Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
DECRETO 25 ottobre 2000
Dichiarazione di "tipo approvato" degli apparecchi galleggianti di tipo gonfiabile denominati "Solas 6P" e "Solas 8P", fabbricati dalla societa' Osculati S.p.a., in Segrate.

IL COMANDANTE GENERALE
del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412, recante le norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto;
Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000;
Vista l'istanza in data 19 settembre 2000 della societa' Osculati S.p.a., con sede in via Pacinotti, 12 - 20090 Segrate (Milano), con la quale la stessa societa' ha richiesto il riconoscimento del "tipo approvato" per gli apparecchi galleggianti gonfiabili, di propria produzione, denominati:
"Solas 6P";
"Solas 8P";
Visto il rapporto n. G5489 BVITA30.00.2591 in data 5 maggio 2000 ed il fax G 5603/DEF in data 4 ottobre 2000, relativo alle prove effettuate dal Bureau Veritas - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999;
Decreta:
Art. 1.
Sono dichiarati di "tipo approvato" gli apparecchi galleggianti di tipo gonfiabile (da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto) denominati "Solas 6P" e "Solas 8P", rispettivamente da sei e otto persone, fabbricati dalla societa' Osculati S.p.a., presso lo stabilimento della societa' Arimar S.p.a.
Gli apparecchi galleggianti dovranno essere costruiti in conformita' al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potra' esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale.
Gli apparecchi dovranno essere marcati in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati:
nome del fabbricante;
nome o sigla del modello;
numero delle persone che e' autorizzato a portare;
istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformita' del medesimo;
mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.
 
Art. 2.
Gli apparecchi dovranno essere sottoposti a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata.
Tale controllo sara' certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2000
Il comandante generale: Sicurezza
 
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