Gazzetta n. 262 del 9 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 11 ottobre 2000 |
Classificazione della specialita' medicinale per uso umano "Carbidopa Levodopa Teva". (Decreto AIC/UAC n. 122/2000). |
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IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza Visto il decreto AIC/UAC n. 208 del 10 febbraio 1998 con il quale la Teva Pharma BV, e' stata autorizzata ad immettere in commercio la specialita' medicinale "Carbidopa/Levodopa Teva" con le specificazioni di seguito indicate: "Carbidopa Levodopa Teva"; 50 compresse blister 50/250 mg - A.I.C. n. 033343029/M (in base 10) 0ZTKKP (in base 32); classe "C" ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 20 luglio 1996; Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilita'; Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993; Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialita' medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996; Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997; Visto il parere espresso in data 20-21 giugno 2000 dalla Commissione unica del farmaco; Decreta: Art. 1. La specialita' medicinale CARBIDOPA LEVODOPA TEVA e' classificata come segue: "Carbidopa Levodopa Teva"; 50 compresse blister 50/250 mg - A.I.C. n. 033343029/M (in base 10) 0ZTKKP (in base 32); classe "A". Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda e' stabilito in L. 10.906 (ex factory, I.V.A. esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse e' di L. 18.000 (I.V.A. inclusa). Titolare: Teva Pharma BV. |
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Art. 2. E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanita' i dati di vendita. |
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Art. 3. Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' notificato alla societa' titolare dell'autoriz-zazione all'immissione commercio della specialita' medicinale. Roma, 11 ottobre 2000 Il dirigente generale: Martini |
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