Gazzetta n. 263 del 10 novembre 2000 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 21 ottobre 2000
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni a tutto il 21 ottobre 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a lire 51.903 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 11, che prevede e disciplina il rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese;
Visto, altresi', il comma 5 del citato art. 11 della legge n. 448 del 1998 che, per le finalita' dell'articolo medesimo, autorizza il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad effettuare emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita' comprese tra il 1999 ed il 2001, prevedendo tra l'altro che tali emissioni non concorrano al raggiungimento del suddetto limite massimo di emissione di prestiti pubblici, che il netto ricavo delle suddette emissioni venga versato al Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli aventi diritto, e che per le annualita' successive alla prima l'importo di emissione dei suddetti titoli venga determinato con la legge finanziaria;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed in particolare l'art. 69, che determina in lire 2.500 miliardi l'importo del netto ricavo dell'emissione dei titoli di Stato da destinare alle finalita' di cui all'art. 11 della citata legge n. 448 del 1998, relativamente all'anno 2000 (seconda annualita');
Vista la lettera n. 212286 in data 12 ottobre 2000 con cui il Ministero delle finanze ha confermato nell'importo di lire 2.500 miliardi le occorrenze relative alla seconda delle suddette annualita';
Visto il proprio decreto in data 10 ottobre 2000, con il quale e' stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del tesoro poliennali, il cui netto ricavo dovra' essere destinato, quanto a lire 1.000 miliardi, alle finalita' di cui al citato art. 69 della legge n. 488 del 1999, a valere sull'importo di lire 2.500 miliardi, e, per la rimanenza, alle esigenze di bilancio;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, e per le finalita' dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, citata nelle premesse, e' disposta l'emissione di una terza tranche di buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 15 ottobre 2000 e scadenza 15 ottobre 2003, fino all'importo massimo di 1.750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 ottobre 2000.
 
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita' negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2000, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 ottobre 2000. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avra' inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 ottobre 2000, in quanto applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.
 
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1o novembre 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per diciassette giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1o novembre 2000.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5056 (unita' previsionale di base 6.4.2), per l'importo di lire 1.000 miliardi, ed al capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per la parte rimanente del controvalore dell'emissione; l'importo corrispondente ai dietimi di interesse verra' imputato al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3.
 
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2001 al 2003, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unita' previsione di base 3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 ottobre 2000
Il Ministro: Visco
 
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