Gazzetta n. 261 del 8 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE FINANZE |
DECRETO 27 ottobre 2000 |
Approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni. |
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IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette
Visto il regolamento (CEE) n. 3330/91 del Consiglio, del 7 novembre 1991, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati membri, modificato, da ultimo, con regolamento (CE) n. 1624/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 luglio 2000; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2000 della Commissione, del 7 settembre 2000, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3330/1991. Vista la direttiva n. 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto, modificata, da ultimo, dalla direttiva n. 2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000; Visto il regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette; Visto l'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, che stabilisce l'obbligo per i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto di presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi periodici degli scambi di beni effettuati con i soggetti IVA residenti nei territori degli altri Stati membri della CEE e che prevede la compilazione di detti elenchi su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze; Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, fra l'altro, armonizzazione delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto con quelle contenute nella direttiva CEE predetta; Visto l'art. 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse; Visto il decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, con il quale sono stati approvati tali modelli e le relative istruzioni per l'uso e la compilazione, modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1999, n. 10, recante norme per la semplificazione di alcuni oneri connessi alla fornitura di informazioni statistiche; Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997, n. 974/98 del 3 maggio 1998 e n. 2866/98 del 31 dicembre 1998, del Consiglio, relativi all'introduzione dell'euro; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, integrato e modificato dal decreto legislativo 15 giugno 1999, n. 206; Viste le note n. 13159 del 29 dicembre 1999 e n. 6657 dell'8 settembre 2000, contenenti le richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica; Decreta: Art. 1. Modelli degli stampati 1. Sono approvati gli uniti modelli degli stampati da utilizzare per la compilazione degli elenchi riepilogativi, in euro, delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, qui di seguito elencati: a) modello INTRA-1 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato I); b) modello INTRA-1 bis (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato II); c) modello INTRA-1 ter (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo delle cessioni (allegato III); d) modello INTRA-2 (euro), relativo al frontespizio dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato IV); e) modello INTRA-2 bis (euro), relativo alla sezione 1 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato V); f) modello INTRA-2 ter (euro), relativo alla sezione 2 dell'elenco riepilogativo degli acquisti (allegato VI). 2. Sono altresi' approvate le annesse istruzioni per l'uso e la compilazione dei predetti stampati (allegato VII). 3. Gli elenchi possono essere altresi' redatti su carta bianca non specificamente predisposta, purche' il contenuto degli elenchi sia sostanzialmente identico a quanto previsto nei modelli di cui al presente articolo. |
| Art. 2. Soggetti obbligati e soggetti delegati 1. Sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunita' europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della Comunita' europea e quelli provenienti dai Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunita'. 2. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto. 3. I soggetti obbligati possono delegare, mediante apposita procura, terzi soggetti alla sottoscrizione degli elenchi, ferma restando la loro responsabilita' in materia. 4. Il conferimento della delega deve essere comunicato dal soggetto obbligato ai competenti uffici doganali in forma scritta, con autenticazione della sottoscrizione effettuata con le modalita' di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. In alternativa, il conferimento della delega puo' essere notificato all'ufficio doganale dallo stesso soggetto delegato mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 4 della medesima legge. 5. La comunicazione di cui al comma 4 non e' richiesta se la delega viene conferita a spedizionieri doganali iscritti all'albo professionale, ai centri autorizzati di assistenza doganale o ai centri autorizzati di assistenza fiscale. |
| Art. 3. Periodicita' degli elenchi 1. Gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie si riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni intracomunitarie per un ammontare complessivo superiore a 300 milioni di lire, equivalenti a 154.937 euro; b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di cessioni intracomunitarie superiore a 75 milioni di lire, equivalenti a 38.734 euro; c) a periodi annuali, per i restanti soggetti. 2. Gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari si riferiscono: a) a periodi mensili, per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, acquisti intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a 200 milioni di lire, equivalenti a 103.291 euro; b) a periodi trimestrali, per i soggetti con ammontare di acquisti intracomunitari superiore a 50 milioni di lire, equivalenti a 25.822 euro; c) a periodi annuali, per i restanti soggetti. 3. I soggetti che sono tenuti alla presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari con periodicita' superiore a quella mensile possono presentarli con periodicita' trimestrale o mensile, nel caso di periodicita' annuale, e con periodicita' mensile, nel caso di periodicita' trimestrale. 4. I soggetti che nel periodo di riferimento variano il numero di partita IVA devono compilare separati elenchi riepilogativi per il periodo di tempo antecedente la variazione e per quello successivo alla medesima, indicando nei primi il numero di partita IVA cessato e nei secondi il numero di partita IVA nuovo. |
| Art. 4. Contenuto degli elenchi 1. Salvo quanto disposto dall'art. 50, comma 7, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, negli elenchi sono indicati i dati delle operazioni registrate o soggette a registrazione, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nel periodo di riferimento di cui all'art. 3. 2. Gli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'art. 40, comma 2, secondo periodo, del predetto decreto-legge e le successive cessioni intracomunitarie, di cui alla medesima disposizione, sono riepilogati negli elenchi in modo distinto dagli altri acquisti e dalle altre cessioni. 3. In caso di variazione dell'ammontare imponibile delle operazioni, intervenute successivamente alla presentazione degli elenchi, le conseguenti rettifiche sono indicate negli elenchi relativi al periodo nel corso del quale dette rettifiche sono state registrate od erano soggette a registrazione. 4. Negli elenchi mensili sono riepilogati anche gli scambi intracomunitari, non costituenti cessioni o acquisti intracomunitari ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, per i quali sussiste l'obbligo di dichiarazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3330/91 e dei relativi regolamenti di applicazione. Tale disposizione non si applica agli elenchi presentati con periodicita' mensile ai sensi dell'art. 3, comma 3. 5. In applicazione dell'art. 23 del regolamento (CEE) n. 3330/91, come modificato dal regolamento (CE) n. 1182/1999, e dell'art. 24 del regolamento (CE) n. 1901/2000, sono tenuti alla menzione del valore statistico, delle condizioni di consegna e del modo di trasporto: a) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni intracomunitarie, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo delle spedizioni superiore a 7 miliardi di lire, equivalenti a 3.615.198 euro; b) per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi mensili degli acquisti intracomunitari, i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso d'inizio dell'attivita' di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, un valore annuo degli arrivi superiore a 3,5 miliardi di lire, equivalenti a 1.807.599 euro. |
| Art. 5. Ricorso a mezzi informatici o telematici 1. I soggetti che si avvalgono, direttamente o tramite terzi, di sistemi informatici possono presentare, in luogo degli elenchi riepilogativi, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi. 2. Ciascun supporto magnetico e' accompagnato dagli stampati INTRA-1 e INTRA-2 (frontespizi) debitamente compilati e sottoscritti dal soggetto obbligato o dal terzo delegato. 3. Le caratteristiche tecniche dei supporti magnetici e le modalita' di registrazione sugli stessi dei dati relativi agli elenchi riepilogativi, in euro, sono riportate nell'allegato VIII. 4. I medesimi soggetti possono essere autorizzati a presentare gli elenchi riepilogativi mediante procedure basate sullo scambio elettronico dei dati, secondo le condizioni e le modalita' stabilite dall'Amministrazione finanziaria. |
| Art. 6. Presentazione degli elenchi 1. Gli elenchi riepilogativi sono presentati ad un qualsiasi ufficio doganale abilitato della circoscrizione doganale territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto obbligato o del terzo delegato, entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, nel caso di elenchi mensili, ed entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento, nel caso di elenchi trimestrali ed annuali. 2. L'ufficio doganale che riceve gli elenchi rilascia ricevuta mediante apposita annotazione su una copia del frontespizio, da restituire alla parte interessata. 3. La presentazione degli elenchi ai competenti uffici doganali abilitati puo' essere effettuata anche a mezzo raccomandata ed in tal caso, ai fini dell'osservanza dei termini, fara' fede la data del timbro postale. |
| Art. 7. Fornitura dei dati all'ISTAT 1. I dati degli elenchi mensili sono forniti dall'Amministrazione finanziaria all'Istituto nazionale di statistica su supporti informatici, secondo modalita' tecniche concordate, entro il giorno 25 del mese di presentazione degli elenchi stessi, mentre i dati relativi agli elenchi trimestrali ed annuali sono forniti entro il mese successivo a quello di presentazione. |
| Art. 8. Disposizioni transitorie e finali 1. I soggetti che non hanno ancora convertito la propria contabilita' in euro possono continuare ad utilizzare, per la compilazione degli elenchi riferiti a periodi anteriori al 1o gennaio 2002, gli stampati conformi ai modelli approvati con decreto 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992 e modificato con decreto 4 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 1998, nonche' i supporti magnetici registrati con le modalita' prescritte nell'allegato VIII del medesimo decreto. 2. Alle istruzioni per l'uso e la compilazione degli stampati di cui al comma 1, contenute nell'allegato VII del decreto 21 ottobre 1992, gia' modificate con decreto 4 febbraio 1998, sono apportate le ulteriori modifiche figuranti nell'allegato IX. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano a partire dagli elenchi relativi all'anno 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 ottobre 2000 Il direttore generale: Guaiana |
| Allegato I ----> vedere allegato a pag. 25 della G.U. <---- |
| Allegato II ----> vedere allegato a pag. 26 della G.U. <---- |
| Allegato III ----> vedere allegato a pag. 27 della G.U. <---- |
| Allegato IV ----> vedere allegato a pag. 28 della G.U. <---- |
| Allegato V ----> vedere allegato a pag. 29 della G.U. <---- |
| Allegato VI ----> vedere allegato a pag. 30 della G.U. <---- |
| Allegato VII ----> vedere allegato da pag. 31 a pag. 43 della G.U. <---- |
| Allegato VIII ----> vedere allegato da pag. 44 a pag. 48 della G.U. <---- |
| Allegato IX ----> vedere allegato da pag. 49 a pag. 50 della G.U. <---- |
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