IL MINISTRO DELLE FINANZE Viste le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39), lettere d e d-ter, in virtu' delle quali le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono piu' da commisurarsi alla portata espressa in quintali bensi' al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici; Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre procedere alla determinazione di nuovi importi delle tasse automobilistiche, da corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1o febbraio, 1o giugno e 1o ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e, del regolamento recante modalita' e termini di pagamento delle tasse medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462; Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2000, che ha differito, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, al periodo compreso tra il 1o ed il 30 aprile 2000, nonche' il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000, con scadenza anteriore al 30 aprile 2000; Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, che ha ulteriormente differito, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 al periodo compreso tra il 1o ed il 30 giugno 2000, nonche' il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 giugno 2000; Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che, nel differire nuovamente il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, al periodo compreso tra il 1o ed il 31 ottobre 2000, ha altresi' differito allo stesso periodo il pagamento delle medesime tasse per il periodo con scadenza nel mese di giugno 2000 e posticipato il termine per il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000, con scadenza anteriore al 31 ottobre 2000, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462; Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facolta' di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalita' di pagamento del predetto tributo; Decreta: Art. 1. Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, gia' prorogato al periodo compreso tra il 1o ed il 30 aprile 2000 e, successivamente, ai periodi compresi tra il 1o ed il 30 giugno 2000 ed il 1o ed il 31 ottobre 2000, e' ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1o ed il 28 febbraio 2001; al medesimo periodo compreso tra il 1o ed il 28 febbraio 2001 e' prorogato, inoltre, il pagamento delle stesse tasse automobilistiche con scadenza nel mese di giugno e nel mese di ottobre 2000. Nello stesso termine e' corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1o gennaio 2000, con scadenza anteriore al 28 febbraio 2001, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 ottobre 2000 Il Ministro: Del Turco |