Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
CIRCOLARE 24 ottobre 2000, n. 16 |
Promozione e tutela dell'allattamento al seno. |
|
|
Agli Assessorati alla sanita' delle regioni e province autonome e, per conoscenza: All'U.V.A.C. All'U.S.M.A. Al NAS All'A.I.I.P.A. Alla Federsalus All'A.F.I. Alla Federalimentare Alla Confesercenti Alla Confcommercio All'Adiconsum Agli enti ed operatori interessati Il recente provvedimento dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato ("Latte artificiale per neonati", n. 8087 del 2 marzo 2000), ha evidenziato dei meccanismi realizzati da alcune aziende produttrici di latti artificiali in occasione delle forniture ai reparti di maternita' di ospedali e cliniche. Come noto, il settore dei sostituti del latte materno e' disciplinato dal decreto ministeriale 6 aprile 1994, n. 500, che fissa i requisiti di produzione, etichettatura e commercializzazione degli stessi, in attuazione della direttiva n. 91/321 dell'Unione europea. La prioritaria esigenza di promuovere l'allattamento al seno ha indotto a definire alcune specifiche disposizioni normative (articoli 6, 7 e 8 del sopracitato decreto) volte a tutelare tale pratica e ad impedire che attraverso qualunque forma di promozione commerciale la mamma possa essere dissuasa dall'allattare al seno il proprio bambino. Premesso quanto sopra, si invitano codesti assessorati a vigilare affinche' non si verifichino situazioni che in qualunque modo possano interferire negativamente sull'allattamento al seno, adoperandosi affinche': i reparti di maternita' favoriscano l'adozione e la prosecuzione dell'allattamento al seno, attuando i piu' efficaci modelli organizzativi proposti al riguardo; vengano acquisite in condizioni di correttezza, trasparenza, e al pari delle altre forniture di beni necessari, le quantita' di sostituti del latte materno strettamente necessarie, da commisurare sulla media dei neonati che non possono essere allattati al seno; al momento della dimissione non vengano forniti in omaggio prodotti o materiale in grado di interferire in qualunque modo con l'allattamento al seno. Le stesse lettere di dimissioni per i neonati non devono prevedere uno spazio predefinito per la prescrizione del sostituto del latte materno equiparandolo ad una prescrizione obbligatoria; eventuali donazioni di materiali e attrezzature, da parte di aziende produttrici a strutture sanitarie avvengano nel rispetto dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 500/1994 e non siano in alcun modo legate alla prescrizione di sostituti. Per verificare la situazione nazionale sull'incidenza dell'allattamento al seno al momento della dimissione, si invitano codesti assessorati a realizzare un apposito monitoraggio presso i reparti di maternita' e a trasmettere i dati a questo Ministero. Si ringrazia per la collaborazione. Roma, 24 ottobre 2000 Il Ministro: Veronesi |
|
|
|