navigazione coreane di effettuare scambi commerciali verso e dai paesi terzi in questione.

DI CHIARAZIONE INTERPRETATIVA

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI COREA RELATIVA ALL'ARTICOLO 9,
PARAGRAFO 2

La frase legge sulla tutela delle indicazioni geografiche che, secondo le sue procedure legislative, entrera' in vigore entro il 1º luglio 1998, va interpretata nel senso che la Repubblica di Corea adottera' entro il 1º luglio 1998 tutte le misure giuridicamente vincolanti necessarie per soddisfare le disposizioni relative alla tutela delle indicazioni geografiche a norma dell'accordo OMC/TRIPS.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 6222):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 13
luglio 1999.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII.

Esaminato dalla III commissione il 17 febbraio 2000.

Esaminato in aula il 20 marzo 2000 ed approvato il 27
luglio 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4782):

Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 settembre 2000, con pareri delle commissioni
1a, 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 12a e 13a.

Esaminato dalla 3a commissione il 21 settembre 2000.

Relazione scritta annunciata il 26 settembre 2000 (atto n.
4782/A - relatore sen. VERTONE GRIMALDI).

Esaminato ed approvato in aula il 4 ottobre 2000.
 
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