Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 26 settembre 2000
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cierre - Costruzioni Roma, unita' di Roma. (Decreto n. 28878).

IL DIRETTORE GENERALE
della previdenza ed assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale datato 19 aprile 2000 con il quale la societa' S.c. a r.l. Cierre - Costruzioni Roma, e' stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
Vista l'istanza presentata dai liquidatori della citata societa' con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1o giugno 2000;
Acquisito il prescritto parere;
Ritenuta la necessita' di provvedere alla concessione del predetto trattamento;
Decreta:
Art. 1.
In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Cierre - Costruzioni Roma, con sede in Roma e unita' di Roma, per un massimo di 47 unita' lavorative, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1o giugno 2000 al 30 novembre 2000.
 
Art. 2.
La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 1o dicembre 2000 al 31 maggio 2001.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trantasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2000
Il direttore generale: Daddi
 
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