Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario) |
MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
DECRETO 25 ottobre 2000 |
Dichiarazione di "tipo approvato" degli apparecchi galleggianti di tipo gonfiabile denominati "Solas 6P" e "Solas 8P", fabbricati dalla societa' Osculati S.p.a., in Segrate. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione in data 29 settembre 1999, n. 412, recante le norme tecniche concernenti le caratteristiche ed i requisiti degli apparecchi galleggianti (gonfiabili), quali mezzi collettivi di salvataggio, da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto; Vista la lettera circolare titolo: sicurezza della navigazione - serie generale - n. 10 in data 26 gennaio 2000; Vista l'istanza in data 19 settembre 2000 della societa' Osculati S.p.a., con sede in via Pacinotti, 12 - 20090 Segrate (Milano), con la quale la stessa societa' ha richiesto il riconoscimento del "tipo approvato" per gli apparecchi galleggianti gonfiabili, di propria produzione, denominati: "Solas 6P"; "Solas 8P"; Visto il rapporto n. G5489 BVITA30.00.2591 in data 5 maggio 2000 ed il fax G 5603/DEF in data 4 ottobre 2000, relativo alle prove effettuate dal Bureau Veritas - Genova, quale organismo notificato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 407 in data 6 ottobre 1999; Decreta: Art. 1. Sono dichiarati di "tipo approvato" gli apparecchi galleggianti di tipo gonfiabile (da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto) denominati "Solas 6P" e "Solas 8P", rispettivamente da sei e otto persone, fabbricati dalla societa' Osculati S.p.a., presso lo stabilimento della societa' Arimar S.p.a. Gli apparecchi galleggianti dovranno essere costruiti in conformita' al prototipo sottoposto ai citati accertamenti e nessuna modifica potra' esservi apportata senza la preventiva autorizzazione di questo comando generale. Gli apparecchi dovranno essere marcati in modo indelebile e leggibile con i seguenti dati: nome del fabbricante; nome o sigla del modello; numero delle persone che e' autorizzato a portare; istruzioni d'impiego anche in lingua italiana; estremi del presente atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformita' del medesimo; mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio. |
| Art. 2. Gli apparecchi dovranno essere sottoposti a controllo ogni quattro anni da parte del fabbricante o da ditta dallo stesso autorizzata. Tale controllo sara' certificato da apposita targhetta adesiva fustellata, recante la data e il nome della ditta che lo ha eseguito, incollata sull'apparecchio e sulla sua custodia. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 ottobre 2000 Il comandante generale: Sicurezza |
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